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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.10.2020 33.2020.15

October 15, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,138 words·~21 min·5

Summary

Domanda di condono della restituzione dei rimborsi di spese di malattia.L'assicurata era cosciente che gli interessi ipotecari pagati erano inferiori all'importo che la Cassa ha ritenuto per quegli anni,perciò doveva informarla della riduzione.Ha violato l'obbligo di informazione.Grave negligenza

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 33.2020.15   TB

Lugano 15 ottobre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 luglio 2020 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 30 giugno 2020 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona     in materia di prestazioni complementari

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   Beneficiaria di prestazioni complementari all'AVS, nel gennaio 2019 (doc. 37) RI 1, 1950, è stata oggetto di una revisione periodica, che ha portato la Cassa cantonale di compensazione, sulla scorta delle risposte fornite il 15 maggio 2019 (doc. 38), a chiederle le dichiarazioni bancarie attestanti il debito ipotecario e gli interessi versati al 31 dicembre 2015, 2016 e 2017 (doc. 39).

                               1.2.   Con decisione del 25 giugno 2019 (doc. A2) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurata dal 1° marzo 2016 all'anno 2019 a seguito della diminuzione degli interessi ipotecari versati ed è emerso che essa non aveva più diritto alle prestazioni complementari, tanto che l'ha invitata a presentare domanda di riduzione del premio dell'assicurazione malattie.

Con decisione di pari data (doc. 65), la Cassa ha calcolato le spese di malattia che ha rimborsato all'assicurata per l'anno 2016 (Fr. 475,85), per l'anno 2017 (Fr. 1'201.-), per l'anno 2018 (Fr. 1'000.-) e per l'anno 2019 (Fr. 321,50), chiedendole così di restituire la somma di Fr. 2'998,35.

                               1.3.   Il 3 ottobre 2019 (doc. 72) RI 1 ha inoltrato alla Cassa una domanda di condono dell'importo da restituire, non essendo in grado di rimborsare quanto richiestole e dalla Cassa malati per i premi passati dovuti (doc. A3: Fr. 18'079,40) e dalla Cassa di compensazione per le spese di malattia (Fr. 2'998,35), visto che ora deve pure pagare il premio LAMal pieno (doc. 68).

A sostegno della richiesta di condono l'assicurata ha fatto valere la sua buona fede, affermando che al momento della riduzione del tasso ipotecario non ha pensato di informarne la Cassa, poiché la sua situazione economica non ne aveva tratto alcun giovamento. Anzi, nel 2017 ha dovuto eseguire dei lavori urgenti di risanamento della sua abitazione del costo di circa Fr. 15'000.- e quindi si è trovata in maggiori ristrettezze economiche, tanto da ricorrere a un prestito da terzi. Essa ha perciò agito in buona fede e non ha usufruito di una maggiore liquidità di denaro.

La sua situazione personale, economica e di salute, che incide sul suo reddito, non le dà la possibilità di rimborsare le spese di malattia, già solo per il fatto di dovere pagare il premio completo.

                               1.4.   Con decisione del 30 ottobre 2019 (doc. III/3) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di condono, a motivo di non essere stata informata dall'assicurata della diminuzione degli interessi ipotecari pagati, che sono passati da Fr. 5'527,05 nel 2015 - su cui si è basata per la determinazione delle PC per la revisione periodica del 2019 - a Fr. 2'468,95 dal 1° marzo al 31 dicembre 2016, a Fr. 2'840,35 nel 2017 e a Fr. 2'808,81 nel 2018. Ciò, malgrado nelle precedenti decisioni di fissazione del diritto alle PC del 14 dicembre 2016, dell'11 dicembre 2017 e del 17 dicembre 2018 sia stato computato un interesse ipotecario palesemente superiore a quanto dovuto effettivamente. Secondo la Cassa, l'assicurata ha commesso una grave negligenza.

L'interessata non l'ha infatti informata né del cambiamento della sua situazione economica né dell'errore di computo degli interessi ipotecari nei fogli di calcolo inviatile negli anni 2016, 2017 e 2018. Non è quindi data la buona fede.

                               1.5.   L'opposizione del 25 novembre 2019 (doc. III/2) è stata respinta dalla decisione su opposizione che la Cassa di compensazione ha emanato il 30 giugno 2020 (doc. A1). L'amministrazione ha rilevato che indipendentemente dal fatto che l'assicurata non l'ha tempestivamente informata della diminuzione degli interessi ipotecari, resta il fatto che in tre occasioni, nei mesi di dicembre 2016, 2017 e 2018, la Cassa ha trasmesso all'interessata le rispettive comunicazioni del suo diritto alle PC e nei fogli di calcolo allegati erano stati computati degli interessi ipotecari superiori a quelli effettivamente dovuti per quegli anni. Questi dati avrebbero dovuto far sorgere un dubbio all'assicurata e quindi interpellare la Cassa al riguardo. L'agire dell'opponente, che le ha permesso di beneficiare di rimborsi di spese di malattia e di invalidità oltre al pagamento del premio dell'assicurazione malattia obbligatoria, configura dunque una negligenza grave, perciò la Cassa non ha ammesso la buona fede.

                               1.6.   Con ricorso del 28 luglio 2020 (doc. I) RI 1 ha rilevato che la richiesta di restituzione di Fr. 21'077,75 di prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° marzo 2016 a seguito della diminuzione degli interessi ipotecari a suo carico di Fr. 2'938,42 (media degli anni 2016-2018), di fronte a una maggiore uscita annua di Fr. 6'300.- per i premi LAMal, le partecipazioni ai costi e il canone radio-televisivo, è iniqua e la pone in una evidente condizione di indigenza per gli anni futuri.

La ricorrente ha osservato che la sua abitazione è vetusta e necessita di continue manutenzioni per garantirne un minimo di abitabilità e nel 2017 ha provveduto ad inderogabili interventi di manutenzione che l'hanno privata della percezione di avere avuto una maggiore disponibilità economica risultante dalla diminuzione del tasso ipotecario (doc. A7). Inoltre, l'assicurata ha segnalato che le sue precarie condizioni di salute, unitamente alla particolare ubicazione della sua abitazione che mette a repentaglio la sua sicurezza quando entra/esce di casa (doc. A8), la pongono a dovere continuamente dipendere da terzi con conseguenti ripercussioni negative sulle sue esigue risorse.

                               1.7.   Il 20 agosto 2010 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere il ricorso, ribadendo che il rifiuto del condono è dato per non aver riconosciuto la buona fede.

A dire dell'amministrazione, l'assicurata non avrebbe comunicato tempestivamente la diminuzione degli interessi ipotecari.

Ritenuto come il ricorso riproponga sostanzialmente le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione, per la Cassa esso è privo di fondamento e deve essere respinto.

                               1.8.   La ricorrente ha ribadito il 1° settembre 2020 (doc. V) che la decisione di restituzione è iniqua, in quanto la pone in una condizione di indigenza, perché oltre a dovere pagare i premi LAMal di circa Fr. 6'000.- all'anno, essa è tenuta a rimborsare retroattivamente al suo assicuratore l'importo di Fr. 18'079,40 e alla Cassa cantonale di compensazione Fr. 2'998,35.

Inoltre, l'assicurata non beneficerà più del rimborso dei costi delle partecipazioni alle spese di malattia in un momento in cui le sue condizioni di salute psicofisica sono precarie e perderà pure altre prestazioni accordate ai beneficiari di prestazioni complementari.

                               1.9.   La Cassa ha comunicato al Tribunale il 7 settembre 2020 (doc. VII) di non avere ulteriori considerazioni da formulare e su queste affermazioni la ricorrente non si è più espressa (doc. VIII).

considerato                    in diritto

                               2.1.   L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

                               2.2.   Secondo le norme appena citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, n. 28 ad art. 25):

-  l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e

                                         -  la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola di queste due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.

                               2.3.   Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza.

Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente.

                               2.4.   Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 ad art. 25). Il Giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

                               2.5.   In concreto, con decisione formale del 25 giugno 2019 (doc. 47) la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurata alle prestazioni complementari dal 1° marzo 2016 all'anno 2019. Quale motivazione per questa nuova decisione l'amministrazione ha indicato che è stata emessa “a seguito del rinnovo del contratto ipotecario con un tasso d'interesse più vantaggioso.”.

