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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.10.2025 33.2025.24

October 20, 2025·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,836 words·~29 min·6

Summary

Restituzione di PC indebitamente percepite.Se v'è un contratto di locazione e la pigione lorda è effettivamente pagata,allora è la stessa determinante,non il valore locativo.La non segnalazione all'autorità fiscale dell'introito della pigione non deve ricadere sull'inquilino se comprova il pagamento

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 33.2025.24   TB

Lugano 20 ottobre 2025        

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell'11 luglio 2025 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione dell'11 giugno 2025 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona     in materia di prestazioni complementari

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  Dal 1° febbraio 2019 (doc. 14) RI 1, nata nel 1992, è al beneficio di prestazioni complementari all'AI. A seguito della comunicazione che dal 1° aprile 2022 (doc. 70) l'assicurata ha preso in locazione la casa della nonna per Fr. 1'100.- al mese, con decisione del 14 aprile 2022 (doc. 71) la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito da inizio mese il nuovo diritto alle PC computando una pigione di Fr. 13'200.-. All'opposizione del 25 aprile 2022 (doc. 73), completata il 2 maggio 2022 (doc. 74), ha fatto seguito la decisione del 5 maggio 2022 (doc. 76) con cui la Cassa di compensazione ha riconosciuto all'assicurata una pigione plafonata di Fr. 15'900.per il mese di aprile 2022 stante una pigione lorda di Fr. 18'000.-, mentre dal 1° maggio 2022 di Fr. 13'200.-, a cui ha aggiunto il forfait per le spese di riscaldamento di Fr. 1'260.-. Anche per gli anni 2023 (doc. 83) e 2024 (doc. 92) la Cassa ha considerato la spesa della pigione netta di Fr. 13'200.- e del forfait per le spese di riscaldamento di Fr. 1'530.-.

                          1.2.  Il 4 marzo 2024 (doc. 102) la Cassa cantonale di compensazione ha rivisto il diritto alle PC dell'assicurata stante l'adeguamento dal 1° ottobre 2023 del diritto alla rendita (intera) di invalidità, di cui ha ricevuto comunicazione il 22 dicembre 2023 (doc. 94-1/9) dall'Ufficio assicurazione invalidità.

Nel frattempo, l'amministrazione ha avviato una revisione periodica del diritto alla prestazione complementare (doc. 95) e in data 26 febbraio 2024 (doc. 98) ha chiesto alla beneficiaria di PC dei chiarimenti riguardo alla sua situazione abitativa, a cui ha fatto seguito, il 12 marzo 2024 (doc. 103), l'invio di numerosa documentazione relativa al contratto di locazione stipulato con la nonna, al conto postale e alla notifica di tassazione fiscale di quest'ultima relativi all'anno 2022 e al suo estratto conto postale dell'intero anno 2023.

Il 29 marzo 2024 (doc. 104), il 7 maggio 2024 (doc. 105), il 16 (doc. 107) e il 25 settembre 2024 (doc. 109) la Cassa le ha chiesto di produrre ulteriori documenti, anche relativi alla sua precedente attività lavorativa (docc. 106, 108 e 110).

                          1.3.  Con decisione dell'8 ottobre 2024 (doc. 111) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari di RI 1 dal 1° aprile 2022 "a seguito del riconoscimento del valore locativo e delle spese accessorie per quanto riguarda la pigione in quanto da una verifica risulta che l'affitto da lei pagato e incassato dai proprietari non è mai stato dichiarato fiscalmente. Inoltre ricalcolo a seguito del computo dello stipendio presso __________ da 1.10.2022 al 30.09.2023, e al computo delle indennità di disoccupazione per il mese di ottobre 2023, redditi comunicati al nostro Servizio unicamente in sede di accertamento della revisione periodica 2024.". La Cassa ha quindi chiesto all'assicurata di restituire le PC indebitamente ricevute dal 1° aprile 2022 al 31 ottobre 2023 che ha determinato in Fr. 14'551.

                          1.4.  Il 18 ottobre 2024 (doc. 119-1/54) l'assicurata si è opposta alla restituzione richiesta, osservando di avere sempre pagato un affitto ai genitori di Fr. 1'000, i quali l'hanno sempre dichiarato.

