Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.03.2001 34.2000.27

March 12, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,206 words·~11 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2000.00027-28   RG/sc

Lugano 12 marzo 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo nella causa che oppone

__________, e Cassa pensioni __________  

                                         a

  __________,  rappr. Da: avv. __________, e __________     in materia di previdenza professionale

ritenuto,                           in fatto

-   che con sentenza di divorzio 13 aprile 2000, cresciuta in giudicato il 19 maggio 2000, il Pretore del Distretto di __________ ha accertato il diritto di __________ e __________ (ora __________) al reciproco accredito sulla propria cassa pensione della metà della prestazione di libero passaggio accumulata dall'altro coniuge dalla data del matrimonio sino alla pronunzia del divorzio;

-   che con scritti 9 giugno/26 giugno 2000 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e notificato al TCA, quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 144 cpv. 2;

-   che ai fini del calcolo delle rispettive prestazioni d'uscita accumulate durante il matrimonio, il TCA ha richiesto ai coniugi e agli istituti di previdenza interessati di determinarsi a tale proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP);

-   che, da un lato, la Cassa pensioni dell'__________, cui __________ è affiliato a far tempo dal 1° gennaio 1975, ha comunicato che l'ammontare della prestazione d'uscita accumulata durante il matrimonio ammonta a fr. 90'037; dall'altro, la Fondazione di libero passaggio __________, cui il 31 marzo 2000 è stato trasferito l'avere di libero passaggio di __________ - non assicurata al momento del matrimonio e successivamente affiliata alla __________ Assicurazioni dal 1° novembre 1987 al 28 febbraio 1990 e dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990, alla __________ Assicurazioni dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1998 ed infine presso la Caisse de pension __________ dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 - ha prodotto il certificato di libero passaggio da cui si evince una prestazione d'uscita al 31 maggio 2000 pari a fr. 25'754.65;

-   che con scritto 22 novembre 2000 il TCA ha trasmesso ai coniugi l'intera documentazione relativa al calcolo delle rispettive prestazioni d'uscita  ed ha loro assegnato un termine di 20 giorni per una presa di posizione e l'indicazione dell'ammontare delle rispettive pretese;

-   che con scritto 12 dicembre 2000, il patrocinatore di __________ per quanto riguarda l'ammontare della pretesa di quest'ultima ha rinviato a quanto stabilito nella sentenza di divorzio, mentre __________ non ha preso posizione;

considerato,                   in diritto

-   che giusta l'art. 22 LFLP in vigore dal 1° gennaio 2000

"  In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."

-   che a norma dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000

"  In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

-   che giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia piu estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parti alla procedura anche le istituzioni di libero passaggio (in casu la fondazione di libero passaggio __________; sul punto cfr. Schneider/Bruchez, La prevoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Lausanne 2000, p. 253); 

-   che nella fattispecie in esame, il matrimonio tra i coniugi __________ essendo anteriore al 1° gennaio 1995 e non essendo inoltre conosciuta la prestazione d'uscita al momento del matrimonio,  il calcolo della prestazione d'uscita esistente al tale momento deve essere effettuato conformemente all'art. 22a LFLP (cfr. Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000, S. 528).

                L'art. 22a LFLP dispone infatti che

"  In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.

Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:

a.   la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;

b.   la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.

Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.

la tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."

-   che la succitata norma torna tuttavia applicabile unicamente per il calcolo della prestazione d'uscita di __________, affiliato al momento del matrimonio presso un istituto di previdenza, mentre non lo è per la prestazione d'uscita di __________, affiliata ad un istituto di previdenza solo dal 1° novembre 1987 e per la quale, di conseguenza, la prestazione da dividersi secondo la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio coincide con la prestazione accumulata da tale data sino al momento del divorzio (cfr. Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 12/99, S. 1623);

-   che per quanto riguarda ora la prestazione d'uscita di __________, l'ammontare comunicato dalla sua cassa pensioni, in difetto dell'ammontare della prestazione d'uscita al momento del matrimonio, pur non avendo l'assicurato mai cambiato istituto di previdenza ai sensi dell'art. 22a cpv. 1, 2a frase LFLP, risulta essere stato correttamente calcolato secondo i criteri di cui all'art. 22 a cpv. 2 LFLP.

