Raccomandata
Incarto n. 33.2019.13 TB
Lugano 21 ottobre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 giugno 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 maggio 2019 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
A. Beneficiario da decenni di prestazioni complementari all'AI, nel 2014 e nel 2015 RI 1, 1969, è stato oggetto di un'inchiesta penale per titolo di truffa, estorsione e coazione (INC.2014.__________), con incidenza sul suo diritto alle prestazioni complementari. Prima ancora della chiusura dell'istruttoria penale, il 14 gennaio 2016 (doc. V/3) la Cassa cantonale di compensazione ha emanato una decisione di restituzione per prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° gennaio 2009 al 31 gennaio 2016 stabilendo l'importo da restituire in Fr. 24'626.-.
B. Con il patrocinio dell'avv. RA 1 il 12 febbraio 2016 (doc. V/2) si è opposto alla decisione formale chiedendo alla Cassa cantonale di compensazione di sospendere la procedura amministrativa siccome fondata sugli atti penali e ritenuta la proposta del Procuratore generale di parziale abbandono del procedimento penale per una serie di reati e la promozione dell'accusa per infrazione alla LPC per avere commesso il reato di cui all'art. 31 LPC.
Nel merito, l'interessato ha fatto valere che l'acquisto di oggetti sacri gli serviva per praticare il __________ quotidianamente da oltre un ventennio senza un intento speculativo, ma per la sua malattia come attestato dai suoi psichiatri. I suoi oggetti di culto non avevano quindi un valore di collezione e nemmeno ne conosceva il valore di mercato. È solo con l'avvio dell'inchiesta penale e con la perizia ordinata dal Procuratore pubblico che si è reso conto effettivamente della situazione e ha preso atto del numero degli oggetti sacri che possedeva e del loro valore venale. Non appena ha realizzato che l'insieme degli oggetti sacri in suo possesso era considerato una collezione, ha segnalato la circostanza alla Cassa; prima di allora non sarebbe possibile parlare di violazione dell'obbligo di informare la Cassa.
Egli ha quindi contestato il calcolo dell'importo da restituire, sia poiché effettuato sulla base di dati che non trovano riscontro sia poiché non vi sono i presupposti soggettivi per potere parlare di violazione dell'art. 31 cpv. 1 lett. d LPC. Non avendo mai realizzato che gli oggetti di culto da lui utilizzati per la pratica del __________ costituivano una collezione, non ha mai ritenuto di doverla dichiarare a titolo di sostanza mobiliare. La sua cognizione poteva portarlo a pensare che l'insieme degli oggetti di culto aveva un valore di circa Fr. 20'000.-/30'000.-, ma non certo il valore commerciale dichiarato dal perito incaricato dal Ministero pubblico (Fr. 60'000.-). Tale valore essendo comunque inferiore all'importo minimo per il quale è obbligatorio segnalare la sostanza, egli era in buona fede e non ha mai pensato di violare l'art. 31 LPC.
C. Con il decreto d'accusa n. __________ dell'11 aprile 2016 il Procuratore generale ha ritenuto l'interessato autore colpevole di infrazione alla LPC per avere, fra il 2009 e il 2015, ottenuto prestazioni non dovute per almeno Fr. 20'000.omettendo di dichiarare il saldo dei suoi conti correnti e il graduale accumulo di oggetti d'arte orientale stimati nel 2015 in Fr. 60'000.-.
D. L'11 luglio 2017 (inc. __________) la Giudice supplente della Pretura penale ha condannato l'assicurato per infrazione alla LPC per non avere notificato alla Cassa di compensazione, fra gennaio 2014 e il 3 settembre 2015, gli oggetti d'arte orientale del valore di Fr. 60'000.-.
Egli è stato invece prosciolto dal medesimo reato per il periodo 2009-dicembre 2013 e per gli altri capi di imputazione indicati nel decreto d'accusa.
E. La Corte di appello e di revisione penale si è pronunciata il 25 gennaio 2018 (doc. 316) sulla procedura di appello avviata dalla Cassa cantonale di compensazione contro la sentenza della Pretura penale, accogliendo l'appello.
L'autorità di secondo grado ha ritenuto adempiuto il presupposto oggettivo dell'infrazione per tutto il periodo per il quale essa non era prescritta come pure il presupposto soggettivo, nella misura in cui l'interessato era da sempre consapevole del valore degli oggetti da lui accumulati negli anni. Pertanto, non segnalando l'accumulo costante di sostanza mobiliare, l'assicurato ha consapevolmente infranto l'art. 31 cpv. 1 lett. d LPC anche dall'11 luglio 2010 al dicembre 2013.