                                  Inoltre, l'affitto che paga va a coprire le spese della nonna, deceduta a fine anno 2022, come risulta dai giustificativi prodotti. L'opponente ha pure precisato di riscaldare la casa con la legna e che da quando riceve la rendita intera non lavora più.

                          1.5.  Con decisione su opposizione dell'11 giugno 2025 (doc. B) la Cassa ha respinto l'opposizione. L'amministrazione ha rilevato che se il beneficiario di PC vive nella medesima abitazione del proprietario e le parti hanno stipulato un contratto di locazione, di principio va riconosciuta quale spesa la pigione che è stata stabilita. Se però non è stata stabilita una pigione oppure questa non viene pagata o è palesemente eccessiva, fra le singole persone va suddiviso il valore locativo dell'abitazione e il forfait per le spese accessorie. Citando poi il considerando 2.5 della STCA 33.2013.5, che si è basata sulla STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, la Cassa ha concluso che poiché nei moduli 7 delle dichiarazioni fiscali del 2022 della nonna, proprietaria della casa in cui abita l'assicurata, è stato esposto un valore locativo di Fr. 9'084 e non una pigione, e in quello del papà, divenuto proprietario alla morte della nonna, il reddito esposto è il valore locativo di Fr. 12'980, non era possibile computare una pigione di Fr. 12'000. Non era infatti stata rispettata la condizione del versamento della pigione pattuita e la conseguente dichiarazione fiscale da parte del proprietario dell'immobile della pigione incassata. Per l'anno 2023, la Cassa ha invece computato il valore locativo di Fr. 12'980, siccome superiore ai Fr. 12'000 previsti dal contratto. Inoltre, la Cassa ha osservato di essere venuta a conoscenza soltanto nel settembre 2024 dell'attività lavorativa svolta fino al mese di settembre 2023 e che per il mese di ottobre 2023 ella ha beneficiato di indennità giornaliere della disoccupazione. Ritenuto che, sulla base dell'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI, i redditi vanno convertiti in redditi annui, gli importi computati a titolo di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC sono corretti.

                          1.6.  L'11 luglio 2025 (doc. I) RI 1, patrocinata dall'avv. dott. RA 1, si è rivolta al Tribunale chiedendo di annullare la decisione su opposizione e di rinviare gli atti alla Cassa di compensazione per emettere una nuova decisione per il periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 ottobre 2023 che tenga conto di tutta la documentazione trasmessa e delle argomentazioni sollevate. La ricorrente ha ribadito che dai documenti già prodotti risultava che aveva sempre pagato il canone di locazione, dapprima a favore della nonna e poi del papà, come indicato nelle rispettive dichiarazioni di imposta. Riguardo alla verifica dell'effettivo pagamento delle pigioni con l'avvenuta esposizione di questo reddito, come ha ritenuto l'amministrazione, nella dichiarazione d'imposta, l'insorgente ha sostenuto che ci si può pure fondare sugli estratti bancari prodotti, in cui risultano i versamenti effettuati tramite banca. L'ulteriore verifica tramite l'esame della dichiarazione d'imposta del beneficiario dei versamenti, a dire dell'assicurata, dovrebbe essere indispensabile soltanto quando i versamenti non sono avvenuti tramite bonifico bancario, ma per esempio brevi manu e senza ricevuta. In tal caso, al locatore si potrebbe tutt'al più imputare una dichiarazione inveritiera. Per la ricorrente, la conclusione della Cassa secondo cui non è stata comprovata la seconda condizione, ossia la dichiarazione fiscale dei Fr. 12'000 da parte del locatore, costituisce un formalismo eccessivo. Ella ha infatti comprovato di avere versato alla nonna a mezzo di bonifico sul di lei conto almeno Fr. 940 (recte: 950) mensili a partire da giugno 2022 che, riportati su 12 mesi, danno una spesa di Fr. 11'400 per la locazione, "per cui "l'errore" commesso per imperizia dal padre nella dichiarazione non può penalizzarla.". Per l'anno 2023, la decisione impugnata ha riconosciuto come provato un versamento di Fr. 12'980 quale valore locativo, mentre il padre, nel modulo 7, definendolo impropriamente valore locativo, ha inserito la cifra di Fr. 13'200. Infine, l'insorgente ha evidenziato gli errori commessi dalla Cassa nel citare il periodo oggetto della restituzione delle PC e nell'affermare di essere venuta a sapere dell'attività lavorativa svolta soltanto nel settembre 2024, visto che è stata l'assicurata stessa a riferirlo spontaneamente il 12 marzo 2024.

