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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.07.2003 33.2003.17

July 7, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·592 words·~3 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 33.2003.17-18   IR/cd

Lugano 7 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sui ricorsi del 10 giugno 2003 (complementati con la trasmissione delle decisioni impugnate il 16 giugno 2003) di

1. __________ 2. __________  

contro  

le decisioni del 14 maggio 2003 emanate da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1      in materia di prestazioni complementari

   In fatto ed in diritto

                                     -   che con scritto del 10 giugno 2003 complementato il successivo 16 giugno 2003 __________ e __________ si sono aggravati a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro le decisioni del 14 maggio 2003 della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG in materia di prestazioni complementari. In particolare con le decisioni citate la Cassa ha fissato prestazioni ritenute insufficienti dai ricorrenti con richiamo anche ad altri ricorsi a questo TCA __________ nel frattempo dichiarati irricevibili (cfr. STCA 14 maggio 2003);

                                     -   che il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). Ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell’emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (DTF 119 V 95 consid. 4c) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali);

                                     -   che la procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;

                                     -   che per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LPC, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA sono applicabili alle prestazioni dei cantoni sempre che la legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA;

                                     -   che nel caso in esame, le decisioni della Cassa impugnate e di cui si chiede l'annullamento non hanno ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di esse deve pertanto essere dichiarato irricevibile;

                                     -   che nelle decisioni impugnate rettamente l’amministrazione ha indicato, quale rimedio giuridico, la procedura di opposizione alla Cassa stessa. Si giustifica pertanto la trasmissione degli atti alla Cassa affinché proceda all'emanazione delle decisioni su opposizione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   I ricorsi 10 giugno 2003 di __________ e __________ sono irricevibili.

§ Gli atti sono trasmessi alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, Bellinzona, affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo le decisioni su opposizione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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