RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2000.00031 MB
Lugano 6 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Michela Bürki Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 14 agosto 2000 di
Fondazione Istituto Collettore LPP, 6900 Lugano,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1 __________, titolare __________, è affiliata d'ufficio all'Istituto collettore ai fini della realizzazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti dal 1. gennaio 1994 (doc. _).
1.2 Sulla base dei salari notificati dal datore di lavoro alla Cassa di compensazione, il Fondo di previdenza ha stabilito e trasmesso alla ditta l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti a favore dei dipendenti __________, __________, __________ e __________ nel 1994 e 1995, pari a fr. 1'097.90. L'Istituto di previdenza ha pure conteggiato al datore di lavoro fr. 300 a titolo di tassa per la decisione di affiliazione (doc. _).
1.3 Il 29 ottobre 1997 la datrice di lavoro ha reso attenta la fondazione del fatto che __________ ha lavorato presso di lei quale aiuto durante il periodo di carnevale e meglio dal 18 gennaio 1994 al 15 febbraio 1994 e che quindi la dipendente non è assoggettata obbligatoriamente alla LPP, in quanto il rapportodi lavoro è durato per un periodo inferiore ai tre mesi.
1.4 In data 30 ottobre 1997 l’Istituto collettore ha sollecitato il pagamento, da parte del datore di lavoro, del contributo al 16 ottobre 1997 per fr. 1'097.90, delle spese di diffida per fr. 100, e delle spese di decisione pari fr. 300 (doc. _).
Il 3 febbraio e il 5 maggio 1998 la fondazione ha nuovamente sollecitato il pagamento del saldo residuo (doc. _).
1.5 In data 10 aprile 2000 la Fondazione ha fatto spiccare dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ il precetto esecutivo no. __________per fr. 1'752.90 e spese di fr. 150, oltre a interessi del 5% dal 7 aprile 2000, pari ai contributi della previdenza professionale dovuti dal 1 febbraio 1994 al 30 giugno 1995 (cfr. doc. _). L’interessata ha interposto opposizione.
1.6 Con petizione 14 agosto 2000 l'Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare __________, al pagamento di fr. 1'902.90, a titolo di contributi della previdenza professionale, oltre a interessi e spese, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ (I).
1.7 La convenuta è intervenuta in causa, presentando la risposta in lingua tedesca, a cui ha allegato alcuni documenti. Essa non ha tuttavia proceduto a tradurre in lingua italiana l'atto di causa, malgrado due termini fissatile a questo scopo dal Presidente del TCA.
1.8 I documenti prodotti dalla convenuta sono stati trasmessi all'Istituto collettore per le osservazioni.
Il TCA ha pure chiesto all'attrice di farle pervenire copia del regolamento e delle condizioni generali applicabili nel 1994/1995 (VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. L'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi ad un istituto di previdenza regolarmente registrato.
L’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono il loro obbligo di aderire ad un istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale).
L’Ordinanza citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza (art. 3; art. 3 delle condizioni di affiliazione, art. 16 del regolamento).
L’obbligo contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai stato contestato e dev’essere ammesso.
2.3 L’art. 66 LPP prevede che l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev’essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all’Istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l’unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32).
Secondo l’art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l’organizzazione.
2.4. In concreto le modalità di calcolo dei contributi previdenziali sono previste nel regolamento dell’Istituto collettore all’art. 16. Tale normativa corrisponde a quanto previsto all’art. 16 LPP per l’accredito di vecchiaia. Il premio di rischio è inoltre determinato in base alle tariffe ratificate ufficialmente (cfr. tariffe per l'assicurazione collettiva approvate dall'Ufficio federale per le assicurazioni private; C. Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berna e Stoccarda 1990, p. 67).
Il contributo per le misure speciali, il quale ammonta all’1% corrisponde a quanto statuito all’art. 70 cpv. 1 LPP, quello per il rincaro all’art. 36 LPP, (art. 9 del regolamento in vigore nel 1994 e 1995, VIII e allegati).
2.5 Con la petizione l’Istituto collettore chiede al TCA di condannare __________ al pagamento dei contributi della previdenza professionale dovuti nel 1994 e 1995, oltre a interessi e spese di diffida e per l'emanazione della decisione dell'affiliazione avvenuta d'ufficio, quantificando l’importo in fr. 1'902.90.
Dagli atti trasmessi dalla convenuta pendente causa risulta in particolare che essa riconosce l'importo di fr. 1'272.30, da cui va dedotto l'importo di fr. 125.60 e relativi interessi riguardanti la dipendente __________, che non ha lavorato per la durata minima prevista dalla LPP e quindi non è assicurata.
Secondo l'art. 7 LPP
" 1 I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo maggiore di 14 880 franchi1 sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.
2 È tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale del 20 dicembre 19462 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può consentire deroghe.