                          1.7.  Nella risposta del 24 luglio 2025 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere il ricorso.

L'amministrazione ha innanzitutto osservato che il periodo corretto di restituzione va dal 1° aprile 2022 al 31 ottobre 2023. In seguito, essa ha specificato che per il mese di aprile 2022 ha considerato la pigione di Fr. 13'200 come comunicato nella procedura di riesame con l'invio del nuovo contratto di locazione. Dal 1° maggio 2022, a seguito della richiesta dell'assicurata, è stato riconosciuto anche il forfait di Fr. 1'260 di cui all'art. 16b vOPC-AVS/AI. È solo dopo avere esaminato la documentazione trasmessa dall'assicurata con il formulario di revisione del 30 gennaio 2024, in cui era indicato che il costo della locazione ammontava a Fr. 1'000, che ha potuto appurare che nonostante fosse stata stipulata una pigione di Fr. 1'100 al mese, l'assicurata ha sempre versato Fr. 1'000. Inoltre, dai moduli 7 che la Cassa ha richiesto, è emerso che la proprietaria dell'immobile ha esposto fiscalmente un valore locativo di Fr. 9'084 e non la pigione incassata. Stessa prassi è stata adottata con il modulo 7 del papà della ricorrente, diventato proprietario dell'immobile al decesso della mamma/nonna, giacché nei suoi redditi è stato esposto il valore locativo di Fr. 12'980. Non essendo dunque stata rispettata la condizione del versamento della pigione pattuita e della dichiarazione fiscale della pigione lorda da parte del proprietario dell'immobile, la Cassa non ha potuto che ritenere il valore locativo e il forfait delle spese.

Quanto all'aspetto dell'attività lavorativa, l'amministrazione ha osservato come è solo il 12 marzo 2024 che l'assicurata gliel'ha comunicato.

                          1.8.  La ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).

considerato                 in diritto

                          2.1.  Oggetto della lite è la restituzione dell'importo di Fr. 14'551.- per prestazioni complementari indebitamente percepite dalla ricorrente dal 1° aprile 2022 al 31 ottobre 2023.

                          2.2.  Per l'art. 25 cpv. 1 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LPC, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

Secondo l'art. 3 cpv. 1 OPGA, l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.1; STF 8C_665/2020 dell'8 giugno 2021 consid. 3.2; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b).

Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF 143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV Nr. 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3; STF 8C_257/ 2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.2: STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell'11 marzo 2019 consid. 2.2; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V 324, consid. 3.3).

Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 147 V 167, consid. 4.2; DTF 140 V 77 consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 147 V 167; DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).

Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (“zweifellos unrichtig”; STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3). L'amministrazione non può procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3). In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_308/2018 del 17 agosto 2018, consid. 2.2; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid. 5.1; STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).

Diversa la situazione invece nell'ipotesi in cui l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto e la prestazione è versata in assenza di formale o informale decisione. L'Alta Corte nella STF 9C_684/2023 del 20 giugno 2024, pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 3, ha affermato al considerando 5.1.2 che "selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire d'avoir un motif de révision, de reconsidération ou de révision procédurale pour exiger la restitution de prestations qui ne reposent sur aucun fondement juridique ou, autrement dit, qui n'ont fait l'objet d'aucune décision entrée en force.".

                          2.3.  In concreto si è in presenza di fatti nuovi e non conosciuti in precedenza dalla Cassa con incidenza sulle prestazioni complementari, perciò non vi è alcun dubbio in merito all'adempimento dei requisiti per procedere con una revisione delle decisioni emesse nel corso degli anni con cui sono state riconosciute alla ricorrente le prestazioni. L'agire della Cassa di rivederle e di chiedere la restituzione delle prestazioni ritenute percepite indebitamente è quindi corretto.

La Cassa cantonale di compensazione, dopo essere venuta a conoscenza, a metà marzo 2024 (doc. 103), che dal 1° aprile 2022 l'assicurata aveva stipulato un contratto di locazione con la nonna avente per oggetto la sua casa di abitazione per una pigione di Fr. 1'100.- al mese, spese comprese, e che aveva svolto un'attività lucrativa fino a pochi mesi prima, le ha chiesto ulteriore documentazione al riguardo (doc. D). Sulla base delle informazioni ricevute, la Cassa ha emesso la decisione dell'8 ottobre 2024 (doc. C) con cui ha ricalcolato, da un lato, le prestazioni complementari di diritto dal 1° aprile 2022 tenendo in particolare conto, quale pigione, del valore locativo dell'immobile di proprietà della nonna e del reddito da attività lucrativa dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023 e, d'altro lato, le prestazioni versate di troppo dal 1° aprile 2022 al 31 ottobre 2023, per una differenza indebitamente ricevuta, da restituire, di Fr. 14'551.-.

La ricorrente non ha contestato il computo del reddito da attività lucrativa e delle indennità giornaliere per la disoccupazione, entrambi riportati sull'anno (art. 25 OPC-AVS/AI), ma ha rilevato l'erroneità dell'importo della pigione che l'amministrazione ha considerato nel suo fabbisogno. A suo dire, a titolo di pigione deve essere ritenuto l'ammontare effettivamente pagato ogni mese ai proprietari e non il valore locativo dell'immobile.

                          2.4.  Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.

Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.

Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato degli importi previsti dalle lettere a e b.

Fra le spese riconosciute per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo.

L'art. 10 cpv. 1 lett. c LPC dispone, in luogo della pigione, il valore locativo dell'immobile nel caso di persone che abitano un immobile di cui esse stesse o un'altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie; la lettera b si applica per analogia.

Secondo l'art. 16a OPC-AVS/AI concernente il forfait per spese accessorie,

1 Nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto soltanto un forfait.

2 Il capoverso 1 si applica pure alle persone che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto di abitazione sull'immobile che esse abitano.

3 L'importo annuo del forfait è di 3480 franchi.

4 La limitazione secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC deve essere rispettata.

Quanto al forfait per spese di riscaldamento, l'art. 16b cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede che oltre alle spese accessorie usuali, un forfait per le spese di riscaldamento è concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'articolo 257b cpv. 1 CO.

L'art. 16b cpv. 2 OPC-AVS/AI stabilisce che l'ammontare annuo del forfait è uguale alla metà dell'ammontare di cui all'art. 16a.

                          2.5.  Nel caso concreto la Cassa di compensazione ha ritenuto che, siccome i proprietari dell'immobile in cui l’assicurata si è trasferita ad abitare non hanno dichiarato all'autorità fiscale la pigione che hanno incassato, ma unicamente il valore locativo del fondo, non si poteva considerare quale spesa l’importo della pigione stipulato né quello effettivamente pagato dovendo ritenere il valore locativo dell'immobile.

L'amministrazione ha tratto questa conclusione basandosi su un precedente giudizio di questa Corte (STCA 33.2013.15 del 18 dicembre 2013), che si è fondata sulla giurisprudenza federale (STFA P 62/00 del 1° giugno 2001).

                          2.6.  Va qui evidenziato che la giurisprudenza cui la Cassa fa riferimento per giustificare il computo del valore locativo in luogo della pigione effettivamente pagata, concerne una fattispecie differente da quella in esame.

La prassi su cui si è basata la Cassa si riferisce, infatti, all'art. 16c OPC-AVS/AI e quindi alla regola della suddivisione della pigione fra le persone che condividono gli stessi spazi abitativi, il cui scopo è di impedire il cofinanziamento indiretto della quota di affitto delle persone che non hanno diritto alle prestazioni complementari (STFA P 75/02 del 16 febbraio 2005, consid. 4.1; DTF 127 V 10 consid. 5d).

A questo riguardo, nella DTF 127 V 10 l'Alta Corte ha stabilito, al considerando 6b, che, mutatis mutandis, l'articolo 16c OPC-AVS/AI è applicabile anche nei casi in cui i membri di una comunità domestica o abitativa vivono in un immobile di proprietà di un coinquilino e quindi non devono pagare alcun canone di locazione.

Il 1° giugno 2001 (STFA P 62/00) l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) si è chinato sul caso di un assicurato che viveva al piano superiore (composto da 3 stanze ed un bagno e non tale da potere essere considerato un alloggio indipendente) della casa di proprietà di una sua amica (ed acquistata anche grazie al suo aiuto finanziario), la quale utilizzava invece il piano terra. Questa coabitazione era stata regolata da un contratto di locazione. La Cassa di compensazione non ha riconosciuto come spese di pigione la somma concordata fra gli interessati e indicata nel contratto di locazione ( e non dichiarata fiscalmente), ma ha considerato la metà del valore locativo della casa dove abitava il ricorrente, calcolata secondo i criteri della legislazione fiscale cantonale, e vi ha aggiunto l'ammontare di Fr. 840.- per le spese accessorie.

