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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.08.2000 34.2000.20

August 14, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,104 words·~11 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2000.00020   MB/sc

Lugano 14 agosto 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattrice:

Michela Bürki Moreni  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 12 maggio 2000 di

__________, 

contro  

Cassa pensioni dipendenti __________,    in materia di previdenza professionale  

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nata nel 1938, ha svolto attività lucrativa presso il Comune di __________ in qualità di cuoca a partire dal 1995.

                                         Con effetto dal 1 aprile 2000 l'assicurata è stata pensionata. La Cassa pensioni dei dipendenti __________ le ha quindi assegnato una rendita di vecchiaia della previdenza professionale di fr. 677 annui, pari a fr. 52 mensili (cfr. atti della Cassa pensione).

                               1.2.   Con petizione del 12 maggio 2000, indirizzata al TCA, l'assicurata ha chiesto il versamento in capitale della rendita, adducendo le seguenti motivazioni:

"  (…)

Sono da poco al beneficio dell'AVS, e visto che la mia rendita mensile 2. pilastro è minima, essendo stata alle dipendenze del Comune di __________ per pochi anni, mi sarebbe di grande utilità se potessi riscattare la somma in un'unica rata.

Infatti sarebbe mia intenzione, ristrutturare una vecchia casa lasciata dai miei genitori e che potrebbe diventare in futuro abitazione primaria.

Se occorresse qualche altra documentazione per la risoluzione del caso, sarò pronta a produrla." (Doc. _)

                               1.4.   Con risposta di causa 8 giugno 2000 la Cassa pensioni ha chiesto al TCA di respingere la richiesta con le seguenti motivazioni:

"  (…)

Le prestazioni di vecchiaia sono calcolate secondo l'art. 22 cpv. 1 e 2 LCP, il quale recita:

"  1 La pensione di vecchiaia corrisponde all'1.5% dell'ultimo stipendio assicurato per ogni anno d'assicurazione tra l'affiliazione e il pensionamento per anzianità, ritenuto un massimo del 60%.

2 I periodi con grado d'occupazione ridotto o nullo diminuiscono proporzionalmente la durata d'assicurazione."

Tuttavia, secondo l'art. 17 cpv. 4, l'assicurato può chiedere la capitalizzazione parziale nei seguenti limiti:

"  Le prestazioni di vecchiaia, di invalidità e per superstiti sono di regola assegnate come rendite. Il beneficiario di una pensione di vecchiaia può chiedere che una parte della prestazione gli sia versata in forma di liquidazione in capitale.

Può essere liquidata in capitale solo l'eccedenza rispetto ad un rendita pari al 30% dello stipendio assicurato."

Il Comitato ha quindi stabilito le prestazioni di diritto della controparte con la comunicazione del 28 aprile 2000 come segue:

-                                                periodo contributivo         =   01.01.96/31.03.2000      =  1530 giorni

-                                                % di diritto                       =   (1.5% : 360) x 1530        =  6.375%

-                                                stipendio assicurato 100%  =  fr. 15'170.-

-                                                stipendio assicurato 70%    =  fr. 10'619.-

-                                                Prestazioni di diritto

    6.375% di fr. 10'619.-           =  fr. 677.-  :  13  =  fr. 52.-

Come si può rilevare la percentuale di pensione è inferiore al limite minimo fissato dall'art. 17 cpv. 4.

Questa disposizione vuole quindi evitare che un assicurato (a) riduca a livelli esigui o addirittura privilegi il versamento integrale in capitale in luogo della pensione mensile. Ricordiamo che la sicurezza sociale in Svizzera è basata sul principio dei tre pilastri.

La norma in vigore non permette la capitalizzazione quando la percentuale di rendita è pari o inferiore al 30% dello stipendio assicurato annuo. Questo significa che il Legislatore ha voluto garantire nel tempo una minima fonte d'entrata all'assicurato. Le argomentazioni dell'assicurata vanno invece nel senso opposto.

La base legale non lascia tuttavia dubbi ed esclude la possibilità di riconoscere un versamento unico in capitale, quando i limiti minimi per il pagamento di una pensione mensile non sono stati garantiti. Nel caso concreto, come detto in precedenza, questi limiti non sono dati.

Non può neppure entrare in considerazione il riconoscimento della prestazione di libero passaggio, in quanto l'assicurata ha già compiuto 60 anni e quindi ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.