F. Con decisione su opposizione del 2 maggio 2019 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha parzialmente accolto l'opposizione dell'assicurato, chiedendo la restituzione della somma di Fr. 13'538.- a titolo di prestazioni complementari all'AI percepite indebitamente dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2016.
L'amministrazione, riprese le motivazioni espresse dalla CARP per condannare l'assicurato alla violazione dell'art. 31 cpv. 1 lett. d LPC, ha rilevato che quest'ultimo gli ha inviato un proprio conteggio riveduto e aggiornato in base alla sentenza penale, allegando la documentazione necessaria a comprova dei propri calcoli. La Cassa, ritenendo che le censure dell'opponente riguardanti i presupposti per la realizzazione dell'infrazione di cui all'art. 31 LPC siano stati già oggetto della sentenza della CARP, che è cresciuta in giudicato, le ha quindi ritenute evase. Data dunque la colpa penale dell'assicurato, non era dunque possibile considerare che egli avesse agito in buona fede.
La Cassa ha inoltre rilevato di essere legittimata, in virtù dell'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA che prevede un termine di prescrizione più lungo se il credito deriva da un atto punibile penalmente, a richiedere la restituzione di tutte le prestazioni indebitamente percepite retroattivamente al 1° luglio 2010 avendo emanato la decisione di restituzione il 14 gennaio 2016.
Per quanto concerne l'importo da restituire, l'amministrazione ha tenuto conto della prescrizione penale dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2010 e ha modificato la sostanza computata in funzione dei conteggi prodotti dall'assicurato, perciò ha ridotto la sua pretesa iniziale di Fr. 24'626.- di Fr. 6'000.- rispettivamente di Fr. 5'088.-, per giungere a un importo totale da restituire di Fr. 13'538.-.
Infine, l'amministrazione ha negato l'assistenza giudiziaria, a motivo che l'importo chiesto in restituzione è stato ridotto principalmente per l'intervenuta prescrizione dell'azione penale e non sulla base di quanto sostenuto dall'opponente.
G. Il 3 giugno 2019 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale di modificare in Fr. 11'245,30 l'importo da restituire a titolo di prestazioni complementari percepite indebitamente dal 1° luglio 2010 al 31 gennaio 2016 e di concedergli l'assistenza giudiziaria sia in ambito amministrativo sia giudiziario.
Il ricorrente ha in primo luogo contestato il periodo di computo per la restituzione delle PC, concordando con l'inizio posto al 1° luglio 2010, ma ritenendo che esso debba terminare al 31 gennaio 2016 come indicato nella decisione formale, avendo la Cassa di compensazione già effettuato un adeguamento delle prestazioni di sua spettanza dal 1° febbraio 2016.
L'insorgente ha inoltre affermato che le modalità di calcolo della somma da restituire sono errate per il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2012, poiché la Cassa non avrebbe tenuto conto in modo corretto dell'aumento della sostanza effettivamente posseduta a seguito degli acquisti degli oggetti di culto. Pertanto, il ricorrente "ripropone il calcolo da lui effettuato per il predetto periodo, che tiene conto in modo corretto degli acquisti. Questo è puntualmente indicato nei conteggi per gli anni 2010, 2011 e 2012, che traggono origine dalla già citata documentazione doganale 5 maggio 2015 inviata al Procuratore generale nell'ambito dell'inchiesta penale e utilizzato dal ricorrente per i propri calcoli in accordo con la Cassa. Documentazione doganale che, come già ricordato, non è stata allegata ai fogli di calcolo RI 1 allegati alla decisione." (doc. I punto 5 pag. 4).
A dire dell'assicurato, la cifra di Fr. 78'600.- riferita agli anni 2010, 2011 e 2012 è errata e deve essere ridotta in funzione degli acquisti di quel periodo. Egli ha rimproverato alla Cassa di compensazione di avere unicamente sottratto gli importi doganali netti, ma di non averli moltiplicati per 3 per calcolare il loro valore venale in Svizzera. Pertanto, gli acquisti non ancora presenti vanno dedotti applicando il "fattore 3" per il calcolo del valore venale in Svizzera come risulta dal calcolo che egli ha proposto. Infine, l'importo dovuto è stato quantificato in Fr. 11'245,30 nel suo "Conteggio rimborso RI 1" (doc. A1).
H. Con la risposta del 21 giugno 2019 (doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso, rilevando in primo luogo che il periodo considerato per la restituzione delle PC decorre dal 1° luglio 2010 al 31 gennaio 2016 e che è solo per una svista che è stata indicata la data del 31 dicembre 2016, mentre l'importo dovuto non è stato modificato di conseguenza.
La Cassa ha proposto il dettaglio del calcolo per determinare l'ammontare chiesto in restituzione. Dapprima ha precisato che è per l'intervenuta prescrizione che ha ridotto di Fr. 6'000.- la pretesa (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 di Fr. 3'912.- e dal 1° gennaio al 30 giugno 2010 di Fr. 2'088.-). Poi ha indicato quali altri importi sono stati modificati a seguito delle censure dell'assicurato, e meglio le voci "altri fattori della sostanza" e "deposito a risparmio", per una riduzione dell'importo da restituire pari a Fr. 5'088.-.
Per quanto concerne la richiesta di moltiplicare per 3 gli importi doganali netti per determinare la sostanza venale in Svizzera, l'amministrazione ha risposto che in ambito LPC non è prevista la possibilità di applicare questo "fattore 3" alla sostanza posseduta dal beneficiario delle prestazioni complementari.
Infine, la Cassa ha rilevato che gli aspetti legati alla difesa del ricorrente nella procedura penale non possono entrare in considerazione nella valutazione della concessione del gratuito patrocinio in ambito amministrativo, ribadendone il rifiuto.
I. L'insorgente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. VI).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.
nel merito
2. Oggetto del contendere è la verifica della correttezza dell’ordine di restituzione emesso dalla Cassa nei confronti di RI 1 per le prestazioni complementari apparentemente indebitamente percepite dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2016, che l’amministrazione ha calcolato essere pari a Fr. 13'538.-.
3. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale.
Giusta l'art. 28 cpv. 2 LPGA, colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative
Inoltre, per l'art. 31 cpv. 1 LPGA l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (art. 31 cpv. 2 LPGA).
Infine, per quanto concerne specificatamente l'obbligo di informare nelle PC, l'art. 24 OPC-AVS/AI prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.
Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall’analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).
Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).
4. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2 dell’art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).
Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.
Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).
L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.
Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).
Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
5. In concreto, con decisione formale del 14 gennaio 2016 (doc. V/3) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2009 e quale motivazione per questa nuova decisione ha indicato:
" In considerazione degli atti istruttori raccolti dal Ministero Pubblico nell'ambito del procedimento penale aperto nei suoi confronti (INC.2014.__________) e preso atto della perizia del 3 settembre 2015 rispettivamente del valore stimato degli oggetti di sua proprietà, a fronte quindi della sostanza mobiliare detenuta valutata al valore venale per quanto attiene a detti oggetti (art. 17 LPC) e accumulata nel corso degli anni ma mai dichiarata in violazione dell'obbligo di informare che le incombe (artt. 31 LPGA e 24 OPC-AVS/AI), dopo ricalcolo del suo diritto alla PC, è data la restituzione delle prestazioni percepite indebitamente negli ultimi sette anni e meglio dal 1. gennaio 2009 al 31 gennaio 2016 in virtù dei combinati artt. 25 LPGA e 31 LPC.".
La restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi a seguito dell’emersione di sostanza mobiliare che l’assicurato non ha mai dichiarato alla Cassa.
L'amministrazione ha quindi ricalcolato le prestazioni complementari mensili di diritto dell’assicurato per quel periodo, diminuendole; in seguito, ha determinato l’importo chiesto in restituzione.
Concretamente, essa ha stabilito che dal 1° gennaio 2009 l’interessato aveva diritto alle PC in misura inferiore rispetto a quanto deciso in precedenza e, constatato quindi un indebito riconoscimento di prestazioni giusta l'art. 25 LPGA, la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato la restituzione della somma di Fr. 24'626.- erroneamente versata dal 1° gennaio 2009 al 31 gennaio 2016, corrispondente alla differenza fra le PC incassate in quel periodo e le prestazioni complementari di diritto nel medesimo lasso di tempo.
Nel proprio ricorso l'assicurato ha contestato l'ammontare da restituire stabilito dall'amministrazione, poiché esso non terrebbe conto in modo corretto degli acquisti degli oggetti di culto che sono stati effettuati negli anni 2010, 2011 e 2012, così come risulta dalla documentazione doganale del 5 maggio 2015 inviata al Procuratore generale nell'ambito dell'inchiesta penale. A suo dire, l'importo da restituire ammonterebbe invece a Fr. 11'245,30.
6. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
7. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita AI.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che l'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
" c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 000 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".
8. Oggetto di contestazione fra le parti è la sostanza computabile, che in un primo tempo la Cassa di compensazione, con la decisione formale del 14 gennaio 2016 con cui ha determinato l'ammontare da restituire, ha calcolato partendo dalla stima peritale di Fr. 60'000.- di tutti gli oggetti di culto di proprietà dell'interessato (circa 300) effettuata il 3 settembre 2015 da un esperto su ordine del Ministero pubblico.
A questa cifra, per certi anni ha aggiunto l'importo di Fr. 18'600.- dichiarato dall'assicurato il 28 settembre 2015 (doc. 62) quale provento della vendita di alcuni di questi oggetti e per determinati anni ha anche computato il costo degli acquisti di altri oggetti avvenuti durante quel periodo basandosi sulla dichiarazione doganale del 5 maggio 2015 (doc. A2).
Come risulta dai fogli di calcolo allegati alla decisione di restituzione, l'amministrazione ha così stabilito gli "altri beni" in Fr. 78'600.- (Fr. 60'000 + Fr. 18'600) per l'anno 2009, in Fr. 87'583.- (Fr. 78'600 + Fr. 8'983) per il 2010, in Fr. 93'898.- (Fr. 78'600 + Fr. 8'983 + Fr. 6'315) per l'anno 2011, in Fr. 98'163.- (Fr. 78'600 + Fr. 8'983 + Fr. 6'315 + Fr. 4'265) per gli anni 2012 e 2013 e in Fr. 60'000.- per gli anni 2014, 2015 e 2016.
Con la decisione su opposizione del 2 maggio 2019 (doc. A1), la Cassa di compensazione ha modificato la propria pretesa, nel senso che ha dedotto dalla cifra inizialmente richiesta la parte corrispondente al periodo dal 1° gennaio 2009 al 10 luglio 2010 (Fr. 6'000.-) per intervenuta prescrizione accertata in sede penale (doc. 318).
Inoltre, in considerazione del conteggio prodotto dall'assicurato, l'amministrazione ha dedotto anche l'importo di Fr. 5'088.- corrispondente all'eliminazione degli importi relativi agli acquisti di oggetti di culto avvenuta negli anni 2010, 2011 e 2012 e alla modifica degli averi a risparmio, per un ammontare totale da restituire di Fr. 13'538.-, contro i precedenti Fr. 24'626.- (Fr. 24'626 - Fr. 6'000 - Fr. 5'088).
Il ricorrente chiede ora al TCA di prendere in considerazione il conteggio che ha allestito a seguito della sentenza penale e che ha prodotto alla Cassa di compensazione prima dell'emanazione della decisione su opposizione, visto che quest'ultima l'ha fatto proprio solo in parte (doc. A1). A suo dire, la cifra da restituire sarebbe infatti pari a Fr. 11'245,30, dovendo sostanzialmente considerare gli oggetti comperati negli anni non al loro prezzo di acquisto, ma al valore venale che, sulla base delle risultanze della perizia fatta esperire dal Ministero Pubblico, può essere ritenuto il triplo di quello di partenza.
9. Il TCA evidenzia che tanto la soluzione proposta dalla Cassa di compensazione quanto quella del ricorrente sono errate.
Il 2 settembre 2015 (doc. 32) il perito nominato dal Procuratore generale ha rilasciato la sua valutazione dei circa 300 oggetti di fabbricazione __________ per il mercato __________ rinvenuti a casa dell'interessato, stimandone il valore venale in Fr. 60'000.-.
Tutte le istanze penali non si sono scostate da questa cifra e nemmeno questo Tribunale ha motivo di farlo.
Occorre innanzitutto eliminare, come ha poi correttamente fatto la Cassa cantonale di compensazione nella decisione su opposizione, gli importi degli acquisti effettuati dall'assicurato negli anni 2010, 2011 e 2012 figuranti nella dichiarazione del 5 maggio 2015 (doc. A2) rilasciata dall'Amministrazione federale delle dogane all'indirizzo del Ministero Pubblico.
In effetti, il valore dichiarato alla dogana svizzera degli oggetti importati da __________ è già compreso nella valutazione peritale del 2 settembre 2015 del loro valore commerciale, fissato in Fr. 60'000.-.
Per lo stesso motivo, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, nemmeno i soldi spesi per l'acquisto dei beni in questione - oggetti comprati peraltro a un prezzo di favore siccome l'assicurato parlava bene la lingua del posto, essendosi integrato nella mentalità e nella cultura locale (doc. 23) - possono essere dedotti dal valore venale stimato dal perito incaricato dal Procuratore generale.
Men che meno, tale deduzione può avvenire in ragione di tre volte il prezzo di acquisto dei pezzi importati in virtù del fatto che l'importo totale speso in __________ per gli oggetti formanti la sua collezione d'arte __________, pari a circa Fr. 20'000.- secondo la predetta dichiarazione doganale, ha un valore di mercato che è stato stimato in Fr. 60'000.- e quindi è pari a tre volte il prezzo di acquisto.
Non v'è infatti alcuna ragione per applicare questo fattore di moltiplicazione, non fosse altro perché gli oggetti che sono stati valutati dal perito costituiscono l'intera collezione che l'assicurato ha gradatamente costituito nell'arco di 20 anni, visto che è dal 1994 che si reca in __________ (doc. 22: verbale di interrogatorio del 4 dicembre 2014), e non è il frutto di compravendite avvenute soltanto negli anni 2010-2012.
I soldi che il ricorrente ha speso nel corso degli anni per comperare gli oggetti inerenti alla cultura __________ che erano presenti al momento della perquisizione effettuata il 4 dicembre 2014 (doc. 18) da parte degli inquirenti penali, si ritrovano ora sotto forma di oggettistica che è stata valutata in Fr. 60'000.- dal perito il 2 settembre 2015 (docc. 32-44).
Medesimo discorso vale per l'ammontare di Fr. 18'600.- che l'assicurato ha dichiarato alla Cassa di compensazione il 29 settembre 2015 (doc. 62) come derivante dalla compravendita a un privato di oggetti di culto __________.
Infatti, al momento in cui il perito ha valutato la collezione d'arte __________ del ricorrente, ossia il 2 settembre 2015, gli oggetti che l'assicurato ha dichiarato avere venduto durante il 2015 facevano già parte dei circa 300 oggetti rinvenuti e fotografati dagli inquirenti durante la perquisizione di un anno prima e sui quali il perito si è basato per stimare il valore di mercato dell'intera collezione. Pertanto, si deve ritenere che il prezzo di compravendita di Fr. 18'600.- era già compreso ed integrato nel valore complessivo di Fr. 60'000.- e, come tale, non può dunque essere più aggiunto al valore peritale dell'intera collezione.
Da quanto precede discende che per determinare il diritto del ricorrente alle prestazioni complementari occorre tenere conto, per tutti gli anni per i quali la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato la restituzione, di "altri fattori della sostanza" in ragione di Fr. 60'000.-.
Peraltro, non va dimenticato che la Corte di appello e di revisione penale ha ritenuto l'assicurato colpevole di avere infranto l'art. 31 cpv. 1 lett. d LPC per non avere segnalato l'accumulo costante di sostanza mobiliare tra l'11 luglio 2010 e il 3 settembre 2015 per un valore complessivo di Fr. 60'000.-.
10. Sulla scorta di quanto precede, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti vanno retrocessi alla Cassa cantonale di compensazione, affinché ricalcoli il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente computando quali "altri beni" l'ammontare di Fr. 60'000.- dal 1° luglio 2010 al 31 gennaio 2016.
L'indicazione del 31 dicembre 2016 nella decisione su opposizione è frutto di un manifesto errore di battitura, dato che la decisione formale di restituzione è stata emessa il 14 gennaio 2016 e l'amministrazione ha giustamente calcolato fino alla fine di quel mese gli importi indebitamente percepite da restituire.
11. Nel suo ricorso l'assicurato ha postulato il riconoscimento del gratuito patrocinio per la sede amministrativa, visto che la Cassa gliel'ha negato tenuto conto sia del principio inquisitorio sia del fatto che l'importo chiesto in restituzione è stato ridotto per intervenuta prescrizione dell'azione penale e non perché è stata accolta la tesi dell'assicurato.
Va qui rilevato che già prima dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (vedi, per l'assicurazione invalidità: DTF 114 V 228, per l'assicurazione contro gli infortuni: DTF 117 V 408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto, senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio nell'ambito della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali, a condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b).
L'allora TFA aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio dovevano essere valutate con rigore (SVR 2000 KV Nr. 2, consid. 4c, pag. 6, in fine).
L'art. 37 cpv. 4 LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti all'assicuratore, prevede che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del patrocinio gratuito.
Qualora, dunque, un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (SVR 2004 EL Nr. 4).
Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, op. cit., n. 35 ad art. 37, pag. 530 e seguenti; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).
Peraltro, giusta l'art. 37 cpv. 4 LPGA, la concessione del gratuito patrocinio richiede una domanda in questo senso (Kieser, op. cit., n. 33 ad art. 37, pag. 529).
Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (FF 1999 3965).
La concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (Kieser, op. cit., n. 22 ad art. 37, pag. 504-505).
Quindi, le tre condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (STF I 134/06 del 7 maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V 372 consid. 5b e riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).
Queste condizioni di concessione dell'assistenza giudiziaria, poste dalla giurisprudenza sotto l'egida dell'art. 4 vCost. fed., sono applicabili alla concessione dell'assistenza gratuita di un consigliere giuridico nella procedura d'opposizione (STFA I 557/04 del 29 novembre 2004, consid. 2.1; SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2). Tuttavia, la questione di sapere se esse sono realizzate deve essere esaminata in virtù di criteri più severi nella procedura amministrativa (Kieser, ATSG-Kommentar, 3a ed., Zurigo, Basilea, Ginevra 2015, n. 28 e n. 35 ad art. 37, pagg. 528 e 530).
A tal proposito, occorre tenere conto delle circostanze del caso concreto, della particolarità delle regole di procedura applicabili, così come delle specificità della procedura amministrativa in corso. In particolare, occorre menzionare, oltre alla complessità delle questioni di diritto e dei fatti, le circostanze concernenti la persona in oggetto, come la sua capacità di orientarsi in una procedura. Quale regola generale, il gratuito patrocinio è necessario quando la procedura è suscettibile di riguardare in maniera particolarmente grave la situazione giuridica della persona interessata. Altrimenti, una tale necessità esiste soltanto quando alla relativa difficoltà del caso si aggiunge la complessità della fattispecie o dei quesiti giuridici, alla quale il richiedente non è in grado di farvi fronte da solo (DTF 130 I 182 consid. 2.2; SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2).
La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussista la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).
Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA I 447/04 del 2 marzo 2005, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo, cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza confermata nuovamente nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).
12. Nel caso concreto, la scrivente Corte rileva che dagli atti risulta che il 29 settembre 2015 (doc. 62) l'amministrazione ha ricevuto uno scritto dell'assicurato con cui è stata informata che aveva effettuato una vendita di oggetti di culto __________ a un privato per la somma di Fr. 18'600.-.
Due mesi dopo, il 2 dicembre 2015 (doc. 64), l'assicurato ha nuovamente scritto alla Cassa cantonale di compensazione informandola su un cambiamento della sua situazione patrimoniale. Riferendosi alla sua dichiarazione di imposta 2014 che le ha trasmesso, l'assicurato ha attirato l'attenzione della Cassa sul fatto che aveva dichiarato una collezione di manufatti __________ per un valore che è stato stimato in Fr. 60'000.-. Inoltre, egli ha precisato che se da una parte la perizia teneva conto del valore di mercato degli oggetti in Svizzera, tuttavia dall'altra parte il reale importo d'acquisto era nettamente inferiore.
Egli l'aveva situato fra i Fr. 20'000.- e i Fr. 25'000.-, specificando di avere acquistato tutti gli oggetti direttamente in __________.
Alla luce di come si sono svolti i fatti esposti, d’avviso di questo TCA nel caso di specie faceva difetto la necessità di un patrocinio dell’interessato per difendere i suoi interessi davanti alla Cassa cantonale di compensazione.
I predetti scritti sono infatti sufficienti per concludere che, pur essendo oggetto del contendere la restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite, sulla base della rigorosa giurisprudenza federale, non va ritenuta come necessaria la presenza di un patrocinatore legale già in sede amministrativa.
Non va dimenticato che seppure alla base della decisione di restituzione vi fosse un procedimento penale, la fattispecie non era particolarmente complessa, dovendo l'autorità amministrativa determinare unicamente la sostanza non dichiarata negli anni dall'assicurato e computarla nei suoi redditi in ragione di 1/15 dopo deduzione della franchigia ex art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.
Pertanto, anche senza l'aiuto di un legale l'opponente poteva contestare il principio stesso di dovere restituire delle prestazioni complementari, visto che non si era mai posto il problema di annunciare i suoi articoli di culto all'amministrazione non avendo la percezione che essi costituissero una collezione soggetta all'obbligo di informazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione.
D'altronde, questi argomenti erano già emersi il 4 dicembre 2014 durante l'interrogatorio avvenuto davanti al Procuratore generale, perciò non sarebbe stato particolarmente gravoso, anche se l'assicurato è affetto da turbe psichiche, riproporli da solo alla Cassa di compensazione con l'opposizione per contestare il principio stesso di dovere restituire delle PC.
Peraltro, solo il mese prima che fosse emanata la decisione formale, l'assicurato aveva informato la Cassa di questa sua nuova sostanza mobiliare, perciò va dato atto che egli era in grado di interagire con l'autorità amministrativa e fare valere le proprie ragioni. Prova ne è che spontaneamente ha avvisato la Cassa che il valore venale peritato della sua collezione ammontava a Fr. 60'000.-, precisando però che il suo valore di acquisto era nettamente inferiore. Di conseguenza, egli non era d'accordo con il principio stesso del computo di sostanza e nulla gli impediva di farlo personalmente valere davanti alla Cassa.
Pertanto, l'opposizione alla decisione formale del 14 gennaio 2016 poteva essere inoltrata dall'assicurato stesso senza necessità di fare capo al legale che l'ha assistito nella procedura penale. Era sufficiente che egli ribadisse la tesi sostenuta davanti all'inquirente penale, e meglio che fino al momento in cui è stata avviata la procedura penale egli non era a conoscenza di possedere una collezione di oggetti che, dato il loro elevato valore venale, doveva essere dichiarata alla Cassa.
L’essersi rivolto ad un legale ha comportato che l'assicurato si sia assunto il rischio di non vedersi riconosciute le spese legali derivanti dall’intervento di un esperto, non essendovi i necessari presupposti legali. D’altronde, la giurisprudenza ha da tempo precisato che la necessità di interpellare un patrocinatore legale è data solo nei casi in cui la fattispecie è complessa e vi sono difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dall’assicurato stesso o da persone cognite in materia appartenenti ad associazioni che operano in difesa degli assicurati, assistenti sociali e simili versati nella materia.
Da quanto precede discende che le circostanze concrete non esigevano che l’assicurato facesse capo ad un legale per fare valere i suoi diritti davanti alla Cassa.
Di conseguenza, RI 1 non può beneficiare del gratuito patrocinio nella procedura amministrativa e, facendo difetto una delle tre condizioni cumulative, non occorre verificare neppure se il richiedente si trovava nel bisogno e se le sue conclusioni non sembravano avere esito sfavorevole.
13. L’insorgente ha infine chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio anche per la sede ricorsuale.
Visto l'esito favorevole del ricorso l'assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha diritto al versamento di ripetibili da parte della Cassa di compensazione (art. 61 lett. g LPGA).
In virtù della costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STF 8C_32/ 2012 del 14 maggio 2012; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012; STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; STCA 32.2015.79 del 4 aprile 2016; STCA 33.2012.8 del 17 dicembre 2012; STCA 33.2010.13 del 10 gennaio 2011; STCA 32.2008.179 del 5 giugno 2009).
Considerato che contestualmente al ricorso il patrocinatore ha prodotto la nota d'onorario del 3 giugno 2019 (doc. A3) di Fr. 1'326,40, non v'è motivo di scostarsi da questa somma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1 La decisione impugnata è annullata nella fissazione dell'importo da restituire. Gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione, affinché ricalcoli, basandosi su una sostanza mobiliare a titolo di "altri beni" di Fr. 60'000.-, la somma che l'assicurato è tenuto a restituire per il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 gennaio 2016.
1.2 La decisione impugnata è confermata nella misura in cui respinge l'istanza di gratuito patrocinio in sede amministrativa
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà al ricorrente l'importo di Fr. 1'326,40 (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili per la sede ricorsuale, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti