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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.05.2026 33.2026.12

May 11, 2026·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,114 words·~16 min·2

Summary

STF 8C_435/2025 rinvia gli atti al TCA per verifiche relative all'usufrutto su bene immobile di cui godeva l'assicurata. Ricorso accolto. Atti rinviati dal TCA alla Cassa per le necessarie verifiche in contraddittorio con il figlio dell'assicurata

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 33.2026.12   IR/sc

Lugano 11 maggio 2026  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Ivano Ranzanici, PhD

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sul rinvio di cui alla sentenza 8C_435/2025 del 18 marzo 2026 del Tribunale federale nella causa promossa con ricorso del 27 febbraio 2025 (33.2025.7) degli

RI1, ______ rappr. da:  RA1, ______  

contro  

la decisione su opposizione del 29 gennaio 2025 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona     in materia di prestazioni complementari

considerato                 in fatto e in diritto

                             1.  RI1 e, successivamente i suoi eredi, tramite RA1, si sono rivolti al Tribunale cantonale delle assicurazioni una prima volta mediante ricorso del 23 settembre 2021 (inc. 33.2021.11) contro una decisione resa su opposizione dalla Cassa cantonale di compensazione, Servizio prestazioni complementari (Cassa, amministrazione o Cassa PC qui di seguito) relativa al diritto alle prestazioni complementari della ricorrente. Il primo ricorso è stato evaso mediante sentenza che ha respinto il gravame emessa il 17 gennaio 2022.

                             2.  La signora RI1, in casa anziani dal 2 marzo 2023, ha postulato nuovamente le PC il 23 agosto 2023 (doc. 1). Con decisione resa su opposizione il 25 gennaio 2025 l’amministrazione ha respinto l’opposizione 13 novembre 2023 interposta da RI1, e per essa dal figlio RA1, avverso la decisione formale del precedente 10 ottobre 2023. Nel suo provvedimento la Cassa ha considerato due distinti momenti: il primo corrente dal 1° marzo 2023 alla fine del medesimo mese ed il secondo dal 1° aprile 2023.

                                  Più specificatamente la decisione 10 ottobre 2023 riferita al periodo successivo al 1° aprile 2023 ritiene, tra le uscite, il premio LAMal per CHF 5’712, il soggiorno in istituto (retta e spese personali) per complessivi CHF 32'940 e “spese di manutenzione” per CHF 2'400. Complessivamente CHF 41'052. Tra le entrate della signora, l’amministrazione ha ritenuto un patrimonio computabile di CHF 922 (ossia 1/15 di CHF 4'612 già al netto della franchigia), rendite per CHF 29'400 e ricavi patrimoniali per CHF 12'000 (ossia il beneficio ottenibile dall’usufrutto stabilito considerando il valore locativo), per complessivi CHF 42'328. Non è invece stato computato, tra le uscite, l’importo di CHF 12'000 annui che la parte ricorrente ha definito un contributo al pagamento degli interessi ipotecari.

                                  Per il mese di marzo 2023, invece, l’amministrazione ha riconosciuto una PC di CHF 262 sulla base di un calcolo in cui essa ha conteggiato, tra le uscite, oltre al premio LAMal massimo computabile di CHF 5'712, la diaria per la struttura in cui la signora RI1 è andata a vivere in maniera duratura (CHF 84), dalla quale ha sottratto l’importo per il vitto (CHF 21,50). Questo su base annua deve essere così espresso:

                                  CHF 84.- x 30 (giorni) x 12 (mesi)        =     CHF 30'240 da cui sottrarre

                                         CHF 21.50 x 30 (giorni) x 12 (mesi)     =     CHF   7’740

                                  per un computo di CHF 22'500. La Cassa ha ulteriormente ritenuto l’importo del fabbisogno vitale della signora RI1 per CHF 20'100. In sostanza ha complessivamente considerato CHF 42'600.

                             3.  L’amministrazione, sulla base dei suoi calcoli, ha respinto la domanda di PC a contare dal mese di aprile ed ha ammesso invece quella relativa al mese di marzo 2023 (doc. 3, 4 e 5). Insoddisfatta dell’esito, come indicato più sopra, l’assicurata, e per essa il figlio, si è opposta alla decisione (meglio alle decisioni coeve relative ai due periodi d’interesse). Il 25 gennaio 2025 (doc. A1) la Cassa ha parzialmente ammesso l’opposizione rendendo una decisione su opposizione del seguente tenore:

" (…)

1.     Occorre anzitutto ricordare che la PC ha per scopo di garantire un reddito minima ed è pertanto subordinata alla situazione economica dei richiedenti: il suo importo è determinato dalla quota delle spese riconosciute (l'art. 10 LPC ne fornisce un elenco esaustivo) che eccede i redditi computabili (art. 11 LPC). In particolare per quanto attiene ai redditi computabili, l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC regola il computo dei "proventi della sostanza mobile e immobile".

