RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2000.00057-58 RG/nh
Lugano 26 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulle petizioni del 9 novembre 2000 di
__________ Fondaz. coll. prev. prof. obbligatoria, __________
contro
__________ e __________, in materia di previdenza professionale
letti ed esaminati gli atti;
richiamate le petizioni 9 novembre 2000, con cui la __________ Fondazione collettiva per la previdenza professionale ha chiesto al TCA di condannare __________ rispettivamente __________ al pagamento di fr. 32'914,15 a titolo di contributi della previdenza professionale dovuti dalla ditta __________ di __________ e __________ per gli anni 1998 e 1999, rispettivamente il rigetto delle opposizioni interposte ai precetti esecutivi no. __________ e __________dell’Ufficio esecuzione di __________;
visto lo scritto 1° dicembre 2000 con cui i convenuti hanno dichiarato di voler procedere al pagamento dell'importo di cui ai citati precetti entro la fine di dicembre 2000 e di ritirare le relative opposizioni (III);
considerato lo scritto 2 febbraio 2001 con cui l'attrice ha comunicato al TCA che il convenuto non ha ancora provveduto al pagamento della somma chiesta in petizione;
rilevato,
che con la dichiarazione di cui allo scritto 2 febbraio 2000 i convenuti, senza sollevare eccezioni e senza controbattere, hanno riconosciuto le richieste presentate con le petizioni in oggetto, manifestando la loro intenzione di provvedere al pagamento dell'importo litigioso, rispettivamente di ritirare opposizioni ai precetti esecutivi;
che il riconoscimento della pretesa di cui allo scritto 2 febbraio 2000, indipendentemente dall'effettivo mancato pagamento entro il termine indicato, configura atto di acquiescenza da parte dei convenuti, la quale pone fine alla lite con effetto di cosa giudicata materiale;
visti gli art. 23 LPTCA, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC;
decreta 1.- Le procedure sono congiunte.
2.- Le cause sono stralciate dai ruoli per acquiescenza.
3.- E' attestata l'esecutività dei precetti no. __________e __________ del 25 maggio 2000 dell’UE di __________ per effetto del ritiro delle opposizioni.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Intimazione alle parti.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi