RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2000.00051 MB
Lugano 27 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Michela Bürki Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 25 ottobre 2000 di
Fondaz. Istituto Collettore LPP, 6900 Lugano,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 9 dicembre 1996, cresciuta in giudicato, l'Istituto collettore ha affiliato d’ufficio __________, titolare di un salone di parrucchiere a __________, ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti (doc. _).
Con decisione 1. febbraio 1999 il TCA ha condannato la datrice di lavoro a versare all'Istituto collettore fr. 3’429.50 a titolo di contributi previdenziali e spese dovuti dal 1993 al 1997 (cfr. STCA del 1. febbraio 1999 in re U.R., cresciuta in giudicato).
1.2. In seguito il datore di lavoro ha nuovamente omesso di versare i contributi della previdenza professionale dovuti dal 1998 al 2000 a favore dei suoi dipendenti (doc. _), motivo per cui la Fondazione, dopo l'invio del sollecito di rito(doc. _), ha fatto notificare, dall'Ufficio esecuzione di __________ il precetto esecutivo no. __________del 28 settembre 2000 (doc. _) per fr. 3'341, oltre a interessi del 5% dal 26 settembre 2000 e spese per fr. 150.
1.3. Con petizione 25 ottobre 2000 l'Istituto collettore ha quindi chiesto al TCA di condannare __________ al pagamento di fr. 3’491, oltre a interessi e spese, a titolo di contributi della previdenza professionale dovuti dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 2000, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione di __________ (I).
1.4. La convenuta non è intervenuta in lite, malgrado i due termini assegnati dal Presidente del TCA per la presentazione della risposta di causa.
1.5. Pendente causa il TCA ha effettuato alcuni accertamenti in relazione alle persone assicurate e ai salari erogati dal 1998 al 2000, chiedendo all'Istituto collettore di rifissare i contributi in base ai nuovi elementi (VIII).
In proposito la Fondazione attrice ha comunicato al TCA, in data 17 maggio 2001, che, per quanto riguarda il 1998/1999, l'importo posto in esecuzione dev'essere aumentato di fr. 530.40 e spese di fr. 200 mentre quello relativo al 2000 di fr. 154.65 (XV e allegati).
I nuovi conteggi sono stati sottoposti in due occasioni alla convenuta che non ha preso posizione (XVI-XVII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Con la petizione l’Istituto collettore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dei contributi della previdenza professionale e spese dovuti nel 1998, 1999 e nei primi due trimestri del 2000 per fr. 3'341. Alla luce dei salari accertati pendente causa di ricorso l'importo è stato poi aumentato di complessivi fr. 885.05 (consid. 1.6). La richiesta non è stata contestata né precedentente né dopo la presentazione della petizione, né infine dopo l'adeguamento dei dati.
L'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo.
L’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale).
L’Ordinanza suesposta precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto a decorrere dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza (art. 3).
L’Istituto collettore funge pertanto da istituto di previdenza registrato ai fini dell’esecuzione della parte obbligatoria della previdenza professionale (Riemer, Da Recht der beruflichen Vorsorge, Berna 1985, N21 p. 94; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Bern 1989, p. 427).
L’affiliazione comporta quindi per il datore di lavoro l’obbligo del pagamento dei contributi (art. 12 LPP, art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza), il quale è ribadito anche all’art. 3 delle condizioni di affiliazione (Doc. _) e all’art. 16 del regolamento.
L’obbligo contributivo del datore di lavoro, che non è mai stato contestato, è pertanto accertato e dev’essere ammesso.
2.3. L’art. 66 LPP prevede che l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev’essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all’Istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l’unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32).
Secondo l’art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l’organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.4. In concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste all’art. 7 del regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che rinvia all'art. VI A del piano di previdenza (doc. _). In questa disposizione vengono definite in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato: l'ammontare dei contributi dipende in particolare dall'età (accrediti di vecchiaia) rispettivamente dal sesso e dall'età per i contributi di rischio e per le misure speciali.
Per l'art. 7.1.2 delle disposizioni generali inoltre
" La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi:
con il suo patrimonio e il reddito dello stesso;
con le prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici;
con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto d'assicurazione;
con le quote di eccedenze provenienti dal contratto d'assicurazione;
dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;
con gli indennizzi del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP;
con eventuali capitali di Fondazione trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della Fondazione ecc.) dalle nuove aziende affiliate;
con elargizioni e donazioni."
2.5. Alla base del calcolo dei contributi sono stati posti i salari erogati dalla datrice di lavoro nel 1996 e 1997, accertati dalla Cassa di compensazione (doc. _).
Secondo l'art. 7 cpv. 2 LPP
" È tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale del 20 dicembre 19462 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può consentire deroghe".
Per l'art. 3 OPP2
" Nel suo regolamento l’istituto di previdenza può derogare al salario determinante nell’AVS:
a.
facendo astrazione di elementi occasionali del salario;
b.
fissando anticipatamente il salario coordinato annuo in base all’ultimo salario annuo noto; si deve tuttavia tener conto dei cambiamenti già convenuti per l’anno in corso;
c.
determinando il salario coordinato in modo forfettario, in quelle professioni in cui le condizioni d’occupazione e di retribuzione sono irregolari, in base al salario medio di ogni categoria professionale.