Nella decisione di rifiuto del condono del 30 ottobre 2019 (doc. 85) l'amministrazione ha osservato che l'interessata non l'ha mai informata della diminuzione degli interessi ipotecari versati, che sono passati da Fr. 5'527,05 nel 2015 a Fr. 2'468,95 dal 1° marzo al 31 dicembre 2016, a Fr. 2'840,35 nel 2017 e a Fr. 2'808,81 nel 2018. Inoltre, l'assicurata nemmeno ha reagito quando ha ricevuto, in tre occasioni, i fogli di calcolo PC a fine anni 2016, 2017 e 2018 in cui figurava un importo degli interessi ipotecari superiore a quello effettivamente pagato dall'assicurata.

La Cassa ha perciò escluso la condizione della buona fede e ha quindi respinto l'istanza dell'interessata di condonarle l'importo delle spese di malattia e di invalidità da restituire di Fr. 2'998,35, formulata il 3 ottobre 2019 a seguito della decisione di restituzione del 25 giugno 2019, cresciuta incontestata in giudicato.

Nel proprio ricorso l'assicurata ha contestato che le sia stato rifiutato il condono e che debba restituire le prestazioni ricevute in più, poiché in realtà la riduzione degli interessi ipotecari ha influito minimamente sulle sue condizioni economiche, nel senso che essa non ha affatto avuto la percezione di avere una maggiore disponibilità finanziaria. Infatti, nel 2017 la ricorrente ha proceduto a dei lavori urgenti di ristrutturazione del suo immobile e quindi non ha potuto constatare un reale aumento delle sue risorse, motivo per cui non ha informato la Cassa. La sua buona fede deve quindi portare al condono della somma da restituire.

                               2.6.   Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.

Inoltre, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

                               2.7.   In specie, la condizione della buona fede è stata negata dall'amministrazione, che sostiene come l'assicurata abbia violato l'obbligo di informarla di avere beneficiato di una riduzione degli interessi ipotecari corrisposti.

Questo fatto ha comportato un cambiamento della situazione personale ed economica dell'interessata, con conseguente revisione e ricalcolo del suo diritto alle prestazioni complementari.

Come risulta dagli atti della Cassa, al 1° gennaio 2016 (doc. 21), 2017 (doc. 27), 2018 (doc. 31) e 2019 (doc. 33) il diritto alle PC dell'assicurata limitatamente al pagamento del premio della Cassa malati derivava dal fatto che, in particolare, fra le sue spese riconosciute erano stati considerati degli interessi ipotecari di Fr. 5'528.-, dato risultante dall'attestato fiscale bancario relativo al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 (doc. 14) prodotto dall'assicurata nell'ambito della precedente revisione periodica del 29 aprile 2016 (doc. 20).

Con la nuova revisione periodica del 2019, l'amministrazione ha ricevuto dall'assicurata la dichiarazione bancaria che attestava al 31 dicembre 2018 (doc. 35) un debito ipotecario di Fr. 143'280.- e degli interessi passivi versati di Fr. 2'808,81.

Ciò stante, la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurata le dichiarazioni bancarie attestanti anche il debito ipotecario e gli interessi pagati al 31 dicembre 2015, 2016 e 2017 (doc. 39) ed è emerso che questi ultimi ammontavano a Fr. 5'527,05 (doc. 41) rispettivamente a Fr. 2'468,95 (doc. 40) e Fr. 2'840,35 (doc. 40).

In queste circostanze, è fuori di dubbio che il mutamento delle condizioni economiche dell'interessata, seppur lieve, ha avuto quale conseguenza una variazione favorevole della sua situazione materiale. Pertanto, come prescrivono l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI, l'assicurata avrebbe dovuto comunicare senza ritardo alla Cassa cantonale di compensazione la riduzione degli interessi ipotecari corrisposti, affinché il suo diritto PC fosse così rivisto tenuto conto dei nuovi elementi di calcolo (STCA 33.2019.16 del 29 gennaio 2020; STCA 33.2019.11 del 16 settembre 2019; STCA 33.2019.2 dell'8 aprile 2019; STCA 33.2019.1 dell’11 febbraio 2019; STCA 33.2018.1 del 22 agosto 2018; STCA 36.2014.96 dell’11 marzo 2015 consid. 9).

                               2.8.   La ricorrente ritiene di essere in buona fede, poiché la mancata comunicazione dell'aumento della sua disponibilità non deriva da una negligenza grave, ma dal fatto che essa non ne ha neppure avuto la percezione visto che nel 2017 ha proceduto a dei lavori urgenti di risanamento della sua abitazione, edificata ad inizio 1900, del costo di Fr. 15'000.-.

