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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.09.2020 33.2020.14

September 21, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,629 words·~43 min·5

Summary

Donazione di sostanza immobiliare.Non è criticabile la perizia dell'Ufficio stima.Sono deducibili tutti i debiti che esistono effettivamente,tuttavia solo i debiti che gravano sulla sostanza economica del patrimonio.Principio della non deducibilità dei debiti dalla sostanza a cui si è rinunciato

Full text

Raccomandata

Incarto n. 33.2020.14   TB

Lugano 21 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2020 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 23 aprile 2020 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona     in materia di prestazioni complementari

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   Nel giugno 2018 (doc. 51) RI 1, 1947, divorziato dal 2009, ha chiesto di beneficiare delle prestazioni complementari. Il 3 luglio 2018 (doc. 55) la Cassa cantonale di compensazione ha incaricato l'Ufficio stima di valutare al valore venale la part. n. __________ RFD di __________ che ha donato alla moglie nel 2000 e, sulla scorta del valore peritale di Fr. 980'000.- stabilito il 3 agosto 2018 (doc. 81), il 21 settembre 2018 (doc. 88) ha respinto la domanda stante un'eccedenza di entrate di Fr. 78'193.-.

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 13 dicembre 2018 (doc. A1) con cui la Cassa di compensazione ha rifiutato all'assicurato le prestazioni complementari anche dopo avere ridotto da Fr. 820'000.- a Fr. 579'200.- la sostanza donata tenuto conto della ipoteca di Fr. 240'800.- esistente al momento dell'alienazione, il 28 gennaio 2019 (doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale di riconoscergli una PC annua di Fr. 5'163.-.

                               1.3.   Riscontrata una violazione del diritto di essere sentito non avendo l'assicurato avuto accesso alla perizia completa e dettagliata dell'immobile che ha donato alla moglie, il 13 maggio 2019 (doc. 157) il giudice delegato del TCA ha accolto il ricorso e ha rinviato gli atti alla Cassa per il rispetto di tale diritto e per l'emanazione di una nuova decisione (cfr. consid. 5).

                               1.4.   Richiamata quindi dall'Ufficio stima la perizia completa della part. n. __________ RFD di __________ (doc. 160), il 9 agosto 2019 (doc. 167) la Cassa di compensazione l'ha trasmessa all'assicurato per delle osservazioni, che l'interessato ha formulato il 23 ottobre 2019 (doc. A3) contestando il valore dell'immobile e il relativo reddito.

                               1.5.   A richiesta della Cassa cantonale di compensazione (doc. 171), l'8 novembre 2019 (doc. 174) l'Ufficio stima ha preso posizione sulle argomentazioni esposte dall'interessato spiegando quali parametri di calcolo ha considerato per valutare la particella.

                               1.6.   Il 13 gennaio 2019 (recte: 2020) (doc. 176) l'assicurato ha osservato di avere ceduto l'immobile senza sapere quali sarebbero state le conseguenze e di ritrovarsi ora in una precaria situazione finanziaria. Inoltre, egli ha chiesto alla Cassa, nell'emanare la nuova decisione formale, di tenere presente le sue motivazioni esposte davanti al TCA e ha ricordato che il fondo di __________ è "fortemente gravato da una servitù la quale, evidentemente, non può essere in alcun modo cancellata senza un importante discapito finanziario.".

L'assicurato ha sollecitato l'amministrazione il 14 aprile 2020 (doc. 177) nell'evasione della sua richiesta.

                               1.7.   Con decisione su opposizione del 23 aprile 2020 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione del 5 ottobre 2018 e ha confermato il rifiuto della concessione della prestazione complementare a fronte di un'eccedenza di redditi di Fr. 38'803.-.

L'amministrazione ha riportato le censure che l'assicurato ha formulato con il ricorso del 28 gennaio 2019 davanti al TCA e le ha analizzate una per una.

Per quanto concerne la controversa donazione alla moglie nel 2000, la Cassa ha precisato che sebbene nel rogito sia stato previsto che, in caso di divorzio, l'immobile avrebbe dovuto essere restituito all'assicurato, ciò non è però avvenuto, visto che nel 2011 la sua ex moglie, da cui l'assicurato ha divorziato nel 2009, a sua volta ha donato il fondo al figlio. Questa donazione è avvenuta antecedentemente la separazione dei coniugi (2004), perciò non è possibile sostenere che essa sia avvenuta nella imminenza della separazione. Nemmeno emerge alcunché, dagli atti, sulla sua incapacità dovuta ai disturbi psichici che hanno portato all'ottenimento di una rendita di invalidità dal 2000. Ciò stante, la Cassa di compensazione non ha ritenuto a titolo di controprestazione sia la compensazione dei beni propri e degli acquisti dei coniugi ai quali essi hanno rinunciato al momento del divorzio e in particolare all'ipotizzato investimento di Fr. 50'000.- da parte della moglie per la ristrutturazione della casa, sia il mancato versamento di contributi alimentari a favore della ex moglie al momento della separazione prima e del divorzio poi in cambio del diritto di abitazione della dimora coniugale (la rinuncia al versamento di contributi alimentari è avvenuta perché i coniugi erano economicamente autosufficienti). Essendo perciò avvenuta senza controprestazione adeguata né obbligo legale, l'alienazione del fondo n. 316 RFD di __________ costituisce una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, il cui valore venale è stato stabilito dall'Ufficio stima il 3 agosto 2018 in Fr. 980'000.-.

Considerato che con lo scritto del 14 gennaio 2020 l'assicurato non ha più presentato osservazioni su questa valutazione, la Cassa si è quindi attenuta al valore che l'Ufficio stima ha confermato l'8 novembre 2019.

A questo importo essa ha dedotto l'ammortamento di Fr. 170'000.per gli anni dal 2000 al 2018 e l'ipoteca di Fr. 380'000.- accesa dall'assicurato gravante l'immobile al momento della donazione, per una sostanza computabile di Fr. 430'000.-.

Invariati gli altri elementi di calcolo figuranti nel foglio di calcolo per l'anno 2018, l'amministrazione ha stabilito un'eccedenza di reddito di Fr. 38'803.- e ha quindi respinto la richiesta di PC.

Quanto alla lamentela sul mancato riconoscimento del pagamento del premio di Cassa malati e del rimborso delle spese mediche, la Cassa di compensazione ha evidenziato che è accordato unicamente ai beneficiari di PC, cerchia di cui l'assicurato non fa parte.

                               1.8.   Il 27 maggio 2020 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al TCA chiedendo di concedergli una prestazione complementare annua di Fr. 5'163.

In primo luogo, il ricorrente ha contestato di non avere formulato osservazioni alla perizia immobiliare, visto che il 23 ottobre 2019 (doc. A3) ha evidenziato che il valore del terreno era sproporzionato in rapporto alla redditività dell'immobile. Pertanto "la presa di posizione di cui al mio scritto del 23.10.2019, proprio poiché si è ritenuto non averne mai avuta a disposizione dev'essere nuovamente oggetto di una vostra presa di posizione." (punto 4).

L'assicurato ha poi riproposto sostanzialmente le medesime motivazioni addotte con il suo primo ricorso del 2019.

A suo dire, al momento della separazione alla moglie era stata riconosciuta la facoltà di abitare nella dimora coniugale stante la differenza di reddito tra i due coniugi, motivo per cui nella convenzione di divorzio non è stato pattuito alcun contributo alimentare da parte dell'assicurato a favore della moglie. Se con il divorzio quest'ultima avesse retrocesso l'immobile, avrebbe richiesto un contributo alimentare, che deve pertanto ora essere dedotto dal valore venale dell'immobile donato. Il diritto di abitazione effettivamente occupato dalla moglie corrispondeva quindi al valore del contributo alimentare che avrebbe richiesto. Va dunque considerato un diritto di abitazione che, valutato almeno in Fr. 1'500.- al mese (Fr. 18'000.- annui) e capitalizzato sulla moglie 55enne, dà un importo di Fr. 352'800.-.

Inoltre, l'assicurato ha argomentato che i lavori di ristrutturazione dell'immobile sarebbero in parte stati pagati dal coniuge, in parte con i suoi fondi propri valutati in Fr. 70'000.-/Fr. 100'000.- e ancora con l'accensione di un'ipoteca di Fr. 210'000.-. Egli ha quindi ipotizzato che dei Fr. 100'000.- degli acquisti la metà spetterebbe alla moglie, perciò il di lei credito di Fr. 50'000.- andrebbe dedotto dal valore dell'immobile donato.

Un ulteriore credito della moglie nei suoi confronti sarebbe maturato dal 2004, non avendole egli versato alcunché stante la mancata percezione della rendita completiva del coniuge.

In merito al debito ipotecario, l'insorgente è concorde con l'importo di Fr. 380'000.- ritenuto dall'amministrazione, mentre l'ammortamento va riconosciuto per 18 anni e dunque in ragione di Fr. 180'000.-.

Deducendo questi importi dal valore della sostanza individuato dall'Ufficio stima, si ha un saldo di Fr. 22'500.- e quindi "il valore della donazione non sussisteva" (punto 11).

Da ultimo, l'insorgente ha criticato l'assenza di accenno alle oggettive difficoltà di natura psichiatrica al momento in cui ha donato l'immobile, di cui la ex moglie e la notaia possono riferire.

                               1.9.   Nella risposta del 15 giugno 2020 (doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso, non avendo motivo di scostarsi dal valore venale dell'immobile valutato dall'Ufficio stima, referto che è stato sottoposto all'assicurato le cui osservazioni del 23 ottobre 2019 (doc. V/6) sono state oggetto di spiegazioni da parte dei periti l'8 novembre 2019 (doc. V/7) e il 14 gennaio seguente (doc. V/9) l'assicurato si è limitato a ribadire quanto già rilevato in precedenza in merito alla servitù gravante il fondo.

                             1.10.   L'insorgente ha chiesto (doc. VIII) e ottenuto (doc. IX) una proroga del termine, ma non ha presentato nuovi mezzi di prova.

considerato                    in diritto

                               2.1.   Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.2.   In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che l'art. 10 LPC prevede una lista esaustiva di spese riconosciute e l'art. 11 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili/non computabili.

Fra quelli computabili (cpv. 1), in particolare vi sono:

" b.   i proventi della sostanza mobile e immobile;

c.   un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g.   i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".

                               2.3.   Nella decisione impugnata, la Cassa di compensazione ha computato all'insorgente la somma di Fr. 430'000.- a titolo di rinuncia di sostanza (Fr. 980'000 [valore venale] - Fr. 170'000 [ammortamento annuo dal 2000 al 2018] - Fr. 380'000 [debiti ipotecari]), poiché le rinunce di beni mobili o immobili non sono ammesse, fatto salvo il caso in cui vi sia una controprestazione adeguata o un obbligo legale, circostanze che essa non ha qui ritenute date.

