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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.03.2001 34.2000.57

March 26, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·358 words·~2 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2000.00057-58   RG/nh

Lugano 26 marzo 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sulle petizioni del 9 novembre 2000 di

__________ Fondaz. coll. prev. prof. obbligatoria, __________  

contro  

__________ e __________,    in materia di previdenza professionale

letti ed esaminati gli atti;

richiamate le petizioni 9 novembre 2000, con cui la __________ Fondazione collettiva per la previdenza professionale ha chiesto al TCA di condannare __________ rispettivamente __________ al pagamento di fr. 32'914,15 a titolo di contributi della previdenza professionale dovuti dalla ditta __________ di __________ e __________ per gli anni 1998 e 1999, rispettivamente il rigetto delle opposizioni interposte ai precetti esecutivi no. __________ e __________dell’Ufficio esecuzione di __________;

visto lo scritto 1° dicembre 2000 con cui i convenuti hanno dichiarato di voler procedere al pagamento dell'importo di cui ai citati precetti entro la fine di dicembre 2000 e di ritirare le relative opposizioni (III);

considerato lo scritto 2 febbraio 2001 con cui l'attrice ha comunicato al TCA che il convenuto non ha ancora provveduto al pagamento della somma chiesta in petizione;

    rilevato,

    che con la dichiarazione di cui allo scritto 2 febbraio 2000 i convenuti, senza sollevare eccezioni e senza controbattere, hanno  riconosciuto le richieste presentate con le petizioni in oggetto, manifestando la loro intenzione di provvedere al pagamento dell'importo litigioso, rispettivamente di ritirare opposizioni ai precetti esecutivi;

    che il riconoscimento della pretesa di cui allo scritto 2 febbraio 2000, indipendentemente dall'effettivo mancato pagamento entro il termine indicato, configura atto di acquiescenza da parte dei convenuti, la quale pone fine alla lite con effetto di cosa giudicata materiale;

    visti gli  art. 23 LPTCA, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC;

decreta                   1.-   Le procedure sono congiunte.

                                 2.-   Le cause sono stralciate dai ruoli per acquiescenza.

                                 3.-   E' attestata l'esecutività dei precetti no. __________e __________ del 25 maggio 2000 dell’UE di __________ per effetto del ritiro delle opposizioni.

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 5.-   Intimazione alle parti.

                                                                                Il vicepresidente                               

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Raffaele Guffi

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