Il marginale 3433.01 delle direttive sulle prestazioni complementari alla rendita AVS/AI (DPC) recita: "I proventi della sostanza immobile comprendono pigioni e canoni d'affitto, diritti d'usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo dell'abitazione propria, purché non sia già compreso nel reddito da attività lucrativa”.

Secondo l'art. 745 cpv. 2 CC, il diritto d'usufrutto attribuisce all'usufruttuario il pieno godimento della cosa, salvo disposizione contraria. L'usufruttuario ha diritto al possesso, all'uso e al godimento della cosa (art. 755 cpv. 1 CC). Gli interessi dei capitali concessi in usufrutto e le altre prestazioni periodiche, come ad esempio i canoni di locazione (Steinauer, Les droits réels, Tome III, Berna 2003, NN. 2436 e 2438a), appartengono all'usufruttuario dal giorno in cui comincia a quello in cui finisce il suo diritto, anche se scadono più tardi (art. 757 CC, Steinauer, op. cit., N. 2437). Egli può inoltre cedere l'esercizio dell'usufrutto, per esempio tramite la conclusione di un contratto di locazione o tramite la sua cessione, perché questo diritto (art. 758 cpv. 1 CC), a differenza del diritto d'abitazione che è personale e perciò non trasferibile (art. 776 cpv. 2 CC), non è personale (STFA P 37/90 del 23 marzo 1992; SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6).

2.     Prima di entrare nel merito delle contestazioni la Cassa tiene ad osservare che, con sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, ine. n. 33.2021.11 del 17 gennaio 2022, oltre a confermare ('operato della Cassa viene sancito il principio che nel calcolo delle PC della signora RI1 andava computato un diritto d'abitazione cumulato con un diritto di usufrutto concesso a titolo oneroso. Detto computo ha quindi confermato che il diritto alle PC dell'assicurata andava.

3.     La signora RI1, dal momento della seconda richiesta di PC al decesso, era degente in una casa per anziani. Ella non viveva pertanto più nell'abitazione per la quale aveva un diritto di usufrutto. In questi casi, secondo il n. 3433.03 DPC, per principio va computato come reddito del proprietario o dell'usufruttuario l'importo della pigione o del canone d'affitto previsto per contratto. Se, tuttavia, questo è palesemente inferiore all'uso locale, per il computo del reddito della sostanza va preso in considerazione l'importo conforme all'uso locale. La stessa disposizione vale se non è stata convenuta una pigione oppure se l'immobile è lasciato vuoto, pur essendo possibile darlo in locazione.

      (…).

  Nel caso qui concreto, pertanto, parimenti va considerato che nel periodo della degenza vi fosse solo un ostacolo soggettivo all'utilizzo dell'abitazione da parte della signora RI1, che non può essere preso in considerazione per l'eliminazione della voce del valore locativo dal calcolo delle sue PC.

  Ciò vale fino al 25 agosto 2023, cioè fino all'evento che secondo le affermazioni dell'opponente, le fotografie trasmesse e il preventivo per il risanamento ha oggettivamente impedito la locazione dell'abitazione per la quale la signora RI1 aveva un diritto d'usufrutto.

  Ne consegue che la Cassa deve computare il valore locativo dell'abitazione quale reddito fino al ad agosto 2023 e stralciarlo da lì in poi.

  Riguardo al periodo successivo, ovvero settembre 2023 – novembre 2023 (decesso dell'assicurata) si ritiene come la documentazione agli atti (fotografie/preventivo/ecc.) renda sufficientemente verosimile la necessità di un risanamento che non avrebbe più permesso un "nuovo" effettivo periodo di locazione; in altri termini da agosto 2023 non va computato alcun valore locativo.” (doc. A1 inc. 33.2025.7)

                                  Decisione che non ha pienamente soddisfatto l’erede dell’assicurata che l’ha impugnata dinanzi a questa Corte con ricorso del 27 febbraio 2025. Il TCA ha respinto il gravame il successivo 16 giugno 2025. Giudizio successivamente impugnato dall’erede dell’assicurata al Tribunale federale (inc. 8C_435/2025). L’Alta Corte, il 18 marzo 2026 (sentenza notificata successivamente alle parti e giunta al Tribunale cantonale delle assicurazioni in data 10 aprile 2026, doc. I inc. 33.2026.12), ha parzialmente accolto il gravame, rinviato gli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per talune specifiche verifiche con riferimento alle considerazioni del punto 6.3.