Il ricorrente sostiene invece che l'importo relativo alla rinuncia di sostanza debba essere modificato in Fr. 22'500.-, dovendo considerare, oltre al valore venale di Fr. 980'000.- e ai debiti ipotecari di Fr. 380'000.- come stabilito dalla Cassa, anche una deduzione di Fr. 50'000.- quale credito vantato dalla ex moglie nei suoi confronti per i fondi propri da essa addotti per i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito sulla part. n. __________ RFD di __________ e di Fr. 352'800.- a titolo di diritto d'abitazione capitalizzato risultante dall'avere permesso alla moglie di alloggiare nell'abitazione coniugale rinunciando a pretendere la restituzione dell'immobile donato come previsto in caso di divorzio, ciò che avrebbe però comportato il versamento di un contributo alimentare che si può ipotizzare equivalere alla pigione annua di Fr. 18'000.- annui.

                               2.4.   Va evidenziato come la LPC stabilisca un principio cardine per cui, ai fini del calcolo della prestazione complementare, sono considerati solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189).

Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a precisi limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 140 V 267; DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).

In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC).

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è quindi limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (dal 1° gennaio 2008) se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (STF 9C_688/2019 del 30 giugno 2020 destinata a pubblicazione; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173).

Con STFA P 19/04 del 17 agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).

Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289; DTF 105 V 84; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002).

La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia, trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b = Pratique VSI 1994 pag. 289; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 3.3; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).

Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, la dottrina (Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.

Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia a dei redditi o a della sostanza deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché. Per principio vanno infatti computati come redditi anche tutti i proventi e i beni cui si è rinunciato. Nel calcolo delle PC, i proventi e i beni cui si è rinunciato sono computati allo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2019).

Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010, l'Alta Corte ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173). Il sistema delle prestazioni complementari si basa sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita", STF 9C_688/2019 del 30 giugno 2020 destinata a pubblicazione; DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa.

                               2.5.   Nel caso di specie, la donazione dell’immobile avvenuta il 26 maggio 2000 (doc. 78) con istromento notarile dell'avv. __________ (n. 321), ha disposto che RI 1 ha ceduto senza contropartita alla moglie __________ il bene immobile di sua proprietà sito a __________ (part. n. __________). Tale donazione è quindi avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata, ma con l’assunzione dell’obbligo di retrocessione: "In caso di divorzio la donazione verrà revocata e la donataria restituirà il bene donato." (punto 4).

In queste condizioni l'alienazione della sostanza va considerata come una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC e, pertanto, deve essere computata nella sostanza dell'assicurato come se esso non vi avesse rinunciato. L’impegno alla restituzione non costituendo una controprestazione adeguata, tra l’altro diritto neppure esercitato o esercitabile da parte dell’assicurato che ha rinunciato a rivalse di sorta.

Gli importi (di reddito o di sostanza) ai quali l'assicurato rinuncia vanno considerati nel calcolo delle PC come ancora presenti tra i suoi averi (N. 3081.01 DPC).

La circostanza che quattro anni dopo la cessione, ossia dal momento della separazione di fatto dei coniugi (2004), la moglie del ricorrente abbia continuato a vivere nell'abitazione coniugale a titolo gratuito, nulla muta alla conclusione che la rinuncia di sostanza ha avuto luogo nel 2000 senza un obbligo legale né una controprestazione adeguata.

Infatti, a quel momento la signora abitava in casa propria. Per il fondo n. 316 RFD di __________ l’assicurato non ha ricevuto alcun beneficio in contropartita. Anzi. Come indicato RI 1 non ha rivendicato nulla al momento del divorzio nei confronti della ex moglie che ha disposto del fondo.

Ci si può invece domandare se il fatto che, stante il divorzio pronunciato il 30 gennaio 2009 (doc. A2), la restituzione da parte della donataria al donante del fondo ricevuto nel 2000 non abbia avuto luogo, contravvenendo così a quanto era stato pattuito contestualmente alla donazione stessa, costituisca il momento effettivo della rinuncia del bene ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.

Ci si potrebbe altresì chiedere se l'avere rinunciato a tornare in possesso del proprio immobile e avere permesso alla moglie di continuare a viverci gratuitamente, abbia comportato ulteriore rinuncia, anche a una pigione e quindi a dei redditi.

Al riguardo, va infatti evidenziato che, conformemente alla prassi, esiste una rinuncia di sostanza anche quando un assicurato che ha diritto a determinati beni e a determinati redditi non ne fa uso o non fa valere i suoi diritti (DTF 123 V 37 consid. 1; RCC 1991 pag. 145). V'è quindi una rinuncia di sostanza anche quando una persona rinuncia ad una sua legittima pretesa su valori di sostanza, di cui ella non ha mai fatto un effettivo uso rispettivamente non ha mai fatto valere il suo diritto. Ciò vale anche per i diritti derivanti dalle spettanze ereditarie e dal diritto matrimoniale (STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.1; DTF 120 V 182 consid. 4a; Ralph Jöhl, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR]/Soziale Sicherheit, 2a ed 2006, pag. 1805 n. 836; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, pag. 173, n. 530; STCA 33.2012.10 del 23 novembre 2012; STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012, consid. 2.14; STCA 33.2010.15 del 13 gennaio 2011, consid. 15), per esempio, quando una persona accetta che la sua porzione legittima sia lesa (STCA 33.2012.21 del 15 maggio 2013; STCA 33.2012.11 del 30 novembre 2012; STCA 33.2012.10 del 23 novembre 2012; STCA 33.2010.13 del 10 gennaio 2011, consid. 2.10).