Dai documenti agli atti risulta che l'estratto dei debiti-prestiti concernente l'anno 2015 è stato emesso il 25 gennaio 2016, l'estratto per l'anno 2016 il 23 gennaio 2017, quello per l'anno 2017 il 15 gennaio 2018 e l'attestato fiscale per il periodo dal    1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 il 7 gennaio 2019.

A ciò si aggiunge che, come ha rettamente osservato la Cassa di compensazione, essa ha inviato all'assicurata il 10 dicembre 2016 (doc. 25) la decisione di prestazione complementare valida dal 1° gennaio 2017 in cui, come risulta dal foglio di calcolo allegato, ha inserito degli interessi ipotecari di Fr. 5'528.- come in precedenza (doc. 26).

Lo stesso dicasi per la decisione del 14 dicembre 2016 (doc. 27) relativa all'anno 2017, la decisione dell'11 dicembre 2017 (doc. 31) valida dal 1° gennaio 2018 e quella del 17 dicembre 2018 (doc. 33) per l'anno 2019.

Il TCA evidenzia che se è vero che queste decisioni sono arrivate alla ricorrente circa un mese o poco più prima dei citati attestati fiscali della sua banca, è anche vero che gli interessi ipotecari sono stati pagati dall'assicurata in quattro occasioni, e meglio al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre. Ciò significa che l'interessata era ben cosciente, durante ogni singolo anno in esame, che l'ammontare dovuto alla banca creditrice in relazione al suo debito ipotecario era ben inferiore ai singoli acconti versati fino al 31 dicembre 2015.

Da ciò discende che l'assicurata era a conoscenza, alla fine di ogni anno, o comunque poco dopo non appena ha ricevuto i relativi attestati bancari, che in realtà gli interessi ipotecari pagati erano inferiori all'importo che la Cassa di compensazione ha ritenuto per gli anni 2016-2019 a titolo di interessi ipotecari.

Di conseguenza, la ricorrente era tenuta ad informare la Cassa della riduzione degli importi saldati.

Certo, la somma in gioco non è particolarmente elevata, trattandosi di importi che si situano fra i Fr. 2'700.- e i Fr. 3'000.- circa. Tuttavia, questa differenza, non segnalata alla Cassa, corrisponde comunque alla metà, se non addirittura di più (Fr. 5'527,05 contro Fr. 2'468,95), dell'ammontare che l'amministrazione ha ritenuto nelle decisioni di PC per gli anni 2016-2019 e quindi non può essere ritenuta trascurabile, e non può non essere stata recepita adeguatamente, anche alla luce delle importanti conseguenze che ha comportato nei confronti del diritto alle prestazioni complementari della ricorrente.

In questo ordine di idee, non si può non concludere che queste circostanze hanno modificato, seppure lievemente, la situazione economica della ricorrente dal profilo del diritto alle prestazioni complementari e che dovevano perciò essere comunicate senza alcun ritardo alla Cassa di compensazione.

                               2.9.   Per quanto concerne l'obbligo di informare l'amministrazione di ogni modifica che la concerne, va osservato che la Cassa di compensazione ha adeguatamente spiegato all'assicurata i suoi doveri. In effetti, la decisione del 20 giugno 2016 (doc. 23) emessa a seguito della precedente revisione periodica, come pure le summenzionate decisioni inviate all'assicurata nei mesi di dicembre 2016-2018, prevedono quattro titoli in grassetto che avrebbero dovuto attirare la sua attenzione: “Informazioni sul calcolo”, “Spese di malattia/assistenza”, “Obbligo d’informare”, “Rimedi giuridici”, “Sospensione dei termini” e “Restituzione”.

Già durante l'anno 2016 l'assicurata era stata quindi debitamente resa attenta per iscritto dell'obbligo di “comunicare senza ritardo” alla Cassa di compensazione “ogni cambiamento delle condizioni personali e/o economiche”. In particolare, le decisioni elencano quasi una ventina di situazioni possibili che danno luogo a un obbligo di segnalazione da parte degli assicurati. Per quel che concerne la fattispecie in esame, nella distinta figura la voce "Aumento o diminuzione del reddito o della sostanza (per esempio pensioni, indennità giornaliere, eredità, donazioni, ecc.)".

