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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.07.2002 34.2000.13

July 30, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·339 words·~2 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2000.00013   RG/sc

Lugano 30 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

vista la petizione del 6 aprile 2000 interposta da

Fondaz. coll. LPP __________,   

contro  

__________, 

  in materia di previdenza professionale

letti ed esaminati gli atti;

richiamata la petizione 6 aprile 2000 con cui la Fondazione collettiva LPP __________ ha chiesto al TCA di condannare __________ al versamento di contributi previdenziali arretrati per fr. 2'091.25 oltre interessi al 5% dal 1. maggio 1998 più spese e indennità per fr. 381.95 e postulato altresì il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 22 giugno 1998 dell'UEF di __________;

visti gli scritti 8 giugno e 24 luglio 2000 con cui il convenuto ha dichiarato di riconoscere il credito fatto valere dalla Fondazione attrice precisando che provvederà all'estinzione del debito tramite versamenti rateali (V);

visti in particolare gli scritti di cui ai doc. _, con cui la Fondazione attrice, con riferimento all'intervenuto accordo concernente il pagamento rateale del debito contributivo, ha confermato il versamento, pendente lite, da parte del convenuto di diverse rate mensili ed indicato un saldo contributivo, al 15 marzo 2002, di fr. 220 (XXVI);

    considerati gli scritti 4 maggio e 28 giugno 2002 con cui il convenuto ha da parte sua dichiarato di aver provveduto al pagamento dell'intera somma fatta valere in petizione producendo copia dei relativi documenti giustificativi (XXXI, XXXIV);

richiamato lo scritto 3 luglio 2002 con cui l'attrice, dietro richiesta del TCA, ha dichiarato di che "il caso è stato archiviato e che il conto corrente à stato saldato dal nostro reparto tecnico" (XXXVI);

 rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

    viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta                   1.-   La causa é stralciata dai ruoli.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Raffaele Guffi

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