Nel caso di specie, alla luce delle considerazioni che seguono, le summenzionate ipotesi non vanno analizzate oltre.

                               2.6.   Per quanto concerne la pretesa del ricorrente di dedurre dal valore venale dell'immobile donato l'importo di Fr. 50'000.- quale debito che egli avrebbe nei confronti della moglie per avere quest'ultima utilizzato i suoi beni propri per ristrutturare l'abitazione coniugale, si osserva che, dalla convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta il 14 ottobre 2008 dai coniugi, che la sentenza di divorzio del 30 gennaio 2009 ha omologato, i signori RI 1 non vantavano alcuna pretesa economica reciproca, avendo "già provveduto a suddividersi ogni e qualsiasi avere, mobile e immobile, liquidità, automobili…", perciò "La liquidazione del regime matrimoniale è dunque perfezionata." (doc. A2). Solo le pretese derivanti dalla previdenza professionale sono state ulteriormente regolate.

Alla luce del tenore della citata convenzione la questione degli eventuali apporti di fondi dell'uno e dell'altro nella ristrutturazione dell'allora abitazione coniugale si rivela senza sostrato, l'insorgente è malvenuto a sostenere ora che la moglie vanterebbe un credito di almeno Fr. 50'000.-.

                               2.7.   Anche la deduzione di un eventuale contributo alimentare dovuto all'ex moglie non può essere considerata, proprio perché, come indicato, i coniugi hanno esaustivamente regolato il loro divorzio nel 2008 e non hanno previsto nulla in tal senso.

Inoltre, non va dimenticato che la donazione del fondo n. 316 RFD di __________ è avvenuta nel 2000, mentre il divorzio nel 2009. Imputare delle questioni derivanti dallo scioglimento del regime matrimoniale, ma non regolate dalla convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, a un negozio giuridico avvenuto quasi un decennio prima e avente un diverso scopo, non è pertinente ed è oltretutto pretestuoso.

                               2.8.   Neppure le pretese "oggettive difficoltà di natura psichiatrica al momento in cui il medesimo ha dato seguito alla donazione." (doc. I punto 12) e il fatto che l'assicurato avrebbe "ceduto l'immobile di __________ senza sapere quali sarebbero state le conseguenze." (doc. V/9) sono ritenibili. L'insorgente lamenta che la decisione impugnata ritiene che non è stata dimostrata l'incapacità di discernimento al momento della convenzione di divorzio e quindi quando egli non ha richiesto la retrocessione dell'immobile. Per l'insorgente tale prova non può essere ragionevolmente addotta, ma deve comunque essere considerata la situazione di profonda fragilità, che la notaia e la moglie possono confermare.

A questo proposito va osservato che per ammettere una azione di rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, non è necessario che, al momento della rinuncia, il pensiero delle prestazioni complementari abbia realmente svolto un ruolo. Non è quindi fondamentale che l'assicurato abbia realizzato quali fossero le conseguenze del suo agire dal profilo delle assicurazioni sociali.

Un'azione di rinuncia presuppone tuttavia già concettualmente che la rinuncia di sostanza sia avvenuta con coscienza e volontà dell'assicurato. Con ciò è soltanto, ma comunque necessario, che l'assicurato era capace di discernimento riguardo alla riduzione della sua sostanza, ma non che sapesse della possibile qualifica di rinuncia di sostanza ai sensi del diritto delle prestazioni complementari e che l'avesse accettata come tale (STF 9C_934/2009 del 28 aprile 2010, consid. 5.1).

Per l'art. 13 CC, chi è maggiorenne e capace di discernimento ha l'esercizio dei diritti civili.

Secondo l'art. 16 CC, è capace di discernimento qualunque persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile.

Il TCA rileva che al momento della rogazione dell'atto di donazione immobiliare in oggetto, la stessa avv. __________ ha dichiarato di essersi accertata della "capacità civile e di disporre" delle parti (doc. 77 punto 7), perciò la notaia ha verificato i presupposti dell'art. 13 CC e li ha considerati adempiuti. Questa conclusione non può pertanto essere scalfita dalle affermazioni ricorsuali e nemmeno dal fatto che dal 1°marzo 2002 l'assicurato è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità per una grave depressione.

Ciò stante, un'udizione testimoniale della notaia rogante, così come della donataria, sono superflue.

                               2.9.   Per quanto concerne il valore venale dell'immobile, che la Cassa cantonale di compensazione, fondandosi sulla valutazione dell'Ufficio stima, ha stabilito essere di Fr. 980'000.- e che, a suo dire, l'assicurato non avrebbe più contestato con il suo ultimo scritto del 14 gennaio 2020, occorre formulare le considerazioni che seguono.

Per la determinazione del valore del fondo alienato fa stato l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI. Detto disposto prevede che in caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC è determinante il valore venale.

Inoltre, il momento determinante per stabilire il valore delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato e della controprestazione eventuale è quello al momento della rinuncia (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI, N. 3483.01 DPC).

Dagli atti risulta che, correttamente, per determinare giusta l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI il valore venale dell'immobile donato dall'assicurato nel 2000, l'amministrazione ha interpellato l'Ufficio stima.

Infatti, come già esposto nel giudizio precedente (STCA 33.2019.3 del 13 maggio 2019), secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per stabilire il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente.

Il TCA ha dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).

L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.

In merito a ciò si osserva ancora che in casi riguardanti il nostro Cantone, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare effettuata dall'Ufficio cantonale di stima, il Tribunale federale ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).

                             2.10.   Nell'evenienza concreta, saputo della donazione di sostanza dichiarata nella richiesta di PC, il 3 luglio 2018 (doc. 55) la Cassa di compensazione ha subito invitato l'Ufficio stima a peritare al valore venale, stato al 2000, la part. n. __________ RFD di __________ precedentemente di proprietà dell'assicurato.

Qualche settimana dopo, il 3 agosto 2018 (doc. 82), l'Ufficio stima ha comunicato alla Cassa di compensazione che il valore venale, nell'anno 2000, era di Fr. 980'000.-.

Con l'opposizione alla decisione formale di rifiuto delle prestazioni complementari del 21 settembre 2018 (doc. 88), il 5 ottobre 2018 (doc. 92) l'assicurato ha contestato la stima di Fr. 820'000.- - in realtà, tale importo si riferiva alla sostanza alienata dedotto l'ammortamento -, sostenendo che il valore del fondo era praticamente nullo, poiché gravato da un'importante servitù che prevedeva un diritto di passo e di parcheggio con ogni veicolo e quindi l'immobile, a suo dire, sarebbe stato invendibile.

La Cassa ha trasmesso queste osservazioni all'Ufficio stima e il 20 ottobre 2018 (doc. 97) i periti hanno ricordato di avere effettuato un sopralluogo alla presenza dell'assicurato e di sua moglie, durante il quale è stato visionato nel dettaglio l'edificio.

Inoltre, essi hanno spiegato come hanno proceduto nella valutazione dell'immobile, tenendo conto di tutte le peculiarità rilevanti, quali lo stato di conservazione, l'ubicazione, l'insolazione, la vista, l'orientamento, la sistemazione, le condizioni di manutenzione, gli elementi costruttivi, le diverse installazioni, gli arredamenti e l'azzonamento del fondo. Per gli esperti, la valutazione del terreno teneva in considerazione i diversi vincoli specifici e rispecchiava il valore di mercato della regione. Ritenuto che la particella era inserita in zona R2 residenziale estensiva, hanno confermato il valore di Fr. 300/mq per il terreno computato nel valore ponderato, in considerazione anche delle servitù presenti, e meglio l'onere di posteggio e l'onere di passo pedonale tra due fondi. L'accesso veicolare al fondo confinante n. 318 era dato dal grande piazzale.

La parte di terreno rimanente del fondo n. 316, a nord dell'abitazione, non considerata nel valore ponderato in quanto accessibile autonomamente da un'altra strada e quindi era ipoteticamente scorporabile ed edificabile, è stata valutata       Fr. 350.-/mq.

In conclusione, in assenza di nuovi elementi atti a modificare la sua valutazione peritale, l'Ufficio stima l'ha ribadita.

Su questa opinione si è fondata la Cassa di compensazione per emanare la decisione su opposizione del 13 dicembre 2018 e il 27 dicembre 2018 (doc. 104) l'assicurato le ha scritto: "Chi mi garantisce che la parte nord del fondo 316, come asserisce la perizia, sia ipoteticamente scorporabile e quindi edificabile, sebbene anche questa citata parte è soggetta a servitù, ed eventualmente cosa potrei fare per togliere questa restrizione?".

Nuovamente chiamato dalla Cassa cantonale ad esprimersi sulle osservazioni dell'assicurato (doc. 121), il 20 febbraio 2019 (doc. 124) l'Ufficio stima si è confermato in quanto indicato nel suo scritto del 20 ottobre 2018.

Il 23 ottobre 2019 (doc. A3) l'assicurato si è pronunciato sulla perizia completa e dettagliata del fondo n. 316 RFD di __________ (doc. V/4) che ha ricevuto a seguito della STCA 33.2019.3 del 13 maggio 2019 (doc. V/5).

A suo dire, il valore di reddito dell'immobile non è realista. Il valore locativo non può essere superiore a Fr. 20'000.- annui, perché gli appartamenti sono stati ristrutturati 30 anni fa, dispongono di un solo servizio, si trovano in una zona residenziale, ma discosta e sono oggetto di un'importante servitù di parcheggio e di transito a favore di un ente pubblico.

Il valore venale fissato (come quello reale) dell'immobile non terrebbe conto delle limitative servitù di cui è gravato.

L'assicurato ha osservato che, affinché il terreno possa essere oggettivamente sfruttato appieno, il fabbricato esistente deve essere demolito, pertanto esso rappresenta un costo e non un attivo. Ammettere un valore di Fr. 650'000.- non è concreto e tanto meno può essere sommato al valore del terreno residuo per il quale rappresenta un forte impedimento, visto che nessuno sarebbe disposto ad acquistare un immobile a questo prezzo e nemmeno con le modalità indicate dall'Ufficio stima. Ritenuto che si tratta di un immobile del 1930, ristrutturato 30 anni fa senza applicare alcun canone energetico in uso, il valore al metro cubo è inimmaginabile. Un rinnovo per renderlo attuale richiederebbe un costo che non potrebbe mai sommarsi a quello esposto.

L'8 novembre 2019 (doc. V/7) l'Ufficio stima ha preso posizione come segue:

" La valutazione è stata effettuata allo stato di fatto così come richiesto dall'Ufficio delle assicurazioni sociali. L'oggetto indicato, cioè il fondo 316 del comune di __________ di mq 1341, è edificato con uno stabile abitativo elevato su tre livelli (piano terreno, primo piano e secondo piano). Al piano terreno trovano spazio due vani, ex ricovero autopostali, oggi adibiti a magazzini. Un appartamento è presente al primo piano ed uno al secondo. Un fabbricato accessorio, elevato due piani, è destinato ad autorimessa al piano terreno e deposito al primo piano.

La valutazione della particella è stata eseguita considerando i seguenti parametri di calcolo:

      1.    il valore al metro cubo;

      2.    il valore del terreno;

      3.    il valore di reddito.

Questi sono stati susseguentemente ponderati tra loro per ottenere il valore finale dell'intero fondo.

Nello specifico.

1.    Dal sopralluogo e dall'analisi delle possibilità edificatorie si è evidenziata la possibilità di un ulteriore sfruttamento nella parte di terreno settentrionale, a monte dell'edificio esistente. Questo modo di procedere è intrinseco del metodo di valutazione, utilizzato in generale per tutte le valutazioni riguardanti fondi edificabili non sfruttati interamente in base al loro indice di costruzione dato dal PR (piano regolatore) in vigore alla data indicata. Si è deciso quindi di estrapolare dal calcolo ponderato il terreno ancora sfruttabile e di aggiungerlo al valore venale della parte ad uso non primaria.

       La valutazione proposta per il terreno è suddivisa in due prezzi al mq, rispecchianti i valori di mercato della regione. Il valore del terreno complementare (terreno comprendente i fabbricati e la piazza di giro, R2 secondo il piano regolatore), posto a sud, è valutato fr./mq 300.-, in considerazione anche delle servitù presenti (onere di posteggio e onere di passo pedonale lungo il confine divisorio Nord-Sud tra le due particelle) a favore del fondo 318. Il grande piazzale, ai tempi spazio di manovra delle autopostali, garantisce l'accesso veicolare al fondo 318.

       A nord dello stesso, è presente un'ulteriore zona ancora edificabile (terreno eccedente). Questa parte del terreno è delimitata a sud dal muro di sostegno posto sul retro dell'abitazione e a nord dalla strada comunale (via __________), con la possibilità di utilizzo in modo indipendente dal resto del fondo. Qui la valutazione è di fr./mq 350.-, per le motivazioni qui sopra elencate.

2.    Il valore al metro cubo è stato calcolato tenendo conto delle caratteristiche architettoniche e costruttive dell'edificio e della sua vetustà. L'edificio in questione è stato ristrutturato in un paio di occasioni, come ci ha descritto la Sig.ra __________. La prima nel 1981, quando il secondo piano solaio è stato trasformato in un appartamento composto da atrio, cucina abitabile, soggiorno, 3 camere con un bagno. La seconda nel 1992, quando è stato ristrutturato l'appartamento al primo piano composto da atrio, cucina abitabile, soggiorno, 3 camere e un bagno. Negli anni l'intero stabile è stato oggetto di una manutenzione ordinaria.

3.    Il valore di reddito annuo di fr. 35'760.- è stato ipotizzato considerando le contrattazioni nelle località per oggetti paragonabili. L'appartamento al primo piano, tutt'ora affittato è stato calcolato fr. 15'660.- annui. Per l'appartamento al secondo piano, occupato dalla Sig.ra __________, è stato ipotizzato un affitto annuo di fr. 12'600.-; per il magazzino al piano terreno fr. 4'500.- annui, per il posteggio coperto a fr. 1'200.- annui, mentre per i tre parcheggi esterni un complessivo di fr. 1'800.- annui. Lo scrivente ufficio, per poter espletare in modo corretto la propria perizia, ha dovuto tenere conto di tutti i parametri di reddito presenti sul fondo, in quanto facenti parte di un'unica proprietà.

Ritenuto quanto sopra esposto si confermano pertanto i valori determinati nella perizia del 03 agosto 2018.".

Questo parere è stato trasmesso all'assicurato il 12 dicembre 2019 (doc. V/8), che il 13 gennaio 2019 (recte: 2020) (doc. V/9) ha affermato unicamente che "Per quanto ne è dell'immobile ravviso ancora che questo è fortemente gravato da una servitù la quale, evidentemente, non può essere in alcun modo cancellata senza un importante discapito finanziario.".

Nella decisione su opposizione del 23 aprile 2020 la Cassa di compensazione ha ritenuto che l'assicurato "non ha presentato osservazioni (cfr. lettera del 14 gennaio 2020)" perciò, non essendovi alcun motivo per scostarsi dall'importo stabilito dall'Ufficio stima il 3 agosto 2018, ha fatto proprio il valore venale di Fr. 980'000.-.

                             2.11.   D'avviso della scrivente Corte, la valutazione operata dai periti dell'Ufficio stima deve essere condivisa, avendo essa esaminato nel dettaglio la particella n. 316 RFD di __________ e l'immobile edificato sulla stessa, e ciò alla presenza dell'assicurato e della sua ex moglie, che tutt'ora abita in uno dei due appartamenti.