Nel 1994 l'importo minimo assicurato era di fr. 22'560, mentre nel 1995 di fr. 23'280 (cfr. H.R Schwarzenbach-Hanhart, Berufliche Vorsorge in Text und Tafeln, Zurigo 1995, p. 216).
Per l'art. 2 cpv. 2 LPP il Consiglio federale determina quali categorie di salariati non sottostanno per particolari motivi all'assicurazione obbligatoria.
Tra questi vi sono appunto i salariati assunti per un periodo non superiore a tre mesi (art. 1 cpv. 1 lett. b prima frase OPP2).
2.6 In concreto dagli atti risulta (doc. _, periodi assicurativi e salari notificati alla Cassa di compensazione) che la dipendente __________ è stata assicurata per un periodo nettamente inferiore ai tre mesi, e meglio dal 14 gennaio al 15 febbraio 1994. A giusta ragione quindi la datrice di lavoro sostiene che questa dipendente non sottostà all'assicurazione obbligatoria secondo la LPP e che quindi i premi in questa ipotesi non sono dovuti.
Del resto questo fatto è stato anche implicitamente ammesso dall'attrice nello scritto del 12 novembre 1997 (VII).
Essendo su questo punto la petizione infondata, i contributi e i relativi interessi riguardanti la dipendente __________ addebitati dall'attrice non sono dovuti.
2.7 Per il resto il calcolo effettuato dalla Fondazione risulta suffragato dalla necessaria documentazione (nominativo ed età degli assicurati, ammontare del salario, conteggi dettagliati; doc. _);
Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente (doc. _);
La convenuta dev'essere, quindi, condannata a versare l’importo di fr. 972.30 (fr. 1'397 - fr. 300, costi della decisione, e fr. 125.60 contributi relativi alla dipendente __________, cfr. doc. _).
2.8 Per quanto riguarda le spese di gestione e quelle di diffida (cfr. conteggio doc. _) si rileva che, secondo l’articolo 106 CO, il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli interessi moratori (art. 104 CO), in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa.
L’art. 7.3 delle condizioni di affiliazione stabilisce in particolare che
" i costi che derivano da interventi straordinari dovuti a mancanza di collaborazione nell’attuazione dell’assicurazione, mancato pagamento dei contributi, ecc. sono carico del datore di lavoro."
Tali spese, inoltre, per essere riconosciute, devono essere dimostrate (DTF 117 II 258).
2.9 In concreto l’Istituto collettore ha giustificato le spese addebitate e prodotto la “Tariffa dei costi amministrativi”, nella quale viene quantificato l’ammontare delle spese addebitabili (allegato al doc. _).
In tali circostanze i costi di cui è chiesto il pagamento in questa sede possono essere riconosciuti, in quanto trattasi di spese di cui all’art. 7.3 delle condizioni di affiliazione, che vanno poste a carico del datore di lavoro: in particolare di spese di diffida fr. 200 (fr. 100 X 2) e d'esecuzione (fr. 150, cfr. estratti conto al doc. _, e lettere di sollecito doc. _, cfr. tariffa costi amministrativi allegata alla decisione di affiliazione, doc. _ e doc. _).
2.10 L'Istituto chiede pure il versamento di interessi di mora.
In concreto la convenuta è palesemente in mora (art. 102 CO; art. 103 CO) con il pagamento dei contributi. Di conseguenza possono essere riconosciuti interessi dimora al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 2 CO).
2.11 Non possono invece essere ammessi i costi relativi all'emanazione della decisione, pari a fr. 300.
In proposito va rilevato che l’Istituto di previdenza è infatti in possesso di un titolo cresciuto in giudicato (la decisione di affiliazione) che gli permette di promuovere un’esecuzione nei confronti della convenuta e parimenti ottenere il rigetto dell’eventuale opposizione (art. 80 cpv. 2 LEF). Se il TCA statuisse su tali spese vi sarebbero due giudizi sullo stesso oggetto, ciò che è inammissibile in virtù del principio della res iudicata.
Il risarcimento di tali spese non è una controversia ai sensi della LPP in senso lato o in senso stretto (art. 73 LPP; cfr. SVR 1995 BVG Nr. 21 p. 53ss.).
Su questo punto la petizione va quindi respinta.
2.12 Con la petizione l’attrice chiede infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________emesso dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________;
Secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss.
Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252);
La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, per l’importo di fr. 1'322.30, oltre a interessi del 5% dal 7 aprile 2000, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.13 Secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 cpv. 2 LALPP la procedura è di principio gratuita.
Di conseguenza non vengono addebitate spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è parzialmente accolta.
§) Di conseguenza __________ è condannato a versare all’Istituto collettore LPP fr. 1'322.30 a titolo di contributi previdenziali dovuti nel 1994 e 1995 oltre a interessi del 5% dal 7 aprile 2000.
§§) E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ limitatamente all’importo di fr. 1'322.30 oltre a interessi del 5% dal 7 aprile 2000.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti