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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.09.2025 33.2025.25

September 26, 2025·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,263 words·~1h 6min·6

Summary

Restituzione delle pretazioni complementari, delle spese mediche e della RIPAM indebitamente percepite per non avere dichiarato nei formulari di revisione l'acquisito di un immobile in Italia. Confermati gli elementi oggettivi e soggettivi della truffa

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 33.2025.25   CS/IR/sc

Lugano 26 settembre 2025          

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 luglio 2025 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 17 giugno 2025 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

    in materia di prestazioni complementari

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  RI 1, nato nel 1952, è stato posto al beneficio di prestazioni complementari dal 1° maggio 1999 (pag. 7 – 43).

                          1.2.  In seguito alla compilazione del formulario per la revisione delle prestazioni complementari sottoscritto il 28 giugno 2022 (pag. 108 – 9), la Cassa cantonale di compensazione ha rilevato che RI 1 il 2 luglio 2004 ha acquistato un immobile in Italia, poi venduto il 23 agosto 2022 ad un prezzo di Euro 170'000.

                          1.3.  Con decisione del 1° dicembre 2022, confermata dalla decisione su opposizione del 17 giugno 2025, la Cassa cantonale di compensazione, considerati adempiuti i requisiti oggettivi e soggettivi costitutivi del reato di truffa ai sensi dell’art. 146 CP, e ritenuto, in applicazione dell’art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA, il termine di prescrizione di 15 anni previsto dal diritto penale, ha chiesto la restituzione dell’importo complessivo di CHF 182'582.45, composto di CHF 18'773 per prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° dicembre 2007 al 31 gennaio 2017, di CHF 1'133 per prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° febbraio 2017 al 30 novembre 2022, di CHF 137'927.50 per la riduzione dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie dal 1° dicembre 2007 al 31 dicembre 2010, dal 1° luglio 2012 al 31 gennaio 2017 e dal 1° febbraio 2017 al 30 novembre 2022, di CHF 16'615.15 per spese di malattia dal 1° dicembre 2007 al 31 gennaio 2017 e di CHF 8'133.80 di spese di malattia dal 1° febbraio 2017 al 30 novembre 2022 (doc. C e).

                          1.4.  RI 1, rappresentato dall’avv. dr. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone in via principale il suo annullamento ed in via subordinata il suo annullamento ed il rinvio degli atti alla Cassa per l’emanazione di una nuova decisione ai sensi dei considerandi (doc. I).

                                  Il ricorrente, che richiama l’intero incarto dalla Cassa di compensazione e chiede la propria audizione, citate le norme e la giurisprudenza applicabili al caso di specie, contesta di aver commesso una truffa nei confronti dello Stato, rispettivamente di aver indebitamente riscosso prestazioni che gli spettavano.

                                  Il suo comportamento, puramente omissivo e negligente, posto in atto da lui e sua moglie, lo è sempre stato in buona fede. In generale egli non era neppure a conoscenza della possibilità di ottenere delle prestazioni complementari e solo l’intervento di terze persone ha portato all’inoltro della richiesta. L’insorgente contesta l’adempimento degli elementi oggettivi e soggettivi della truffa di cui all’art. 146 CP. Relativamente ai requisiti oggettivi, l’assicurato sostiene che manca l’elemento costitutivo dell’inganno astuto. L’esistenza del bene immobile in Italia è stata segnalata anni orsono all’autorità fiscale cantonale perlomeno nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2017, con un valore fiscale di CHF 60'000. La cassa avrebbe agito con leggerezza non avendo accertato la presenza dell’immobile. Neppure l’elemento soggettivo sarebbe realizzato nel caso di specie, considerato come il ricorrente e sua moglie non hanno mai agito con dolo diretto e/o eventuale, ma semmai in maniera negligente. L’assicurato sostiene inoltre che sia stato violato il suo diritto di essere sentito poiché la Cassa nella decisione su opposizione ha fatto riferimento a “successivi formulari delle Revisioni periodiche delle PC” che però “non vengono meglio specificati”. Egli, nel formulario di revisione compilato il 28 giugno 2022, ha tuttavia indicato di possedere proprietà fondiaria in Svizzera o all’estero. Gli importi indicati dalla Cassa sono precauzionalmente integralmente contestati poiché non sostenuti da pezze giustificative che permettono una verifica approfondita da parte del destinatario della decisione di restituzione. In merito agli stessi, il ricorrente sostiene che comprendono prestazioni erogate anche in favore della figlia __________. Infine, l’insorgente afferma che non è dato a sapere se il ricorrente e la moglie nonostante il bene immobiliare in Italia negli anni toccati dalla decisione di restituzione avrebbero comunque avuto diritto a determinate prestazioni. La Cassa non ha esaminato la questione, violando il suo diritto di essere sentito.

                                  Ne segue che la prescrizione di 15 anni non potrebbe essere applicata.

                                  In ogni caso, l’insorgente sostiene che il reato di truffa è un reato istantaneo e il termine di prescrizione inizia a decorrere da quando l’autore lo ha commesso adempiendone i presupposti. Il termine di prescrizione avrebbe di conseguenza dovuto iniziare a decorrere nel corso dell’estate 2004, ossia dal momento dell’acquisto del bene in Italia. Il reato sarebbe prescritto dal 1° luglio 2019. Il ricorrente afferma poi che, comunque, accertato che nel 2017 ha dichiarato a livello fiscale la presenza dell’immobile, nulla può essergli chiesto a partire da tale data. La decisione di restituzione del 1° dicembre 2022 non può essere considerata quale atto interruttivo della prescrizione. Nulla muterebbe l’eventuale applicazione dei termini di prescrizione di cui agli art. 148a CP, non applicabile fino al 30 settembre 2016 e 31 LPC, poiché anche tali reati sarebbero prescritti.

                                  A titolo abbondanziale RI 1 richiama l’art. 23 OPC-AVS/AI e sostiene che, contrariamente al contenuto di questo disposto, la Cassa avrebbe effettuato un calcolo diverso per determinare l’importo chiesto in restituzione, rispettivamente il diritto ad eventuali prestazioni in suo favore mentre il calcolo andava fatto per stabilire l’eventuale diritto effettivo a prestazioni complementari in suo favore per il periodo dal 2 luglio 2004 (acquisto dell’immobile) al 23 agosto 2022 (vendita del bene) tenendo conto dei redditi determinanti ottenuti nel corso dell’anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell’anno in cui è stata assegnata la prestazione.

                                  In alternativa la Cassa avrebbe dovuto considerare il valore ritenuto nella dichiarazione fiscale del ricorrente, considerando un valore di sostanza dell’immobile in Italia di CHF 60'000. Ciò non è però avvenuto. La Cassa avrebbe omesso di accertare con esattezza e retroattivamente il reddito determinante del ricorrente e della sua famiglia che non sarebbe stato sufficiente per coprire le spese annuali riconosciute, con la conseguenza che lo stesso avrebbe avuto diritto a prestazioni da parte dell’amministrazione. Per l’assicurato la Cassa ha agito in maniera arbitraria ed errata, ritenendo con effetto retroattivo un valore dell’immobile non corrispondente al valore ufficiale di stima dell’anno corrente, ma il prezzo di vendita.

                          1.5.  Con risposta del 6 agosto 2025, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III). L’amministrazione afferma che, nell’ambito delle assicurazioni sociali, l’astuzia può essere commessa anche mediante atti concludenti, quando l’autore fornisce informazioni incomplete all’autorità amministrativa, che danno luogo ad un errato quadro complessivo della situazione, rispettivamente lo avvalorano quando quest’ultima non dispone di alcun mezzo per controllarne la veridicità (STF 6B_1255/2018 del 22 gennaio 2019). In concreto il ricorrente e sua moglie sono stati proprietari della sostanza immobiliare all’estero, a __________ (Italia) dal momento dell’acquisto il 2 luglio 2004 fino al momento della vendita il 23 agosto 2022 al prezzo di euro 170'000. Nel formulario di prestazioni del 2 dicembre 1999 e in quello di revisione del 14 aprile 2003 la sostanza non è stata dichiarata in quanto non ancora acquistata. Tuttavia, perlomeno dall’anno 2005 il ricorrente avrebbe dovuto notificare alla Cassa l’acquisto dell’immobile ma essa non è neppure stata dichiarata nei formulari di revisione del 2009, 2013 e 2018. In base alla documentazione in possesso della Cassa nulla permetteva di ritenere che l’opponente fosse proprietario di un immobile. con la procedura di revisione dell’anno 2018 il ricorrente ha allegato la tassazione 2016 dove non era ancora indicato l’immobile all’estero.

                                  La decisione di tassazione 2017 (ambito nel quale egli ha denunciato l’esistenza dell’immobile in Italia) è stata ricevuta dal ricorrente il 17 ottobre 2018. Egli avrebbe dovuto segnalare alla Cassa questa circostanza ciò che non è avvenuto in quel momento ma soltanto con l’inoltro del formulario di revisione del 2022, al quale è stata allegata la decisione di tassazione del 2020. La Cassa è venuta a conoscenza della presenza della sostanza all’estero solo in quell’occasione.

                                  Circa il valore dell’immobile, l’amministrazione richiama il contenuto dell’art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI secondo cui la sostanza immobiliare che non serve da abitazione viene valutata al valore commerciale ed evidenzia di aver correttamente preso in considerazione il valore della vendita del bene poiché essendo stato alienato nel 2022 non è più possibile far allestire una perizia.

                          1.6.  Dopo aver visionato gli atti (doc. IV), il 21 agosto 2025 il ricorrente ha prodotto una replica spontanea (doc. V), ribadendo di non aver messo in atto alcun agire truffaldino, evidenziando come i formulari di revisione trasmessi nel 2009, 2013 e 2018 non contengono il riferimento esplicito ad eventuale sostanza all’estero ma “solamente” a eventuali rendite o pensioni estere percepite dal richiedente. Unicamente il formulario del 2022, al punto 8, chiede espressamente di precisare se una persona “possiede della proprietà fondiaria in Svizzera o all’estero”. Ritenendo di avere agito in buona fede l’assicurato, nel 2022, ha indicato l’immobile in Italia. Egli rileva che mai in precedenza l’amministrazione aveva specificato la necessità di indicare eventuali beni immobili detenuti all’estero. La Cassa non si sarebbe resa diligente ed avrebbe dovuto formulare domande più chiare. Non sussisterebbe in concreto neppure una violazione dell’obbligo di informare poiché RI 1 avrebbe comunicato alla Cassa tutto quello che gli era stato chiesto con i relativi formulari di revisione.

                                  Nelle sue osservazioni l’assicurato ritiene che l’amministrazione, come aveva fatto nel 2009, avrebbe potuto chiedere direttamente e per “default” alla competente autorità fiscale l’invio delle annuali dichiarazioni dei redditi e delle relative decisioni di tassazione. Ciò che non è avvenuto, ciò che connoterebbe leggerezza da parte della Cassa. Neppure con la lettera di riesame dell’11 febbraio 2021 l’amministrazione ha domandato l’invio delle tassazioni, ciò che avrebbe permesso di ritenere la sostanza dichiarata e detenuta all’estero. RI 1 contesta poi quanto indicato dalla Cassa in merito alla tassazione del 2017 (del 17 giugno 2018): la dichiarazione era già rientrata al competente Ufficio di tassazione al momento della revisione e poteva essere richiesta dall’amministrazione all’UT competente.

                                  In merito al valore dell’immobile in Italia, il ricorrente ribadisce il suo ricorso e, con riferimento alla STF 9C_776/2019 del 17 novembre 2020, osserva come la Cassa non abbia intrapreso alcun passo per stabilire il valore dell’immobile all’estero e non abbia formulato alcuna richiesta né al ricorrente né ad altre persone, potendo domandare lallestimento di una perizia a posteriori. L’amministrazione non potrebbe quindi ritenere il valore della vendita della proprietà ed un valore locativo di CHF 4'000 per tutto il periodo 2007-2022 così come fatto nella relativa tabella di autodenuncia, così facendo l’amministrazione avrebbe violato il diritto e deciso in maniera arbitraria. In merito alla determinazione dei redditi computabili ed al calcolo della sostanza il ricorrente cita anche la STF 9C_751/2018 del 16 aprile 2019 e ribadisce la contestazione degli importi chiesti in restituzione siccome non sostenuti da pezze giustificative.

                          1.7.  Con osservazioni del 3 settembre 2025 (doc. VII), trasmesse al ricorrente per conoscenza l’8 settembre 2025 (doc. VIII), la Cassa ha ribadito a richiesta di respingere il ricorso.

considerato                 in diritto

                                  in ordine

                          2.1.  Il ricorrente fa valere una doppia violazione del suo diritto di essere sentito. Da una parte la Cassa avrebbe fatto riferimento a “successivi formulari delle Revisioni periodiche delle PC” che però “non vengono meglio specificati”. D’altra parte l’amministrazione non avrebbe esaminato se il ricorrente (e la moglie), malgrado la presenza del bene immobile all’estero negli anni per i quali è stata chiesta la restituzione avrebbe comunque avuto diritto alle prestazioni.

                                  Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

                          2.2.  Per quanto concerne la censura secondo cui la Cassa non avrebbe esaminato se, malgrado la presenza della sostanza estera, l’interessato (e sua moglie) avrebbe comunque avuto diritto a prestazioni, questo Tribunale evidenzia che precedentemente alla decisione di restituzione del 1° dicembre 2022, il 29 novembre 2022 la Cassa ha emesso le decisioni formali di ricalcolo delle prestazioni per il periodo litigioso, riformulando i calcoli delle prestazioni tenendo conto della sostanza in Italia (cfr. pag. 112 e seguenti). Per questa ragione non è stata commessa alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente da parte dell’amministrazione.

                                  Neppure in relazione al fatto che nella decisione su opposizione impugnata la Cassa ha affermato che “lo stesso è beneficiario di PC dall’anno 1999, pertanto nei successivi formulari di Revisione periodiche della PC, a partire dall’anno 2004, nella parte relativa alle sue condizioni economiche, l’opponente non ha mai dichiarato il possesso di tale immobile”, senza meglio specificare in cosa consistono i “successivi formulari delle Revisioni periodiche delle PC”, si palesa una violazione del suo diritto di essere sentito. La Cassa ha infatti chiaramente indicato che nei moduli di revisione compilati regolarmente dall’interessato egli non ha inserito la sostanza immobiliare italiana. Su questo punto il ricorrente ha potuto esprimersi e prendere posizione senza che il suo diritto ad una decisione motivata sia stato violato. Certo, l’amministrazione non ha indicato precisamente la loro data. Tuttavia da una parte i formulari sono stati firmati dal medesimo ricorrente, e dunque doveva esserne a conoscenza. D’altra parte, dopo aver visionato gli atti, lo stesso insorgente li ha citati nella replica del 21 agosto 2025 (cfr. pag. 3, doc. V), prendendo posizione in merito ed esprimendosi nuovamente e approfonditamente su questo aspetto.

                                  Ora, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; STF 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2). Si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

                                  In concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA). Per questa ragione, anche se per pura ipotesi di lavoro si volesse ritenere che l’assenza dell’indicazione delle date dei formulari di revisione nella decisione su opposizione impugnata costituisse una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, si tratterebbe di una violazione lieve, che è stata sanata innanzi a questo Tribunale. Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

                                  nel merito

                          2.3.  Oggetto della contestazione è la correttezza della decisione su opposizione del 17 giugno 2025 dell’amministrazione con cui è stata ordinata ad RI 1 (cfr. doc. E) la restituzione dell’importo complessivo di CHF 182'582.45 per il periodo dal 1° dicembre 2007 al 30 novembre 2022 a titolo di prestazioni complementari, RIPAM e spese di malattia.

                          2.4.  Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato l’art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e l’art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2). In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

                                  In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

                                  Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e per le persone invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                          2.5.  In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS o una rendita dell’invalidità. L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC). Per quanto concerne le spese riconosciute, le stesse sono determinate conformemente all'art. 10 cpv. 1 LPC. In particolare, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono in casa che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:

" b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a     concorrenza del ricavo lordo dell'immobile.”

                                  L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera invece esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono, oltre alle rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche (comprese le rendite dell’AVS e dell’AI):

" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI; se l’immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un’altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell’immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza.”

                                  Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo art. 9a LPC secondo cui hanno diritto alle prestazioni complementari le persone la cui sostanza netta è inferiore agli importi seguenti: a. 100 000 franchi per le persone sole; b. 200 000 franchi per le coppie sposate e c. 50 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI. Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria non sono componenti della sostanza netta appena indicata.

                          2.6.  In base alla Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LaLPC), del 23 ottobre 2007 (RL851.200), e ciò analogamente al previgente testo legale in vigore, una domanda deve essere formulata, tramite l’Agenzia AVS competente, che accerti lo stato di famiglia e le condizioni del reddito e di sostanza del richiedente (art. 28 LALPC). La Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG, cui compete l’applicazione della LPC (art. 26 LALPC) può disporre dell’accesso ai dati fiscali del richiedente per accertare il diritto all’aiuto che è finanziato, in Ticino, oltre che dalla Confederazione e dal Cantone, anche dai Comuni (art. 31 LALPC).

                                  Al fine di ottenere la prestazione, l’assicurato deve, in base all’art. 20 dell’Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 15 gennaio 1971 (OPC qui di seguito), presentare una domanda tramite il modulo ufficiale di richiesta debitamente riempito, che, analogamente a quanto impone l’art. 67 cpv. 1 OAVS, Ordinanza della Legge sull’assicurazione vecchiaia e superstiti, va inoltrato alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG competente. Per il cpv. 2 dell’art. 20 OPC il formulario di domanda deve dare indicazioni sulle generalità e sulle condizioni di reddito e di sostanza di tutte le persone incluse nel calcolo della prestazione complementare annua.

                                  Il diritto alle PC è sottoposto a riesame periodico che ha per oggetto le condizioni economiche per beneficiare del diritto. In base all’art. 30 OPC gli organi incaricati di fissare e pagare le prestazioni complementari devono riesaminare periodicamente, ma almeno ogni quattro anni, le condizioni economiche dei beneficiari. In base all’art. 24 OPC (Obbligo di informare), la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l’autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare, senza ritardo, all’organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell’avente diritto. In questo senso anche il tenore dell’art. 31 cpv. 1 LPGA (Legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali) per cui l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione. A norma dell'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.

                          2.7.  Secondo l’art. 25 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LPC, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo 3 anni (fino al 31 dicembre 2020: 1 anno) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

                                  L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.1; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b; cfr. anche STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).

                                  Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF 143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

                                  Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.2: STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V 324, consid. 3.3).

                                  Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale, ma con una decisione informale presa nell’ambito della procedura semplificata di cui all’art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2. = SVR 2021 UV n. 30; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 147 V 167, consid. 4.2; DTF 140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 147 V 167; DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).

Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (“zweifellos unrichtig”; STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3). L’amministrazione non può procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3). In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_308/2018 del 17 agosto 2018, consid. 2.2; sentenza 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).

Diversa la situazione invece nell’ipotesi in cui le prestazioni siano state attribuite in assenza di valida decisione. L’Alta Corte (STF 9C_684/2023 del 20 giugno 2024, consid. 5.1.2., pubblicata in SVR 2025 IV n. 3) ha ritenuto come non si debba procedere ad una riconsiderazione o revisione “pour exiger la restitution de prestations qui ne reposent sur aucun fondement juridique … ou … qui n’ont fait l’objet d'aucune décision entrée en force (cf. arrêt 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 6.4 et les références in: SVR 2010 IV n° 45 p. 141)”.

                          2.8.  In concreto non vi è alcun dubbio in merito all’adempimento dei requisiti per procedere con una revisione delle decisioni formali ed informali emesse nel corso degli anni e con le quali sono state riconosciute le prestazioni al ricorrente. Infatti, in presenza di un fatto nuovo e non conosciuto, quale la presenza di un immobile in Italia acquisito nel 2004 e venduto nel 2022 a Euro 170'000, con incidenza sulle prestazioni complementari, la Cassa ha correttamente proceduto alla revisione delle decisioni emesse nel corso degli anni e chiesto la restituzione delle prestazioni ritenute indebitamente percepite.

                                  Il ricorrente sostiene tuttavia che la decisione formale del 29 novembre 2022 sarebbe tardiva. Da una parte egli non avrebbe commesso alcun reato. D’altra parte, anche se avesse perpetrato una truffa, il termine di prescrizione di 15 anni sarebbe spirato nel 2019.

                          2.9.  Nel caso di specie dalle tavole processuali emerge che il ricorrente, al beneficio delle prestazioni complementari ad una rendita d’invalidità dal 1° maggio 1999, il 2 luglio 2004 ha acquistato un immobile in Italia per un importo di euro 61'975 (doc. F). Va qui evidenziato come detto acquisto non sia stato sin qui oggetto di puntuale verifica da parte della Cassa. Va in effetti evidenziato come il cambio euro/franco dell’epoca dell’acquisto era di 1,5208 (Fonte; Banca d’Italia, www.bancaditalia.it, si veda anche Banca Centrale Europea www.eob.europa.ev) e, dunque, l’immobile è stato pagato l’equivalente di CHF 94'251,08, senza considerare le spese che l’atto pone a carico dell’acquirente. Va osservato come, dagli atti prodotti dall’amministrazione, emerga che, in occasione della prima revisione del diritto alle PC (doc. 6-2/50), RI 1 abbia dichiarato, e comprovato, di disporre di (soli) CHF 53'246 (doc. 6-5/50) su un conto presso __________, importo insufficiente a pagare interamente il prezzo dell’immobile siccome equivalente a poco più del 50% di prezzo e spese. Dal doc. F (rogito solo parzialmente prodotto) emerge come il venditore attesti ricevuta dell’importo complessivo prima dell’atto. Non solo. Gli atti trasmessi al Tribunale cantonale delle assicurazioni indicano come, successivamente all’acquisto, il conto bancario presso __________ era ancora in essere (non estinto quindi) e mostrava ancora un attivo non indifferente (CHF 18'028 al 31.12.2008, doc. 14-1/11 e 14-11/11; 21'306 al 1. gennaio 2019, doc. 49-7/12).

                                  Nel corso degli anni, nel compilare i moduli delle revisioni periodiche, il 13 giugno 2009 (pag. 14-2), il 22 marzo 2013 (pag. 49-2), e il 28 maggio 2018 (pag. 77 – 2), l’interessato non ha mai dichiarato beni all’estero, fino alla revisione delle prestazioni complementari sottoscritta il 30 giugno 2022 (pag. 103-3). Il 23 agosto 2022 ha poi venduto l’immobile a Euro 170'000 (pag. 111 -37 e seguenti).

                        2.10.  Il tema dell’applicazione dei termini di prescrizione penale nell’ambito dell’emersione di sostanza, mai dichiarata, e del conseguente obbligo di restituire prestazioni è stato oggetto, nel recente passato, di diversi giudizi emessi da di questo Tribunale (cfr. STCA 33.2025.17 del 22 settembre 2025; 33.2025.20 del 4 settembre 2025; 33.2025.6 del 12 maggio 2025 [in ambito di condono]; 33.2023.34 del 18 marzo 2024, 33.2023.12 del 25 settembre 2023, 33.2021.17 del 21 febbraio 2022; 33.2021.1-2 del 9 marzo 2020 e 33.2020.11 del 29 maggio 2020).

                                  Nelle citate sentenze è stato rammentato che, in base all’art. 28 cpv. 2 LPGA, colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti, stabilire le prestazioni assicurative e far valere il diritto di regresso. Per richiedere le PC “la persona che vuol far valere il diritto a una prestazione complementare annua deve presentare una domanda tramite il modulo ufficiale. L’articolo 67 capoverso 1 OAVS è applicabile per analogia” (art. 20 OPC). Il formulario di domanda deve dare indicazioni sulle generalità e sulle condizioni di reddito e di sostanza di tutte le persone incluse nel calcolo della prestazione complementare annua.

                                  Nell'art. 31 cpv. 1 LPGA è invece ancorato un ulteriore importante principio che impone all'avente diritto, ai suoi congiunti o ai terzi ai quali è versata la prestazione l’obbligo di notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione. L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di informare nelle PC, ribadisce il medesimo concetto e prevede che la persona che ha diritto alle PC o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

                                  Proprio la sistematica della norma suggerisce quindi che l'obbligo (o dovere) di notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba essere inteso nel senso che l'avente diritto è tenuto a segnalare tempestivamente, in quanto tale, un prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti per il diritto (STF 9C_365/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1). In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento intervenuto nelle condizioni rilevanti per il percepimento di prestazioni assicurativo sociali, in base all’art. 31 LPGA, si veda Christian Meyer e Philipp Egli in SK ATSG 5a edizione, Zurigo/Ginevra 2024, ad art. 31 n. 24 e 25, i quali rilevano come

" Die Meldung hat grundsätzlich unmittelbar nach Eintritt respektive Kenntnisnahme der Veränderung zu erfolgen … die besteht in einer einmaligen Erklärung der betreffenden Person gegenüber dem Versicherungsträger oder dem jeweils zuständigen Durchführungsorgan.”

                                  In questo senso la DTF 118 V 214 consid. 2b. in cui l’Alta Corte (riprendendo un giudizio non pubblicato del TFA del 4 maggio 1984) stabilisce che di principio, la comunicazione del cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente dopo la sua realizzazione (“unverzüglich nach Eintritt der Änderung zu erfolgen”) e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato all'assicuratore. Se, in un caso concreto, si può ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato momento e, inoltre, si tratta di un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili (STF 8C_232/2016 consid. 4.4, sul tema in generale si vedano le STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024; STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).

                                  Va qui ribadito che la presentazione di una domanda di PC deve avvenire mediante la presentazione di un modulo ufficiale che deve dare indicazioni (tra altro) sulle condizioni di reddito e sostanza delle persone incluse nel calcolo. Il modulo è un elemento essenziale per la trattazione della domanda e reca informazioni che debbono essere veritiere e complete (come alle avvertenze che lo stesso reca). I funzionari debbono potersi fidare delle informazioni che esso contiene e che, spesso, non sono verificabili.

                        2.11.  Come evidenziato nella STCA 33.2020.1-2 del 9 marzo 2020 in ottica penale il comportamento del beneficiario di prestazioni complementari che postula, sottacendo circostanze importanti per la determinazione del diritto alle prestazioni rispettivamente per la quantificazione delle stesse, fatti che egli è chiamato comunque a riferire all’amministrazione in virtù dell’obbligo impostogli dall’art. 31 cpv. 1 LPGA, è sanzionabile. La qualifica giuridica penale del comportamento dipende però dall’agire specifico dell’autore, ossia dal suo comportamento concreto. Da un lato la LPC punisce con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, all’art. 31 cpv. 1 (che istituisce quindi il comportamento a delitto a norma dell’art. 10 cpv. 3 CP; cfr. a questo proposito la STF 8C_579/2024 del 7 luglio 2025), sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale commina una pena più grave, chiunque:

" a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro

modo, ottiene indebitamente da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una prestazione in virtù della presente legge;

b. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;

c. (…)

d. non ottempera all’obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA).”

                                  Mentre è elevata a contravvenzione (art. 31 cpv. 2 LPC), e sanzionata con una multa sino a CHF 5'000, la violazione degli obblighi che incombono all’autore in base alla legge rispettivamente se l’autore fornisce scientemente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni. Con la medesima sanzione è punito chi si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce.

                                  Il 1° ottobre 2016 è entrato in vigore l’art. 148a CP relativo alla punibilità in caso di ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale. La norma erge a delitto il comportamento teso all’ottenimento, per sé o per terzi, di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale a cui l’autore, o il terzo beneficiario, non hanno diritto. Ciò deve avvenire mediante “informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo”, l’autore “inganna una persona o ne conferma l’errore”. La norma trova applicazione a partire dalla sua entrata in vigore e, in virtù del principio di non retroattività (art. 2 cpv. 1 CP), per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (Margaret Kuelen: Le disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I p. 347 ad. 3.1.4.).

                                  L’ottenimento indebito di prestazioni dell’aiuto sociale o delle assicurazioni sociali non è però punibile solo dalle norme penali previste dalle leggi istituenti le assicurazioni sociali o regolanti l’aiuto sociale, rispettivamente dall’art. 148a CP appena evocato. In effetti, se per ottenere prestazioni indebite da un’assicurazione sociale o dall’assistenza sociale, l’autore inganna astutamente un collaboratore dell’assicurazione sociale o dell’ente pubblico preposto all’aiuto sociale o un terzo avente potere di disposizione sul patrimonio dell’assicurazione sociale o dell’ente pubblico chiamato a versare la prestazione sociale, può essere ritenuta la commissione del reato di truffa a norma dell’art. 146 CP se realizzati gli ulteriori presupposti della norma.

                                  La giurisprudenza, sia cantonale sia federale, si è più volte occupata della delimitazione tra il reato di truffa e l’infrazione alle norme istituenti le assicurazioni sociali rispettivamente l’aiuto sociale, come rammenta Kuelen nel suo contributo (op. cit., p. 331), ponendo l’attenzione sull’elemento costitutivo dell’inganno astuto, caratterizzante il reato di truffa. L’esame ha avuto per oggetto in particolare la natura dell’inganno, se cioè dato con un comportamento attivo o passivo, da parte dell’autore che tende a conseguire indebite prestazioni, e dall’altro la possibilità di verifica delle menzogne o del castello di bugie (il Lügengebäude evocato dal TF da ultimo nella STF 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017), rispettivamente ancora del silenzio qualificato. Come ricorda la dottrina e come ammette la giurisprudenza federale, un comportamento puramente omissivo, laddove sussista una posizione di garante prevista da legge o contratto (Garantenstellung) può realizzare un inganno astuto (Margaret Kuelen, op. cit., p. 331 sub. 1.4.2.1.; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Précis Stämpfli, 3 ed. 2010, ad art. 146 n. 10; DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Su questi aspetti ci si riferisca alla DTF 127 IV 163 emanata a seguito dell’annullamento parziale di precedente giudizio da parte dell’alta Corte (STF 6S.288/2000), dove il Tribunale federale espone quanto, per completezza, occorre riprendere qui di seguito:

" (…). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A ce dernier égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (cf. ATF 121 IV 353 consid. 2b; 120 IV 98 consid. 2c; 117 IV 130 consid. 2a; 113 IV 68 consid. 5a; 106 IV 276; Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 5e éd., Zurich 1998, p. 242 ss; Corboz, op. cit. nos 10 et 12 ad art. 146 CP p. 141 s.; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7e éd., Zurich 1997, n. 1.12 § 18 p. 171 ss; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 2e éd., Berne 1996, § 14 nos 8 ss p. 406 ss; même auteur, op. cit. Bes. Teil I, § 15 n° 19 ss p. 320 ss; Noll, op. cit. n° 1 p. 194 s…).

Ainsi, d'un côté, celui qui déclare faussement, par des affirmations expresses, qu'un fait n'existe pas, réalise une tromperie par commission. D'un autre côté, celui qui se borne à se taire, à savoir à ne pas révéler un fait, agit par omission. Entre ces deux extrêmes, toutes les nuances sont possibles. En particulier, le silence peut constituer dans certaines circonstances un acte concluant, partant, une tromperie par commission (silence dit qualifié; Stratenwerth, op. cit. Bes. Teil I, § 15 n° 14 p. 318; Schubarth, op. cit. n° 20 ad art. 148 aCP p. 140).”

                                  Nel medesimo giudizio il TF ha analizzato anche la condizione dell’astuzia che deve caratterizzare l’inganno, esprimendosi come segue:

" Selon la jurisprudence, l'astuce suppose que l'auteur recourt, pour induire autrui en erreur, à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène. Il y a également astuce lorsque l'auteur donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut être raisonnablement exigée, de même que s'il dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à un tel contrôle, notamment en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 125 IV 124 consid. 3a; 122 IV 246 consid. 3a; 122 II 422 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133, 186 consid. 1a; 119 IV 28 consid. 3a et les arrêts cités). 

(…). L'astuce n'est pas réalisée lorsque la dupe pouvait se protéger en faisant preuve d'un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133 et la jurisprudence citée).”

                                  A conferma di questa giurisprudenza, ed a complemento della stessa, il TF nella DTF 131 IV 83 (consid. 2.1.3.) ha indicato, nell’ambito di una procedura relativa all’ottenimento di PC, come il semplice tacere non costituisca un inganno astuto siccome non possa essere dedotta, in particolare dall’art. 24 OPC una posizione di garante (“Das Bundesgericht hat in einem neueren Urteil eingehend dargelegt, dass Art. 24 ELV keine Garantenstellung zu begründen vermag (Urteil 6S.288/2000 vom 28. September 2000, E. 4”). In quest’ultimo giudizio l’Alta Corte ha infatti considerato che:

" l'art. 24 OPC-AVS/AI impose à l'ayant droit de "communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans (sa) situation personnelle et toute modification sensible dans (sa) situation matérielle". Or, aucune de ces dispositions ne suffit à placer l'assuré dans une position de garant envers l'autorité, dans la mesure où il n'a aucune responsabilité particulière envers celle-ci (cf. Thomas Homberger, Die Strafbestimmungen im Sozialversicherungsrecht, Berne 1993, p. 61, selon lequel on pourrait considérer que l'art. 70bis RAVS, dont les versions successives [RO 1969 135 165 et RO 1992 1251 1262] sont analogues à l'art. 24 OPC-AVS/AI), ne crée pas de devoir de garant, en l'absence de relation particulière et étroite entre l'assuré et l'autorité ou de responsabilité accrue de l'assuré pour une mise en œuvre de l'assurance conforme à la loi).”

                                  Ancora in questa importante sentenza l’Alta Corte (consid. 4.cc) evidenzia come occorra distinguere il semplice e puro silenzio da un agire che è attivo per atti concludenti:

" En revanche, si l'Office cantonal des personnes âgées ne s'est pas contenté de verser de manière routinière ses prestations au recourant, mais l'a conduit à s'exprimer une ou plusieurs fois sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence qualifié, par exemple en l'amenant à renouveler sa demande, il faut admettre que le recourant a commis des tromperies par action …”

                                  Questa giurisprudenza è stata confermata nella DTF 140 IV 11 in cui l’Alta Corte ha ribadito come la truffa per omissione presupponga che l'autore abbia un obbligo giuridico qualificato di agire, e come gli obblighi legali e contrattuali dell'avente diritto a prestazioni assicurative di notificare modifiche delle condizioni personali rilevanti per la rendita non creino alcuna posizione di garante. Nel lungo considerando 4 l’Alta Corte ne spiega in dettaglio le ragioni, facendo rinvio alla dottrina (si veda al proposito Salome Krieger Aebli, Sozialhilfe zu Unrecht bezogen, aber dennoch nicht betrogen, forumpoenale 2010 p. 169 ss in particolare p. 170), e conclude (richiamando la STF 6S.288/2000 consid. 4.cc appena citata), ricordando che:

" Die Versicherer haben es in der Hand, den Leistungsbezüger durch gelegentliche Nachfragen zu Angaben betreffend seine persönlichen, gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse zu veranlassen. Äußert sich der Leistungsbezüger auf Nachfragen nicht wahrheitsgemäß und legt er seine verbesserten Verhältnisse nicht offen, geht es nicht mehr um die Frage eines Betrugs durch Unterlassen. Der Leistungsbezüger täuscht dies falls aktiv.”

                                  Questa giurisprudenza è stata confermata nella DTF 140 IV 206 che ha ritenuto come la violazione dell'obbligo legale di comunicare ogni modifica importante di circostanze suscettibili d'influenzare il diritto alle prestazioni è punito, in caso di atto per omissione, con le disposizioni penali speciali relative alle leggi sulle assicurazioni sociali (consid. 6.3.2.2). Il fatto di non dare seguito a una lettera di informazioni, ricordando l'obbligo di comunicare ogni cambiamento di circostanze, non costituisce un inganno per commissione e pertanto una truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP (consid. 6.4). Con sentenza del 13 dicembre 2013 il TF (9C_232/2013) ha indicato come:

" Une personne mise au bénéfice de prestations complémentaires après avoir sciemment fourni à l'administration des indications erronées sur sa situation patrimoniale ne confirme pas mois après mois son indigence et, partant ne répète pas à chaque fois une tromperie par commission, si elle se borne à passivement percevoir lesdites prestations sans jamais spontanément déclarer sa situation financière réelle ni être interrogée à ce propos. Son silence est en revanche constitutif d'une tromperie par commission si elle a été conduite par l'administration à s'exprimer sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence qualifié.”

                                  Nella STF 6B_99/2015 del 27 novembre 2015 il TF ha analizzato il caso di una persona che ha chiesto all’assistenza sociale delle prestazioni sottacendo di essere titolare di una relazione bancaria su cui erano depositati importi di tutto rilievo (per un caso del tutto simile si veda la STCA 33.2006.7 del 17 luglio 2007). In quel giudizio l’Alta Corte ha ritenuto come la persona interessata avesse:

" (…) complété et signé une formule de « Demande de prestations d'aide financière et de subside de l'assurance-maladie ou d'aide à la gestion de revenus » ainsi qu'un document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » (ci-après: formulaires de demande de prestations et d'engagement), lequel précise les devoirs des personnes souhaitant bénéficier de prestations d'aide financière. A la rubrique idoine, X.________ a indiqué être titulaire d'un seul compte privé postal Sur cette base, X.________ a perçu un montant total de 74'624 fr. 50 versé à titre de prestations d'aide financière durant la période du 1er décembre 2007 au 30 juin 2011. A la suite d'un rapport d'enquête établi le 3 juin 2011, l'Hospice général a découvert que X.________ était titulaire d'un compte privé auprès de la banque A.________, lequel présentait un solde créancier (…) Ces montants dépassaient la limite de fortune permettant à une personne vivant seule de bénéficier d'une aide financière de l'institution précitée. (…)”

                                  L’Alta Corte ha formulato le seguenti considerazioni:

" Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. (…)

Cette infraction se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA (RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et les références citées) …

Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas d'un bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b p. 166; plus récemment arrêt 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.1) ou dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 p. 88 s.; cf. également arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3).”

                        2.12.  Va quindi ritenuto che, mediante la compilazione di formulari, cui l’amministrazione si affida e cui deve potere credere in mancanza spesso di possibilità di una verifica completa, l’autore inganna l’amministrazione. Per la realizzazione del reato dell’art. 146 cpv. 1 CP occorre non solo un inganno ma lo stesso deve essere astuto. A questo proposito, nell’ultimo giudizio citato, il TF ha esposto quanto segue:

" Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).

Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêts 6B_125/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.3.3; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2 et les références citées).”

                                  Nello stesso senso la STF 6B_1255/2018 del 22 gennaio 2019.

                                  Quanto all’ulteriore condizione legale, quella del danno al patrimonio altrui, nel medesimo giudizio l’Alta Corte ha ribadito i concetti già esposti in precedenti giudizi, ossia che:

" Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêts 6B_183/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 150; 6B_1115/2014 précité consid. 2.1.3 et les références citées).”

                                  La Corte, in quel caso, ha concluso che:

" En tout état de cause, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie sont réunis en l'espèce. Le recourant a menti à l'Hospice général en ne déclarant pas qu'il disposait d'une fortune représentant 20 ans d'économies.”

                                  In sostanza dunque se l’inganno dell’autore è posto in atto mediante semplice omissione, fatti salvi altri comportamenti confermativi, non potrà essere ritenuto un inganno astuto da parte dell’autore, ma unicamente una violazione dell’art. 31 LPC (per rimanere nel cotesto di tale legge). Al contrario della truffa commessa per atti concludenti. Come ricorda Margaret Kuelen, op. cit., p. 331 e ss. secondo cui:

" l’agire dell’autore è omissivo unicamente se non è accompagnato da altri comportamenti che tendono oggettivamente a confermare che nulla è cambiato nella situazione del beneficiario delle prestazioni … (se) l’autore agisce (attivamente) per atti concludenti e il reato di truffa (art. 146 CP), in presenza di un inganno astuto, può dunque essere ipotizzato. Si tratta in particolare delle situazioni in cui il beneficiario delle prestazioni, a fronte di una richiesta specifica d’informazioni dell’istituto assicurativo relativa a (nuovi) elementi, spesso riferiti alla sua situazione finanziaria o personale con incidenza sul diritto a prestazioni assicurative sociali, conferma una situazione precedente senza indicare la mutazione intervenuta, inducendo così il collaboratore dell’assicuratore sociale e riconoscergli, o confermargli, una indebita (o parzialmente indebita) prestazione.”

                                  A questo proposito si faccia riferimento alla STF 9C_622/2011 del 3 febbraio 2012 ed anche alla DTF 9C_171/2014 pubblicata in DTF 140 IV 206 citata in precedenza di cui occorre però riprodurre un passaggio del consid. 6.3.1.3.:

" Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 p. 15 et consid. 2.4.6 in fine p. 18; voir également arrêt 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1; imprécis sur cette question, arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3).” (evidenziazione del redattore)

                                  Per Kuelen:

" Ciò avviene, in particolare, quando il beneficiario delle prestazioni ottempera alla specifica richiesta dall’istituto assicurativo. In questa costellazione l’autore compie un inganno astuto mediante un silenzio qualificato. Altra ipotesi è invece data in caso di risposte fallaci a precise richieste o domande dell’assicuratore sociale, con l’omissione di indicare gli elementi rilevanti ai fini dell’ottenimento della prestazione.”

                        2.13.  Anche l’autrice ticinese ritiene che la punibilità del comportamento dell’autore possa avvenire se l’inganno sia astuto, e tale è l’inganno che, fondandosi su una menzogna semplice e non su un castello di menzogne, non sia facilmente smascherabile dalla vittima e quindi quando la verifica non sia possibile o non è ragionevolmente esigibile, rispettivamente se l’autore dissuade la vittima dal compierla od ancora se è prevedibile che l’ingannato rinuncerà a compierla (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3.). Quali accertamenti e quali verifiche sono esigibili o possono essere posti in atto dall’assicurazione sociale è stato in parte evocato in precedenza. Da un lato la giurisprudenza indica che il minimo esame è esigibile, in STF 6B_22/2011 del 23 maggio 2011, consid. 2.1.2., il TF ha rammentato come:

" (…) n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de comptes bancaire.”

                                  Se all’amministrazione sono prodotti documenti che lasciano planare il sospetto di contenuto non veritiero o non autenticità e non sono eseguite verifiche, l’inganno è semplice e non può ritenersi astuto (STF 6B_576/2010 del 25 gennaio 2011). In sostanza l’assenza di reazione a fronte di una situazione di sospetto potrebbe fare decadere la truffa in danno dell’assicuratore sociale. L’esigenza di diligenza non è comunque eccessiva, come rammenta il TF infatti:

" On ne saurait effectivement lui reprocher d’avoir fait preuve de négligence puisque, selon la jurisprudence … , celle-ci avait satisfait à son obligation d’établir la situation financière de l’assuré (revenus, fortune, dépenses) lors de la détermination initiale du droit aux prestations et que, par la suite, compte tenu du nombre de demandes de prestations complémentaires et du comportement de l’intimé vis-à-vis des nombreux rappels concernant l’obligation de renseigner, absolument rien ne lui permettait d’envisager la modification considérable survenue dans la situation financière de l’assuré.”

(STF 9C_622/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 6.)

                                  Da ultimo va nuovamente ripreso un passaggio della pubblicazione di Margaret Kuelen (p. 335) che ricorda come, anche per la giurisprudenza federale, la risposta fallace del beneficiario a precise domande dell’assicurazione sociale adempie il presupposto dell’inganno astuto in considerazione del fatto che “l’amministrazione difficilmente avrebbe potuto scoprire la fonte del reddito celata dall’autore” (si veda anche DTF 127 IV 163 consid. 2b).

                                  Va ancora evidenziato come i fatti su cui si fonda la menzogna, che assurge a inganno astuto, debbono essere rilevanti ai fini della determinazione del diritto alle PC rispettivamente alla loro quantificazione. Per un caso relativo alla LADI si veda la STF 6B_1054/2010 del 16 giugno 2011 in particolare consid. 2.4.2.

                        2.14.  In concreto va evidenziato che titolare delle prestazioni complementari e del conseguente obbligo di restituzione è il ricorrente a cui è stata notificata la decisione su opposizione. Per cui determinante è l’agire dell’assicurato. Va pure rammentato che l’assenza di una condanna penale non impedisce al Giudice delle assicurazioni sociali di verificare se la persona alla quale è stata chiesta la restituzione di prestazioni sociali ha commesso un reato. In una STF 8C_579/2024 del 7 luglio 2025, al consid. 4.2 il Tribunale federale ha ribadito che quando statuisce in merito alla restituzione di prestazioni indebitamente versate, il giudice deve esaminare, a titolo pregiudiziale, se gli elementi costitutivi di un’infrazione penale sono adempiuti e di conseguenza se va applicato un termine di prescrizione più lungo rispetto ai termini relativo (tre anni) e assoluto (cinque anni) previsti dall’art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA. Affinché il termine di prescrizione più lungo del diritto penale sia applicato, non è necessario che l’autore del reato sia stato condannato (DTF 140 IV 406, consid. 6.2). Un atto punibile ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA presuppone l’adempimento degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione.

                        2.15.  Nel caso di specie l’assicurato, al momento dell’acquisto dell’immobile in Italia il 2 luglio 2004, non ha avvisato la Cassa di essere divenuto proprietario di sostanza all’estero (e non ha spiegato come ha finanziato il suo acquisto). Come indicato in precedenza (consid. 2.9) il ricorrente ha acquistato il fondo da __________ (__________) pagandolo anticipatamente ed interamente. L’importo nella disponibilità dell’acquirente non risulta prelevato dal conto __________ e comunque su quel conto non vi era la disponibilità per un tale pagamento oltre alle spese ad esso concesse. Si ha così sospetto dell’esistenza di provvigione di denaro apparentemente non dichiarato alla Cassa.