I periti hanno infatti analizzato l'oggetto considerando il valore al metro cubo dell'immobile, il valore del terreno e il valore di reddito e ciò prendendo in considerazione le possibilità edificatorie e riscontrando la possibilità, stante un terreno di 1'341mq, di sfruttarlo ulteriormente nella parte nord, a monte dell'edificio esistente. Il terreno è stato così idealmente suddiviso in due parti e il relativo valore è stato calcolato in base alla posizione, valutando in Fr. 300.-/mq la parte di terreno complementare tenendo conto delle servitù di posteggio e di passo pedonale, mentre la parte a nord, in leggera pendenza e destinata a giardino, ancora edificabile e utilizzabile in modo indipendente, in Fr. 350.-/mq.

L'assicurato ha insistito sulla presenza della servitù per rilevare che il prezzo al mq stabilito dai periti era eccessivo. Al riguardo, il TCA osserva che l'Ufficio stima ha ben considerato queste servitù e, basandosi sui prezzi di mercato della regione, ha ritenuto un prezzo inferiore (Fr. 300.-/mq) rispetto alla parte di terreno eccedente, considerata scorporabile ed edificabile, e quindi di maggiori pregio e valore (Fr. 350.-/mq).

Anche per quanto concerne la determinazione del valore dell'edificio (Fr. 410.-/mc) i periti hanno tenuto conto dello stato dell'abitazione bifamiliare, che è stata oggetto di una prima parziale ristrutturazione nel 1981 (2° piano) e di una seconda nel 1982 (1° piano). Essi hanno perciò considerato le caratteristiche architettoniche e costruttive della casa edificata nel 1930, come pure la sua vetustà, rilevando una struttura in muratura di sasso intonacata con tetto a falde, serramenti in pvc con vetri isolanti sostituiti nei due appartamenti in occasione delle rispettive ristrutturazioni, i pavimenti in piastrelle nelle zone giorno e il parquet nella zona notte, il riscaldamento a nafta con termosifoni, gli arredamenti standard dei bagni e delle cucine e il grado normale del genere delle rifiniture e dello stato di conservazione. Il valore reale era dunque di Fr. 645'340.-.

Considerando le contrattazioni nelle località con oggetti paragonabili, i periti hanno stabilito il valore di reddito del fondo sommando il valore dei singoli spazi che compongono l'edificio e hanno concluso per un ammontare complessivo di Fr. 35'760.-.

Nelle loro dettagliate spiegazioni fornite l'8 novembre 2019 essi hanno ipotizzato che per l'appartamento al primo piano, tutt'ora affittato, era legittimo un reddito di Fr. 15'660.-, mentre per quello al secondo piano, occupato dall'ex moglie dell'assicurato, di Fr. 12'600.-. Gli esperti hanno inoltre considerato per il magazzino al piano terra, ex posteggio per due autopostali, un importo di Fr. 4'500.- annui, per l'autorimessa di Fr. 1'200.all'anno e per i tre parcheggi esterni di Fr. 1'800.-.

Questi importi, d'avviso del TCA, risultano realisti e proporzionati alla zona in cui la particella è ubicata, perciò non sono criticabili.

In considerazione delle argomentazioni esposte, che prendono dettagliatamente posizione e in modo chiaro e completo sulle singole censure del ricorrente, il Tribunale non ravvisa alcun motivo per distanziarsi dalle conclusioni a cui è giunto l'Ufficio stima nella determinazione del valore venale della part. n. __________ RFD di __________. Ogni critica è infatti stata affrontata dai periti, i quali hanno validamente esposto le loro motivazioni, perciò non v'è ragione per non tutelare il valore venale di Fr. 980'000.- che essi hanno stabilito il 3 agosto 2018 e confermato anche in seguito in più occasioni.

                             2.12.   Determinato quindi il valore del fondo alienato giusta l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI in connessione con l'art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI, occorre rilevare ancora che rinunciare alla propria sostanza comporta contestualmente per il richiedente di una prestazione complementare una riduzione di Fr. 10'000.- annui del valore dei propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di Fr. 10'000.- ogni anno (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI) fino al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la PC (art. 17a cpv. 3 OPC-AVS/AI).

Si ha così che nell'evenienza concreta l'ammortamento annuo di Fr. 10'000.- deve essere fatto su 17 anni, ossia iniziando a contare dall'anno successivo (2002) al 1° gennaio seguente (2001) l'anno di partenza (2000) e fino all'anno in cui è chiesta la prestazione complementare (2018), per un totale di Fr. 170'000.come conteggiato dalla Cassa (N. 3483.06 e N. 3483.07 Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2020, Allegato 9.4 DPC Riduzione della rinuncia a beni conformemente all'articolo 17a OPC-AVS/AI).

                             2.13.   La Cassa cantonale di compensazione ha cifrato in Fr. 380'000.- i debiti ipotecari deducibili dalla sostanza immobiliare e tale importo ha trovato l'accordo del ricorrente.

L'amministrazione ha calcolato una sostanza alienata residua di Fr. 430'000.- (Fr. 980'000 - Fr. 170'000 - Fr. 380'000).

Considerata dunque una sostanza computabile di Fr. 434'972.- che, presa in ragione di un decimo (art. 11 lett. c LPC) e sommata alle rendite AVS e LPP, ai ricavi da rinuncia alla sostanza (Fr. 430.-) e da risparmio titoli (Fr. 39.-), dà dei redditi computabili pari a Fr. 76'069.-, la differenza con le spese riconosciute, rimaste invariate in Fr. 37'266.-, porta a un'eccedenza di entrate di Fr. 38'803.- e quindi al rifiuto delle prestazioni complementari.