Se da un lato, in occasione della precedente revisione periodica di fine aprile 2016, l'assicurata ha prodotto alla Cassa l'attestato fiscale bancario comprovante gli interessi e il debito ipotecario esistenti al 31 dicembre 2015, dall'altro lato non si può non osservare che il 21 febbraio 2016 è entrato in vigore un nuovo contratto ipotecario decennale secondo il quale gli interessi ipotecari dovuti erano diminuiti, di cui però la ricorrente non ha fatto menzione all'amministrazione, tanto che nella decisione del 20 giugno 2016, valida dal 1° giugno 2016, sono stati ancora computati gli interessi che ha pagato nel 2015 (Fr. 5'527,05).

All'insorgente non poteva pertanto sfuggire questo suo obbligo di comunicare alla Cassa che v'era stato un aumento della sua sostanza dovuto alla diminuzione degli interessi ipotecari da pagare alla banca creditrice (STCA 33.2019.16 del 29 gennaio 2020; STCA 33.2019.11 del 16 settembre 2019; STCA 33.2019.2 dell'8 aprile 2019 consid. 2.10; STCA 33.2019.1 dell'11 febbraio 2019 consid. 10) e ciò sin dalla sottoscrizione del nuovo contratto di mutuo prevedente interessi passivi inferiori a quelli precedentemente applicati.

Se non già nei mesi di dicembre 2016, 2017 e 2018 quando ha ricevuto le decisioni di fissazione del diritto alle PC per l'anno seguente, almeno nel corso dei mesi di gennaio 2017-2019, con la ricezione degli attestati bancari, la ricorrente aveva la consapevolezza che gli interessi ipotecari pagati corrispondevano alla metà dell'ammontare precedentemente soluto e che la Cassa di compensazione aveva continuato a considerare per calcolare il suo diritto alle prestazioni complementari.

Di conseguenza, la mancata tempestiva comunicazione di avere fatto fronte al pagamento di minori spese ipotecarie è imputabile unicamente alla ricorrente, che ora deve sopportarne le conseguenze. L’omissione non può essere considerata una semplice negligenza lieve tale quindi da dover tutelare la sua buona fede.

Non va dimenticato che, per la natura stessa delle PC, l'aumento rispettivamente la diminuzione di redditi o di sostanza, così come l'aumento o la riduzione di spese riconosciute, è sicuramente rilevante per la determinazione del diritto all'aiuto statale e come tale deve essere segnalato alla Cassa di compensazione.

La tesi dell'assicurata che non avrebbe percepito questo aumento della sua disponibilità visto che ha dovuto fare fronte a importanti lavori di risanamento del suo vetusto immobile, non è credibile e non la pone in ogni caso al riparo dall'avere comunque violato il suo obbligo di informazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione, non avendo ottemperato con sollecitudine ai doveri previsti dall'art. 31 LPGA e dall'art. 24 OPC-AVS/AI.

                             2.10.   In conclusione, non comunicando alla Cassa di compensazione che gli interessi ipotecari pagati erano diminuiti della metà già da marzo 2016, l'agire dell'assicurata costituisce un comportamento negligente che deve essere qualificato come grave.

Al riguardo va citata la DTF 138 V 218, in cui l'Alta Corte ha negato la buona fede quale condizione del condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il Tribunale federale ha rimproverato all'assicurato di non essersi mai informato presso la Cassa di compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e se l'ulteriore pagamento della rendita vedovile fosse corretto.

Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004 in cui il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della mamma anche dopo il suo decesso.

                             2.11.   Alla luce di quanto esposto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative della domanda di condono previste dall'art. 25 cpv. 1 LPGA e dall'art. 4 cpv. 1 OPGA, la stessa deve essere come tale respinta, senza che occorra verificare ulteriormente il secondo elemento delle gravi difficoltà economiche della richiedente.

La decisione di rifiuto del condono deve essere pertanto confermata e il ricorso respinto.

Per l'incasso della somma dovuta la Cassa cantonale di compensazione terrà conto dell'accettazione già espressa il 9 settembre 2019 (doc. 70) della richiesta dell'assicurata del 31 luglio 2019 (doc. 57) di dilazionare il pagamento in Fr. 83.- al mese per 36 rate, l'ultima delle quali di Fr. 93,35.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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