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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.04.2001 34.2000.25

April 17, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,075 words·~15 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2000.00025   MB/DC/nh

Lugano 17 aprile 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Michela Bürki Moreni

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 23 giugno 2000 di

__________, 

contro  

Cassa pensioni __________,    in materia di previdenza professionale  

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, 1938, vedova, ha svolto attività lavorativa a tempo parziale presso il consorzio aiuto domiciliare e infermieristico di __________ dal 1° gennaio 1987 (doc. _).

                                         Con effetto 10 dicembre 1986 è stata affiliata, ai fini dell'attuazione della previdenza professionale, alla Cassa __________ (doc. _).

                                         L'assicurata ha compiuto 62 anni il 10 gennaio 2000; è stata quindi pensionata a partire dal 1 febbraio 2000.

                               1.2.   Con provvedimento 27 gennaio 2000 la Cassa pensioni ha fissato in fr. 530 mensili la rendita di vecchiaia della previdenza professionale assegnata a __________ (doc. _).

                               1.3.   Con petizione 23 giugno 2000 l'assicurata ha contestato l'ammontare della rendita, in quanto a suo dire sarebe troppo esiguo. Al riguardo essa ha precisato che

"  Sono rimasta sconcertata da quanto mi è stato conteggiato per affrontare il mio pensionamento, ritenuto che da un mese all'altro mi vedo decurtare praticamente le mie entrate finanziare di ca. Fr. 1'000.‑‑ al mese. Purtroppo in passato non ho potuto permettermi un risparmio privato e le mie spese mensili non sono cambiate rispetto a prima, perciò accorderete sul fatto che sarà sempre più difficile per me poter sbarcare il lunario, come si suole dire.

Solo di affitto pago Fr. 1'071.‑‑ al mese per un appartamento di 3½ locali. E capirete che alla mia età non è facile cominciare una ricerca di un nuovo appartamento in cui trasferirsi. Sia questo per un punto di vista pratico sia anche perché ormai ci si fa l'abitudine a vivere nel solito ambiente, in cui si è sostenuti magari da un buon vicinato.

Il premio della sola cassa malati è di Fr. 410.60 mensili in cui è compresa la semi‑privata che d'altro canto ho sempre pagato!

Sin da giovane ho sempre avuto un'attività lavorativa e nel 1971 quando mi sono separata da mio marito ho cresciuto praticamente da solo le mie tre figlie senza non pochi sforzi e disagi finanziari, calcolando che il sostegno del marito non era molto presente. Dopo il suo decesso nel 1980 ho ricevuto una rendita per vedovanza fino al mese di gennaio scorso. L'ultimo ammontare di quest'ultima era di ca. Fr. 870.‑‑ mensili.

L'ultimo salario mensile percepito presso il Servizio d'assistenza e cura a domicilio __________ è stato di Fr. 3'000.‑‑ ca. lordo.

Potete capire signori come la differenza di entrata finanziaria non sia indifferente!"

                                         Con scritto di medesima data l'assicurata ha pure contestato l'ammontare della rendita di vecchiaia dell'AVS.

                               1.4.   Con risposta di causa 30 agosto 2000 la Cassa ha proposto di respingere l'azione, con le seguenti motivazioni:

"  Al momento del pensionamento per vecchiaia (cfr. 1 febbraio 2000) la situazione previdenziale dell'interessata è stata determinata secondo i seguenti limiti assicurativi:

entrata alla Cassa pensioni:                               1 gennaio 1987

prestazione di libero passaggio iniziale:              fr. 105.40

entrata effettiva alla Cassa pensioni:                 10 dicembre 1986

inizio diritto alle prestazioni                                 1 febbraio 2000

periodo complessivo di computo (compresa    

rivalutazione di 1/3 ‑ assicurati al 31.12.94)        6308 giorni

-          % pensione di vecchiaia di diritto                        26.2833%

stipendio assicurato (classe 15 + 9 aumenti

Org. __________)                                                fr. 35'138.- (100%)

grado di occupazione medio                              74.67%

La pensione di vecchiaia di diritto è quindi stata determinata nel modo seguente:

26.2833% di fr. 35138.‑ = fr. 9'235.‑ x 74.67% = fr.  6'896.- : 13 = fr. 530.-

Sulla base di questo calcolo confermiamo quindi (d'altra parte, come citato in precedenza, mai messo in discussione dalla controparte) l'esattezza dei calcoli indicati nella comunicazione del Comitato del 31 gennaio 2000. Le prestazioni di diritto sono determinate secondo il periodo effettivo di assicurazione (cfr. periodo di contribuzione, più periodo riscattato).

Il Comitato è tenuto ad applicare correttamente le disposizioni federali in materia di previdenza professionale, la Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti __________ ed il relativo Regolamento di applicazione, come pure la giurisprudenza conosciuta.

Le prestazioni di ogni assicurato sono quindi stabilite sulla base della sua situazione previdenziale. Argomentazioni di carattere soggettivo, riferite all'entità dell'importo di diritto ‑ non sufficiente a garantire un dignitoso livello di vita ‑ non possono essere prese in considerazione dal profilo previdenziale. Il miglioramento del livello di copertura previdenziale dell'assicurato può avvenire unicamente mediante un riscatto supplementare (cfr. art 6 LCP)."

                               1.5.   Pendente causa il TCA ha effettuato alcuni accertamenti che sono stati notificati alle parti.

                                         La Cassa pensioni, in data 17 ottobre 2000 ha precisato che l'ammontare della rendita è in realtà di fr. 544 mensili.

                               1.6.   In data 9 marzo 2001 la Cassa ha risposto ai quesiti sottopostile dal TCA il 20 febbraio 2001. L'atto di causa è stato trasmesso all'attrice.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è l'ammontare della rendita di vecchiaia della previdenza professionale erogata ad __________ dalla Cassa pensioni dei dipendenti __________ con effetto dal 1 febbraio 2000.

                                         L'assicurata sostiene in proposito di non poter far fronte al proprio sostentamento con questo importo, in quanto troppo esiguo.

                                         A proposito del calcolo della rendita di vecchiaia l’art. 22 della Legge sulla cassa pensioni dei dipendenti __________, nel tenore in vigore fino al 30 settembre 2000, precisa che

"  La pensione di vecchiaia corrisponde all'1,5% dell'ultimo stipendio assicurato per ogni anno d'assicurazione tra l'affiliazione e il pensionamento per anzianità, ritenuto un massimo del 60% (cpv. 1).

I periodi con grado d'occupazione ridotto o nullo diminuiscono proporzionalmente la durata d'assicurazione (cpv. 2).

Se lo stipendio ha subito una riduzione per cambiamenti della classificazione (art. 10 cpv. 2 lett. a) b) c) che si verificano dal 1° gennaio 1984, lo stipendio assicurato determinante per il calcolo della pensione viene aumentato in modo proporzionale (cpv. 3)."

                                         Secondo le disposizioni transitorie C1 e C2 entrate i vigore con le modifiche della LCP, aventi effetto dal 1995

"  3 Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l'entrata in vigore delle presenti modifiche sono regolati secondo le nuove disposizioni di legge.

C2

1 Per gli attuali assicurati con una età superiore ai venti anni compiuti, le pensioni di vecchiaia e i supplementi sostituitivi sono calcolati aumentando di 1/3 il periodo di assicurazione conseguito al momento del pensionamento per anzianità; tale periodo non può superare i 40 anni."

                                         Secondo l'art. 10 cpv. 1 LCP

"  Lo stipendio assicurato agli effetti della presente legge corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo detto quota di coordinamento, uguale al massimo della rendita semplice dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti"

                                         L’art. 16 cpv. 1 del Regolamento alla LCP, nel tenore in vigore fino al 30 settembre 2000, indica la scala delle rendite applicabili per il calcolo della rendita di vecchiaia e precisa che la pensione è calcolata dalla data di affiliazione alla data del pensionamento e per mesi interi.

                                         Il TCA in una sentenza emanata il 18 agosto 1998 nella causa O.M, cresciuta in giudicato e pubblicata in RDAT I-1999 p. 27ss, ha già avuto modo di dichiarare conforme alla legge la citata disposizione ed ha precisato:

"  Come si é visto le nuove normative in materia di Cassa pensioni dei dipendenti __________, hanno introdotto un parallelismo tra la durata assicurativa e l'entità delle prestazioni.

Così, se il vecchio regolamento definiva il concetto (legale) di "ogni anno di assicurazione" con riferimento all'età di affiliazione (anni compiuti; cfr. consid. 2.3), l'art. 16 cpv. 1 del Regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti __________ del 29 maggio 1996 stabilisce che "la pensione é calcolata dalla data di affiliazione alla data di pensionamento per anzianità e in mesi interi" (cfr. Doc. _, per maggiori dettagli).

A mente del TCA questa disposizione del regolamento, più restrittiva, é conforme alla legge in quanto corrisponde alla chiara volontà del legislatore di creare "un perfetto parallelismo" tra la durata assicurativa e le prestazioni della Cassa (cfr. consid. 2.4 e 1.9, anche in relazione all'abrogazione dell'art. 18 LCP)." (cfr. RDAT I 1999 p. 30).

                                         Secondo il capoverso 3 dell'art. 16 del Regolamento infine

"   Per gli assicurati il cui grado di occupazione viene modificato nel corso della loro carriera, la pensione è calcolata tenuto conto del periodo contributivo completo e della durata del periodo d'assicurazione proporzionale espresso in percentuale, Per gli assicurati al 31 dicembre 1994 il computo viene eseguito sull'arco di 30 anni."

                               2.2.   Preliminarmente va rilevato che, dal tenore delle disposizioni suesposte emerge chiaramente che l’ammontare della rendita di vecchiaia degli affiliati alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato non dipende dall’ammontare dei contributi versati da datore di lavoro e lavoratore durante l’affiliazione (il cosiddetto “principio del primato dei contributi”), bensì dall’ammontare dell’ultimo stipendio assicurato e dagli anni di assicurazione ("principio del primato delle prestazioni"; cfr. Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Berna 1985, p. 30; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1994, p. 236, art. 15 LFLP, primato dei contributi e 16 LFLP, primato delle prestazioni).

                               2.3.   Nel merito non è contestato che l’assicurata è stata affiliata alla Cassa pensioni dal 1° gennaio 1987 a gennaio 2000 e quindi durante tredici anni e un mese. Tramite la prestazioni di libero passaggio apportata di fr. 105.40, l'affiliazione è stata inoltre ricondotta al 10 dicembre 1986. L'affiliazione risulta quindi essere durata 13 anni, un mese e 22 giorni.

                                         La Cassa ha considerato pertanto applicabile una percentuale del 26.28%.

                                         Pendente causa il TCA ha chiesto all'amministrazione alcuni chiarimenti a proposito del calcolo della percentuale, dello stipendio assicurato e del grado di occupazione.

                                         Dalle informazioni trasmesse al TCA in data 17 ottobre 2000 risulta in particolare che il calcolo non è stato effettuato in mesi, bensì in giorni (4'710 giorni pari al periodo di contribuzione e 21 giorni il periodo acquistato, recte 22 giorni, dal 10 al 31 gennaio; VIII).

                               2.4.   In simili condizioni va esaminato se il calcolo effettuato dalla Cassa in giorni è conforme alla legge, ritenuto che l'art. 16 cpv. 1 RegLCP in vigore al momento del pensionamento prevede il calcolo in mesi.

                                         In proposito si evidenzia che la legge va interpretata sulla base del suo testo letterale. Secondo la giurisprudenza si può derogare dal senso letterale di un testo chiaro, tramite interpretazione, solo se vi sono ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, le quali permettono di presumere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto (DTF 119 V 429; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 4452; VSI, 1993, p. 133; Pratique VSI 1933 p. 263; RAMI 1993 p. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; 117 V 5; Imboden/Rhinow/Krähemann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, no. 21b IV).

                                         Se il testo non è assolutamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni, conviene ricercare qual è la vera portata della norma, desumendola da tutti gli elementi che vanno considerati e meglio dai lavori preparatori, dallo scopo della norma dal suo spirito, così come dai valori sui quali si fonda o ancora tramite la relazione con le altre norme legali (DTF 119 V 429 cons. 5a.; 118 Ib 191 cons. 5: 117 V 109; Pratique VSI 1993 p. 3 cons. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 cons. 5b, 527 cons. 2b e 578 con s. 2b).

                                         Come indicato precedentemente (consid. 2.1) l'art. 16 del Regolamento, dichiarato conforme alla legge dal TCA, ha introdotto il calcolo del periodo assicurativo in mesi - in proposito il testo della norma è chiaro - invece che in anni (come previsto dal precedente Regolamento). Il nuovo Regolamento non ha invece previsto il calcolo in giorni.

                                         L'introduzione di quest'ultima modalità di calcolo, che ha realizzato il parallelismo perfetto tra periodo assicurativo e prestazioni, è invece avvenuta attraverso la modifica della legge del 14 dicembre 1999, entrata in vigore il 1° ottobre 2000.

                                         Il nuovo articolo 22 cpv. 6 LCP prevede infatti che:

"  Il periodo di assicurazione è calcolato in giorni e corrisponde al periodo di contribuzione più quello acquistato"

                                         Nel Messaggio del Consiglio di Stato dell'8 aprile 1999 relativo alla modifica della legge sulla Cassa pensioni si legge, a proposito di questa norma che

"  Viene definito in modo chiaro cosa s'intende per periodo di assicurazione. Esso è composto dal periodo di contribuzione presso la Cassa pensioni dei dipendenti __________, il periodo acquistato mediante la prestazione di libero passaggio o con il riscatto individuale. Questa definizione rispetta quanto contenuto nelle norme federali in materia di previdenza professionale (cfr. LPP/OPP).

Inoltre viene specificato che il calcolo del periodo d'assicurazione viene eseguito in giorni (360); questo tiene conto del principio, già introdotto con la modifica entrata in vigore il 01.01.1995, legato al parallelismo fra periodo di contribuzione e prestazioni."

                                         Nel Messaggio è quindi stata nuovamente ribadita la volontà del legislatore di fondarsi su un parallelismo perfetto tra periodo assicurativo e prestazioni (cfr. RDAT I 1999 p. 30 consid. 2.5).

                               2.5.   In concreto, secondo questa Corte, nel caso di __________ e degli altri assicurati pensionati dal 1 gennaio 1996 al 30 settembre 2000, il calcolo della rendita dev'essere effettivamente eseguito fissando il periodo assicurativo in giorni, come indicato dalla Cassa pensioni (consid. 2.1).

                                         Alla luce della chiara volontà del legislatore e dello scopo perseguito dalla modifica dell'art. 16 del regolamento, dev'essere infatti ammessa l'esistenza di una lacuna legislativa, che questa Corte è autorizzata a colmare.

                                         Al riguardo va rilevato che una lacuna legislativa è in particolare ammessa nel caso in cui la legge non prevede una risposta ad una questione giuridica ed una soluzione non risulta neppure sulla base di un'interpretazione della legge (DTF 124 V 271 consid. 2a; DTF 113 V 12; DTF 103 V 100) la quale risulta, quindi, incompleta.

                                         Il giudice deve colmare la lacuna sulla base dell'art. 1 cpv. 2 CCS come se fosse il legislatore (DTF 112 V 53). Tale regola permette in futuro di trattare altri casi allo stesso modo e di evitare una disuguaglianza di trattamento tra gli assicurati (A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1994, p. 46). Non è infatti ammissibile ritenere che la mancanza di una norma sia sempre riconducibile ad un silenzio qualificato.

                                         La prassi più recente tende, inoltre, in generale, a considerare le leggi amministrative in larga misura incomplete e quindi a completarle, dove esiste una necessità palese, invece di concludere, nel caso di mancanza di una disposizione, a favore di un'intenzione in tal senso del legislatore (ZBl 2/2001 p. 94 e dottrina citata). Pure la giurisprudenza del Tribunale federale si è allontanata dalla distinzione classica tra lacuna propria e impropria, avvicinandosi al concetto di incompletezza in condizione con quanto pianificato ("planwidrige Unvollständigkeit"; ZBl citato).

                                         La chiara volontà del legislatore, manifestatasi dapprima tramite le modifiche della LCP, entrate in vigore il 1 gennaio 1995 (cfr. RDAT I 1999 p. 28, 30 consid. 2.5), era quella di creare un maggiore parallelismo tra durata assicurativa e prestazioni. Ciò è stato fatto in particolare tramite l'introduzione, con effetto dal 1 gennaio 1996, dell'art. 16 cpv. 1 del Regolamento, secondo cui il periodo assicurativo è calcolato in mesi interi. Il solo articolo 16 RegLCP non era tuttavia in grado di creare un parallelismo perfetto nel caso in cui l'affiliazione fosse terminata o iniziata nel corso di un mese.

                                         Con l'entrata in vigore dell'art. 22 cpv. 6 LCP, la Cassa pensioni ha perfezionato e rafforzato tale parallelismo, introducendo esplicitamente il calcolo in giorni nella legge.

                                         Alla luce di questi fatti è evidente che l'introduzione del calcolo del periodo assicurativo in mesi (art. 16 RegLCP) e non già in giorni, non può essere considerato intenzionale e quindi non è riconducibile ad un silenzio qualificato.

                                         Si tratta invece di una soluzione introdotta in conformità alla volontà del legislatore che si è rivelata imperfetta e quindi incompleta rispetto a quanto era nei piani del legislatore.

                                         Essa non regola infatti, in modo corretto la situazione allorché l'assicurato ha iniziato il rapporto di lavoro nel corso di un mese (e non il 1° giorno del mese) o allorché, come nel caso presente, la prestazione di libero passaggio apportata ha permesso di anticipare l'affiliazione però non per un mese intero (cfr. consid. 2.3: affiliazione ricondotta al 10 dicembre 1996). Va al riguardo aggiunto che, invece, il diritto alla prestazione di vecchiaia inizia sempre il 1° del mese, visti i termini di disdetta previsti dalla LORD (cfr. art. 59 cpv. 1: "il dipendente può dimettersi in ogni tempo dalla sua carica, per la fine di un mese, con il preavviso di tre mesi" e art. 64 cpv. 1: "il rapporto di impiego cessò per il limite di età tra i 60 e i 65 anni d'età. Devono essere osservati i termini di preavviso prescritti dall'art. 59).

                                         In simili condizioni nell'assenza di un parallelismo completo dal 1 gennaio 1996, data dell'entrata in vigore del Regolamento (art. 33 cpv. 2), fino al 1 ottobre 2000, data dell'entrata in vigore dell'art. 22 cpv. 6 LCP, dev'essere ravvisata una lacuna, che questo TCA è autorizzato a colmare ai sensi di quanto proposto dalla Cassa Pensioni (cfr. consid. 1.5).

                                         Alla luce di quanto sopra esposto il periodo assicurativo dell'attrice, pensionata nel febbraio 2000, va calcolato, in giorni,  non in mesi.

                                         Questa modalità di calcolo è del resto stata applicata a tutti gli assicurati pensionati dal 1 gennaio 1996 e quindi è pure rispettato il principio dell'uguaglianza di trattamento (XII).

                                         Visto quanto sopra, le censure sollevate con la petizione vanno respinte, in quanto infondate.

                                         L'istanza va tuttavia parzialmente accolta, in quanto pendente causa la Cassa pensioni ha modificato il calcolo della rendita a seguito dell'intervenuto adeguamento del salario da parte del datore di lavoro (pari al 75% della classe 15 dei dipendenti __________, VIII). L'ammontare della rendita è quindi di fr. 544 mensili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é parzialmente accolta.

                                    §   __________ ha diritto, nei confronti della Cassa pensioni dei dipendenti __________, ad una rendita di vecchiaia di fr. 544 mensili con effetto dal 1 febbraio 2000.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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