A questo proposito, la scrivente Corte osserva che nella STF 9C_31/2018 del 23 maggio 2018 (SVR 2018 EL Nr. 17), il Tribunale federale ha ricordato al considerando 4.2 il principio derivante dall'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC secondo cui dalla sostanza lorda possono essere dedotti tutti i debiti che al momento determinante esistono effettivamente e non solo possibilmente; l'esigibilità non è un presupposto. Tuttavia, possono essere presi in considerazione soltanto i debiti che gravano sulla sostanza economica del patrimonio. Questo vale quando il debitore può seriamente aspettarsi di doverlo pagare. Questo presupposto è dato per i debiti per i quali è stato emesso un attestato di carenza beni giusta l'art. 149 cpv. 1 LEF, se si può presumere con una probabilità predominante che il creditore faccia valere il suo credito non appena il debitore torna a miglior fortuna (DTF 142 V 311 consid. 3.3).

Nel caso giudicato dall'Alta Corte nel 2018, il ricorrente ha preteso la deduzione dei debiti dalla sostanza alienata, ciò che l'avrebbe posto nella situazione come se nel 2008 egli non avesse regalato la sua quota di comproprietà e avesse utilizzato quell'importo per tacitare i creditori. Era come se i beni ai quali si è rinunciato ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC non fossero mai stati presi in considerazione e, perciò, in casi come quello giudicato dal Tribunale federale questa norma rimaneva lettera morta. La nostra Massima Istanza ha però osservato che un tale risultato non corrisponde allo scopo della legge, perché contravviene al principio del computo della sostanza alla quale si è rinunciato e la rinuncia di sostanza è in un certo senso il motivo principale del fatto che, dal profilo delle PC, i debiti non gravano la sostanza economica del patrimonio, ciò che ne esclude la deducibilità.

La legge non vuole trattare i beneficiari di PC che hanno rinunciato a valori di sostanza allo stesso modo di quelli che hanno mantenuto la propria sostanza (cfr. consid. 6.2: "(…) Mit dem beantragten Abzug der Schulden (Fr. 234'909.65) vom Verzichtsvermögen (Fr. 221'250.- [2015] bzw. Fr. 211'250.- [2016]; E. 5) würde der Beschwerdeführer so gestellt, wie wenn er 2008 seinen Miteigentumsanteil im Wert von (netto) Fr. 281'250.- nicht verschenkt und er diese Summe dazu verwendet hätte, die Forderungen der Gläubiger zu befriedigen. Damit erfolgte nie eine Anrechnung von Vermögenswerten, auf die im Sinne von Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG verzichtet worden ist. Mit anderen Worten bliebe diese Bestimmung in Konstellationen wie der vorliegenden toter Buchstabe. Ein solches Ergebnis kann schon deshalb nicht der Konzeption des Gesetzes entsprechen, weil es dem Grundsatz der Anrechenbarkeit von Vermögenswerten, auf die verzichtet worden ist (E. 6.1.1), widerspricht und der Vermögensverzicht gewissermassen der Hauptgrund dafür ist, dass aus Sicht der EL die Schulden die wirtschaftliche Substanz des Vermögens nicht belasten, was deren Abzugsfähigkeit ausschliesst (E. 4.2). Das Gesetz will EL-Bezüger, die auf Vermögenswerte verzichtet haben, gerade nicht gleich behandeln wie solche, die ihr Vermögen behalten haben.").

La recente STF 9C_519/2019 del 14 gennaio 2020 (SVR 2020 EL Nr. 5 consid. 4.3.1) ha ribadito il principio secondo cui il debito ipotecario non deve essere dedotto dalla sostanza alienata, ma come tale non è stato ritenuto applicabile al caso esaminato. Infatti, quale controprestazione per l'alienazione della sostanza immobiliare ai figli, l'assicurata ha ricevuto un credito senza interessi nei confronti dei figli di Fr. 91'000.- e un diritto di abitazione vita natural durante; essa è rimasta l'unica debitrice dell'ipoteca che gravava il fondo, mentre i figli erano terzi debitori del pegno immobiliare. Pertanto, con l'alienazione del fondo non ha trasmesso l'ipoteca e, poiché è rimasta debitrice, i debiti sono deducibili (STF P 80/01 del 7 febbraio 2003 consid. 3.3).

Qualora si applicasse al caso di specie l'esposta giurisprudenza sul principio della non deducibilità dei debiti dalla sostanza a cui si è rinunciato, si avrebbe a maggior ragione un rifiuto delle prestazioni complementari, venendo ad aumentare l'ammontare della sostanza computabile. Da ciò si può dunque prescindere.

Il ricorso deve di conseguenza essere respinto.

                             2.14.   Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (docc. II e VIII).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che prevede che:

" 1L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.

Infatti, sebbene non in modo dettagliato come poi avvenuto in seguito (8 novembre 2019), i periti avevano già fornito in sintesi, il 20 ottobre 2018, le motivazioni per cui il valore venale del fondo alienato andava confermato in Fr. 980'000.-. L'assicurato, nel suo ricorso, ha sostanzialmente ripreso le censure esposte nella sua opposizione che ha dato luogo al precedente giudizio. Egli non si è quindi confrontato con i parametri ivi indicati, ma si è limitato ad esporre in modo generico le proprie lamentele. Senza apportare delle solide e valide argomentazioni, il ricorso non presentava probabilità di essere accolto.

Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre l'adempimento delle altre due condizioni.

L'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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