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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.08.2011 33.2011.7

August 10, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,455 words·~17 min·4

Summary

Compensazione delle prestazioni complementari attribuite (posteriormente) all'assicurata con le prestazioni assistenziali anticipate dall'USSI. Se USSI ha versato prestazioni anticipate,il minimo vitale LEF non è un limite alla compensazione. Compensazione è corretta, altrimenti c'è sovraindennizzo

Full text

Raccomandata

Incarto n. 33.2011.7   TB

Lugano 10 agosto 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 maggio 2011 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 18 aprile 2011 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona     in materia di prestazioni complementari

ritenuto                            in fatto

                                  A.   Con decisione del 6 gennaio 2011 (doc. 17) l'Ufficio assicurazione invalidità ha assegnato a RI 1 il diritto ad una mezza rendita d'invalidità con grado AI del 50% dal 1° giugno 2008, ciò che corrisponde ad una rendita mensile AI di Fr. 893.- dal 1° giugno 2008 al 31 dicembre 2008 per un pagamento retroattivo totale di Fr. 6'251.-, ad una rendita mensile AI di Fr. 921.- per gli anni 2009 e 2010 per un totale di Fr. 22'104.- e ad una rendita mensile per l'anno 2011 di Fr. 938.-. Da questa somma l'UAI ha dedotto Fr. 28'355.- - esclusa la mensilità di gennaio 2011 -, che ha posto in compensazione con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che ha anticipato le prestazioni sociali (doc. 19).

Contro questa decisione l'assicurata ha formulato ricorso al TCA (32.2011.55), che viene evaso con decisione separata odierna.

                                  B.   Il 12 gennaio 2010 (recte: 2011) (doc. 27) l'assicurata ha postulato una prestazione complementare all'AI, che la Cassa cantonale di compensazione ha evaso il 2 marzo 2011 emettendo tre distinte decisioni di concessione di prestazioni complementari.

La prima verteva sul periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 (doc. 72), periodo in cui l'amministrazione ha fissato in Fr. 1'454.- il diritto mensile alle PC, ma il pagamento del totale di Fr. 10'178.- è stato trattenuto e versato all'Ufficio del sostegno e dell'inserimento sociale (USSI) quale compensazione.

Con la seconda decisione (doc. 69) la Cassa ha fissato il diritto alle prestazioni complementari per l'intero anno 2010 sempre in Fr. 1'454.-, ma non ha versato all'assicurato la somma di Fr. 17'448.-, poiché l'ha girata direttamente all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento a titolo di compensazione.

Infine, la terza decisione (doc. 76) relativa al periodo da gennaio 2011 in poi ha stabilito in Fr. 595.- il diritto alle PC, quindi in complessivi Fr. 1'190.- dovuti fino all'emanazione della decisione di concessione di prestazioni complementari, ma anche in tale evenienza l'importo è stato girato all'USSI quale compensazione.

                                  C.   Con decisione su opposizione del 18 aprile 2011 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione del 4 aprile 2011 (doc. 84) dell'assicurata, evidenziando di essere legittimata, giusta l'art. 22 cpv. 4 OPC-AVS/AI, a compensare con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento gli importi che esso ha anticipato quando il diritto alle prestazioni complementari era sospeso e di non conoscere in dettaglio i singoli importi anticipati né lo scopo al quale erano destinati.

L'amministrazione ha inoltre precisato che l'USSI le ha chiesto in compensazione la somma di Fr. 46'045.- a titolo di anticipi da recuperare, ma la Cassa di compensazione ne ha riversati (solo) Fr. 28'816.-, ossia la cifra a sua disposizione.

Infine, la Cassa si è detta incompetente per decidere sulle lamentele dell'assicurata circa l'obbligo di restituire detti anticipi.

                                  D.   Il 14 maggio 2011 (doc. I) RI 1 ha formulato ricorso al Tribunale chiedendo "l'abrogazione dell'obbligo di restituzione per gravi motivi economici" e "la restituzione della somma degli averi retroattivi spettanti relativi alle prestazioni complementari che ammonta a fr. 28'816.-". La ricorrente ha sostanzialmente evidenziato che la compensazione effettuata dalla Cassa di compensazione non tiene conto del suo disagio economico.