Infatti, la conclusione del matrimonio risalendo a prima del 1° gennaio 1995 (data d'entrata in vigore della LFLP) e la cassa pensioni dell'__________ - quale unico istituto di previdenza cui l'interessato è stato affiliato a far tempo dal 1° gennaio 1975 - non disponendo dell'ammontare dell'avere d'uscita tra la data d'affiliazione (1° gennaio 1975) e la data del matrimonio (7 giugno 1980), ha effettuato il calcolo della prestazione d'uscita al momento del matrimonio a mezzo della tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno (RS 831.425.4). La cassa ha quindi da un lato considerato una prestazione uguale a zero al momento dell'entrata nella cassa, dall'altro l'importo di fr. 71'213.-, corrispondente all'ammontare della prima prestazione d'uscita comunicata giusta l'art. 24 LFLP il 1° gennaio 1995, dopo la data del matrimonio;

-   che, di conseguenza, considerato da un lato il numero di anni di contribuzione tra l'ultima prestazione d'uscita prima del matrimonio (entrata nella cassa il 1° gennaio 1975) e la prima prestazione d'uscita conosciuta dopo il matrimonio (fr. 71'213.- al 1° gennaio 1995), dall'altro il numero di anni di matrimonio in tale periodo di contribuzione (dal 1° gennaio 1975 al 1° gennaio 1995), applicato il corrispondente valore tabellare del 10%, l'ammontare della prestazione d'uscita al momento del matrimonio, in assenza di deduzioni dovute a versamenti unici effettuati nell'intervallo considerato e tenuto conto degli interessi al 4% maturati sino alla data del divorzio (art. 22 cpv. 2, 26 cpv. 3 LFLP, art. 8a OLP e art. 12 OPP 2), è pari a fr. 15'594.-.

Ne consegue che l'avere di __________ accumulato durante il matrimonio, corrispondente alla differenza tra prestazione d'uscita al momento del divorzio (fr. 105'631.-) e la prestazione d'uscita al momento del matrimonio più gli interessi (fr. 15'594.-), e non essendo per il resto stato effettuato alcun versamento anticipato durante il matrimonio, deve essere cifrato in fr. 90'037.-.

Di conseguenza, posta la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio (per entrambi i coniugi metà della prestazione accumulata dall'altro coniuge), il credito a favore di __________ ammonta a fr. 45'018.50 (90'037 : 2);

-   che per __________, la stessa, come visto, non essendo affiliata a nessun istituto di previdenza e non disponendo di averi di libero passaggio al momento del matrimonio e disponendo di un avere di libero passaggio al momento del divorzio, l'avere accumulato durante il matrimonio corrisponde all'ammontare dell'unico avere di libero passaggio di fr. 25'754.65 presso la Fondazione __________ esistente al momento del divorzio.

Infatti, giusta l'art. 22 cpv. 2 LFLP oggetto della divisione in caso di divorzio non sono soltanto le prestazioni d'uscita ma anche gli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio rispettivamente alla conclusione del matrimonio. D'altronde pure nel campo d'applicazione (materiale) dell'art. 122 CC, che disciplina la divisione dell'avere d'uscita in caso di divorzio, rientrano non soltanto le prestazioni d'uscita ma anche i diritti verso istituzioni di libero passaggio (cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 68/2000, p. 248);

-   che di conseguenza, conformemente alla chiave di ripartizione stabilita nella sentenza di divorzio, il credito a favore di __________ ammonta a fr. 12'877.30 (25'754.65 : 2);

-   che, per il resto, gli importi comunicati dai rispettivi istituti di previdenza e di libero passaggio non sono stati contestati dalle parti nelle more della presente procedura. Incontestata è pure rimasta la data alla quale sono state calcolate le prestazioni d'uscita al momento del divorzio, ovvero il 31 maggio 2000;

-   che considerate le suevidenziate reciproche pretese dei coniugi, a favore di __________ spetta a saldo una prestazione d'uscita pari a fr. 32'141.20;

-   che per applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 68/2000, p. 258);

-   che l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto di libero passaggio;

-   che, come visto, in base alle informazioni fornite da __________ nelle more della presente procedura, essa dispone di un conto di libero passaggio presso la Fondazione di libero passaggio __________, sul quale dovrà quindi essere trasferito l'importo di fr. 32'141.20;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 90'037.

                                         La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 25'745.65.

                                 2.-   E' fatto ordine alla Cassa pensioni dell'__________ di versare sul conto di libero passaggio presso la Fondazione di libero passaggio __________, a favore di __________ l'importo di fr. 32'141.20.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

34.2000.27 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.03.2001 34.2000.27 — Swissrulings