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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2020 33.2019.22

April 27, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,398 words·~52 min·6

Summary

Ordine di restituzione di PC indebitamente percepite.Suddivisione della pigione fra assicurata e figli conviventi.Per il figlio 25enne agli studi,rinvio atti alla Cassa per verificare se aveva già conseguito una formazione appropriata,ciò che farebbe decadere l'obbligo di mantenimento (art. 277 CC)

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 33.2019.22   TB

Lugano 27 aprile 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 5 settembre 2019 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona     in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                         in fatto

                               1.1.   Già beneficiaria di prestazioni complementari all'AI tramite il marito (doc. 22), con il decesso di quest'ultimo nel giugno 2013 RI 1, 1961, ha presentato una nuova domanda di prestazioni complementari nel luglio 2013 (doc. 1 e 2), sfociata nella decisione del 29 gennaio 2014 (doc. 63) valida per sé, ma che teneva in considerazione la convivenza del figlio __________, 1991, indicata nel formulario di richiesta delle PC.

                               1.2.   Nell'ambito della revisione periodica avviata ad inizio anno, il 25 gennaio 2018 (doc. 943) l'assicurata ha dichiarato che, oltre a lei, vivevano nella stessa economia domestica tre persone.

La Cassa cantonale di compensazione le ha chiesto il 27 agosto 2018 (doc. 114) di identificare i suoi conviventi (doc. 119) e di produrre la relativa dichiarazione dell'Ufficio controllo abitanti (doc. 120), che doveva altresì precisare, come richiesto il 21 novembre 2018 (doc. 128), quando __________ è arrivata nella sua economia domestica.

                               1.3.   Con decisione del 22 gennaio 2019 (doc. III/3) la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurata e le prestazioni versate in eccesso dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2019, chiedendo perciò in restituzione l'ammontare di CHF 13'519 per prestazioni ricevute indebitamente e fissando in CHF 120 al mese il nuovo diritto alle PC dal 1° febbraio 2019.

                               1.4.   Nell'opposizione del 22 febbraio 2019 (doc. III/2) l'assicurata ha contestato che le sia stato imputato di non avere segnalato la presenza di tre persone nell'abitazione, visto che l'unica nuova componente dal 2015 è la moglie del figlio __________ e, in seguito, la loro figlia nata nel 2018. Non è quindi chiaro chi sarebbe la terza persona non annunciata, visto che i suoi due figli hanno sempre vissuto con la mamma senza cambiare casa.

L'opponente ha inoltre criticato la diminuzione del diritto alle prestazioni complementari a causa delle due persone entrate nella sua economia domestica, visto che le stesse non generano alcun reddito e sono a carico del figlio __________. A suo dire, nel calcolo della pigione va tenuto conto dei figli, mentre andrebbe tolta la nuora, che non produce alcun reddito. Considerata la sua capacità lavorativa e quella dei suoi figli, la restituzione dell'importo di CHF 13'519 risulta dunque sproporzionata.

Il 12 marzo 2019 (doc. III/2 e 224) l'assicurata ha formulato ulteriori osservazioni rilevando di essere stata sempre in buona fede e di non avere mai voluto omettere qualsiasi indicazione sulla composizione del proprio nucleo familiare. I suoi figli vivono con lei dalla nascita, circostanza segnalata nel 2013 nel formulario di richiesta delle PC dopo il decesso del marito. In quell'occasione essa ha indicato il figlio __________, allora studente, come figlio al beneficio di una rendita per orfani (n. 18), mentre il figlio __________ è stato iscritto nella sezione relativa alla pigione (n. 54), visto che lavorava come agente di sicurezza.

La domanda n. 54 è chiara, chiedendo di indicare le persone conviventi nell'economia domestica del richiedente che possono influire sulla riduzione delle spese per il pagamento della pigione e il figlio __________ era l'unica persona da iscrivere, mentre __________, che era ancora studente, pesava sul nucleo familiare, ma ciò non significa che egli non fosse presente nell'economia domestica della mamma.

La prova che non ha mai cercato di omettere informazioni risulta dalla revisione periodica, giacché l'assicurata ha segnalato tutte le persone che convivevano nella sua abitazione e ha prodotto, come richiestole, la dichiarazione dell'Ufficio controllo abitanti dal quale risulta che la nuora ha iniziato la convivenza il __________ ottobre 2015 e la di lei figlia il __________ marzo 2018.

L'interessata ha infine ribadito che le PC da restituire vanno ricalcolate e che si deve tenere conto solo dei suoi due figli.

                               1.5.   Con decisione su opposizione del 5 settembre 2019 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto le opposizioni dell'assicurata e ha confermato l'obbligo di restituzione. L'amministrazione, ricordato il tenore dell'art. 16c OPC-AVS/AI, il principio e le eccezioni alla sua applicazione, ha respinto la richiesta dell'assicurata di suddividere la pigione per 1/3 escludendo la nuora e la nipote poiché non contribuirebbero alla spesa della pigione.

In merito all'obbligo di informare, in fase di opposizione, la Cassa ha accertato presso l'Ufficio controllo abitanti che i due figli vivono con l'assicurata già dal 2005 (doc. 233 e 234) e non dal 1° ottobre 2015 come precedentemente attestato dal medesimo Ufficio. Pertanto, l'amministrazione ha segnalato che emanerà un'altra decisione di restituzione per il periodo dal 1° agosto 2013 al 30 settembre 2015 considerando la quota della pigione in ragione di 1/3 anziché di 1/2, visto che alla domanda n. 54 l'interessata ha indicato unicamente il figlio __________.

Sulla domanda di condono la Cassa si pronuncerà soltanto quando la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato.

                               1.6.   Il 7 ottobre 2019 (doc. I) RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione su opposizione e, in via principale, di ricalcolare l'importo da restituire senza considerare il figlio __________ a titolo di inquilino per il periodo dal 1° ottobre 2015 al 1° settembre 2016; in via secondaria, di rinviare gli atti alla Cassa di compensazione per il ricalcolo della somma da restituire secondo le stesse modalità. La ricorrente ha evidenziato di avere già segnalato i figli nella nuova domanda di PC del 2013 dopo il decesso del marito. Infatti, nel formulario di richiesta PC essa ha indicato da una parte il figlio __________, ancora studente, nella sezione concernente i dati personali dei figli al beneficio di una rendita per orfani (n. 18), allegando pure la conferma di iscrizione presso la __________; dall'altra, il figlio __________ è stato inserito nella sezione specifica alla deduzione della pigione (n. 54), visto che egli lavorava già come agente di sicurezza.

L'assicurata ha osservato che il punto 54 è chiaro domandando di indicare le persone conviventi nell'economia domestica che possono influire sulla riduzione delle spese per il pagamento della pigione mensile e quindi __________ era l'unica persona. Per contro, __________ generava solo uscite essendo ancora agli studi, che ha concluso nel marzo 2016 ed è solo da settembre 2016 che ha iniziato a conseguire un salario come fisioterapista, circostanza di cui ha informato l'Ufficio controllo abitanti. In virtù dell'art. 277 CC, la ricorrente aveva dunque un obbligo di mantenimento nei confronti del figlio studente, perciò ci si trova nel caso eccezionale in cui la persona convivente con il beneficiario di prestazioni complementari non deve essere computata per la determinazione della pigione. Costituendo dunque solo un costo, l'assicurata non l'ha notificato come convivente, mentre diverso è il discorso per l’altro figlio.

A dire della ricorrente, quindi, avendo terminato gli studi nel marzo 2016, per il periodo dal 1° ottobre 2015 al 1° settembre 2016, il figlio __________ non deve essere computato nella sua pigione, anche perché egli l'ha sempre aiutata nei lavori domestici. In tal caso, vi sono entrambi i motivi, di carattere giuridico e morale, riconosciuti dalla giurisprudenza per ammettere l'eccezione al principio del computo del convivente. Da quanto precede discende che l'importo da restituire deve essere corretto in base a quanto evidenziato.

                               1.7.   Nella sua risposta del 22 ottobre 2019 (doc. III) la Cassa di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso, rilevando come l'art. 277 cpv. 2 CC non sia applicabile al caso concreto per escludere dal computo della pigione il figlio __________, visto che dopo i 25 anni il diritto alla rendita per orfani in formazione non è più garantito e quindi sarebbe irragionevole pretendere che il genitore beneficiario di PC possa sopportare il carico economico del figlio ancora in formazione. Il fatto che egli abbia costantemente aiutato la mamma nelle cure e nei lavori domestici non giustifica la sua esclusione dal computo nella pigione, non avendo la ricorrente giustificato che essa era incapace, per motivi di salute o altro, di svolgere i compiti da lei esigibili per la cura della propria economia domestica.

                               1.8.   Il 4 novembre 2019 (doc. V) l'insorgente ha prodotto al TCA il diploma conseguito il 31 marzo 2016 da __________ (doc. V/1), che conviveva con lei siccome non economicamente indipendente. La Cassa di compensazione, preso atto di questo documento, il 13 novembre 2019 (doc. VII) si è riconfermata nella sua risposta. La ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VIII).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la verifica della correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa cantonale di compensazione nei confronti della ricorrente per le prestazioni complementari percepite, secondo l’amministrazione, indebitamente dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2019, e cifrate in CHF 13'519.

                               2.2.   L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. Secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (v. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (v. consid. 4.2).

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b).

                               2.3.   Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.

Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.

Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

                               2.4.   Nel caso concreto, con decisione formale del 22 gennaio 2019 (doc. III/3), la Cassa di compensazione ha stabilito il nuovo diritto della ricorrente alle prestazioni complementari dal 1° ottobre 2015 all'anno 2019, così come risulta dai fogli di calcolo allegati. Concretamente, la Cassa di compensazione ha stabilito che dal 1° ottobre 2015 l'interessata aveva diritto alle PC in misura inferiore rispetto a quanto deciso in precedenza. Constatato quindi un indebito riconoscimento di prestazioni giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, le ha chiesto la restituzione della somma di CHF 13'519 erroneamente versata da quel momento fino al 31 gennaio 2019, corrispondente alla differenza fra le PC incassate in quel periodo e le prestazioni complementari di diritto nel medesimo lasso di tempo.

A fondamento della nuova decisione la Cassa ha indicato la mancata tempestiva informazione relativa all’ "(…) arrivo di tre persone presso la sua economia domestica".

La restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi a seguito della scoperta che l'assicurata condivideva la sua abitazione con terze persone. Questo fatto, che farebbe diminuire il suo fabbisogno dovendo suddividere la pigione su più persone, ha comportato che ella avrebbe illecitamente beneficiato di prestazioni complementari maggiori di quanto in realtà di sua spettanza nel lasso di tempo dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2019.

                               2.5.   Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.6.   In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita vedovile dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede in particolare che:

" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

(…)

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

1.     13 200 franchi per le persone sole,"

e che l'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

" a.   due terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di un'attività

      lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole (…);

d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".

                               2.7.   Per il computo della pigione la Cassa di compensazione ha considerato che l'assicurata condivideva l'abitazione con altre persone che non avevano diritto alle prestazioni complementari, perciò ha ritenuto nel fabbisogno dell'assicurata soltanto un quarto (dal 1° ottobre 2015 al 31 marzo 2018) rispettivamente un quinto (dal 1° aprile 2018 in poi) della pigione lorda pagata dall'assicurata.

La ricorrente ha contestato questo aspetto, affermando di avere avuto un obbligo giuridico di occuparsi del figlio che era studente e quindi che non era in grado di mantenersi economicamente.

Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.

Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.

L'UFAS ha così commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI introdotto il 1° gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35):

" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe." (…)".

Nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (DTF 105 V 272 consid. 1).

La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che devono essere riconosciute e ammesse con riserbo e prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; Urs Müller, Recht-sprechung des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2015, pag. 78).

Nel caso analizzato dal TF nella sentenza DTF 105 V 272, l’Alta Corte ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dall'infermiere in pensione che divideva con lei l'appartamento; in caso contrario essa avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico. Per tenere conto delle condizioni reali, una deroga al principio era possibile (Carigiet/ Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Urs Müller, op. cit., pag. 80).

Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di una casa appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra. Essi formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore della casa, che comportava soltanto tre camere e un gabinetto, non poteva essere ritenuto come un'abitazione indipendente. Per il Tribunale federale, l'art. 16c OPC-AVS/AI si riferisce espressamente alle situazioni in cui un'abitazione familiare è anche occupata da persone non comprese nel calcolo delle prestazioni complementari, proprio come in specie (cfr. consid. 3b)aa).

Con sentenza del 5 luglio 2001 (P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234) il TF, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme a una figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue:

" 2.- (…)

b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher "grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten, sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen Rentenanspruch auslösen.

3.- Im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (4. März 1999) war die am 8. Dezember 1983 geborene Tochter der Beschwerdegegnerin fünfzehn Jahre alt und damit noch minderjährig. Einen Anspruch auf Kinder- oder Waisenrente hat sie nicht ausgelöst. Als Inhaberin der elterlichen Gewalt (nunmehr elterliche Sorge: Ziff. I 4 des BG über die Änderung des ZGB vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118, 1144) war die Beschwerdegegnerin nach Art. 276 ZGB verpflichtet, für den Unterhalt der Tochter aufzukommen und ihr unentgeltlich Unterkunft zu gewähren. Im Hinblick auf diese zivilrechtliche Unterhaltspflicht hat die Vorinstanz nach dem Gesagten zu Recht entschieden, dass von einer Mietzinsaufteilung gemäss Art. 16c ELV abzusehen ist, woran die Vorbringen der Ausgleichskasse nichts zu ändern vermögen. Wohl können nach Art. 323 Abs. 2 ZGB die Eltern vom Kind, das in häuslicher Gemeinschaft mit ihnen lebt, verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet. Dies setzt indessen voraus, dass das Kind hierzu in der Lage ist und über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügt. So verhält es sich hier unbestrittener massen jedoch nicht. (…)".

Il TFA ha ribadito questi concetti con sentenza del 9 gennaio 2003 (P 76/01) in un caso di convivenza con figlio maggiorenne:

" (…)

1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI 2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b).

(…).

2.

In concreto dagli atti emerge che i coniugi A. convivono con il figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l'art. 276 e 277 CC. Nel ricorso, infine, non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).

Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente parte del calcolo della prestazione complementare.

Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere respinto.

3.

I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel bisogno.

3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).

La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione complementare.

3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. (…)".

Nella DTF 130 V 263 la nostra Massima istanza si è chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare a questo principio in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare una diversa ripartizione della pigione, come nei casi in cui la vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico. Nel caso di una richiedente che viveva separata dal proprio coniuge e che aveva un obbligo di mantenimento ex art. 276 CC nei confronti della figlia non ancora diciottenne vivente in comunione domestica con lei, il Tribunale federale ha confermato che la partecipazione della figlia alle spese di pigione doveva essere stabilita, considerate le circostanze del caso, in un quarto (v. consid. 5.3).

L'art. 16c OPC-AVS/AI è stato pure applicato dalla nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF 8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel caso di una beneficiaria di PC che da diversi anni viveva con un cittadino indiano, la cui identità ed il cui diritto di soggiorno in Svizzera non erano stati chiariti e nei confronti del quale, in difetto di un matrimonio, la beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile di mantenimento. Questa fattispecie non era paragonabile a quella trattata nella DTF 130 V 263, in cui la madre era tenuta a mantenere la figlia minorenne.

Il Tribunale federale ha infine evidenziato che l'assicurata nemmeno aveva un obbligo di mantenimento di ordine morale nel senso delle PC, rilevando che una fattispecie di questo tipo era stata invece decisa nella DTF 105 V 271, in cui una donna malata psichicamente e bisognosa di aiuto condivideva l'abitazione con una persona che si occupava di lei e che quale contropartita non sosteneva alcun costo per l'alloggio.

Nella STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che la ripartizione della pigione deve avvenire in uguali parti, non va applicata quando in un'abitazione coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno vitale che è, per legge, distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.

Più recentemente, con la sentenza pubblicata in DTF 142 V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) il Tribunale federale ha ribadito che, di principio, il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se una casa unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che non sono incluse nel calcolo delle PC. Dopo avere ricordato e spiegato nel dettaglio l'eccezione al principio della divisione paritaria applicata nella DTF 105 V 271, l'Alta Corte ha adottato il principio della suddivisione in parti uguali della pigione quando v'è una condivisione con persone non incluse nel calcolo delle PC anche nel caso in cui l'abiatica viveva nella medesima economia domestica della nonna beneficiaria di prestazioni complementari, di cui si prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la locazione. Per il Tribunale federale, la parte di pigione della persona non beneficiaria di PC non deve essere di conseguenza considerata nelle spese annue del beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una prestazione di cura e di aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle prestazioni di assistenza oltre ai rimborsi per cure e assistenza previsti imperativamente dall'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC è contrario al sistema e dunque è inammissibile. In quel caso l'eccezione al principio dell'art. 16c OPC-AVS/AI non è stata ammessa.

La giurisprudenza cantonale resa dal TCA è ricca di casi.

Con STCA 33.2001.82 del 14 giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della pigione in un altro caso di convivenza tra madre e figlia e nella STCA del 7 gennaio 2003 (33.2002.72) questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.

Ancora, nella STCA 33.2005.10 del 28 marzo 2006, ribadita nella STCA 33.2010.2 del 19 agosto 2010, il Tribunale ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della suddivisione della pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/ suocera e del nipote con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione opposta a quella che si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la summenzionata eccezione. In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con i loro parenti per aiutare i secondi sia dal profilo fisico che psicologico, e non invece per farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna assistenza specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.

Nel giudizio 33.2006.5 emanato il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.

Nel caso evaso con la STCA 33.2007.9 del 12 novembre 2007, il ricorrente conviveva con la moglie e la figlia maggiorenne e quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e psicologico molto importante per i genitori, tuttavia non prestava loro delle cure "particolari" al punto da evitare ai genitori un ricovero in una casa anziani rispettivamente in una casa di cura. Pertanto, questo Tribunale ha deciso che poiché conviveva con il ricorrente, ma non era beneficiaria di PC, la figlia era esclusa per definizione dal calcolo delle PC dei genitori.

Anche nella sentenza del 18 novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha suddiviso il costo della pigione lorda tra il padre in età AVS e la figlia maggiorenne convivente.

A ugual risultato si è giunti il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel caso della ricorrente che abitava insieme alla figlia, che ospitava per motivi sia di carattere economico sia per problemi di salute. L'assicurata non ha fatto valere una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno un obbligo di mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che, peraltro, nemmeno poteva vantare, essendo la figlia maggiorenne) e neppure un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile, altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel bisogno). Pertanto, ritenuto però che la figlia era esclusa dal calcolo delle PC della madre, la pigione computabile è stata ripartita fra le singole persone e la parte di pigione della figlia non è stata presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua dell'assicurata, proprio come ritenuto dalla Cassa.

Nella sentenza 33.2013.10 del 6 giugno 2014, impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale con ricorso che è stato ritenuto inammissibile il 19 agosto 2014 (9C_534/2014), il TCA ha confermato l'operato della Cassa, che ha ripartito fra le singole persone la pigione pagata dal ricorrente. La circostanza che la casa unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla figlia - che aveva stipulato un contratto di affitto per la locazione di un appartamento di 2 ½ locali all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui sopportava il costo -, che però era esclusa dal calcolo del diritto del papà, comportava che la pigione pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole persone che vi abitavano, visto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo delle prestazioni complementari non sono prese in considerazione. Pertanto, la pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella misura di due terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone che non erano escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.

Questo Tribunale si è pronunciato il 20 aprile 2015 (33.2015.1) sul caso di un'assicurata che abitava insieme al fratello sin dal 2010, mentre la convivenza con la badante era sorta dal giugno 2014, quando era stata assunta come lavoratrice salariata. Non è stata menzionata né comprovata una particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in comune si fondasse su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che peraltro neppure poteva vantare, essendo la badante una terza persona al di fuori della famiglia), e nemmeno un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile perché non parenti). La ricorrente ha invece sollevato censure che si riferivano a difficoltà economiche, ma problemi di natura economica non potevano portare il TCA ad una diversa soluzione da quella decisa dalla Cassa di compensazione. Considerato che, in qualità di datrice di lavoro, l'assicurata le versava uno stipendio dal quale detraeva anche il vitto e l'alloggio, il Tribunale ha concluso che con la detrazione della quota di partecipazione della badante al pagamento della pigione era come se, implicitamente, l'aiuto domiciliare fosse a tutti gli effetti una coinquilina dell'assicurata che si assumeva personalmente la sua quota di affitto. Trattandosi dunque di una convivenza onerosa e non a titolo gratuito, non era possibile fare ricadere quel caso di specie nelle eccezioni riconosciute in applicazione dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI. Infatti, soltanto le convivenze gratuite, e non quindi anche quelle a pagamento, possono dare luogo, a determinate condizioni, ad una diversa, e non quindi paritaria, suddivisione della pigione fra gli occupanti (STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234 consid. 2b).

Nella STCA 33.2017.4 del 9 febbraio 2018 il TCA si è chinato il sul caso del ricorrente che ospitava in casa propria la figlia della sua ex moglie, la quale, andandosene dalla Svizzera, ha lasciato la figlia a carico dell'ex marito. Il TCA ha respinto la richiesta di una diversa ripartizione della pigione, essendo indubbio che la figlia della ex moglie non fosse, dal profilo giuridico, sua figlia e che, pertanto, egli non avesse alcun obbligo di mantenimento nei suoi confronti dal profilo civile. Inoltre, malgrado si occupasse del mantenimento della figlia della sua ex moglie, l'assicurato non poteva avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, in quanto maggiorenne, non beneficiaria di una rendita e oltretutto non essendo sua figlia, la studentessa non era in alcun modo compresa nel calcolo della prestazione complementare dell'interessato - che peraltro non era il suo genitore. Infine, nemmeno era stata sollevata la tesi che la studentessa si prendesse cura dell'assicurato, ma semmai era il contrario, perciò anche per tale motivo la fattispecie non rientrava fra le eccezioni ammesse dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, non essendo confrontati con una situazione di riconoscenza da parte dell'uno nei confronti dell'altra. Non v'era dunque né un obbligo giuridico né un obbligo morale di mantenimento da parte del ricorrente nei confronti della figlia della sua ex moglie.

Nella STCA 33.2018.4 del 16 luglio 2018 il TCA ha confermato la suddivisione a metà della pigione lorda pagata da un assicurato che condivideva l'abitazione con la sua badante, alla quale veniva detratto dallo stipendio il vitto e l'alloggio. Trattandosi quindi di una convivenza onerosa e non a titolo gratuito, non si poteva invocare l'eccezione alla suddivisione paritaria.

Il 14 agosto 2018 (STCA 33.2018.6) la scrivente Corte si è pronunciata sul caso di una mamma che inizialmente conviveva con la figlia, la quale, poi, si è sposata e ha avuto due figli. Pertanto, sotto lo stesso tetto abitavano la ricorrente, la figlia con il marito e i loro due figli rispettivamente nipotini dell'assicurata. Non è stata menzionata né comprovata una particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in comune si fondava su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto civile giusta l'art. 276 CC e l'art. 277 CC e nemmeno un obbligo di assistenza tra parenti dell'art. 328 CC. I motivi economici alla base della convivenza non erano sufficienti per ammettere l'eccezione alla suddivisione per teste della pigione.

Nel caso deciso il 7 gennaio 2019 (STCA 33.2018.13), seppure per poco tempo (5 mesi) sotto lo stesso tetto abitavano il ricorrente e la sua ospite, peraltro ivi domiciliata, con cui l'assicurato aveva un rapporto di amicizia e di reciproco aiuto; essa dormiva nella stanza separata degli ospiti e disponeva di un armadio per le sue poche cose. L'assicurato non ha fatto valere particolari motivi che potessero provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia a una suddivisione. Era corretto che la pigione lorda dell'abitazione sia stata ripartita fra le singole persone che abitavano nell'immobile locato dall'assicurato.

Più di recente, con la STCA 33.2019.18 del 12 febbraio 2020, è stato giudicato il caso (simile alla STCA 33.2017.4) in cui il ricorrente ha ospitato in casa propria il figlio della sua (ex) moglie. Secondo l'assicurato, sebbene fosse maggiorenne (1991), anche una volta portati a termine gli studi il ragazzo non era in grado di mantenersi da solo, perciò egli ha sentito un dovere morale di mantenerlo e di prendersi cura di lui dandogli vitto e alloggio gratuiti. Il TCA ha evidenziato che il figlio di primo letto di sua moglie non era, dal profilo giuridico, suo figlio e che, pertanto, l'insorgente non aveva alcun obbligo giuridico di mantenimento nei suoi confronti dal profilo civile. Inoltre, benché l'assicurato si sia occupato del mantenimento del ragazzo, non poteva avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, e oltretutto non essendo suo figlio, il giovane non era in alcun modo compreso nel calcolo della prestazione complementare del ricorrente. Nemmeno era possibile sostenere che il figlio della moglie si prendesse cura dell'insorgente ma, semmai, era il contrario.

                               2.8.   Nell'evenienza concreta è indubbio, e la circostanza è riconosciuta pacificamente dalla ricorrente, che da tempo essa condivide la sua abitazione con altre persone. Nell'opposizione del 22 febbraio 2019 (doc. III/2) l'assicurata ha affermato che i suoi due figli, __________ (1988) e __________ (1991), "hanno sempre vissuto con la madre senza aver mai cambiato casa" (pag. 6) e nelle osservazioni del 12 marzo 2019 ha evidenziato che "gli stessi vivono con la madre dalla nascita" (pag. 3).

Dagli atti risulta una prima dichiarazione dell'Ufficio controllo abitanti del Comune di __________, rilasciata il 12 settembre 2018 (doc. 120), in cui è indicato che l'assicurata abita in Via __________ dal 1° ottobre 2005. Con essa convivono il figlio __________, nato nel 1988, coniugato dal __________ ottobre 2015 e sua moglie __________, 1991, l'altro figlio __________, nato nel 1991 e domiciliato dal 1° ottobre 2015 e infine la neonata __________, figlia dei due coniugi, dal __________ marzo 2018.

Il TCA osserva come questa dichiarazione non sia chiara, visto che per alcune persone indica la data di domiciliazione, mentre per altre la data del matrimonio. Inoltre, la data a partire dalla quale __________ abita in via __________ non appare corretta in base ai fatti e alla successiva dichiarazione. In effetti, il 20 febbraio 2019 (doc. 185) l'Ufficio controllo abitanti di __________ ha rilasciato un'altra attestazione secondo cui RI 1 è domiciliata in via __________ dal 28 maggio 1995 così come il figlio __________, mentre per __________ non è indicata alcuna data. La moglie di __________ vi è domiciliata dal 3 settembre 2015 e la loro figlia dalla nascita.

In un'ulteriore dichiarazione, richiesta dalla Cassa (doc. 233), il medesimo Ufficio ha attestato che "RI 1 vive unitamente ai figli __________ e __________ in via __________ già a partire dal 1° ottobre 2005.".

Infine, dalla "Stampa dati personali" (doc. 139) effettuata dal Comune di __________ risulta che __________, 1988, è arrivato nel comune il 28 maggio 1995 in provenienza dalla __________ e che è coniugato con __________ dal 7 ottobre 2015.

Dalle discordanti dichiarazioni rilasciate dallo stesso ufficio comunale si può ritenere che la ricorrente sia domiciliata in via __________ a __________ dal 28 maggio 1995, così come d'altronde conferma la dichiarazione dell'Ufficio della migrazione del 21 gennaio 2014 (doc. 56) e il figlio __________ risulta anch'egli domiciliato al medesimo indirizzo da quel giorno, provenendo dall'estero. Meno chiara è invece la situazione relativa al figlio __________ che potrebbe egli pure essere domiciliato al medesimo indirizzo dalla medesima data.

Determinante ai fini delle prestazioni complementari, e del tema all’esame è che, per certo, dopo il decesso del marito della ricorrente, il nucleo familiare era composto, in occasione della domanda di riesame del 2013 del diritto alle prestazioni complementari, dall'assicurata e dai suoi due figli, circostanza che la ricorrente ha pacificamente riconosciuto.

Da quanto precede discende che la pigione computabile doveva essere ripartita fra le singole persone che coabitavano e le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non dovevano essere prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua dell'assicurata (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI).

                               2.9.   __________ è nato nel giugno 1988 e, quando nel luglio 2013 è deceduto suo padre, era già venticinquenne e si apprestava a frequentare il terzo semestre (inizio del secondo anno di formazione) del corso di diploma in fisioterapia alla __________, studi della durata di tre anni (doc. 40).

Con il compimento dei 25 anni, dal 1° luglio 2013, egli non aveva più diritto alla rendita completiva per figli dell'AI (art. 22ter LAVS in connessione con l'art. 25 cpv. 5 LAVS) precedentemente percepita essendo in formazione. Di conseguenza, nemmeno poteva sorgere, dal 1° agosto 2013, la rendita per orfani agli studi (art. 25 cpv. 4 e cpv. 5 LAVS).

Ciò significa che, contrariamente a quanto indicato nel formulario di richiesta delle PC compilato dall'assicurata il 4 settembre 2013, a quel momento __________ non beneficiava più di una rendita completiva per figli. Pertanto, egli era escluso dal calcolo delle prestazioni complementari della mamma e quindi la sua parte di pigione non doveva essere presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua dell'assicurata (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI). Ne consegue che, di principio, la pigione andava ripartita in parti uguali fra le persone che coabitavano insieme alla ricorrente (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI).

A questo proposito, l'insorgente ha fatto valere il suo obbligo di mantenimento nei confronti del figlio agli studi, perciò ha chiesto di applicare l'eccezione alla suddivisione in parti uguali e di escludere dal computo della pigione il figlio studente.

La censura della ricorrente deve essere analizzata nell’ottica dell'art. 277 cpv. 2 CC. Secondo tale norma infatti, se raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.

Per "formazione appropriata" nel senso dell'art. 277 cpv. 2 CC, come spiegato dalla prima Camera Civile del Tribunale d'Appello (I CCA 11.2013.15 del 31 agosto 2015, considerando 6a), si intende una preparazione conforme alle attitudini e alle capacità del soggetto, che consenta a quest'ultimo di rendersi autonomo e di sopperire alle proprie esigenze materiali (Piotet, in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 8 ad art. 277 con richiamo a DTF 117 II 372 consid. 5b e altri rinvii). La legge non fissa un limite temporale assoluto all'obbligo di mantenimento. I 25 anni del beneficiario sono solo indicativi (DTF 130 V 237). L'obbligo dura finché la formazione del maggiorenne “possa normalmente concludersi” (art. 277 cpv. 2 CC). Determinante non è la durata teorica del ciclo di studi intrapreso, bensì il fatto che il figlio dimostri serietà, diligenza e impegno negli studi (I CCA 11.2011.148 del 24 gennaio 2014, consid. 5 con riferimenti).

Nell'evenienza concreta, nell'anno accademico 2013/2014 __________ ha frequentato il secondo anno del Bachelor of Science __________ in fisioterapia, fermo restando la parentesi di servizio militare da metà novembre 2013 ad inizio aprile 2014 (doc. 41) e il 31 marzo 2016 (doc. V/1) ha ottenuto il Bachelor. Come risulta dalla sua dichiarazione di imposta IC/IFD 2016 (docc. 196 e 198), il 1° settembre 2016 il figlio dell'assicurata ha iniziato la sua attività lavorativa come fisioterapista.

Nulla è invece dato a sapere in merito a una precedente, completa e adeguata formazione da parte del giovane. In effetti __________, nato nel 1988, ha iniziato la sua formazione presso la __________ nel 2012 quando aveva già 24 anni, età in cui, normalmente, i giovani hanno concluso una formazione, o perlomeno di una prima formazione. In merito al tema della formazione del figlio (in particolare maggiorenne) e del relativo obbligo di mantenimento da parte dei genitori si veda Francesca Ranzanici-Ciresa: L’entretien de l’enfant majeur. In Magister Weblaw VI.24, Berna 2011, edizioni Weblaw.

Da quanto precede questa Corte non può ritenere, con la necessaria sicurezza alla luce degli inserti all’incarto, che fino al 31 marzo 2016 la ricorrente aveva un obbligo giuridico di mantenimento del figlio __________, visto che non è stato accertato il curriculum formativo del giovane precedente l’iscrizione (in se tardiva, rispetto ai coetanei, siccome avvenuta nel 2012) alla __________. Il fatto che la formazione di fisioterapista sia stata conclusa con l'ottenimento del diploma di fisioterapia il 31 marzo 2016 (quando __________ aveva quasi 28 anni) impone di verificare alla Cassa se il figlio della ricorrente avesse già conseguito, in precedenza alla formazione quale fisioterapista, altra formazione appropriata, ciò che farebbe decadere l’obbligo di mantenimento a norma dell’art. 277 cpv. 2 CC citato in precedenza.

Se __________ non avesse completato una formazione appropriata a norma dell’art. 277 cpv. 2 CC sino al conseguimento del diploma __________ di fisioterapista, allora non dovrebbe essere considerato nel computo della pigione della mamma. Detto altrimenti, al termine della formazione adeguata scade l'obbligo giuridico di mantenimento da parte della ricorrente in favore del figlio. In concreto la formazione di fisioterapista, che ha permesso a __________ di reperire un lavoro con il settembre 2016, potrebbe costituire la formazione dell’art. 277 cpv. 2 CC ma la circostanza, alla luce dell’età d’inizio della __________ e dell’età del conseguimento del diploma di fisioterapista, va acclarata e verificato se il giovane ha in precedenza conseguito un diploma professionale o una formazione che possa essere ritenuta adeguata.

Certo è che, dall’ottenimento del diploma __________, sicuramente, __________ non poteva non imporre, stante la convivenza con la madre, il riparto della pigione. La pigione deve essere ripartita in parti uguali fra le persone che coabitavano, da quella data (per il periodo precedente gli atti vanno rinviati per un accertamento e nuova decisione alla Cassa), con l'assicurata e che erano escluse dal calcolo delle prestazioni complementari della mamma.

In conclusione, alla luce di quanto esposto e della necessità di verificare in maniera completa le circostanze di fatto (compito che tocca alla Cassa per garantire ogni diritto all’assicurata), il TCA non può pacificamente ritenere che, nel caso concreto, sussistesse un obbligo giuridico di mantenimento da parte della ricorrente nei confronti di __________ fondato sull'art. 277 cpv. 2 CC e ciò indipendentemente dal fatto che la rendita per figli in formazione si estende soltanto fino a 25 anni (art. 25 cpv. 5 LAVS), obbligo di mantenimento con incidenza sul computo della pigione.

                              2.10   Non è invece data un'eccezione possibile, in concreto, al principio della suddivisione in parti uguali della pigione per motivi morali. Non è infatti credibile sostenere che il figlio aiutava l'assicurata nelle faccende domestiche siccome la stessa, per motivi di salute o altro, ne era gravemente impedita, visto che la ricorrente svolgeva un'attività lucrativa. Non è quindi dato un motivo per riconoscere che l'assicurata fosse obbligata moralmente ad ospitare il figlio maggiorenne in casa quale contropartita dell'aiuto prestatole.

                              2.11   Per quanto concerne la presenza di __________ nel nucleo familiare dell'assicurata, va ritenuto che la coabitazione è iniziata il __________ settembre 2015, quando è arrivata dal __________ (doc. 138).

La circostanza che il mese seguente la studentessa si è sposata con __________ e che non era in grado mantenersi, non costituisce un'eccezione al principio della suddivisione in parti uguali della pigione pagata dalla ricorrente.

È poi pacifico che con la nascita della figlia il nucleo familiare si è ulteriormente ingrandito e che anche la presenza di __________ ha un influsso sulla pigione della ricorrente. Infatti, essendo esclusa dal calcolo della PC dell'assicurata, la sua quota parte di pigione non è presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.

                              2.12   Riassumendo, ai fini del computo della pigione giusta l'art. 16c OPC-AVS/AI in connessione con l'art. 25 cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI, si deve considerare la seguente composizione familiare:

- dal 1° ottobre 2015:  RI 1

                                                __________

                                        __________

Per questo periodo la Cassa dovrà eseguire la verifica imposta nel considerando precedente e decidere se comprendere, o meno, il figlio __________.

- dal 1° aprile 2016:              RI 1

                                                __________

                                                __________

                                                __________

- dal 1° aprile 2018:              RI 1

                                                __________

                                                __________

                                                 __________

                                                __________

Ne discende che nelle spese riconosciute della ricorrente si deve considerare una pigione pari a 1/4 dal 1° aprile 2016 e a 1/5 dal 1° aprile 2018, mentre dal 1° ottobre 2015 (sino al 1° aprile 2016) l’accertamento demandato alla Cassa permetterà di ritenere la quota di 1/3 o 1/4 della pigione a dipendenza dell’esito delle verifiche.

                              2.13   Va evidenziato, infine, che il tema della buona fede fatta valere dalla ricorrente, la quale ha affermato di non avere tentato di sottacere alcunché alla Cassa avendo sin da subito annunciato entrambi i suoi figli nell'apposito formulario di richiesta delle prestazioni complementari (doc. I punto 5), e quindi la questione a sapere l'assicurata abbia violato il suo obbligo di informare per quanto concerne la presenza del figlio __________ presso di lei, non ha influenza sull'esito della presente causa ma potrà, s del caso, essere oggetto d’esame in una procedura relativa al condono. Infatti, come ricordato dal Tribunale federale nella recente STF 9C_110/2019 del 22 luglio 2019 al considerando 6 (SVR 2020 EL Nr. 2), l'obbligo di restituire prestazioni complementari in caso di mancata notifica di altre persone conviventi non è legato a una violazione dell'obbligo di informare (DTF 122 V 134 consid. 2; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1). La questione ha invece importanza, come indicato, per il tema del condono della restituzione ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 2a frase LPGA, che deve fare oggetto di una procedura separata (STF 8C_804/ 2017 del 9 ottobre 2018 consid 2 in fine). Spetterà, al momento opportuno, alla Cassa di compensazione decidere di un condono, se l'assicurata lo chiederà nei termini previsti (art. 4 cpv. 3 OPGA).

                              2.14   Da quanto precede discende che il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione della Cassa di compensazione impugnata deve essere annullata unicamente per quanto attiene al computo dell’onere di locazione per il periodo corrente dal 1. settembre 2015 alla fine di marzo 2016. L’amministrazione verificherà quanto indicato nelle considerazioni che precedono, e – unicamente per tale ristretto periodo – emanerà un nuovo giudizio. Per i periodi di ricalcolo qui decisi l’assicurata potrà inoltrare, come indicato nelle considerazioni del punto precedente, il condono se lo riterrà.

La ricorrente, parzialmente vincente in causa, ha diritto a indennità per ripetibili ridotte (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1.       La decisione è annullata limitatamente alla determinazione della suddivisione della pigione dell’ente locato dalla ricorrente nel periodo corrente dal 1° ottobre 2015 alla fine di marzo 2016, e gli atti sono rinviati alla Cassa per gli accertamenti imposti nelle considerazioni del punto 2.9 e per l’emanazione di un nuovo giudizio limitato a tale periodo.

1.2.       Per il resto il ricorso è respinto e quindi la spesa riconosciuta della pigione deve essere computata all'assicurata in ragione 1/4 dal 1° aprile 2016 e di 1/5 dal 1° aprile 2018.

2.    Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.    Visto l’esito solo parzialmente favorevole alla ricorrente la Cassa cantonale di compensazione è condannata a pagare alla ricorrente l’importo di CHF 300 (IVA, se dovuta, inclusa) a titolo di ripetibili.

                                  4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

33.2019.22 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2020 33.2019.22 — Swissrulings