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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.02.2001 34.2000.48

February 6, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,159 words·~11 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2000.00048   MB

Lugano 6 febbraio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattrice:

Michela Bürki Moreni  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 24 ottobre 2000 di

Fondaz. Istituto Collettore LPP, 6900 Lugano,   

contro  

__________, 

  in materia di previdenza professionale  

ritenuto in fatto,

                                     -   che, ai fini di attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti ai sensi della relativa legge federale (LPP), con convenzione di adesione 6 marzo 2000, la __________ ha aderito, in qualità di datore di lavoro, alla Fondazione Istituto Collettore LPP (in seguito Istituto collettore) con effetto dal 1 settembre 1999 (Doc. _);

                                     -   che, sulla base del salario notificato dal datore di lavoro per l'anno 1999 versato al dipendente __________ (doc. _), l'Istituto collettore ha stabilito i contributi dovuti a favore del lavoratore ed ha trasmesso alla ditta il conteggio per il periodo dal 1 settembre 1999 al 31 marzo 2000 (doc. _);

                                     -   che, in data 1 agosto 2000, l'Istituto collettore ha sollecitato il pagamento, da parte del datore di lavoro, del saldo al 31 maggio 2000 e delle spese di diffida per fr. 100, per un importo di fr. 6'531 (Doc. _);

                                     -   che, accertato il mancato pagamento dei contributi (estratto conto, doc. _), l'Istituto di previdenza ha fatto spiccare, dall'Ufficio esecuzioni di __________, in data 25 settembre 2000, il precetto esecutivo no. __________, per un importo di fr. 6'531, oltre a interessi di mora del 5% dal 21 settembre 2000 e spese per fr. 150;

                                     -   che l'interessata ha interposto opposizione (doc. _);

                                     -   che, con petizione 24 ottobre 2000, l'Istituto collettore chiede la condanna della __________ al pagamento di fr. 6'681 oltre a interessi e spese, come pure il rigetto dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________, spiccato dall'Ufficio esecuzione di __________;                    

                                     -   che malgrado i due termini fissati dal Presidente del TCA per la presentazione della risposta di causa la ditta non è intervenuta in causa;

considerato in diritto,

                                     -   che, in ordine, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

                                     -   che nel merito, con la petizione l’Istituto collettore ha chiesto il versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali dovuti dal 1 settembre 1999 al 31 marzo 2000, oltre a interessi e spese, per fr. 6'681;

                                     -   che la convenuta ha aderito volontariamente all'Istituto collettore e non ha contestato le richieste dell’attrice, né precedentemente né posteriormente alla presentazione della petizione;

                                     -   che l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo;

                                     -   che i datori di lavoro possono affiliarsi all’Istituto di previdenza per l'attuazione della previdenza professionale secondo la LPP, in quanto trattasi di un vero e proprio istituto di previdenza (G. Gehrhards, Grundriss Zweite Säule, Berna e Stoccarda 1990, p. 123; Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge, Berna 1985, N 21 p. 94; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Bern 1989, p. 428);

                                     -   che l'affiliazione comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 12 cpv. 2 LPP; art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza);

                                     -   che questo obbligo è ribadito anche all'art. 4 cpv. 3 della convenzione di adesione (doc. _), conclusa fra il datore di lavoro e l'attrice.

                                     -   che, poiché, l'obbligo di versare i contributi previdenziali da parte della convenuta è previsto dalla legge, stabilito dal contratto di adesione e incontestato dalla ditta stessa, dev'essere riconosciuto;

                                     -   che per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32).

                                         Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;

                                     -   che in concreto le modalità di calcolo dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro sono previste all'art. 7 del regolamento (parte: disposizioni generali) dell'Istituto collettore (doc. _; cfr. art. 2 della convenzione di adesione) e in dettaglio all'art. VI.A del piano di previdenza (percentuali del salario assicurato applicabile alle varie fasce d'età e al sesso; doc. _);

                                     -   che la cifra 7.1.2 precisa inoltre che

"  La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi:

con il suo patrimonio e il reddito dello stesso;

con le prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici;

con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto d'assicurazione;

con le quote di eccedenze provenienti dal contratto d'assicurazione;

dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;

con gli indennizzi del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP;

con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende affiliate;

con elargizioni e donazioni."

                                     -   che dai documenti agli atti risulta che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dalla __________ a favore di __________ dal 1 settembre 1999 al 31 marzo 2000 è stato effettuato sulla base delle disposizioni suesposte (Doc. _), tenuto conto del salario coordinato LPP, stabilito sulla base dei dati indicati dal datore di lavoro e delle percentuali previste nel regolamento;

                                     -   che la persona assicurata e i salari erogati  risultano dai documenti di causa (Doc. _);

                                     -   che il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti e incontestati, si fonda su questi elementi e su quelli esposti ai punti precedenti;

                                     -   che, pertanto la petizione dev’essere accolta e la convenuta condannata al pagamento dei contributi chiesti dall’attrice, pari a fr. 6'681;

                                     -   che la Fondazione chiede pure il versamento di interessi di mora, quantificati nel precetto esecutivo nel 5% dal 21 settembre 2000;

                                     -   che, poiché la convenuta è palesemente in mora (art. 102 CO; art. 103 CO) con il pagamento dei contributi e il tasso richiesto corrisponde a quello legale, la pretesa dev’essere accolta;     

                                     -   che l’attrice chiede infine la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo agli atti;

                                     -   che secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss (cfr. SZS 1997 p. 318ss.; DTF 121 V 109ss e DTF 119 V 329ss.).

                                         Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito no debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252).

                                         La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

                                     -   che pertanto la presente sentenza varrà quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione per l'importo di  fr. 6'681, oltre a interessi del 5% dal 21 settembre 2000;

                                     -   che la petizione dev'essere pertanto integralmente accolta;

                                     -   che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell'art. 8 cpv. 2 della legge di applicazione alla LPP (LALPP approvata dal Gran Consiglio il 4 ottobre 1999) la procedura è di principio gratuita;

                                     -   che, infine, il TFA ha stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T);

                                     -   che secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la  propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale.

                                         Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).

                                         La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).

                                         Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento della convenuta. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P Sagl).

                                     -   che nel caso in esame la convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele dall’attrice, ha interposto opposizione al  precetto esecutivo, non è intervenuta in causa, né ha ritirato gli invi raccomandati notificati da questa Corte;

                                     -   che alla luce della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 500 (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa FICLPP contro P. Sagl).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è accolta.                                               

                                         §)     Di conseguenza la __________ è condannata a versare alla Fondazione Istituto Collettore LPP, a titolo di contributi della previdenza professionale fr. 6'681 oltre a interessi del 5% dal 21 settembre 1999.

                                         §§)  E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ del 25 settembre 2000 dell'Ufficio esecuzione di __________ per fr. 6'681 oltre a interessi del 5% dal 21 settembre 2000.

                                 2.-   La tassa di giustizia e le spese per globali fr. 500 sono poste a carico della convenuta.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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