Raccomandata
Incarto n. 33.2010.1 TB
Lugano 15 luglio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 dicembre 2009 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto che
RI 1, nato nel 1989, nel maggio 2007 ha chiesto (doc. 1) ed ottenuto (doc. 21) delle prestazioni complementari alla rendita completiva per figli dell'AI;
in occasione della procedura d'ufficio di riesame del suo diritto alle PC, il 30 giugno 2009 (doc. 26) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurato di produrre della documentazione attestante il suo statuto professionale, ovvero se lavorava o se era in disoccupazione, avvertendo inoltre l'interessato che dal 1° agosto 2009 avrebbe sospeso la prestazione complementare fino alla ricezione di quanto chiesto;
il 14 luglio 2009 (doc. 29) la Cassa cantonale di compensazione, Servizio rendite e indennità, ha chiesto in restituzione all'assicurato la somma di Fr. 3'876.-, corrispondente a sei mesi di rendita completiva per figli versatagli a torto da febbraio a luglio 2009, non avendo egli avvisato l'autorità competente che il 2 gennaio 2009 aveva sciolto il contratto di tirocinio (doc. 30) e che quindi non aveva più diritto alla rendita;
il 16 luglio 2009 (doc. 27) la mamma dell'assicurato ha chiesto un incontro per potere spiegare la situazione del figlio, incontro che è stato effettuato il 29 luglio seguente (doc. 34A);
il 25 agosto 2009 (doc. 32) la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, ha emanato una decisione di restituzione delle prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° febbraio 2009 al 31 luglio 2009 (Fr. 998.- x 6 = Fr. 5'998.-), poiché con lo scioglimento del contratto di tirocinio si è estinto il diritto alle PC;
cresciuto in giudicato l'ordine di restituzione, il 2 ottobre 2009 (doc. 33) l'assicurato ha chiesto il condono delle prestazioni complementari da restituire, facendo valere sia la sua buona fede avendo tempestivamente comunicato al suo medico curante ed all'Ufficio assicurazione invalidità la cessazione del tirocinio, sia che la restituzione della somma richiesta lo metterebbe in gravissime difficoltà, non possedendo alcun bene patrimoniale e sopravvivendo soltanto grazie all'assistenza sociale;
con decisione del 22 ottobre 2009 (doc. 35) la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, Servizio delle PC, ha respinto la domanda di condono, a motivo che l'assicurato non aveva dato seguito al suo obbligo di informarlo subito circa qualsiasi cambiamento importante delle sue condizioni personali e quindi anche dell'interruzione del tirocinio, dal quale dipendeva la continuazione del versamento della rendita completiva per figli dell'AI e, di riflesso, anche le prestazioni complementari, mentre detta comunicazione è avvenuta solo il 16 luglio 2009;
in tali circostanze, la violazione dell'obbligo di informare comporta il mancato riconoscimento della buona fede e quindi non è necessario verificare la condizione cumulativa della grave difficoltà;
nell'opposizione del 23 novembre 2009 (doc. C) l'assicurato ha spiegato d'avere avvisato dell'interruzione degli studi il suo medico e l'UAI, perciò il Servizio PC doveva esserne a conoscenza;
con decisione su opposizione del 3 dicembre 2009 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha confermato la decisione di restituzione, osservando che tra le diverse amministrazioni cantonali non esiste un automatismo di comunicare le informazioni ricevute da un assicurato, perciò il ricorrente non può ritenersi esentato dal notificare all'ente erogante le prestazioni dei fatti che ne modificano l'entità o ne sopprimono il diritto;
in questo senso, visto che percepiva delle prestazioni complementari alla rendita completiva per figli, l'interessato doveva avvisare anche il Servizio PC che aveva rescisso il contratto di tirocinio e non solo il suo medico e l'Ufficio assicurazione invalidità, poiché le rendite completive per figli maggiorenni possono essere versate solo se gli stessi continuano gli studi o la formazione;
nel suo ricorso del 13 gennaio 2010 (doc. I) RI 1 ha chiesto di riconoscere la sua buona fede, ritenuto che egli ha notificato il cambiamento professionale non "presso qualsiasi altra amministrazione cantonale, ma presso l'ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, che è parte dell'istituto delle assicurazioni sociali come pure la cassa cantonale di compensazione e che ha erogato delle prestazioni simili a quelle della cassa di compensazione (…). Vale pertanto quanto è stato precisato nella sentenza del TFA citata, che nel caso concreto la cassa cantonale di compensazione avrebbe dovuto tener conto delle comunicazioni avvenute all'istituto delle assicurazioni sociali della quale essa fa parte.";
il ricorrente ha inoltre evidenziato che l'Ufficio AI ha riconosciuto i fatti così come da egli esposti ed ha ammesso il presupposto della buona fede, quindi chiede che identica soluzione sia adottata dalla Cassa cantonale per le prestazioni complementari;
con la risposta di causa del 29 gennaio 2010 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto l'accoglimento del ricorso, reputando che, come risulta dagli atti presenti nell'incarto dell'UAI, il presupposto della buona fede sia stato realizzato, avendo l'assicurato tempestivamente informato l'Ufficio AI dello scioglimento del contratto di tirocinio;
l'amministrazione ha quindi chiesto al TCA di rinviare gli atti per la valutazione della seconda condizione necessaria per l'ottenimento del condono, ossia la grave difficoltà economica;
l'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV);
considerato in diritto che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse non devono essere restituite se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà;
per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse;
determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA);
il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA);
giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione;
secondo le norme appena citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102 pag. 313; SVR 1995 AVS Nr. 61 pag. 182 consid. 4):
- l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e
- la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b);
quindi, se una sola delle due condizioni appena elencate non è adempiuta il condono non può essere concesso;
nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 all'art. 25);
il Giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488);
giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC;
l'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci;
il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza;
la norma dell'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000.- per le persone sole, Fr. 12'000.- per i coniugi e Fr. 4'000.per gli orfani ed i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS e dell'AI;
in specie, la condizione della buona fede è stata ammessa dall'amministrazione con la risposta di causa conformemente all'art. 53 cpv. 3 LPGA, secondo cui l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso;
di conseguenza, resta soltanto da esaminare l'altra condizione cumulativa delle gravi difficoltà;
a questo proposito, vista anche l'espressa richiesta dell'amministrazione affinché essa stessa possa procedere in tal senso e quindi si ripronunci sul diritto del ricorrente al condono dell'obbligo di restituire la somma di Fr. 5'998.per prestazioni complementari indebitamente percepite dal febbraio al luglio 2009, il rinvio degli atti alla Cassa cantonale di compensazione, Servizio PC, appare giustificato anche per non pregiudicare, alla luce delle necessità d’accertamento fattuale, un doppio grado di giudizio al ricorrente. Il servizio interessato opererà gli accertamenti necessari con la collaborazione del ricorrente ed emanerà una nuova decisione;
stanti così le cose, il ricorso deve essere parzialmente accolto, mentre la decisione su opposizione che rifiuta il condono va annullata, con conseguente rinvio degli atti alla Cassa cantonale di compensazione per dar seguito ai suoi incombenti;
vincente in causa, ma non patrocinato da un legale, il ricorrente non ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione, affinché proceda con l'esame della condizione delle gravi difficoltà per restituire quanto indebitamente ricevuto e si ripronunci sulla domanda di condono.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3.Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti