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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.05.2020 33.2020.11

May 29, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,291 words·~31 min·3

Summary

Beneficiari PC ereditano un bene immobile all'estero. Sottaciono l'eredità e, alla revisione del diritto PC, non indicano il bene e non rispondono ai quesiti in merito. Restituzione e nuovo calcolo delle PC

Full text

Raccomandata

Incarto n. 33.2020.11-12   IR/sc

Lugano 29 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 23 aprile 2020 di

1.  RI 1   2.  RI 2    

contro  

la decisione su opposizione del 18 marzo 2020 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona     in materia di prestazioni complementari

considerato                    in fatto

                                  A.   RI 1, cittadino __________, già autista magazziniere, nato il __________ 1945, domiciliato a __________, in Ticino dal 15 febbraio 1992, coniugato con RI 2 nata __________, pure cittadina __________, nata il __________ 1948, precedentemente al beneficio di una rendita AI, e in Svizzera dal 1° marzo 1990, ha chiesto, con l’assistenza del __________ di __________, il 14 febbraio 2010, di essere posto al beneficio di prestazioni complementari (doc. 1). Nel modulo allestito e sottoscritto gli assicurati hanno indicato di possedere depositi bancari per oltre 95'000 e di potere beneficiare di rendite per complessivi CHF 2'860, mentre il capitale della pensione di RI 1 è indicato come ritirato. Le richieste, specifiche e precise relative alla proprietà fondiaria, non hanno avuto il beneficio di una risposta. Gli assicurati non hanno precisato di possedere sostanza in Svizzera o all’estero, non hanno indicato nessun valore della stessa, nessun reddito proveniente dalla stessa e ciò malgrado le precise avvertenze (doc. 5) che invitavano a fornire tutte le indicazioni necessarie.

                                         Dagli atti annessi alla domanda (doc. 11) emerge l’avvenuto accredito del fondo LPP il 1° dicembre 2010 per un capitale di CHF 112'059.10 (dalla Cassa __________), la locazione è specificata in CHF 728 mensili compreso l’acconto delle spese accessorie. Dalla tassazione 2008 (emessa l’11 giugno 2009) non emerge alcuna proprietà immobiliare in Svizzera o all’estero, nessun diritto gravante immobili, nessuna servitù in favore dei qui ricorrenti a carico di fondi immobiliari in Svizzera o all’estero.

                                         Alla luce dell’insieme della documentazione prodotta e elle risposte date, e non date, alle domande contenute nel modulo specifico, in favore dei signori __________ è stato riconosciuto il diritto a prestazioni complementari (doc. 47) mediante il versamento di CHF 461 mensili Per il mese di dicembre 2010 è stato invece riconosciuto il diritto a CHF 308. La decisione (doc. 48) rammenta l’obbligo di informazione in caso di cambiamenti di situazione aventi incidenza sul diritto alle PC. I ricorrenti sono stati inoltre informati del loro diritto di non pagare il canone radiotelevisivo in quanto beneficiari di prestazioni complementari (doc. 58, scritto del 17 marzo 2011).

                                         Mediante decisioni successive, in particolare quelle del 17 marzo 2011, con effetto dal 1° aprile del medesimo anno (doc. 64), del 2 febbraio 2012 (doc. 73), del 28 dicembre 2012, dell’11 febbraio 2013, del 30 dicembre 2013, sono sempre state confermate le PC riconosciute con importi varianti a dipendenza della specifica situazione.

                                  B.   La prima revisione del diritto alle prestazioni data del 5 gennaio 2015 (doc. 106). RI 1 ha ribadito in quella sede di non disporre di proprietà immobiliari tra la sua sostanza, circostanza confermata dalla produzione della decisione di tassazione 2013 del 21 maggio 2014 (doc. 117). La decisione dell’8 febbraio 2015 ha confermato il riconoscimento di PC (CHF 850 per ciascun coniuge complessivamente) come rilevabile dal doc. 120. Il 16 dicembre 2015 l’importo riconosciuto a ciascuno dei ricorrenti per l’anno successivo è stato fissato in CHF 868 (doc. 125).

                                         Per l’anno 2017 le PC sono aumentate a CHF 893 per ciascuno dei coniugi (doc. 130), per il 2018 sono state invece fissate in CHF 915 ciascuno (doc. 135) e per l’anno 2019 stabilite in CHF 934 (doc. 140). Per tale anno è pure indicato il diritto dei ricorrenti di beneficiare dell’esenzione dal pagamento del canone radio TV obbligatorio altrimenti per gli altri abbonati (doc. 146).

                                  C.   Il 4 gennaio 2019 (doc. 147) la Cassa ha dato avvio a una nuova revisione del diritto alla PC dei signori __________. Anche in questa circostanza il modulo trasmesso ai signori __________ è stato riempito (il 15 gennaio 2019, doc. 150) lasciando in bianco (e quindi con implicita negazione) la domanda relativa a proprietà fondiarie o diritti fondiari. La circostanza è stata ulteriormente confermata dalla produzione della decisione di tassazione 2016, ove non compaiono proprietà fondiarie o diritti su immobili (doc. 162, doc. 169 nonché doc. 176 e seguenti).

                                  D.   Mediante scritto 7 agosto 2018 la Cassa aveva già comunicato agli assicurati di avere “preso atto della vostra autodenuncia del 28 aprile 2018 (allegata alla vostra dichiarazione d’imposta)” indicato quale “Autodenuncia caso bagatella”, avente riferimento a un cespite d’entrata costituito da “altri redditi” per CHF 6'000. La Cassa aveva, in tale circostanza, preannunciato il recupero delle PC erroneamente versate (doc. 187).

                                  E.   Il 4 aprile 2019 è pervenuta alla Cassa la notizia di una nuova autodenuncia (“ci siamo accorti in revisione ha dichiarato una casa in __________ (pare ereditata …”) (doc. 188) e, parallelamente, l’autorità fiscale ha ritenuto un importo di ulteriori CHF 35'000 a titolo di numerario nella sostanza dei qui ricorrenti (doc. 189). Il 12 aprile 2019 (doc. 190) la Cassa ha invitato RI 1 a volere giustificare l’immobile in __________, il reddito da esso derivante dal 2010, ha chiesto una perizia per la valutazione del fondo e di giustificare l’importo di CHF 35'000 “esposti … alla voce Numerario, biglietti di banca, oro e metalli preziosi”. Il 24 giugno 2019 sono pervenuti alla Cassa documenti relativi a una casa a __________, all’indirizzo __________, stesi da __________, ing. dipl. che stabilisce il valore del fondo in Euro 23'906.78 (doc. 194). Con scritto dell’__________ di __________ a firma __________ emerge che il fondo immobiliare a __________ avrebbe un valore di CHF 30'000 e procurerebbe un reddito di CHF 3'000 annui. Nessuna risposta concreta relativa ai CHF 35'000 relativi a numerario ecc. è stata invece data dal nuovo rappresentante siccome la signora RI 2 sarebbe malata gravemente (doc. 198).

                                         Il 10 settembre 2019 la Cassa ha emanato la decisione con cui ha domandato a RI 1 la restituzione delle prestazioni versate in eccesso alla luce del reperimento della sostanza in precedenza nascosta, fissando per RI 1 la cifra di CHF 13'471, escluso il premio dell’assicurazione malattia per ottobre 2019. Per RI 2 la Cassa ha ritenuto una somma da restituire di pari importo (doc. 201 e 202). L’amministrazione ha ricalcolato, per tutto il periodo considerato ai fini della restituzione, ossia a partire dal 1° ottobre 2012, per un periodo cioè di 7 anni, le PC effettivamente dovute alla luce dell’esistente sostanza (doc. 204 – 221).

                                         L’11 settembre 2019 (doc. 222) l’amministrazione ha evidenziato quanto segue:

" (…) sul formulario relativa alla revisione periodica 2019 della sua PC (art. 30 OPC) lei ha indicato di possedere beni patrimoniali che sarebbero stati rilevanti per il calcolo delle prestazioni sociali concessele, che non ci sono stati notificati in precedenza.

Stante l’art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La prescrizione della restituzione è, per principio, di 5 anni (art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA); se però il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, può essere applicata la prescrizione del diritto penale (art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA).

Nella fattispecie, come confermato dalla giurisprudenza (cfr. Sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 17 luglio 2007 n. 33.2006.7 e Sentenza del Tribunale federale n. 127 IV 163), sono realizzati gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 146 CP, di modo che per la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite è determinante il termine di prescrizione di 15 anni previsto dall’art. 97 cpv. 1 lett. b CP.

Nel caso, è quindi da restituire l’importo di CHF 26'942.00 a titolo di PC per il periodo dal 1° ottobre 2012 al 30 settembre 2019. (…)”

(doc. 222)

                                         Parallelamente l’amministrazione ha ricalcolato l’importo delle PC da riconoscere a partire dal 1 ottobre 2019 (doc. 224).

                                  F.   I signori RI 1 si sono opposti alla decisione formale della Cassa il 10 ottobre 2019 chiedendone il riesame alla luce del fatto che la casa in __________ sarebbe stata di proprietà “della madre” e dal decesso della stessa sarebbe stata ereditata ma non avrebbe più fruttato un canone locativo (doc. 227).

                                         Dopo avere comunicato alla Cassa di non avere contestato la decisione di tassazione 2017 e avere precisato che l’UT ha “aggiunto alla nostra” tassazione “i dati da voi rilevati” senza “reclamo” siccome ritenuto il calcolo eseguito esatto, i signori __________ hanno evidenziato che le spese per il “mantenimento dell’abitazione” non erano prese in considerazione.

                                         Dalla tassazione 2017 compresa agli atti (doc.256) emerge che il 5 settembre 2018 l’UT di __________ ha stabilito un valore locativo di CHF 3'000, la sostanza di CHF 35'000 per numerario oro e metalli preziosi, e CHF 30'000 quale sostanza immobiliare, ciò oltre all’importo di CHF 6'000 per “altri redditi”.

                                  G.   Con decisione resa su opposizione il 6 marzo 2020 la Cassa cantonale di compensazione ha ritenuto i seguenti fatti:

" (…)

A seguito della comunicazione del 22 marzo 2019 da parte degli opponenti, la Cassa è venuta a conoscenza che quest’ultimi sono diventati proprietari, nel corso del mese di ottobre 2012, di un immobile sito all’estero e che avevano presentato un’autodenuncia all’Autorità fiscale.

(…)

Al fine di riesaminare il diritto alle prestazioni percepite negli anni dagli opponenti, la Cassa ha chiesto ai medesimi la trasmissione di una copia dell’autodenuncia, così come di fornire una perizia immobiliare che attestasse il valore commerciale e il relativo valore di stima dell’immobile per gli anni dal 2012 al 2018.

(…)

Sulla base della documentazione inoltrata con scritto del 24 giugno 2019 e meglio del valore della sostanza immobiliare sita a __________ (__________) attestato dalla perizia, la Cassa ha ricalcolato la prestazione è risultato che gli opponenti erano stati posti indebitamente al beneficio di PC.

(…)

Gli opponenti hanno inoltrato tempestiva opposizione il 10 ottobre 2019 contestando il calcolo effettuato dalla Cassa per determinare il diritto alle prestazioni richieste in restituzione; in concreto hanno rilevato come a loro dire non si possa computare un valore locativo, pari a Fr. 3'000.00 annuali, della loro proprietà, in quanto quest’ultima non è affittata.

Oltre a ciò gli stessi chiedono che siano riconosciute le spese di manutenzione dell’immobile. (…)” (doc. 261)

                                         Considerando priva di fondamento la contestazione relativa al valore locativo, da un lato, così come pure la contestazione concernente le spese di manutenzione degli immobili, osservando infatti che a tale voce “è stato considerato l’importo di fr. 600 (3'000 * 20%)”, l’amministrazione ha confermato la sua decisione ribadendo di avere fatto capo all’ultima decisione di tassazione per stabilire i valori da considerare.

                                  H.   Con ricorso del 23 aprile 2020 (doc. I) i signori RI 1 e RI 2 hanno contestato la decisione della Cassa ribadendo la contestazione del valore locativo e del valore della sostanza considerato dall’amministrazione, osservando che la casa data del 1972 e come essi non l’abbiano occupata o abitata per periodi di vacanza. La casa è abitata dal figlio dei ricorrenti che non paga però alcun importo di locazione. I ricorrenti ribadiscono poi che l’importo di CHF 35'000 “tenuto in considerazione per stabilire la decisione in effetti non corrispondeva al nostro avere”. In conclusione essi domandano l’annullamento della decisione impugnata.

                                         L’atto è stato intimato (doc. II) il 27 aprile 2020 alla Cassa cantonale di compensazione per la presentazione della risposta di causa e la produzione dell’intero incarto. Il 6 maggio 2020 l’amministrazione ha postulato la reiezione del ricorso richiamando il contenuto della decisione emessa su opposizione.

                                         AI ricorrenti è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’assunzione di specifiche prove, ciò che essi hanno fatto l’11 maggio 2020 (doc. V+1-6). Alla Cassa è stata quindi offerta la possibilità di esprimersi sulle osservazioni e richieste dei ricorrenti. I signori __________ hanno prodotto ulteriori documenti (estratti bancari di loro depositi, doc. VII 1/6) mentre il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha acquisito ulteriori prove.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   La procedura qui oggetto d’esame non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: “La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale”, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, invero modestamente argomentata, resa in una fattispecie del tutto simile, per complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite e per l’importanza del caso rispettivamente per i precedenti esistenti, a quella che ha condotto alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ma con esito opposto. Va segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è ritornata ed ha confermato la sua prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.).

                                         Nel caso in esame il tema in discussione e al giudizio di questa Corte, ossia il ricalcolo (e l’ordine di restituzione) di prestazioni complementari a seguito della scoperta dell’esistenza di averi o beni immobili non dichiarati dagli aventi diritto è materia ampiamente analizzata dalla giurisprudenza federale e da quella cantonale (si vedano in ordine di tempo, le ultime decisioni di questo TCA in merito a casi analoghi: STCA 33.2019.23/24 in re B. del 26 maggio 2020; STCA 33.2020.1 in re C. del 9 marzo 2020, STCA 33.2020.3 in re C. del 10 marzo 2020 tutte emesse dal Tribunale nella sua composizione completa). Il tema non è quindi nuovo, la dottrina (citata più oltre) si è ampiamente chinata sugli aspetti sollevati dai ricorrenti, e l’entità della causa non è tale da imporre un giudizio a Corte completa. La procedura può essere esaminata e decisa monocraticamente nel pieno rispetto della volontà, autonoma, del legislatore cantonale manifestata all’art. 49 LOG.

                                         nel merito

                                   2.   Compito del Tribunale cantonale delle assicurazioni è analizzare se la decisione della Cassa cantonale di compensazione, che ha ricalcolato il diritto alle PC dei ricorrenti a seguito della scoperta di beni e valori non dichiarati precedentemente, sia corretta.

                                   3.   Va qui ricordato, come già nelle STCA 33.2019.23/24 in re B. del 26 maggio 2020; STCA 33.2020.1 in re C. del 9 marzo 2020, STCA 33.2020.3 in re C. del 10 marzo 2020, che l’art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. Secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante. L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

                                         Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo della norma, il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (v. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (v. consid. 4.2). Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b).

                                         Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

                                         Il Tribunale federale ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318). Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative. Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002). La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).

                                         Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Munch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungs-band, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

                                         L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.

                                         Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179). Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

                                   4.   In specie, con decisione formale del 11 settembre 2019 (doc. 222) la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito il nuovo diritto dei ricorrenti alle prestazioni complementari dal 1° ottobre 2012 tenendo conto dell'aggiunta della proprietà fondiaria secondaria all'estero, mai considerata prima di allora, e delle risultanze della decisione di tassazione imponendo ai qui ricorrenti la restituzione complessiva di CHF 26'942 a titolo di prestazioni complementari percepite in eccesso. L’importo della PC eccessive versate è stato eseguito dalla Cassa (doc. 199 - 221) per ogni periodo temporale di rilievo.

                                         L’amministrazione ha stabilito gli importi delle prestazioni dovute e quelle percepite indebitamente fissando, per ognuno dei due coniugi, il versamento erroneo di CHF 13'471 e quindi, come detto, l’obbligo di restituire tali importi.

                                         La restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi a seguito della scoperta che gli assicurati possiedono un immobile all'estero, ereditato nel 2012, oltre ad altri averi che essi hanno spontaneamente denunciato e ritenuti all’autorità fiscale ad ottobre 2019. Questo fatto, che farebbe aumentare il reddito dovendo ritenere 1/10 della sostanza computabile e conseguentemente diminuire la differenza fra le entrate e le uscite, ha comportato che essi avrebbero illecitamente beneficiato di prestazioni complementari maggiori di quanto in realtà di loro spettanza nel lasso di tempo dal 1° ottobre 2012.

                                   5.   Come evocato pure nelle recenti sentenze citate in precedenza (STCA 33.2019.23/24 in re B. del 26 maggio 2020; STCA 33.2020.1 in re C. del 9 marzo 2020, STCA 33.2020.3 in re C. del 10 marzo 2020) l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1° gennaio 2008 e ciò fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed.

                                         Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

                                         In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2). In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pag. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pag. 3, 8 e 9).

                                         Per l’art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS. L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC). Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede in particolare le: "b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile" e che l'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono: “b. i proventi della sostanza mobile e immobile; c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza; g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato".

                                   6.   In concreto, litigioso fra le parti è l'importo da restituire, che dipende dal valore della proprietà immobiliare e della sostanza computabile.

                                         Per la determinazione del valore della sostanza immobiliare la Cassa si è fondata, come essa ricorda nella decisione impugnata, sulla documentazione prodotta dai ricorrenti stessi (doc. 192). La perizia di parte acquisita il 24 giugno 2019 dalla Cassa, redatta dalla __________ e per essa da __________ dipl. ing. grad. (doc. 192), prevede un valore in euro di 23'906,78 (doc. 198) al quale l’amministrazione poteva attenersi, come ha fatto in assenza di altri e diversi valori o perizie.

                                         La contestazione dei ricorrenti relativa a questo importo è priva di sostrato, non è minimamente motivata e, soprattutto, resa verosimile in qualche modo. La semplice generica contestazione non è sufficiente. Il fatto che la costruzione risalga al 1972 (come alla data corretta con lo scritto doc. VI) nulla cambia nella valutazione eseguita da un esperto in materia. L’ingegnere incaricato ha ritenuto apparentemente tutti i parametri, e non è sufficiente una generica contestazione per sminuire la credibilità dell’atto. Il valore è corretto, è stato condiviso dall’amministrazione fiscale ed è stato correttamente ritenuto dall’amministrazione preposta al calcolo delle PC.

                                   7.   D’altro canto anche il valore di CHF 35'00, che i ricorrenti contestano di avere, è dedotto dalla decisione di tassazione consegnata agli atti. L’UT competente ha considerato il possesso di un capitale di CHF 35'000 quale valore di capitali precedentemente tassati o ricavati da alienazioni precedenti in assenza di comprova del consumo o del reinvestimento (doc. 171).

                                         Anche in questo caso la semplice contestazione dei ricorrenti non è suffragata da altra motivazione e da altra comprova relativa a consumo di sostanza. La Cassa si è quindi attenuta correttamente alle emergenze della tassazione 2017 consegnata agli atti non contestata e divenuta definitiva. Non si vede in base a cosa il giudice dovrebbe scostarsi da questo valore che trova una sua giustificazione di natura fiscale.

                                   8.   L’amministrazione ha operato correttamente. La tempestività della decisione è senz’altro data alla luce dei tempi in cui la Cassa ha avuto cognizione dell’esistenza della sostanza non dichiarata precedentemente. La circostanza non è d’altronde posta in discussione da parte dei ricorrenti. La Cassa ha calcolato il periodo di restituzione dalla data in cui il bene immobile è entrato a far parte dell’eredità dei ricorrenti, ossia l’ottobre 2012. L’amministrazione ha quindi ritenuto un periodo di 7 anni più lungo rispetto a quello dell’art. 25 LPGA, essa fa infatti riferimento alla retroattività più lunga derivata dalla commissione di un reato penale. L’amministrazione ritiene l’ipotesi di truffa. Il tema non pone discussione. Sia che si ritenga semplicemente la violazione dell’art. 31 LPC (delitto) – siccome al momento dell’eredità la domanda di prestazioni PC era già stata inoltrata all’amministrazione – sia che si ritenga l’ipotesi di truffa dell’art. 146 CP (commessa comunque a partire dalla 1 revisione del diritto alle PC quando i ricorrenti hanno bellamente taciuto la proprietà dell’immobile che detenevano dal 2012 precedente senza averla segnalata all’UT competente), per l’art. 97 CPS la prescrizione dell’azione penale sarebbe compresa nel termine oggetto della decisione. Infatti per il delitto dell’art. 31 LPC la prescrizione dell’azione penale è di 7 anni per cui il termine precisamente indicato dalla Cassa nella sua decisione (retroattività di 7 anni appunto dall’11 settembre 2019 al precedente 1 ottobre 2012).

                                         Non va infatti dimenticato che la questione della prescrizione da applicare all'ordine di restituzione in virtù dell'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA impone di esaminare se il comportamento posto in atto dagli assicurati al momento della domanda di PC, e successivamente, sia costitutivo di truffa (art. 146 CP) come ritenuto dalla Cassa, oppure del reato previsto dall'art. 148a CP o ancora dall'art. 31 cpv. 1 lett. b o d LPC.

                                         In ottica penale il comportamento del beneficiario di prestazioni complementari che postula, sottacendo circostanze importanti per la determinazione del diritto alle prestazioni rispettivamente per la quantificazione delle stesse, fatti che egli è chiamato comunque a riferire siccome oggetto di esplicita richiesta dell’amministrazione o in virtù dell'obbligo impostogli dall'art. 31 cpv. 1 LPGA, è certamente sanzionabile. La qualifica giuridica penale del comportamento dipende, però, come la giurisprudenza federale evoca, dall'agire specifico dell'autore, ossia dal suo comportamento concreto.

                                         Da un lato la LPC, all'art. 31 cpv. 1, che eleva il comportamento a delitto a norma dell'art. 10 cpv. 3 CP, punisce con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale commina una pena più grave, chiunque:

" a. mediante   indicazioni  inesatte  o  incomplete  o  in  qualsiasi   altro

modo, ottiene indebitamente da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una prestazione in virtù della presente legge;

b. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;

c. (…);

d. non ottempera all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA)."

                                         Dall'altro lato, è elevata a contravvenzione, giusta l'art. 31 cpv. 2 LPC, e sanzionata con una multa sino a CHF 5'000.-, la violazione degli obblighi che incombono all'autore in base alla legge rispettivamente se l'autore fornisce scientemente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni. Con la medesima sanzione è punito chi si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce.

                                         Va qui rilevato che il 1° ottobre 2016 è entrato in vigore il nuovo art. 148a CP relativo alla punibilità in caso di ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale. La norma erge a delitto il comportamento teso all'ottenimento, per sé o per terzi, di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale a cui l'autore, o il terzo beneficiario, non hanno diritto. Ciò deve avvenire mediante “informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo”, dove l'autore “inganna una persona o ne conferma l'errore”. La norma, come rammenta la dottrina, trova applicazione a partire dalla sua entrata in vigore e, in virtù del principio di non retroattività (art. 2 cpv. 1 CP), per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (Margaret Kuelen, Le disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I pag. 347 ad 3.1.4).

Come indicato in precedenza in concreto i termini dell’art. 25 cpv. 2 2 frase LPGA sono rispettati.

                                   8.   In concreto, nonostante le generiche contestazioni dei ricorrenti, non v'è motivo di scostarsi dal valore venale dell’immobile determinato dallo stesso perito incaricato dagli assicurati. La valutazione è stata fatta propria anche dall’autorità fiscale. La Cassa l’ha pienamente, e correttamente, condivisa, ritenendo il valore locativo da esso derivato. Poco importa che la casa sia occupata dal figlio della coppia ricorrente che, materialmente, non paga una pigione. I ricorrenti, così stando le cose, rinunciano a una entrata e ciò senza una reale contro prestazione. Corretto è quindi il fatto che la Cassa abbia computato il valore locativo, da cui deduce – come rettamente ha ricordato – le spese di manutenzione dell’immobile calcolate nel 20% del valore locativo (come specificato agli atti).

Altrettanto correttamente l’amministrazione ritiene la sostanza (sotto la voce numerario), che l’ufficio di tassazione ha stabilito. I ricorrenti non hanno contestato i CHF 35'000 di numerario, la decisione di tassazione è divenuta definitiva, e tale importo deve essere ripreso dalla Cassa per stabilire il diritto alle prestazioni complementari ei ricorrenti.

                                   9.   I fogli di calcolo che la Cassa di compensazione ha allegato alla decisione su opposizione allestiti il 10 settembre 2019, trasmessi con la decisione formale agli assicurati, stabiliscono correttamente, per ogni anno e/o periodo di diritto alle PC, il valore venale della sostanza immobiliare calcolato secondo il tasso di cambio valido per ogni periodo di diritto, e fissano l’effettivo diritto alle PC dei ricorrenti. Questi calcoli, come tali, non sono stati contestati dai ricorrenti, essi appaiono corretti e vanno qui pienamente condivisi.

                                         Il principio adottato dall'amministrazione è corretto, dovendo infatti computare la sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui viene concessa la prestazione complementare (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI). Nel caso in cui, come in specie, la valuta è estera, per la conversione in franchi occorre riferirsi per ogni periodo di calcolo al primo tasso giornaliero disponibile per il mese immediatamente precedente quello dell'inizio del diritto (N. 3452.01 DPC; STCA 33.2018.2-3 consid. 5).

                                10.   Alla luce di quanto precede la Cassa ha operato correttamente. Ha riesaminato tutti i calcoli del diritto alle prestazioni complementari dei ricorrenti, considerando i valori patrimoniali che in precedenza erano stato omessi, e ciò con effetto alla data dell’eredità conseguita. I valori ripresi sono stati comprovati, per l’immobile, dai ricorrenti stessi e dal loro rappresentante iniziale (__________), dal reddito locativo sono state dedotte le spese in maniera conforme. D’altro canto il numerario ritenuto dall’UT è stato anche considerato, correttamente, per stabilire gli esatti importi delle PC cui hanno diritto i signori __________ e per determinare la cifra delle prestazioni versate a torto, correttamente fissate dall’amministrazione in CHF26’942 complessivamente.

Ne deriva che il ricorso deve essere respinto senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti

33.2020.11 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.05.2020 33.2020.11 — Swissrulings