Dopo aver citato l'art. 16c OPC-AVS/AI relativo alla suddivisione della pigione se l'abitazione familiare è occupata da persone non comprese nel calcolo delle prestazioni complementari, il TFA ha ricordato al considerando 3a quanto segue:

" Cette règle est applicable par analogie lorsque les membres d'une communauté d'habitation ou de ménage habitent dans un immeuble propriété de l'un d'eux. Il convient alors de se fonder sur la valeur locative brute de l'immeuble, estimée selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile ou, à défaut, selon ceux de l'impôt fédéral direct (cf. art. 12 OPC-AVS/AI), et de répartir celle-ci entre les membres de la communauté domestique (arrêt T. du 30 mars 2001 [P 2/01], consid. 2). De même, on répartira entre eux le forfait annuel de 1680 fr. déductible à titre de frais accessoires par les personnes habitant leur propre immeuble (art. 16a al. 3 OPC-AVS/AI, introduit par la modification citée de l'OPC-AVS/AI).

Toutefois, si un contrat de bail a été conclu entre le propriétaire de l'immeuble et l'assuré, et si le loyer brut convenu est effectivement payé, ce loyer est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, à moins qu'il n'apparaisse comme majoré de façon manifestement abusive (arrêt cité; cf. également Pra 1996 p. 972 consid. 3).".

I medesimi concetti sono ripresi nella STFA P 75/02 del 16 febbraio 2005. Dopo avere ricordato che l'art. 16c OPC-AVS/AI è applicabile per analogia anche nei casi in cui i membri di una comunità domestica o abitativa vivono in un immobile di proprietà di un coinquilino e quindi non devono pagare alcun canone di locazione, ha stabilito al considerando 4.2 che se tra i membri della comunità domestica non è stato concordato alcun canone di locazione, si deve partire dal valore locativo dell'immobile, determinato secondo i principi della legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio o, in mancanza di tale legislazione, secondo quelli sull'imposta federale diretta (cfr. art. 12 OPC-AVS/AI). Il valore locativo determinante per il calcolo delle prestazioni complementari deve quindi essere stabilito proporzionalmente in base al numero dei membri della comunità domestica, per analogia con l'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.

Se, però, come l’Alta Corte espone al considerando 4.3, esiste un contratto di locazione per l'uso condiviso dell'immobile tra il richiedente le prestazioni complementari ed, eventualmente, altri coinquilini da un lato, e il proprietario dell'appartamento o della casa dall'altro, lo stesso deve essere preso in considerazione. Tuttavia, non si deve ignorare il rischio di un abuso che comporti un aumento arbitrario del fabbisogno vitale di un coinquilino concordando dei costi di alloggio non conformi al mercato. Pertanto, il canone di locazione pattuito contrattualmente è considerato determinante solo se è effettivamente pagato e non appare manifestamente eccessivo. In caso contrario, si deve seguire la procedura descritta al considerando 4.2.

Non ci si può dunque fondare sull'esposta giurisprudenza per risolvere il caso in esame, sia poiché non si tratta di suddividere la pigione fra più persone che vivono nella medesima abitazione quale inquilini, sia perché non vi sono una o più persone che convivono con il proprietario dell'immobile.

                          2.7.  La summenzionata giurisprudenza va invece seguita laddove esprime il concetto, peraltro di carattere generale in ambito di prestazioni complementari, secondo cui le spese riconosciute per la prestazione complementare annua, che sono elencate singolarmente e in modo esaustivo nell'art. 10 LPC (DTF 150 V 7 consid. 2.3.3; DTF 147 V 441 consid. 3.3; STF 9C_149/2022 del 31 maggio 2022, consid. 6.1; STF 9C_945/2011 dell'11 luglio 2012 consid. 5.1), sono riconosciute come spesa soltanto nella misura in cui è dimostrato che sono state effettivamente pagate (cfr. per i contributi di mantenimento del diritto civile che sono stati effettivamente versati: DTF 147 V 441 = SVR 2022 EL Nr. 5 consid. 3.3.2; STF 9C_638/2009 del 12 luglio 2010, consid. 2; STFA P 12/04 del 14 settembre 2005, consid. 4.3; STFA P 53/03 del 2 marzo 2004, consid. 2 e 3 = Pratique VSI 2004 pag. 149; N. 3491.01 DPC; per il contributo minimo AVS/AI/IPG per le persone senza attività lucrativa che è stato effettivamente pagato dall'assicurato: DTF 150 V 7; per un riassunto riguardo a questo principio e a dei casi di applicazione: STCA 33.2025.17 del 22 settembre 2025).

La citata STFA P 75/02 afferma che il presupposto per una considerazione proporzionale del canone locativo (complessivo) dovuto nei rapporti esterni è che questo sia tuttavia effettivamente pagato (RCC 1977 pag. 568 consid. 2 in fine). In caso contrario, alla persona che richiede prestazioni complementari verrebbero imputate spese di sostentamento che in realtà non sono mai state sostenute. Ciò a differenza dei casi in cui un terzo ha effettivamente sopportato le spese a titolo assistenziale.

Anche nella STFA P 3/06 del 30 maggio 2006 concernente un caso ticinese in cui l'assicurato risiedeva nell'immobile di cui era proprietaria la convivente (STCA 33.2005.9 del 6 dicembre 2005), al considerando 2 l'Alta Corte ha confermato il giudizio cantonale, che ha tutelato l'operato dell'amministrazione che aveva stabilito la pigione dividendo per due il valore locativo dell'immobile e le spese accessorie riconosciute dalla legge:

" Fondandosi sulla giurisprudenza di questa Corte, segnatamente sulla sentenza 1° giugno 2001 in re A. (P 62/00), il primo giudice ha a buon diritto ritenuto non poter essere data adesione alle allegazioni del ricorrente secondo cui deducibile sarebbe la somma concordata con la convivente e indicata in un contratto di locazione, in quanto dagli atti non poteva essere dedotto che l'interessato avesse effettivamente versato gli importi pattuiti e il medesimo mai su tutto l'arco della procedura aveva fatto valere elementi suffraganti l'avvenuto versamento di simili importi.".

                                  Nella STF 9C_638/2009 una persona beneficiaria di PC viveva in un appartamento di proprietà della figlia cui si era impegnata a versare un canone di locazione in realtà pagato solo per metà. L’Alta Corte ha ribadito che:

" … seul le montant du loyer effectivement payé doit entrer en ligne de compte dans le calcul de la prestation complémentaires (arrêt 8C_259/2008 du 11 août 2008; arrêt P 58/05 du 9 octobre 2006 consid. 6). Si un contrat de bail a été conclu entre le propriétaire de l'immeuble et l'assuré, et si le loyer brut convenu est effectivement payé, ce loyer est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, à moins qu'il n'apparaisse comme majoré de façon manifestement abusive (arrêt P 62/00 du 1er juin 2001 consid. 3a). (…)”

Pure nel giudizio del 13 aprile 2017 (9C_157/2017) concernente un'altra fattispecie ticinese (STCA 33.2016.7 del 19 gennaio 2017), il Tribunale federale ha considerato:

" che il Tribunale cantonale, nell'ambito della determinazione delle prestazioni complementari, segnatamente della definizione della pigione da computare nelle spese riconosciute, ha applicato la prassi federale secondo cui se vi è un contratto di locazione e la pigione lorda è effettivamente pagata, allora è la stessa determinante per il calcolo delle prestazioni complementari annue, a meno che non appaia come maggiorata in maniera manifestamente abusiva, altrimenti è decisivo il valore locativo fiscale (cfr. sentenza P 2/02 del 23 settembre 2003 consid. 2.2.1 e 2.2.2; sentenza P 62/00 del 1° giugno 2001 consid. 3a; sentenza P 2/01 del 30 marzo 2001 consid. 2 con riferimenti),

che la Corte cantonale ha accertato l'assenza dell'effettivo pagamento della pigione pattuita e stabilito quella computabile alla ricorrente sulla base del valore locativo fiscale dell'immobile,

che la ricorrente non contesta in concreto l'assenza di pagamento effettivo della pigione pattuita ma si limita a elencare i motivi per i quali il Tribunale cantonale avrebbe apprezzato in modo "arbitrario, cioè illogico il mancato effettivo pagamento del canone",

che la ricorrente restringe le proprie censure a disapprovazione apodittica sulle conclusioni, a suo dire, ingiuste e semplicistiche della Corte cantonale - di ritenere determinante il non pagamento effettivo della pigione - senza spiegare il motivo per il quale il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti,",

concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

Quanto alla già menzionata STFA P 62/00, a cui si è riferita la Cassa di compensazione per basarsi sul valore locativo dell'immobile anziché sulla pigione pagata, il TFA ha condiviso la valutazione dei giudici cantonali e ha ritenuto che da diversi anni il ricorrente non pagava regolarmente la pigione pattuita.