                                  Il 13 giugno 2009, quando l’assicurato, per la prima volta dopo l’acquisto del bene, è stato chiamato dalla Cassa a compilare il formulario di revisione delle prestazioni complementari, alla domanda 8 relativa alla “sostanza posseduta al 1. gennaio 2009”, ha lasciato in bianco la finca concernente la “proprietà fondiaria al valore di stima ufficiale (allegare copia catastrino)”, così come lo spazio preposto dove indicare “altri fattori della sostanza (incluse le partecipazioni a comunioni ereditarie)” (pag. 14-1). Egli invece ha allegato la tassazione 2007 dove non figura alcuna sostanza immobiliare all’estero. L’insorgente ha agito allo stesso modo in occasione della revisione per l’anno 2013 (formulario compilato il 22 marzo 2013, pag. 49-1), quando ha allegato la tassazione 2011 priva di sostanza estera e per l’anno 2018 (modulo firmato il 28 maggio 2018, pag. 77-1), dove ha allegato la tassazione 2016 del 25 ottobre 2017 nella quale non figurava l’immobile all’estero (pag. 77-5).

                                  In altre parole, la risposta relativa al quesito circa il possesso di proprietà fondiaria non è mai stata compilata, a mò di risposta negativa. Ai formulari non sono mai stati allegati documenti che avrebbero potuto far riferimento all’acquisto e/o al possesso di un immobile in Italia. Ancora nell’ambito della revisione avviata nel 2018 il ricorrente ha allegato la tassazione 2016, che non prevedeva, nel riparto, averi in Italia, rafforzando l’inganno sull’assenza di averi esteri. Egli non ha invece prodotto la dichiarazione fiscale redatta per l’anno di competenza (2017) in cui ha annunciato l’esistenza del bene all’autorità fiscale. La sostanza immobiliare in Italia non era mai stata dichiarata a livello fiscale, fino alla tassazione 2017, ciò che dimostra la deliberata intenzione di non inserirla tra i beni soggetti alla determinazione degli importi delle imposte, da un lato, e delle PC dall’altro.

                                  Il comportamento dell’assicurato, a non averne dubbio, è stato attivo, ripetuto e, perlomeno, avvenuto per atti concludenti. L’interessato ha in effetti negato di disporre di proprietà fondiarie con le sue risposte lasciate in bianco. Indubbiamente questo agire è costitutivo di un inganno astuto nei confronti della Cassa di compensazione e dei suoi funzionari, siccome confortato dalla produzione delle tassazioni fiscali dove non era stato dichiarato alcun bene immobile in Italia, e dunque non verificabile da parte dei collaboratori dell’amministrazione, i quali sono stati indotti a commettere un errore ed a calcolare e versare all’assicurato prestazioni alle quali non avrebbe avuto diritto se avesse dichiarato correttamente tutti i suoi beni, come dimostrano i calcoli eseguiti dalla Cassa.

                                  I funzionari hanno eseguito le verifiche che ci si poteva attendere da loro, hanno interpellato l’assicurato dove hanno avuto necessità di accertare precise situazioni, ma nulla poteva permettere loro di avere dubbi in merito all’esistenza di immobili all’estero, non essendo neppure stati dichiarati a livello fiscale.

                                  La circostanza che nei formulari relativi alle revisioni compilati il 13 giugno 2009, il 22 marzo 2013 ed il 28 maggio 2018, vi fosse una domanda specifica anche relativa alle rendite o pensioni estere, mentre per la sostanza era prevista una domanda unica relativa agli immobili, senza che fosse specificata la loro ubicazione, non è d’aiuto al ricorrente.

                                  Infatti, la questione circa la sostanza posseduta al 1° gennaio dell’anno per il quale era esaminata la prestazione, prevedeva l’obbligo di segnalare la “proprietà fondiaria al valore di stima ufficiale” senza distinzione tra averi svizzeri o esteri ed imponeva di conseguenza al ricorrente di segnalare la presenza di qualsiasi sostanza, anche quella posseduta in Italia od in altre parti del mondo. Non poteva certamente sfuggire al ricorrente l’importanza di beni immobiliari per determinare il diritto o meno ad un aiuto sociale da parte dello Stato e pagato con le imposte dei contribuenti. Del resto, a comprova che non è l’assenza di una domanda specifica relativa alla sostanza posseduta all’estero che ha fatto desistere il ricorrente dall’indicare l’immobile acquistato nel 2004, vi è la circostanza che anche a livello fiscale, fino al 2017, l’insorgente non ha mai dichiarato l’immobile acquistato in Italia, malgrado nelle dichiarazioni fiscali sia previsto uno spazio apposito per indicare gli immobili stranieri e che solo a partire dall’anno dell’entrata in vigore dell’accordo sullo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali tra la Svizzera e l’Unione Europea (1.1.2017), l’interessato abbia proceduto con l’autodenuncia a livello fiscale.

                                  Nessun elemento permetteva quindi all’amministrazione di sospettare di essere confrontata con una menzogna, ripetuta e ribadita, e con una sostanza occultata. Di più ai collaboratori della Cassa non era possibile fare in assenza di elementi indizianti. In particolare, con la revisione 2018, il qui ricorrente non ha dato indicazioni alla Cassa di avere dichiarato al fisco l’esistenza dell’immobile in Italia, egli ha infatti prodotto all’amministrazione la decisione di tassazione precedente al 2017. I funzionari della Cassa non avevano quindi alcun motivo per approfondire questo aspetto, per andare a chiedere (come pretende il ricorrente, dimenticando che le PC costituiscono pur sempre un’amministrazione di massa) all’UT come era stata compilata la dichiarazione d’imposta del 2017. La verità, agli occhi della Cassa cantonale di compensazione, è emersa solo con la compilazione del modulo di revisione per l’anno 2022, il 28 giugno 2022 (pag. 108-3), che ha portato alla decisione formale di restituzione del 1° dicembre 2022 emessa nel termine relativo di 3 anni di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA. Va quindi ribadito che alla Cassa non può essere mosso il rimprovero di essere stata negligente e passiva nelle sue verifiche.

                                  Va ribadito, in maniera chiara, che la circostanza secondo cui l’insorgente, a partire dalla dichiarazione fiscale 2017, abbia dichiarato l’immobile all’estero all’UT competente e che dalla tassazione 2017 (emessa l’anno successivo) esso figuri quale elemento nella ripartizione fiscale, non modifica l’esito della procedura. L’immobile doveva essere segnalato e notificato non solo all’UT ma anche alla Cassa cantonale. In assenza di elementi concreti di sospetto non era pretendibile dai funzionari preposti alle PC procedere ad una verifica puntuale dei dati fiscali e men che meno, delle dichiarazioni fiscali non ancora elaborate dall’UT competente.

                                  Il ricorrente, a partire dal suo acquisto immobiliare, nella misura in cui non ha avvisato la Cassa nei tempi più brevi come da suo obbligo, si è reso colpevole del reato di cui all’art. 31 cpv. 1 lett. d LPC (impregiudicate le ulteriori indagini della Cassa in merito al finanziamento dell’acquisto del 2 luglio 2004), reato oggi prescritto. A partire dalla prima revisione successiva all’acquisto (2009), e più precisamente con l’inoltro del modulo doc. 14-1/11 (pervenuto alla Cassa il 25 giugno 2009) egli ha concretizzato il suo inganno astuto. La Cassa non aveva alcun elemento e motivo per verificare la fondatezza della dichiarata assenza di immobili in Svizzera ed all’estero. Essa non è stata messa a conoscenza della presenza di altra sostanza, non vi erano indizi circa il possesso da parte dell’insorgente di immobili in Italia e doveva fidarsi di quanto affermato dal ricorrente che aveva sempre prodotto le tassazioni fiscali prive della sostanza estera.

                                  L’assenza della dichiarazione della sostanza immobiliare (per circa CHF 60'000 di valore di stima, per un immobile venduto nel 2022 a Euro 170'000) ha causato un danno non solo all’erario ma anche alla Cassa, che ha erogato PC non dovute, ed un vantaggio all’assicurato che ha beneficiato di PC indebite. Se dichiarata la sostanza alla Cassa l’interessato non avrebbe avuto diritto alle prestazioni complementari, alla RIPAM ed al rimborso delle spese di malattia per complessivi CHF 182'582.45 (su questo punto si vedano le considerazioni che seguono).

                                  L’elemento oggettivo dell’art. 146 CP è pertanto pacificamente adempiuto.