                                  In seguito al rinvio questa Corte ha registrato il nuovo incarto 33.2026.12, senza operare istruttoria alcuna. Dopo esame delle motivazioni della sentenza federale viene emesso il presente giudizio con cui, in base alle ragioni esposte ed al fine di garantire al ricorrente il doppio grado di giudizio, gli atti sono ritornati alla Cassa affinché proceda alle verifiche puntuali e renda una nuova decisione sulla richiesta di PC della defunta signora RI1 a contare dal 2 marzo 2023 sino ad agosto 2023.

                                  Il presente giudizio, alla luce dell’esito della procedura, dell’assenza di un’acquisizione probatoria in sede del Tribunale cantonale delle assicurazioni, e per la natura del tema esaminato, può essere emesso monocraticamente come consente l’art. 49 cpv. 2 LOG ed ammesso dalla giurisprudenza federale in materia.

                             4.  Il giudizio federale rinvia gli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni osservando in particolare due aspetti in fondo legati tra essi: da un lato la natura del versamento da parte dell’assicurata al figlio della somma di CHF 12'000 annui. Contestualmente alla donazione della casa di ______ dai genitori al figlio (dicembre 1994, come si dirà) ed all’istituzione in favore degli stessi di un diritto di abitazione e di un diritto di usufrutto vita naturale durante, le parti avrebbero concordato il versamento di un importo annuo di CHF 12'000 quale contributo al pagamento degli oneri ipotecari (secondo il dire del ricorrente). L’Alta Corte ha rinviato gli atti al fine di verificare puntualmente questo aspetto. D’altro canto la Corte federale evidenzia come corretto il computo del valore locativo per il beneficiario di PC che vive nella casa soggetta ad usufrutto in suo favore, rileva però che – quando l’usufruttuario non viva più nell’immobile e lo stesso sia vuoto – deve essere considerato “il valore corrente dell’usufrutto …” qualora presenti un valore differente in maniera rilevante rispetto al valore locativo.

                             5.  Più specificatamente nella STF 8C_435/2025 consid. 6.2.2. il TF rileva che dal 2 marzo 2023:

" Conformemente ai n. 3152.01 e 3152.02 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC, stato al 1° gennaio 2024), la Cassa aveva poi ritenuto i giorni effettivi di degenza in istituto fatturati dalla casa per anziani (fr. 84.- x 30) e dedotto le spese di vitto (fr. 21.50 x 30), poiché riconosciute dal computo del fabbisogno vitale previsto per le persone che vivono a casa. Questo forfait (fr. 20'100.-) veniva ugualmente, eccezionalmente, considerato insieme alla tassa giornaliera, seppure quest'ultima non integralmente. In effetti, dal 2 al 31 marzo 2023 pure la casa per anziani non aveva fatturato il costo giornaliero pieno (fr. 84.-) ma in misura ridotta (fr. 57.60).”

                                  Questa procedura della Cassa dipende dall’applicazione delle DPC vigenti al momento dei fatti (ossia valide dal 1° aprile 2011 ma al loro stato al 1° gennaio 2022) secondo cui:

" Se al momento del ricovero vi è la certezza che il beneficiario di PC non tornerà più a casa, le PC vanno calcolate secondo le modalità previste per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale a partire dal momento indicato di seguito.

(…)

Se la tassa giornaliera non è fatturata per l’intero mese, fino alla fine del mese in questione va effettuato il calcolo previsto per le persone che vivono a casa. La tassa giornaliera di cui al capitolo 3.3.2 va riconosciuta addizionalmente quale spesa. Dalla tassa giornaliera vanno dedotte le spese di vitto conformemente al N. 3415.02 (v. N. 3320.05). Dal mese successivo va effettuato il calcolo previsto per le persone che vivono in istituto.”

                             6.  Il modo di procedere della Cassa appare quindi corretto per quanto attiene alla determinazione delle uscite sia per il mese di marzo 2023, sia per il periodo successivo (doc. 3 a 5 della Cassa) questo però con riferimento alle spese di soggiorno e fabbisogno. Le uscite ritenute nelle decisioni dell’amministrazione (10 ottobre 2023) non comprendono invece il versamento da parte della madre al figlio qui ricorrente dell’importo di CHF 12'000 che potrebbero costituire una spesa per il conseguimento del reddito rispettivamente ancora un pagamento connesso all’usufrutto in base all’art. 765 cpv. 1 CC (STF 8C_4435/2025 c. 6.3.1. in medio). Nel giudizio appena citato l’Alta Corte indica, sia che si vogliano considerare i CHF 12'000 su base annua quale contributo della mamma al figlio per il pagamento degli interessi ipotecari, sia che si voglia considerare l’importo quale spesa per il conseguimento del reddito da usufrutto da parte della mamma, come la cifra andrebbe considerata nelle spese (art. 10 cpv. 3 lett. a rispettivamente b. LPC). L’importo, come ritiene il TF, non appare ritenibile invece quale pigione (STF 8C_4435/2025 consid. 6.3.1. in fine).

                                  Da ciò discende il rinvio degli atti alla Corte cantonale per “nuovi accertamenti”. Detti accertamenti devono tendere, secondo le intenzioni del TF, alla natura del pagamento dei CHF 12'000 annui, ed alla verifica dell’avvenuto effettivo pagamento dei medesimi. Occorre infatti accertare in base a quale obbligo pattuito avveniva (se è sempre avvenuto) l’addebito. Non solo: se – come sostiene il ricorrente – il versamento consiste in un “Monatsmiete als Hypothekarkostenbetrag” occorre verificare puntualmente il sussistere di tali oneri in capo al nudo proprietario e in che misura, rispettivamente se fossero ripercuotibili sulla beneficiaria di PC. Gli atti prodotti dall’amministrazione non contengono utili elementi in proposito. L’obbligo di versare la cifra di CHF 12'000 discenderebbe dal rogito (del dicembre 1994 presumibilmente) con cui la beneficiaria delle PC ha donato il fondo al figlio ed è stato istituito il diritto d’abitazione in uno con il diritto di usufrutto (per quanto desumibile dalla visione del sistema informatizzato del RF – SIFTI – si tratterebbe del DG 21881 del 28 dicembre 1994).

                                  L’inserimento dell’importo tra le spese per conseguire il reddito (art. 10 cpv. 3 lett. a LPC), rispettivamente tra quelle connesse all’usufrutto (art. 10 cpv. 3 lett. b LPC, si veda l’art. 765 cpv. 1 CC che prevede come le spese di manutenzione ordinaria e di amministrazione della cosa, gli interessi dei debiti che la gravano, le imposte e le tasse, sono sopportate dall’usufruttuario, per la durata del suo usufrutto) devono essere accertate. Deve in particolare essere verificata l’esistenza di ipoteche che imponevano il versamento degli interessi passivi nel periodo d’interesse, per quali importi esattamente (come indicato in precedenza) ed in capo a chi.

                                  Non va poi dimenticato che, oltre all’usufrutto, l’immobile era gravato da un diritto d’abitazione in favore dell’assicurata valido sua vita natural durante. La Cassa dovrà considerare pure tale aspetto anche in considerazione di quanto segue.

                             7.  Occorre ancora considerare gli aspetti relativi alle entrate, specie quella riferita all’usufrutto che gravava il mappale ______ RFD ______. L’Alta Corte ha sottolineato, doverosamente, che, con l’entrata definitiva in casa anziani della signora RI1, il valore locativo del bene gravato da usufrutto non poteva e non doveva più essere ripreso siccome va considerato l’importo della locazione conseguibile sul mercato immobiliare locale riferito ad un bene quale quello in discussione (qualora presentasse una differenza rilevante), ossia, un fondo con le caratteristiche del mappale ______ RFD ______ che nella STCA 33.2021.11 del 17 gennaio 2022, in particolare c. 2.4., era così descritto: "superficie di 865 mq, sul quale è edificato un edificio avente una pianta di 163 mq ed un terreno annesso non edificato di 702 mq. Il valore di stima fiscale del fondo (doc. X) è oggi di CHF 456'693".

                                  Il valore di mercato del canone di locazione, che va ritenuto per il periodo successivo all’entrata definitiva della beneficiaria in istituto, non corrisponde necessariamente al valore di locazione effettivo rispettivamente – come detto – non corrisponde necessariamente con il valore locativo. Come noto, a livello fiscale, il valore locativo è solitamente fissato tra il 60% e il 70% del canone locativo di mercato.

                                  La giurisprudenza della Camera di diritto tributario (80.2025.113 del 21 ottobre 2025 tra le tante) rammenta che l’art. 20 cpv. 2 LT precisa come il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60-70% del valore di mercato delle pigioni e che per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale,

                                  Ora la sentenza federale che qui ci occupa (STF 8C_435/2025 c. 6.3.2.) indica come ci si possa chiedere:

" se, a partire dall’entrata definitiva in istituto da parte dell’assicurata … non andasse considerato il valore corrente dell’usufrutto sull’immobile non più abitato dalla medesima – qualora presentasse una differenza rilevante.”

                                  Come evidenzia la giurisprudenza citata dal medesimo TF (STF 9C_599/2014 c. 4 e seguenti):

" … l'exercice du droit d'usufruit … (est) … transférable à un tiers, sauf disposition contraire … de l'acte constitutif d'usufruit, car il ne s'agissait pas d'un droit éminemment personnel. En effet, conformément à l'art. 758 al. 1er CC, l'usufruitier dont le droit n'est pas éminemment personnel peut en transférer l'exercice à un tiers."

                                  Con il rilievo che, nel caso giudicato il 14 gennaio 2015, l’assicurata (che aveva donato ad un nipote la casa di sua proprietà mantenendo sul fondo un diritto d’usufrutto e, nel tempo, aveva domandato le PC):

" … pouvait donc ne pas user et jouir elle-même de la chose, mais en procurer l'usage et/ou la jouissance à un tiers par convention, soit remettre la chose à bail et percevoir un loyer ou un fermage (ATF 113 II 121 consid. 2b/aa p. 125; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, Tome III, 4ème éd., Berne 2012, n° 2438, 2438a et 2438b p. 67).”

                                  Nel caso concreto RI1 ha donato nel 1994 al figlio la nuda proprietà ma non si è limitata a mantenere in suo favore il diritto d’usufrutto, ma, anche, il diritto d’abitazione .

                                  Occorrerà quindi determinare il valore delle pigioni ottenibili in quella zona della città di ______, per immobili quali quello in discussione. Infatti, per principio (come recita la DPC 3433.03) va computato come reddito del proprietario o dell’usufruttuario l’importo della pigione o del canone previsto per contratto. Se, tuttavia, questo è palesemente inferiore all’uso locale, per il computo del reddito della sostanza va preso in considerazione l’importo conforme all’uso locale. La stessa disposizione vale se non è stata convenuta una pigione oppure se l’immobile è lasciato vuoto, pur essendo possibile darlo in locazione.

                                  Per operare una simile valutazione occorrerà accertare gli eventuali canoni di locazione percepiti proprio per quella casa dal proprietario successivamente all’uscita della madre e prima che la grandinata rovinasse lo stabile, se l’immobile occupato in quel breve lasso temporale. Rispettivamente sarà possibile verificare l’importo della locazione oggi ottenuta, se l’immobile locato a terzi, successivamente alle riparazioni delle conseguenze della grandinata. Rispettivamente ancora potranno essere acquisite informazioni presso l’Ufficio stima od in altro modo utile ed ammesso

                                  Quanto precede dovrà considerare, come anticipato, l’esistenza non solo dell’usufrutto ma anche della servitù degli art. 776 e segg. CC che si cumula con l’usufrutto.

                             8.  Alla luce di quanto precede occorre quindi accogliere il ricorso del signor RA1, annullare la decisione 25 gennaio 2025 resa su opposizione dalla Cassa cantonale di compensazione e rinviare gli atti alla stessa per la determinazione di quanto evidenziato come necessario alla luce della sentenza di rinvio del TF e per la resa di una nuova decisione. Il rinvio alla Cassa si giustifica con la garanzia di un doppio grado di giudizio che questo procedere garantisce al ricorrente, da un lato, ed alla possibilità per il signor RA1 di partecipare comunque attivamente all’istruttoria che la Cassa è chiamata ad eseguire.

                             9.  Pur se vincente in causa il ricorrente, non patrocinato, non ha diritto a ripetibili, comunque neppure postulate. Non sono prelevate tasse e spese alla luce della natura della procedura.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso 27 febbraio 2025 formulato da RA1 quale erede di RI1, già a ______, è accolto nel senso delle considerazioni espresse. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa Cantonale AVS AI IPG Sevizio PC, Bellinzona affinché proceda agli accertamenti indicati nelle considerazioni di questo giudizio e renda una nuova decisione.

                             2.  Non si prelevano tasse e spese e non sono attribuite ripetibili

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                        Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici, PhD                                   Gianluca Menghetti

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