La Cassa si era quindi, a giusta ragione, pronunciata per riconoscere come spesa soltanto la metà del valore locativo della casa del ricorrente e la metà del forfait annuo per le spese accessorie.

                          2.8.  Nel caso concreto, fra la ricorrente e la proprietaria dell'immobile, un contratto di locazione era in essere dal 1° aprile 2022, la pigione concordata era di Fr. 1'100.- (doc. 70). Alla morte della nonna, a fine anno 2022, quale locatore è subentrato il papà dell'assicurata, unico erede della proprietaria (doc. 119-35/54).

Secondo la prassi federale, in presenza, dunque, di un contratto di locazione, la pigione concordata fra le parti deve essere di principio riconosciuta come spesa ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, se e solo se il richiedente le PC ha effettivamente versato gli importi pattuiti e a tal fine ha fatto valere elementi suffraganti l'avvenuto versamento di simili importi (STFA 9C_157/2017 del 13 aprile 2017; STFA P 3/06 del 30 maggio 2006, consid. 2; STFA P 75/02 del 16 febbraio 2005, consid. 4.1; STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, consid. 3b)bb).

Dalla documentazione agli atti risulta che dal mese di giugno 2022 al mese di dicembre 2022 sul conto della nonna dell'assicurata, proprietaria dell'immobile, sono confluiti regolarmente tutti i mesi Fr. 950 quale accredito da parte della ricorrente (doc. 103-18/149, 103-19/149 e 103-20/149).

Dagli estratti conto dell'assicurata relativi all'anno 2023 risulta che, anche dopo il decesso della nonna avvenuto a fine anno 2022, la conduttrice ha continuato a versare la pigione sul conto corrente postale (doc. 119-41/54 - 119-43/54), aumentata da gennaio a Fr. 1'000 al mese (doc. 103-27/149 - 103-149/149).

L'insorgente ha dichiarato che la pigione versata sul conto corrente della nonna, seppure deceduta, è servita dapprima per pagare le fatture della casa anziani rimaste scoperte per i mesi da settembre a dicembre 2022, che sono state dilazionate fino a dicembre 2023 (doc. 103-13/149); dopodiché, i mille franchi sono stati utilizzati per rimborsare le prestazioni complementari legalmente ricevute dalla nonna (Fr. 12'228), che sono state chieste in restituzione al papà, il quale il 29 agosto 2023 (doc. 103-14/149) ha ottenuto una rateizzazione del pagamento che prevedeva il pagamento mensile di Fr. 1'000 per tutto il 2024, visto che fino a fine 2023 doveva sostenere il pagamento della retta della casa anziani in cui ha vissuto la mamma (doc. F).

Agli atti vi sono le ricevute postali degli avvenuti pagamenti del debito dell'erede nei confronti della Cassa di compensazione, che la ricorrente sostiene di avere saldato con il pagamento della pigione (doc. 119-31/54).

Ora, benché le ricevute siano forzatamente intestate al papà, essendo egli, in qualità di erede, debitore delle PC legalmente percepite da sua mamma, non va però dimenticato che questi era diventato proprietario della casa in cui abitava la figlia. Si può quindi validamente ritenere che per tutto il 2023 l'insorgente ha continuato a versare la pigione sul conto della nonna al fine di saldare le fatture della casa anziani e che nel 2024 l'assicurata ha continuato a pagare la pigione al proprietario dell'immobile, ma indirettamente, sotto forma di restituzione delle PC di cui la nonna ha beneficiato mediante versamento diretto alla Cassa, ancorché con polizze di versamento a nome del papà.

La ricorrente ha quindi comprovato di avere effettivamente pagato la pigione ai proprietari per la locazione dell'immobile in cui si era domiciliata dal 1° aprile 2022, dapprima a favore della nonna, poi del papà.

                          2.9.  Come indicato, secondo l’amministrazione l’effettivo pagamento della pigione non sarebbe sufficiente, siccome gli introiti conseguiti non sono stati dichiarati all'autorità fiscale.

La mancata indicazione della pigione nelle dichiarazioni fiscali è elemento evocato nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001 citata in precedenza e ritenuta dalla Cassa. La dichiarazione fiscale costituisce un elemento indiziante il pagamento o meno di una pigione ma non assurge a condizione cumulativa con l’effettivo versamento della pigione per ritenere l’importo ai fini delle PC.

Lo stesso Tribunale federale ha evidenziato, nel giudizio citato, come il ricorrente avesse prodotto poche ricevute di pagamento della pigione per più anni di locazione e, parallelamente, la locatrice proprietaria di casa non aveva indicato nelle proprie dichiarazioni di imposta, per quattro anni, di avere incassato delle pigioni. Questi elementi fattuali avevano reso verosimile in maniera preponderante l’assenza sostanziale del pagamento della pigione da parte dell’assicurato (cfr. consid. 3b bb).

                         2.10.  Da quanto precede discende che, in concreto, l’assenza nelle dichiarazioni fiscali degli introiti derivanti dalla locazione del fondo da parte della nonna prima e del figlio poi, sono comportamenti che non possono ricadere sulla ricorrente nella misura in cui, come indicato, dagli atti acquisiti emerge con sufficiente chiarezza il versamento delle pigioni da parte della ricorrente destinate alla nonna prima ed al padre poi.

                                   La Cassa, cui gli atti sono rinviati, dovrà segnalare all’autorità fiscale competente (in base al tenore dell’art. 185 LT secondo cui: “Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per l’applicazione della presente legge alle autorità incaricate della sua esecuzione. Esse segnalano spontaneamente all’autorità fiscale tutti i casi, constatati nella loro attività, che possono configurare un’infrazione ai doveri fiscali”) la possibile violazione degli obblighi fiscali. In effetti quando una pigione sia pagata ma non compaia nella dichiarazione fiscale del beneficiario del pagamento (ed in sua vece sia sostituita dal valore locativo) può essere data una violazione degli obblighi fiscali da parte di quest’ultimo.

                        2.11.  A proposito della pigione da conteggiare si osserva che l'importo pattuito con la nonna era di Fr. 1'100 al mese (doc. 71), ma l’importo effettivamente versato è stato di Fr. 950 mensili dal 1° giugno 2022, aumentato a Fr. 1'000 dal 1° gennaio 2023. La Cassa, cui gli atti sono rinviati per i necessari conteggi, dovrà ritenere questi ultimi importi, siccome determinante è quanto è stato effettivamente pagato. Il canone locativo dal 1° aprile 2022 al 31 maggio 2022, in base al contratto stabilito in Fr. 1'100 mensili, dovrà invece essere verificato dall’amministrazione puntualmente. Alla pigione stabilita dal 1° aprile 2022 andrà aggiunto il forfait per le spese di riscaldamento previsto dall'art. 16b OPC-AVS/AI. Va qui osservato come, erroneamente, la Cassa abbia ritenuto, nei suoi conteggi, il forfait per le spese accessorie previsto dall'art. 16a OPC-AVS/AI, applicabile unicamente per le persone che abitano un immobile di loro proprietà (cpv. 1) e per quelle che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto di abitazione sull'immobile che abitano (cpv. 2), circostanza che non è data in concreto.

                        2.12.  La decisione impugnata deve essere di conseguenza parzialmente annullata e gli atti ritornati all’amministrazione per svolgere gli accertamenti ancora necessari e per ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata tenendo conto delle pigioni effettivamente versate.

Visto l'esito favorevole del ricorso a fronte dell’oggetto impugnato (il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria, DTF 141 V 281 consid. 11.1; STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023, consid. 7 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1), la Cassa di compensazione verserà all'insorgente, patrocinata da un avvocato, un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).

La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è accolto, limitatamente al computo delle pigioni, nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza:

                          1.1.  La decisione impugnata è annullata.

                          1.2.  Gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché proceda conformemente alle considerazioni esposte.

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale di compensazione rifonderà alla ricorrente Fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili.

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti

33.2025.24 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.10.2025 33.2025.24 — Swissrulings