In particolare, l'insorgente ha evidenziato "l'inefficienza dell'Ufficio del sostegno sociale che mi ha procurato e procura tuttora delle difficoltà reali a vivere con dignità. Inoltre, le mie condizioni di salute sono peggiorate. (…)" e si è lamentata che "Le prestazioni versatemi in questi anni non erano in alcun modo adeguate a garantire un'esistenza dignitosa, dovendo fare capo più volte all'aiuto di parenti e amici per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità." (doc. I pag. 2). Il comportamento adottato dall'USSI, a suo dire, avrebbe leso diversi suoi diritti costituzionali. Attualmente vive con un'entrata mensile di Fr. 2'317,20 (Fr. 938.- [rendita d'invalidità] + Fr. 595.- [prestazione complementare] + Fr. 784,20 [indennità di disoccupazione]), a cui va dedotta la pigione di Fr. 1'550.-, per avere quindi a disposizione per sé e per il figlio maggiorenne agli studi (solo) Fr. 767,20 al mese.

                                  E.   Nella risposta di causa del 24 maggio 2011 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso, evidenziando che il suo compito si limita ad applicare l'art. 22 cpv. 4 OPC-AVS/AI, mentre sulla legittimità della richiesta di restituzione degli anticipi prestati dall'USSI e sull'obbligo stesso di restituzione non può esprimersi, non essendo competente.

Le altre censure sollevate dall'assicurata non sono state ritenute come elementi nuovi suscettibili di modificare la decisione impugnata, che perciò l'amministrazione ha riconfermato.

                                  F.   La ricorrente ha osservato il 7 giugno 2011 (doc. V) che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento sarebbe la causa dei suoi disagi finanziari, che è peggiorata negli ultimi mesi a seguito sia della morte del convivente, che la manteneva, sia della sua malattia, che le impedisce di lavorare a tempo pieno. Ha quindi ribadito la richiesta di restituzione della somma di Fr. 28'816.- che la Cassa di compensazione non le ha versato quale PC girandola invece all'USSI, il cui operato l'assicurata contesta fermamente, ricordando che giusta l'art. 43 Las detto Ufficio avrebbe potuto rinunciare alla richiesta di restituzione per evitare un eccessivo e ingiustificato aggravio delle sue condizioni economiche.

Il 10 giugno 2011 (doc. VII) la Cassa ha osservato come le censure della ricorrente siano sostanzialmente le stesse del ricorso e che quindi non può pronunciarsi non essendo competente.

La ricorrente ha infine rilevato che la Cassa non è entrata nel merito della causa, ma si è soffermata su disquisizioni di carattere formale: ha di nuovo chiesto la restituzione delle PC (doc. IX).

La Cassa non ha più formulato osservazioni (doc. X).

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

                                   2.   Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                                   3.   Hanno diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se hanno diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità (art. 4 cpv. 1 lett. c LPC).

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Beneficiaria dal 1° giugno 2008 di una rendita AI, la ricorrente ha contestato che la Cassa cantonale di compensazione abbia compensato il suo diritto alle prestazioni complementari per il periodo dal 1° giugno 2009 al 28 febbraio 2011 con gli anticipi versati dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. Ella ritiene, infatti, che detto Ufficio non le abbia versato delle prestazioni adeguate a garantire un'esistenza dignitosa né abbia adottato misure di reinserimento professionale. Viste le entrate mensili attuali di Fr. 2'317,20, che non le permetterebbero di vivere dignitosamente, la ricorrente ha chiesto che la somma di Fr. 28'816.- corrispondente al suo diritto alle prestazioni complementari non sia restituito all'USSI, ma che le sia versato regolarmente dalla Cassa di compensazione per potere fare fronte ai suoi bisogni.

Occorre dunque verificare se il procedere dell'amministrazione mediante compensazione sia corretto.

                                   4.   A dipendenza del suo diritto ad una mezza rendita d'invalidità retroattivamente dal 1° giugno 2008, la ricorrente beneficia di prestazioni complementari (art. 4 cpv. 1 lett. c LPC) dal 1° giugno 2009, ovvero il suo diritto è sorto il mese in cui è stata presentata la domanda di rendita AI (art. 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI).

Nel giugno 2009 l'assicurata ha infatti depositato la domanda di prestazioni dall'assicurazione invalidità essendo inabile al lavoro al 50%. Nell'attesa di ricevere la decisione dell'Ufficio AI, la ricorrente non disponeva di sufficienti risorse economiche, motivo per cui è intervenuto l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che le ha anticipato gli importi necessari al sostentamento.

In effetti, il 22 dicembre 2010 (doc. 1) l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha avvisato il Servizio delle prestazioni complementari dell'Istituto delle assicurazioni sociali che ha concesso e concede all'assicurata sussidi di sostegno sociale in attesa del riconoscimento della prestazione complementare. Pertanto, l'USSI ha rivendicato la prestazione complementare che sarebbe stata riconosciuta all'interessata dalla nascita del diritto fino al mese di pagamento.

Terminati gli accertamenti, il 6 gennaio 2011 (doc. 19) l'Ufficio AI ha emesso una decisione formale con cui ha concesso all'assicurata una rendita ordinaria semplice d'invalidità di Fr. 893.- al mese dal 1° giugno 2008 al 31 dicembre 2008 (Fr. 6'251.-), di Fr. 921.- al mese per gli anni 2009 e 2010 (Fr. 22'104.-) e di Fr. 938.- mensili dal 1° gennaio 2011.

Facendo seguito al summenzionato scritto, il 22 febbraio 2011 (doc. 80) la Cassa cantonale di compensazione ha informato l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che con decisione che sarebbe stata emanata nel corso del mese di marzo 2011 l'assicurata sarebbe stata posta retroattivamente al beneficio di una prestazione complementare dal 1° giugno 2009. Pertanto, avendo già ottenuto la dichiarazione di cessione degli arretrati firmata dall'assicurata, per potere quantificare l'ammontare dovutogli, la Cassa ha chiesto all'USSI di precisare i versamenti effettuati dal 1° giugno 2009 al 28 febbraio 2011.

L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha risposto quantificando in Fr. 46'045.- le prestazioni versate all'assicurata nel periodo citato (doc. 79).

È dunque sulla scorta di questa informazione che la Cassa di compensazione ha emesso il 2 marzo 2011 tre decisioni di fissazione delle prestazioni complementari riferite, distintamente, a tre periodi diversi, in cui ha però compensato le prestazioni complementari dovute all'assicurata girandole direttamente all'USSI nella misura a sua disposizione, ossia Fr. 28'816.-.

Più precisamente, la Cassa cantonale di compensazione, una volta stabilito il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata, non le ha versato gli importi dovuti (dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009: Fr. 1'454.- x 7 mesi = Fr. 10'178.-, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: Fr. 1'454.- x 12 mesi = Fr. 17'448.-, dal 1° gennaio 2011 al 28 febbraio 2011: Fr. 595.- x 2 mesi = Fr. 1'190.-), ma li ha compensati con gli anticipi versati dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento all'interessata.

                                   5.   Giusta l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.

Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti:

a.   al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;

b.    a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.

L'art. 22 OPC-AVS/AI tratta del pagamento di arretrati.

L'art. 22 cpv. 4 OPC-AVS/AI prevede che se, in attesa dell'assegnazione di prestazioni complementari, un ente assistenziale pubblico o privato ha concesso a una persona anticipi destinati al suo sostentamento durante un periodo per il quale sono versate retroattivamente prestazioni complementari, l'anticipo può essere rimborsato direttamente all'ente in questione al momento del pagamento posticipato.

Secondo l'art. 33 lett. a Las (Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971), le prestazioni assistenziali corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps).

L'art. 32 cpv. 1 Laps (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000) prevede che l'organismo pubblico che, in vista della concessione di un'altra prestazione sociale ai sensi della Laps, di un sussidio per la riduzione dei premi per l'assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente l'arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati concessi.

Alla procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI (art. 32 cpv. 2 Laps).

L'art. 10c Reg.Laps enuncia, poi, che:

"  1 L'organismo pubblico che ha beneficiato degli anticipi prende contatto con l'organismo pubblico che ha versato gli anticipi.

2 L'organismo pubblico che ha versato gli anticipi comunica all'organismo che ne ha beneficiato:

a) l'importo dell'anticipo effettuato;

b) il periodo per il quale ha effettuato l'anticipo.

3 Sulla scorta dei dati ottenuti, l'organismo pubblico che ha beneficiato degli anticipi procede al necessario rimborso.".

Applicando al caso concreto le norme esposte, è quindi a giusta ragione che la Cassa cantonale di compensazione ha provveduto a riversare direttamente all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento gli anticipi di prestazioni effettuati alla ricorrente "in sostituzione" delle prestazioni complementari giunte più tardi.

In effetti, non appena il diritto alle prestazioni complementari è divenuto esigibile nel marzo 2011 con effetto dal 1° giugno 2009, i versamenti effettuati dall'USSI all'assicurata a titolo di anticipo dovevano essergli rimborsati sin dalla nascita del diritto alle PC, trattandosi di versamenti di un ente assistenziale pubblico.

Nella fattispecie, la somma di Fr. 28'816.- (Fr. 10'178.- + Fr. 17'448.- + Fr. 1'190.-) corrisponde all'importo che la Cassa cantonale ha erogato all'assicurata dal 1° giugno 2009 al 28 febbraio 2011, ossia nel periodo di diritto alle prestazioni complementari.

                                   6.   In primo luogo, il TCA evidenzia che per procedere alla compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi da terzi, non è necessario che l'autorità che ha proceduto ad erogare gli anticipi emetta una decisione al riguardo. Essa deve, per contro, annunciare alla Cassa di compensazione AVS/AI competente (nel caso si tratti, per esempio, di rendite AI arretrate), tramite il relativo formulario, la propria pretesa di rimborso.

In merito alla critica della ricorrente secondo cui, in sostanza, l'importo che la Cassa di compensazione intende girare all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento dovrebbe esserle regolarmente versato stanti le sue precarie condizioni finanziarie non riuscendo altrimenti a vivere dignitosamente con la sola rendita d'invalidità (Fr. 938.-), la prestazione complementare (Fr. 595.-) e l'indennità di disoccupazione (Fr. 784,20), peraltro terminata il 15 maggio 2011, questo Tribunale rileva che la compensazione dell'ammontare di Fr. 28'816.- non va a sfavore dell'insorgente.

Anzi. Non va infatti dimenticato che l'assicurata ha già ricevuto questa somma a titolo di anticipi di prestazioni sociali direttamente dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento in passato, nel momento in cui ne aveva bisogno.

Pertanto, non procedere alla compensazione come legalmente previsto ma, come pretende l'insorgente, versarle (ancora) questo importo, comporterebbe un suo indebito arricchimento, ovvero si avrebbe una situazione di sovraindennizzo.

Infatti la ricorrente, dopo avere già incassato negli anni scorsi gli anticipi dell'USSI, beneficerebbe ora pure delle prestazioni complementari. Ciò è però espressamente escluso dall'art. 69 cpv. 1 LPGA, secondo cui il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell'avente diritto.

Per quanto attiene ancora all'obiezione che la deduzione per compensazione di tale importo violerebbe la sua dignità, conducendola ad uno stato di indigenza, questa Corte rileva che è vero che la compensazione con la rendita può essere operata solo nella misura in cui la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 115 V 343 consid. 2c, 111 V 103 consid. 3b; Valterio, op. cit., pag. 238; RCC 1983 pag. 70-71; cfr. anche N. 10919 Direttive sulle rendite).

Nella fattispecie, tuttavia, le censure sollevate dalla ricorrente non meritano accoglimento, in quanto nel periodo cui si riferisce il versamento delle prestazioni arretrate (dal 1° giugno 2009 al 28 febbraio 2011) l'assicurata aveva comunque beneficiato di prestazioni assistenziali, che già coprivano il suo minimo vitale.

Pertanto, tramite le stesse è stata così garantita la copertura del suo minimo esistenziale e la sua dignità non è stata calpestata, dato che le prestazioni assistenziali servono proprio per garantire un'esistenza dignitosa a chi, senza altri mezzi a disposizione, non può altrimenti far fronte ai propri bisogni minimi.

Nella recente sentenza 8C_55/2010 del 6 agosto 2010, pubblicata in DTF 136 V 286, l'Alta Corte ha chiaramente indicato che se l'autorità competente in materia di aiuto sociale ha versato alla persona assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente a quello delle rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non costituisce un limite alla compensazione (cfr. anche DTF 121 V 126; STFA I 255/91 del 18 maggio 1992, consid. 2b; STCA del 18 giugno 2003, 32.2002.140; STCA del 23 febbraio 2011, 32.2010.188).

La ricorrente ha fatto inoltre valere che tale misura è anticostituzionale, siccome viola gli artt. 7 e 12 della Costituzione federale.

Da quanto precede discende che nessuna disposizione costituzionale, né tanto meno quelle invocate dall'assicurata, sono state quindi violate, perciò il ricorso va respinto su questo punto.

Infine, quanto al riferimento della ricorrente all'art. 43 Las, secondo cui l'autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano, questo Tribunale rileva come si tratti di una facoltà, conferita all'USSI, di rinunciare a chiedere il rimborso e non di un obbligo di procedere in tal senso.

Nell'evenienza concreta l'autorità competente, procedendo con la compilazione dell'apposito formulario 318.183 per la compensazione, ha dunque legittimamente ritenuto di non fare capo a questa possibilità, ma di procedere regolarmente con la richiesta di rimborso delle prestazioni assistenziali anticipate così come previsto dall'art. 33 Las, avendo ora la ricorrente diritto alle prestazioni complementari e quindi non violando in alcun modo, come evidenziato, la sua dignità. L’agire della Cassa non è arbitrario. Si ribadisce il necessario rispetto dell’art. 69 LPGA.

Pertanto, anche questa censura deve essere respinta.

                                   7.   Stante quanto precede, questo Tribunale deve concludere che, a ragione, la Cassa cantonale di compensazione ha proceduto alla compensazione delle prestazioni complementari di Fr. 28'816.- spettanti all'assicurata a favore, invece, dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

La decisione su opposizione deve pertanto essere confermata, ed il ricorso deve essere integralmente respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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