L'art. 16 cpv. 4 del Regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti __________ del 29 maggio 1996 precisa infatti quanto segue:

"   Al raggiungimento dei 60 anni l'assicurato non può rinunciare alla pensione, a meno che lo stesso inizi immediatamente una nuova attività dipendente. In questo caso la prestazione di libero passaggio è trasferita alla nuova Istituzione di previdenza."

Sulla fattispecie l'Alta Corte federale è più recentemente codesto lodevole Tribunale, si sono già pronunciati escludendo la possibilità per l'assicurato di chiedere il libero passaggio a scapito della pensione mensile, nel caso in cui le disposizioni dell'Istituto di previdenza prevedono la possibilità del pensionamento anticipato/vecchiaia prima del limite dei 62/65 anni.

È il caso della Cassa pensioni dei dipendenti __________ (cfr. art. 64 LORD).

Accertata quindi l'impossibilità di riconoscere la prestazione di libero passaggio, ed in mancanza dei requisiti minimi per l'ottenimento della capitalizzazione parziale, la richiesta della controparte non può quindi trovare accoglimento.

Per queste motivazioni il Comitato conferma pertanto l'esattezza dei calcoli indicati nella comunicazione del 28 aprile 2000 e la corretta applicazione delle norme in vigore.

(…)

Alla signora __________ è confermato il diritto alla pensione mensile di vecchiaia a contare dal 1. aprile 2000, come alla comunicazione del 28 aprile 2000 del Comitato.

La petizione del 12 maggio 2000 della signora __________ è pertanto respinta." (Doc. _)

                               1.5.   Con replica del 17 giugno 2000 l'assicurata ha precisato che:

"  (…)

In quanto alla fonte d'entrata mensile che dovrebbe risolvere i miei problemi finanziari, affermare che con una somma di

Fr. 52.-mensili

la mia sicurezza sociale sia salva, mi sembra al quanto dubbio e provocatorio." (Doc. _)

                               1.6.   Pendente causa il TCA ha richiamato agli atti l'intero incarto relativo alla previdenza professionale dell'assicurata.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il versamento in capitale a __________ da parte della Cassa pensione dei dipendenti __________ dell'avere di vecchiaia accumulato grazie alla sua attività presso il comune di __________. In proposito la Fondazione sostiene che i presupposti per un versamento nella forma richiesta non sono adempiuti.

                                         In concreto non è quindi contestato il diritto alla prestazione di vecchiaia dell'attrice, bensì le modalità di pagamento della stessa.

Per l'art. 13 cpv. 1 lett. b LPP hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia le donne che hanno compiuto i 62 anni di età.

L'art. 14 LPP prevede l'ammontare della rendita, mentre a proposito della modalità di pagamento l'art. 37 LPP stabilisce che:

"  1 Le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità sono, di regola, assegnate come rendite.

                                         Di principio, in materia di previdenza professionale le prestazioni vengono erogate in forma di rendita, in quanto questa modalità di pagamento meglio si adatta allo scopo della legge che è quello di sostituire il salario mancante dopo la sopravvenienza del rischio assicurato e quindi di mantenere il tenore di vita anteriore (SZS 1989 p. 312 consid. 2c; Messaggio del Consiglio federale alla LPP, FF 1976 I p. 225).

                                         Il versamento in forma di capitale è quindi un’eccezione (cfr. SVR 1994 BVG Nr. 13 p. 35; SZS 1989 p. 312 consid. 2c; STFA dell’11 aprile 1997 in re A. C; Messaggio p. 225).

                                         Infatti i capoversi 2 e 3 dell'art. 37 LPP prevedono che:

2 L'istituto di previdenza può assegnare una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, di una rendita per vedove o di una rendita per orfani che fossero inferiori al 10 rispettivamente al 6 e al 2 per cento della rendita semplice minima di vecchiaia dell'AVS.

3 Le disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza possono stabilire che l'avente diritto può chiedere una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia, per vedove o d'invalidità. Per la prestazione di vecchiaia, l'assicurato deve fare la corrispondente dichiarazione il più tardi tre anni prima della nascita del diritto."

                                         Tramite questa deroga al principio del versamento in forma di rendita il legislatore ha voluto offrire all’assicurato una certa libertà nell’utilizzazione del capitale di vecchiaia (Messaggio p. 226).

                                        Per quanto riguarda il capoverso 2 il legislatore ha inoltre precisato che

"  È possibile che il valore della prestazione dovuta sia così basso che sarebbe derisorio e costoso, dal punto di vista amministrativo, pagarla sotto forma di rendita. Sono considerate tali le prestazioni che, sotto forma di rendita, sarebbero inferiori al 10% della rendtia semplici minima completa dell'AVS".

                                2.3   Secondo l'art. 6 LPP, la seconda parte della relativa legge contiene delle disposizioni minime con cui il legislatore ha voluto assicurare un ordinamento sociale minimo.

                                         Accordi più sfavorevoli pattuiti tra aventi diritto e Istituto di previdenza sono nulli (art. 20 CO) e vengono sostituiti dalle disposizioni della LPP. Norme a favore dell’assicurato sono, per contro valide, (cfr. il cosiddetto “Günstigkeitsprinzip”, J. Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989 p. 247; Riemer, Verhältnis des BVG zu anderen Sozialversicherungszweigen und zum Haftpflichtrecht, SZS 1987, p. 123/124). Con l’introduzione di questo principio il legislatore ha inteso tutelare la libertà contrattuale individuale nella previdenza professionale, per quanto ciò risulti compatibile con il mantenimento di un livello di vita adeguato.

                                2.4   L'art. 22 cpv.1 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti __________ stabilisce che:

"  La pensione di vecchiaia corrisponde all'1.5% dell'ultimo stipendio assicurato per ogni anno d'assicurazione tra l'affiliazione e il pensionamento per anzianità, ritenuto un massimo del 60%".

                                         Per quanto riguarda le modalità di pagamento, secondo l'art. 17 cpv. 4 LCP:

"  Le prestazioni di vecchiaia, di invalidità e per superstiti sono di regola assegnate come rendite. Il beneficiario di una pensione di vecchiaia può chiedere che una parte della prestazione gli sia versata in forma di liquidazione in capitale. Può essere liquidata in capitale solo l'eccedenza rispetto ad una rendita pari al 30% dello stipendio assicurato."

                               2.5.   Nella presente fattispecie, per quanto riguarda in primo luogo la possibilità di un versamento in capitale delle prestazioni previdenziali prevista dall'art. 17 cpv. 4 LCP, questa Corte rileva che lo stipendio assicurato era di fr. 15'170 annui (al 100%, cfr. doc. _). Il 30% di questa rendita ammonta quindi a fr. 4'551 annui. Poiché la rendita di vecchiaia della CP non supera in concreto questo importo - essa è infatti di fr. 677 annui (consid. 1.1)- non può essere versata in forma di capitale.

                                         Alla stessa conclusione si giunge tenendo conto dello stipendio assicurato al 70%, pari a fr. 9'154 (cfr. in proposito doc. _). In effetti il 30% di questo importo è pari a fr. 2'746.20 e quindi essendo superiore all'importo della pensione, essa non può essere versata in capitale.

                                         Infine va ancora rilevato che l'art. 17 cpv. 4 della legge cantonale, anche se più restrittivo dell'art. 37 cpv. 2 LPP, non viola le disposizioni minime LPP (cfr. consid. 2.3), in quanto questa norma ha carattere potestativo e quindi in questo ambito attribuisce potere d'apprezzamento al fondo di previdenza (cfr. DTF 117 V 316 consid. 4a).

                                         La richiesta dell'assicurata dev'essere pertanto respinta.

                                2.6   Per quanto riguarda inoltre la possibilità di versamento in capitale prevista all'art. 37 cpv. 2 LPP, nel caso in cui ci si trovi confrontati con importi minimi, va evidenziato che la rendita minima annua AVS è pari, nel 2000, a fr. 1005 mensili. Il 10% di questa rendita ammonta a fr. 100.50 mensili. Poiché la pensione mensile assegnata all'assicurata è inferiore al 10% della rendita minima AVS, il pagamento in capitale delle prestazioni di vecchiaia potrebbe per principio avvenire.

                                         Tuttavia poiché la disposizione della LPP ha carattere potestativo (DTF 117 V 315 consid. 4a) e non imperativo (il Fondo di previdenza "può"  e quindi non "deve" applicare le conseguenze previste dalla norma) la prestazione non può essere versata in forma di capitale, in quanto il Fondo di previdenza si è opposto, entro i limiti previsti dalla legislazione (cfr. U. Häfelin/G. Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrecht, Zurigo 1990, N 355/356).

                                         Avendo il Fondo di previdenza agito in base ad un potere di apprezzamento assegnatogli dalla legge, questa Corte non può sostituirlo con il proprio.                                                  

                                         Anche da questo punto di vista la petizione va quindi considerata infondata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é respinta.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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