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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.02.2002 34.2000.42

February 14, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·328 words·~2 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2000.00042   RG

Lugano 14 febbraio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 6 ottobre 2000 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

Fondazione coll.LPP della __________,   in materia di previdenza professionale

Considerato che

-                                        con petizione 6 ottobre 2000 __________, tramite il Patronato __________, ha contestato il conteggio della prestazione di libero passaggio stabilito dalla Fondazione collettiva LPP della __________ in fr. 4'923.60;

-    che con risposta di causa 11 dicembre 2000 la convenuta ha precisato che al momento del calcolo definitivo effettuato conformemente al regolamento sono risultati accrediti di vecchiaia per un totale di fr. 4'668,20 (V);

-    che con scritto 13 dicembre 2001 la convenuta, in risposta ad alcuni quesiti posti dal TCA, rilevando come sugli accrediti di vecchiaia non siano stati per errore computati gli interessi, ha quantificato in fr. 4'785.65 gli accrediti di vecchiaia aumentati degli interessi sino alla data d'annullamento del contratto, in

     fr. 7'473.81 l'avere al 31 dicembre 2001 comprensivo degli interessi a far tempo dall'annullamento del contratto, rispettivamente in fr. 2'552,90 la prestazione di libero passaggio ancora dovuta all'attore tenuto conto del precedente versamento di fr. 4'923.60 (XXVIII);

-                                        che con scritto 6 febbraio 2002 l'attore ha dichiarato di ritirare la petizione aderendo al nuovo conteggio effettuato dalla convenuta (XXXIII);

-    che di conseguenza la causa è divenuta priva d'oggetto;

-    che visto l'esito della procedura appare giustificato assegnare a __________ fr. 500.- a titolo di ripetibili, anche in difetto di una esplicita domanda (cfr. RCC 1992 pag. 432);

    viste le disposizioni di legge di procedura 6.4.1961

decreta                   1.-   La causa é stralciata dai ruoli.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La Fondazione collettiva LPP della __________ verserà a __________ fr. 500.- a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi

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