                        2.16.  L’interessato era inoltre cosciente del suo obbligo di dichiarare la sua proprietà fondiaria, siccome esplicitamente richiesto nei vari formulari da lui compilati. Inoltre egli sapeva che un ammontare della sostanza diverso da quello da lui dichiarato avrebbe comportato una modifica dei suoi diritti e che nascondendo elementi patrimoniali avrebbe ottenuto indebitamente delle prestazioni, poiché la sostanza è sempre stata indicata dalla Cassa nel calcolo delle decisioni di prestazioni complementari. Per cui una sua modifica avrebbe conseguentemente portato ad un nuovo calcolo degli importi a suo favore. Non solo il ricorrente era, come indicato, consapevole del rilievo della sostanza immobiliare (circostanza che non poteva sfuggirgli) ed ha volontariamente omesso di segnalare l’acquisto (e la disponibilità dei denari per procedervi) non solo alla Cassa ma anche al fisco, ma era anche pienamente consapevole del fatto che la sostanza sottaciuta, se computata, avrebbe impedito di riconoscergli le PC come invece ha fatto la Cassa. RI 1 ha quindi agito con dolo, ossia con coscienza e volontà riferita a tutti gli elementi costitutivi della truffa nonostante egli invochi una pretesa buona fede che non ha fondamento alcuno. L’elusione fiscale ed il conseguimento di prestazioni sociali senza averne diritto nulla hanno a che vedere con la pretesa buona fede dell’assicurato che avrebbe così agito siccome la Cassa non gli avrebbe domandato di sostanza estera ma ha lasciato planare un interesse unicamente per quella in Svizzera, l’argomento è senza pregio.

                                  Anche l’elemento soggettivo è di conseguenza manifestamente adempiuto. Non può essergli riconosciuta alcuna buona fede.

                        2.17.  In presenza di una truffa ai sensi dell’art.146 CP, va di conseguenza di principio applicato il termine di prescrizione di 15 anni (cfr. art. 97 CP e art. 25 cpv. 2 LPGA).

                                  Nel caso di specie la truffa tuttavia è stata commessa, al più presto il 13 giugno 2009, ossia quando l’insorgente ha compilato per la prima volta, dopo l’acquisto dell’immobile il 2 luglio 2004, il formulario di revisione delle prestazioni complementari, e quando detto modulo è pervenuto il 25 giugno 2009 all’amministrazione (doc. 14-1/11).

                                  Alla luce degli atti prodotti dall’amministrazione e dall’assenza di verifiche specifiche sull’acquisto dell’immobile in Italia, relative al suo finanziamento, sull’eventuale esistenza di conti bancari all’estero, il reato di truffa, allo stato attuale degli atti, deve invece escluso per il periodo precedente il giugno 2009. In quel periodo (2 luglio 2004 al 25 giugno 2009) l’assicurato era già al beneficio delle prestazioni complementari e non avrebbe avuto alcun comportamento attivo, nè gli potrebbe essere attribuito un comportamento omissivo giacché l’amministrazione, in precedenza, ossia dopo il 2 luglio 2004 sino al giugno 2009 non gli ha chiesto alcunché (cfr. anche STCA 33.2022.8 dell’8 giugno 2022). L’eventuale reato di cui all’art. 31 LPC appare oggi prescritto mentre inapplicabile, per la non retroattività delle norme penali, sarebbe il reato di cui all’art. 148a CP (entrato in vigore il 1 ottobre 2016).

                                  Come però evidenziato in precedenza, la Cassa non ha accertato la modalità di finanziamento dell’acquisto immobiliare in Italia ad un prezzo di quasi 62'000 euro (con un cambio di oltre CHF 1,5 per euro). Il finanziamento della compera, per oltre CHF 94'000, cui si aggiungono le spese, di cui il ricorrente non aveva la disponibilità dichiarata andrà semmai verificato da parte dell’amministrazione, ma non consente di ritenere un obbligo restitutivo per il periodo antecedente il 25 giugno 2009 (momento in cui l’amministrazione è stata ingannata astutamente) allo stato attuale degli atti.

                        2.18.  La truffa è un reato che vede decorrere il termine di prescrizione dalla sua commissione e quindi dalla realizzazione delle condizioni legali. Quando l’autore abbia commesso atti ripetuti il termine è calcolato per ogni infrazione (v. Garboski/Barodi in CR-CP, II éd. 2025, ad art. 146 nr. 132).

                                  In concreto l’inganno astuto posto in atto la prima volta nel giugno 2009 (e ripetuto nel 2013 e nel 2018) ha condotto ad atti pregiudizievoli per la Cassa che ha riconosciuto prestazioni indebite in favore del ricorrente in maniera continuata sino alla decisione di restituzione e delle decisioni relative al ricalcolo del diritto alle PC del ricorrente.

                                  Correttamente quindi la Cassa ha applicato il periodo di prescrizione di quindici anni ma tale termine decorre dall’agire illecito del 25 giugno 2009, per stabilire il periodo ed il conseguente importo della restituzione. Di conseguenza l’insorgente, in applicazione dell’art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA, è tenuto a restituire le prestazioni indebitamente percepite dal 25 giugno 2009, giorno a partire dal quale ha commesso il reato di cui all’art. 146 CP.

                                  In merito al reato di truffa in danno di assicurazioni sociali in relazione all’omessa informazione alla Cassa di possedere della sostanza (all'estero) nella compilazione dei moduli ed in tema di restituzione di prestazioni indebitamente percepite, cfr. pure le STCA 33.2022.8 dell'8 giugno 2022; STCA 33.2021.17 del 21 febbraio 2022; STCA 33.2020.11 del 29 maggio 2020; STCA 36.2019.121-125 del 26 maggio 2020 in ambito di riduzione dei premi dell'assicurazione malattia, confermata con giudizio 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020; STCA 39.2019.6-7 del 25 maggio 2020 riguardante la restituzione di assegni integrativi e di prima infanzia, confermata dal Tribunale federale con STF 8C_421/2020 del 7 ottobre 2020; STCA 33.2019.23+24 del 25 maggio 2020; STCA 33.2020.3 del 10 marzo 2020; STCA 33.2020.1 del 9 marzo 2020.

                        2.19.  Come accennato in precedenza, dal momento in cui il ricorrente, nel corso del 2018, nell’ambito della dichiarazione fiscale 2017, ha proceduto all’autodenuncia fiscale del bene posseduto in Italia, l’inganno astuto non è venuto meno. I funzionari preposti della Cassa sono stati ingannati astutamente dal ricevimento del modulo di revisione il 25 giugno 2009 sino alla notifica alla Cassa medesima dell’esistenza del bene, e non certo sino all’inclusione del medesimo nella dichiarazione fiscale dell’anno 2017. Poco importa, infatti, se l’Ufficio di tassazione competente in materia di imposizione fiscale è venuto a conoscenza della circostanza, in precedenza rispetto alla Cassa, dell’esistenza del bene patrimoniale. Non può infatti essere seguito il ricorrente quando ritiene che l’inganno astuto posto in atto in danno dei funzionari della Cassa sia venuto meno nel momento in cui egli ha dichiarato la sostanza italiana all’autorità fiscale, rispettivamente nel momento in cui l’UT competente ha tassato (per l’anno 2017) il ricorrente inserendo l’immobile italiano nella tassazione.

                                  RI 1, in occasione della revisione del suo diritto alle PC posto in atto nel corso del 2018, con la trasmissione del modulo datato 14 maggio 2018 (doc. 77), non ha segnalato l’esistenza di sostanza immobiliare estera alla Cassa cantonale, indicando unicamente di possedere delle liquidità. A conferma e giustificazione della sua situazione economica egli ha prodotto alla Cassa, il 5 giugno 2018, una copia della decisione di tassazione 2016 emessa dall’UT di __________ il 25 ottobre 2017. Questo documento (doc. 77-5/15) attesta l’inesistenza di proprietà immobiliare estera, non è accompagnato da alcun riparto internazionale e da nessuna parte l’assicurato, nelle sue comunicazioni relative a tale revisione, indica alla Cassa di avere dichiarato all’UT una proprietà immobiliare all’estero. La conseguenza di ciò è che la Cassa ha emesso una decisione di fissazione delle PC il 7 giugno 2018 senza considerare sostanza immobiliare straniera.

                                  I funzionari, anche se possono operare una verifica diretta per via digitale dei dati fiscali (riassuntivi) degli assicurati a beneficio delle PC (per un esempio pratico si veda il doc. 15), in assenza di elementi indizianti l’incompletezza o la non corrispondenza alla realtà delle informazioni fornite dall’assicurato, non avevano motivo di eseguire una puntuale verifica per accertare la veridicità dei dati inseriti nel modulo. Successivamente alla revisione del diritto alle PC, al momento in cui l’autorità fiscale ha tassato (anno di tassazione 2017) il signor RI 1 comprendendo l’immobile a livello di riparto, i funzionari della Cassa cantonale di compensazione non avevano motivo, in assenza di qualsivoglia di accertamento pendente rispettivamente di indizio di senso contrario alle risultanze della documentazione sin lì prodotta ed in assenza di informazioni da parte di terzi, di andare a controllare le tassazioni successive a quella del 2016 per via informatica. Si annoti qui che i dati ritenuti nelle decisioni di tassazione sono, come detto, accessibili (in maniera tracciata) da parte dei funzionari della Cassa preposti, sono accessibili però dati riassuntivi raccolti sotto numeri identificativi per cui è pure dubbio che i collaboratori della Cassa avrebbero potuto, in concreto, rilevare dalle indicazioni loro accessibili, l’esistenza di beni all’estero notificati all’autorità fiscale al fine di determinare l’aliquota applicabile a reddito e sostanza ma, come tale, non soggetta ad imposizione (per un esempio della modalità di tassazione di beni all’estero si vedano le decisioni di tassazione 2020 e 2021 del ricorrente contenute ai doc. 108 e 111).

                                  Ne deriva che l’inganno astuto posto in atto dal ricorrente in danno della Cassa è cessato unicamente quando il signor RI 1 ha annunciato all’amministrazione l’esistenza della sostanza (autodenuncia) nel 2022. La truffa posta in atto dall’assicurato è quindi iniziata, come descritto in precedenza, in occasione della revisione del 2009 ed è terminata con l’autodenuncia.

                                  Con la propria decisione formale, e con la decisione su opposizione che l’ha confermata, l’amministrazione ha, quindi, correttamente ritenuto la commissione del reato di truffa commesso da parte dell’assicurato. Una truffa posta in atto mediante l’inganno astuto descritto, non verificabile da parte dei funzionari dell’amministrazione in assenza di concreti elementi di sospetto d’incompletezza rispettivamente di falsità contenuta nei moduli cui essi debbono potersi attenere. L’errore indotto nei collaboratori dell’amministrazione che ha condotto gli stessi a ritenere una capacità economica del ricorrente inferiore a quella reale ed a riconoscergli PC non dovute, ciò che ha avuto quale conseguenza di riconoscere in suo favore, ed in favore dei suoi famigliari le riduzioni dei premi di assicurazione malattia obbligatoria (RIPAM) ed il rimborso delle spese di malattia per un importo di tutto rilievo. Come indicato l’agire truffaldino non è andato ad unico beneficio del ricorrente ma anche delle altre persone che, nel tempo, sono state considerate nel calcolo della PC e sono state beneficiarie di prestazioni. Da questo agire è derivato un danno alla Cassa per un importo di tutto rilievo.

                        2.20.  Qui di seguito occorre ribadire che, per il periodo compreso tra il 1. dicembre 2007 (data dalla quale l’amministrazione fa partire l’obbligo di restituzione) ed il 25 giugno 2009 (data qui ritenuta a partire dalla quale l’assicurato ha posto in atto un inganno astuto rilevabile dagli atti), non si può ritenere la commissione di altro reato (art. 31 LPC rispettivamente 148a CP). In quel lasso temporale, come accertato, il ricorrente non ha trasmesso, alcun modulo contenente una menzogna relativa al possesso della proprietà fondiaria italiana (già nella sua disponibilità a partire dal 2 luglio 2004). La revisione del 2003 (doc. 6) contiene un modulo prodotto alla Cassa che indica una sostanza per depositi bancari cifrati in CHF 53'246,35 e nega l’esistenza di proprietà immobiliari. Al medesimo modulo sono allegati documenti, in particolare, l’estratto bancario del __________ (__________, conto di risparmio) che attesta, valuta 31 dicembre 2002, un deposito di CHF 53’246,35, sostanza anche dichiarata nel modulo della revisione del 2009 (sostanza dichiarata CHF 25'390), in quella del 4 marzo 2013 (doc. 49) dove assomma a CHF 21'306,93 ed ancora nella tassazione 2016 dove assomma a CHF 24'445 (doc. 77-6/15). Il ricorrente non ha dichiarato altri averi o depositi bancari tra il 1.12.2007 ed il 13.06.2009.

                                  Come evidenziato nel consid. 2.9. però, l’acquisto della casa in Italia nel luglio del 2004 (come appare dall’atto di compravendita prodotto in maniera parziale con il ricorso, doc. F) è avvenuto mediante il pagamento di una cifra rilevante (oltre CHF 94'000 dell’epoca, senza considerare le spese correlate) e non risulta dagli atti che siano stati contratti debiti, garantiti o meno, per far fronte all’acquisto. Ciò fa nascere il sospetto che l’assicurato, rispettivamente sua moglie, al momento della domanda delle PC rispettivamente al momento dell’acquisto dell’immobile, disponessero di mezzi economici non dichiarati alla Cassa.

                                  Va in particolare osservato che, come rileva pure il doc. 111 a pag. 40 in particolare, in Italia, all’epoca dell’acquisto dell’immobile da parte dell’assicurato, i pagamenti in contanti superiori agli euro 2'000 (in base alla legge 197/1991 e s.m.l.) dovevano avvenire mediante specifiche modalità riferite, in particolare, al tracciamento del danaro. Si osserva qui che detta normativa ha istituito norme tese al contrasto del riciclaggio di denaro e la limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore (come evoca il sito: https://def.finanze.it/) voleva consentire il tracciamento preciso dei pagamenti e dei versamenti. Il contratto di vendita della casa del ricorrente (doc. 111) ne è chiaro esempio. Al momento dell’acquisto, per quanto emerga dagli atti, non è stato indicato che il danaro fosse depositato sul conto del __________ citato (unica relazione segnalata alla Cassa) ed appare quindi probabile, ma la circostanza non è qui dimostrata e sarà compito della Cassa provvedere a tale accertamento mediante le adeguate modalità, che fosse depositato su altra relazione bancaria. Questo pagamento dei signori __________ deve comunque essere avvenuto conformemente alle rigorose normative italiane (non solo la legge citata ma anche il DPR 28 dicembre 2000 n. __________ citato dal notaio __________ nel doc. 111).

                                  La Cassa, cui gli atti sono ritornati per i necessari accertamenti riferiti al periodo temporale qui in discussione (1.12.2007 -25.06.2009) nel senso delle considerazioni esposte, provvederà ad accertare da dove sono provenuti i fondi per pagare la casa e verificherà ciò sia attraverso documentazione da acquisire presso il __________, sia interpellando o facendo interpellare il notaio __________, sia acquisendo presso il medesimo la necessaria documentazione attestante le verifiche poste in atto dal notaio secondo i suoi obblighi legali dell’epoca, sia acquisendo, presso le competenti autorità italiane (in particolare l’Agenzia delle entrate) le informazioni utili e necessarie. Si annota qui che il notaio __________ ha attestato, sia nell’atto del 2 luglio 2004 sia nell’atto di vendita del 23 agosto 2022, che RI 1 è/era “residente a __________, pensionato ...” rispettivamente in “__________”, si annota ancora come, nell’atto di compera, la signora __________ (moglie di RI 1) non compare (la lista dei comparenti termina a fine della pagina 1 del doc. F e non comprende la signora) mentre compare nell’atto di vendita. Ne viene che l’amministrazione dovrà pure (eventualmente) verificare le ragioni di tali indicazioni apparentemente contraddittorie, se rilevanti per la determinazione del diritto alle PC, che costituiscono aiuti sociali non esportabili (in questo senso STCA 33.2023.5 del 17 aprile 2023 consid. 2.6).

                                  In considerazione di tale aspetto il ricorso va, su questo punto, ammesso come si dirà più oltre.

                        2.21.  Il ricorrente, cita ulteriormente l’art. 23 OPC-AVS/AI, relativo ai redditi e alla sostanza nel corso del tempo e sostiene che, contrariamente al contenuto di questo disposto, la Cassa avrebbe effettuato un calcolo diverso per determinare l’importo chiesto in restituzione, rispettivamente il diritto ad eventuali prestazioni in suo favore. A suo avviso la Cassa avrebbe dovuto effettuare un calcolo per stabilire l’eventuale diritto effettivo a prestazioni complementari in suo favore per il periodo dal 2 luglio 2004 (acquisto dell’immobile) al 23 agosto 2022 (vendita del bene) tenendo conto dei redditi determinanti ottenuti nel corso dell’anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell’anno in cui è stata assegnata la prestazione. In alternativa la Cassa avrebbe dovuto considerare la dichiarazione dei redditi del ricorrente, ritenendo un valore di sostanza dell’immobile in Italia di CHF 60'000. Ciò non è però avvenuto. La Cassa, secondo l’assicurato, ha omesso di accertare con esattezza e retroattivamente il suo reddito determinante che non sarebbe stato sufficiente per coprire le spese annuali riconosciute, con la conseguenza che lo stesso avrebbe avuto diritto a prestazioni da parte dell’amministrazione. Per l’insorgente la Cassa ha agito in maniera arbitraria ed errata, ritenendo con effetto retroattivo un valore dell’immobile non corrispondente al valore ufficiale di stima dell’anno corrente, ma il prezzo di vendita.

                                  La censura del ricorrente è manifestamente infondata (cfr. anche consid. 2.2). L’amministrazione, il 29 novembre 2022, ha infatti emesso le decisioni formali di ricalcolo delle prestazioni per il periodo litigioso, rifacendo i calcoli delle prestazioni tenendo conto del bene in Italia (cfr. pag. 112 e seguenti) e di tutti gli altri elementi di reddito e sostanza conosciuti nei rispettivi periodi di calcolo. Sulla base dei risultati, la Cassa ha poi proceduto all’emissione della decisione di restituzione del 1° dicembre 2022. Per quanto concerne il valore dell’immobile in Italia, l’insorgente sostiene che la Cassa avrebbe dovuto prendere in considerazione il valore di stima figurante nelle tassazioni fiscali e pari a CHF 60'000, citando la STF 9C_776/2019 del 17 novembre 2020 e la STF 9C_751/2018 del 16 aprile 2019, egli ritiene che la Cassa non avrebbe invece potuto utilizzare l’importo di euro 170'000 corrispondente al prezzo di vendita dell’immobile nel 2022, né il valore locativo di CHF 4'000.

                        2.22.  La sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari deve essere computata al valore corrente (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI). Nella STF 9C_776/2019 del 17 novembre 2020 il Tribunale federale ha rammentato che la legislazione non definisce il modo di calcolo del valore per un immobile di questa natura. L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) aveva avuto modo di precisare che per determinare il va

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