2 L’istituto di previdenza può pure derogare al salario annuo e determinare il salario coordinato basandosi sul salario versato per un determinato periodo di pagamento. Gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP devono allora essere convertiti per il corrispondente periodo di pagamento. Se il salario diventa temporaneamente inferiore all’importo limite minimo, il salariato resta comunque sottoposto all’assicurazione obbligatoria.
2.6 Nel caso esaminato, per l'art. II B. del regolamento (prima parte: piano di previdenza AN; doc. _)
" Il salario assicurato corrisponde a quella parte del salario annuo AVS presumibile, che deve essere assicurata secondo le disposizioni LPP (salario annuo sottoposto alla LPP)".
La norma del regolamento corrisponde, quindi, a quella della LPP, motivo per cui si giustificava, pendente causa, la rifissazione dei contributi, tenuto conto dei salari erogati dal 1998 al 2000 e non di quelli del 1996/1997, non più attuali.
2.7 Alla luce di quanto sopra esposto al saldo di fr. 3'491
incontestato - chiesto con la petizione, va aggiunto l'importo di fr. 885.05 (consid. 1.6), derivante dal nuovo calcolo dei contributi effettuato dall'attrice pendente causa, alla luce dei salari aggiornati erogati dal 1998 al 2000. I contributi dovuti dal 1998 al 2000 ammontano a fr. 4'376.05.
In proposito va rilevato che le persone assicurate, i salari erogati e le mutazioni (Doc. _; XII e allegati; XV e allegati) risultano chiaramente dai documenti di causa, in particolare dai conteggi agli atti. Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente (XV e allegati). Poiché stabilito correttamente, l’importo chiesto con la petizione e modificato pendente causa, dev’essere pertanto confermato e la convenuta condannata a versarlo.
In proposito va infatti rilevato che secondo l'art. 11b della legge di procedura per i ricorsi al TCA prima frase
" le conclusioni delle parti non vincolano il Tribunale che può riformare la decisione a detrimento del ricorrente o concedergli più di quanto egli abbia domandato".
Il diritto di essere sentito della convenuta é stato inoltre salvaguardato (XVI; XVII).
2.8. Per quanto riguarda le spese per il conteggio retroattivo di contributi di fr. 200 (XV, doc. _) si rileva che, secondo l’articolo 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli interessi moratori (art. 104 CO), in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa.
L’art. 4.4 delle condizioni di affiliazione stabilisce in particolare che (VI, doc. _):
" costi che derivano da interventi straordinari dovuti a mancanza di collaborazione nell’attuazione dell’assicurazione, mancato pagamento dei contributi, ecc. sono a carico del datore di lavoro. Essi sono regolati nell'apposita tariffa allegata"
Tali spese, inoltre, per essere riconosciute, devono essere dimostrate (DTF 117 II 258).
L’Istituto collettore ha giustificato le spese addebitate e prodotto la tariffa denominata “Tariffa costi amministrativi” (VI, doc. _), in cui viene quantificato l’ammontare delle spese addebitabili .
I costi amministrativi conteggiabili per il conteggio di contributi retroattivi ammonta a un minimo di fr. 200.
In tali circostanze i costi di cui è chiesto il pagamento possono essere riconosciuti. L’Istituto collettore, tramite l’invio della tariffa applicabile in tali casi, ha inoltre reso verosimile la loro effettiva entità, in concreto pari a fr. 200. Inoltre delle spese supplementari è responsabile la convenuta che non ha trasmesso la distinta dei salari erogati neppure all'AVS.
2.9. Sull’importo dei contributi la Fondazione chiede anche che le siano assegnati interessi di mora del 5% dal 26 settembre 2000.
La richiesta non è contestata. Poiché il tasso è pari a quello legale (art. 102 e 104 cpv. 2 CO) e la convenuta è palesemente in mora, la pretesa, in quanto fondata, dev'essere accolta.
La convenuta va quindi condannata a versare fr. 4'576.05 oltre a interessi del 5% dal 26 settembre 2000.
2.10. Con la petizione l’attrice ha richiesto la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________emesso dall’Ufficio esecuzione di __________ il 28 settembre 2000.
Si ricorda in proposito che secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss.
Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252).
La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, è che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petito, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione limitatamente all’importo di fr. 3'491 e interessi del 5% dal 26 settembre 2000.
2.11. Per quel che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 della legge di applicazione alla LPP; LALPP) la procedura è di principio gratuita. Di regola non si prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato.
Il TFA ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T).
Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale.
Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).
La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P Sagl).
2.12. Nel caso in esame la convenuta è stata affiliata d’ufficio dall’attrice, non ha comunicato l'ammontare dei salari erogati dal 1998 al 2000, non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele da quest’ultima, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione, da parte del presidente del TCA, di due termini per la presentazione della risposta.
In tali circostanze alla luce della sueposta giurisprudenza il comportamento del convenuto va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 300 (cfr. STCA del 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP contro P. Sagl).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§) Di conseguenza __________ è condannata a versare all’Istituto collettore LPP fr. 4'576.05 a titolo di contributi previdenziali e spese dovuti dal 1998 al 30 giugno 2000, oltre a interessi del 5% dal 26 settembre 2000.
§§) E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione di __________ per l'importo di fr. 3'491, oltre a interessi del 5% dal 26 settembre 2000.
2.- La tassa di giustizia e le spese per globali fr. 300 sono poste a carico di __________.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti