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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.03.2003 33.2003.11

March 24, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,886 words·~24 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 33.2003.11   IR/cd

Lugano 24 marzo 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2003 di

__________

contro  

la decisione del 11 dicembre 2002 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 11 dicembre 2002 la Cassa Cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha respinto la richiesta formulata da __________, vedova, domiciliata a __________, di ottenere una prestazione complementare a motivo del superamento del fabbisogno con il reddito non privilegiato.

                                         Avverso tale decisione __________ è insorta con atto del 10 gennaio 2003 indicando in particolare:

"  1) Sostanza mobile o immobile alienata

E' stata allestita sulla base di una valutazione della quale non mi sono stati forniti dettagli.

Ritengo la valutazione effettuata eccessiva in quanto non considera il luogo dove sono siti gli immobili (con i relativi parametri di valutazione), lo stato di conservazione degli edifici con le loro infrastrutture e il periodo dell'alienazione. Trattasi in particolare di immobili ad uso agricolo o terreni siti in zona agricola adibiti unicamente allo sfalcio.

2) Reddito non privilegiato / sostanza computabile / ipotetico rendimento della sostanza alienata.

Come detto al punto precedente, trattandosi di immobili ad uso agricolo e con un reddito nullo o scarso, quanto indicato come reddito di detta sostanza è evidentemente non realistico ed inoltre non mi risulta siano considerate eventuali spese di manutenzione o mantenimento." (cfr. doc. _)

                               1.2.   Con osservazioni 11 febbraio 2003 l'amministrazione ha postulato la reiezione dell'impugnativa con le seguenti argomentazioni:

"  Dall'esame della documentazione agli atti si rileva che in data 11

novembre 1996, con atto notarile dell'avv. __________, la ricorrente donava al figlio __________ parecchie particelle site tutte in territorio del comune di __________.

Secondo l'art. 3c cpv. 1 lett. g. occorre computare, nel calcolo della prestazione complementare, tutte le entrate e le parte di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.

Nel caso concreto la ricorrente ha donato al figlio, fatta eccezione della particella N. __________ sulla quale grava un diritto d'usufrutto vita sua natural durante, le proprie e innumerevoli proprietà immobiliari senza tuttavia riservarsi nessuna contropartita. Per questa ragione il valore secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC va sicuramente computato.

(…)

Per questa valutazione è stato dato mandato all'Ufficio cantonale di stima il quale, a perizia conclusa, ha permesso di stabilire un valore corrente della sostanza immobiliare ceduta di fr. 463'461.--. Il computo di questa sostanza, nel calcolo oggetto del contendere, fa si che all'assicurata sia precluso il diritto alla prestazione complementare." (cfr. doc. _)

                                         La ricorrente è stata invitata a prendere posizione in merito ed alla stessa è stata messa a disposizione la voluminosa perizia allestita dall'ufficio stima.

                                         Con scritto 3 marzo 2003 __________ ha evidenziato di contestare il rendimento della sostanza alienata esprimendosi nei termini seguenti:

"  Rendimento della sostanza

Trattasi del punto che mi trova in completo disaccordo con l'Istituto delle assicurazioni sociali. Calcolare il reddito di immobili adibiti ad uso agricolo sulla base del 10 % del loro valore commerciale è evidentemente spropositato e privo di qualsiasi senso economico. Il reddito calcolato che ne deriva è quindi non oggettivo e non rispecchia la reale situazione che, a mio modo di vedere dovrebbe fungere da base per il calcolo dell'eventuale prestazione complementare. A questo proposito ricordo che l'art. 43 cpv. 1 della legge tributaria prevede la possibilità di essere imposti, per terreni utilizzati a scopo agricolo, secondo il valore di reddito, la massimo fr. 2.00 al mq.: situazione sicuramente più vicina alla realtà economica." (cfr. doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Va qui osservato come il 1° gennaio 2003 sia entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 consid. 4c si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale, fatte salve le eccezioni specificatamente previste nelle leggi speciali alle singole assicurazioni sociali.

                                         Per quanto attiene alla LPC, ossia alla legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 19 marzo 1965, l'art. 1 della legge, secondo la modifica entrata in vigore con il 1 gennaio 2003, prevede che:

"  1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20007 sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili alle prestazioni dei Cantoni conformemente alla sezione 1a, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA."

                                         Ne discende che, applicandosi la nuova normativa prevista dalla LPGA a partire dall'entrata in vigore della legge, ossia dal 1 gennaio 2003, le decisioni della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG sono soggette all'inoltro di una opposizione come regolato all'art. 52 LPGA:

"  1  Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo

    opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

2 Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

3 La procedura d'opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili."

                                         Solo contro le decisioni emesse a seguito di opposizione è data la possibilità all'assicurato di aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, come regolato all'art. 56 cpv. 1 LPGA:

"  Le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è

esclusa possono essere impugnate mediante ricorso."

                                         Ritenuto l'obbligo per ogni Cantone di disporre di un Tribunale delle Assicurazioni (art. 57 LPGA).

                                         Nel caso di specie la decisione impugnata è stata emessa ancora nel corso del 2002.

                                         Al caso concreto tornano quindi applicabili le norme vigenti sino alla fine del 2002 e che prevedano l'impugnabilità dinanzi a questo TCA delle decisioni dell'amministrazione in applicazione della LPC direttamente senza procedura d'opposizione.

                                         Il gravame è allora ricevibile in ordine.

                                         Nel merito

                               2.3.   Va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.4.   Per l’art. 2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

                               2.5.   Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."

                               2.6.   Per quanto riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b LPC prevedeva che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.  importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

1.      per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

2.      per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

3.      per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b.  la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." (cpv. 1)

"  Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

a.  spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.  spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.  premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.  importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.  pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

A decorrere dal 1° gennaio 2001 gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono fissati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25’320.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI, a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).

                               2.7.   Ancora, giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:

"a.  le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;

b.  il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c.  un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;

d.  le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e.  le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;

f.   gli assegni familiari

g.  le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h.  le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"

                               2.8.   La ricorrente censura la decisione della Cassa nella misura in cui la stessa ha considerato la sostanza immobiliare già di sua proprietà nella misura del 10 % nel computo del reddito non privilegiato.

                                         A tal proposito va rammentato alla signora __________ che giusta

                                         l’art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve d'abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.

                                         Nel caso in esame __________ disponeva, sino al giugno 1996, di numerosi fondi e meglio:

mappale      __________ RFP             __________

    "              __________"                     "

    "              __________ "                     "

    "             __________ 1/2     "                     "

    "             __________ "                     "

    "             __________ "                     "

    "            __________          "                     "

    "          __________ "                     "

    "            __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "    (per 1/4 della ricorrente)

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ 1/4      "                     "

    "          __________ 3/5      "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ 1/8      "                     "

    "          __________ 3/8      "                     "

    "          __________ 5/8      "                     "

    "          __________ 1/4      "                     "

    "          __________3/4

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________ "                     "

    "          __________"                     "

                                         in comproprietà con __________ in ragione di 1/2, mentre disponeva quale proprietario al 100 % dei seguenti beni immobili:

                                         mappale  __________RFP      __________

                                              "          __________"             "

                                              "        __________"             "

                                              "        __________"             "

                                              "        __________"             "

                                              "        __________ "             "

                                              "        __________ "             "  3/6

                                         Confermandosi all'art.  17 cpv. 4 OPC - AVS / AI l'amministrazione ha quindi computato il valore commerciale dei beni fatto salvo il valore di stima per uno di essi.

                                         In proposito va rilevato che secondo la prassi del TFA, per determinare il valore commerciale l’Amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).

Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, per la determinazione del valore corrente degli immobili l’ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC N. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

In concreto, nel Canton Ticino la Cassa affida detto compito all’Ufficio stima.

Al proposito si osserva ancora che il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S.).

                               2.9.   Nel caso di specie l'Ufficio Stima ha determinato la sostanza globale alienata dalla ricorrente in CHF 463'461.--.

                                         Con il gravame la signora __________ evidenzia come la proprietà immobiliari siano state sopravalutate e computate in maniera non precisa.

                                         Va qui evidenziato come la critica formulata dalla ricorrente appaia generica e come la signora __________ non apporti alcun elemento oggettivo atto a suffragare la sua tesi.

                                         Contrariamente alla tesi ricorsuale il perito ha valutato per tutte le numerose particelle sia l'estensione che l'ubicazione, l'inserimento nel PR, la forma, i confini ed accessi - con valutazione maggiore se l'accesso è veicolare -, la pendenza o meno del terreno.

                                         Molti dei fondi di cui si tratta sono terreni siti fuori dalla zone edificabili, gli appezzamenti hanno superfici variabili dai pochi metri quadri grandi estensioni.

                                         A dipendenza di tali caratteristiche il valore al mq è stato ritenuto dai CHF 1.00 ai CHF 25.--.

                                         Il perito ha pure evidenziato terreni edificabili, quali ad esempio i mappali __________e __________RFP __________ siti in zona artigianale con interessante possibilità di sfruttamento con valutazione di CHF 180.-- il mq.

                                         I fondi siti in zona forestale sono stati valutati con prudenza dai CHF -.20 ai CHF -.50 il mq.

                                         Come evidenziato in corso di motivazione solo il fondo __________RFD è stato considerato al valore di stima. Per questo mappale il valore è di CHF 54'164.-a carico della ricorrente.

                                         Per quanto attiene gli ulteriori fondi edificati il perito si è basato, per la sua valutazione, sulle dimensioni del sedime il suo inserimento nel P.R., l'ubicazione del fondo, la forma, i confini, gli accessi, le immissioni, le infrastrutture esistenti, la sistemazione del terreno, le caratteristiche della costruzione, le installazioni e la suddivisione interna.

                                         Contrariamente a quanto asserisce genericamente la signora __________ nell'impugnativa il perito ha considerato sia i luoghi dove sono stati ubicati i terreni, che lo stato di conservazione degli edifici rispettivamente il loro utilizzo ed il loro inserimento nel P.R.

                                         Le perizie appaiano poi complete, esaurienti, specifiche e dettagliate.

                             2.10.   In merito a quanto sopra va rilevato che, secondo costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 pag. 189; RAMI U 167 pag. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 pagg. 237-239; SZS 1988 pagg. 329 e 332; DTF non pubblicato del 24.12.1993 in re S.H.; LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dell’Amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami approfonditi, se tiene conto delle censure sollevate, se è chiaro nella presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S.F.).

Il giudice non si scosta, senza motivi imperativi, dalle risultanze di una perizia, compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti specialistici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161).

La citata giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997 in re. L.M.).

                             2.11.   Questo TCA, dopo avere esaminato nel dettaglio i referti peritali, anche alla luce della genericità delle critiche formulate dalla ricorrente e dall'assenza di elementi oggettivi atti a contestare il lavoro dei tecnici, conclude per la piena affidabilità del lavoro peritale che appare - lo si ripete - completo esaustivo ed obbiettivo.

                                         La sostanza ritenuta dal perito va quindi condivisa.

                                         Questa sostanza deve essere quindi computata nel calcolo del reddito non privilegiato e ciò dopo aggiunta dell'importo dei depositi a risparmio e contanti, da un lato, e dopo avere dedotto la franchigia di CHF 25'000.--.

                                         La Cassa non ha dedotto null'altro mentre avrebbe dovuto considerare - ritenuta la donazione avvenuta nel 1996 - ulteriore elemento deduttivo.

                                         A proposito delle valutazioni immobiliari va rammentato che la prestazione complementare persegue lo scopo di garantire un reddito minimo (Pratique VSI 1994 pag. 225). Di principio, per il calcolo della prestazione, vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189; WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, pag. 156/166;

                                         ZAK 189 pag. 238). Di conseguenza è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

                                         Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a; RCC 1992 pag. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; DTF 122 V 397 consid. 2).

                                         In questi casi la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia di sostanza ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I-1994 pag. 189 consid. 3a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b).

                                         La giurisprudenza si è limitata a riconoscere l'applicabilità del citato articolo se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte  che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995 pag. 167 consid. 2b; CARIGIET, Ergänzungsleistungen, Zurigo, 1995, pag. 120).

                                         In ambito di prestazioni complementari e più precisamente di rinuncia a sostanza, secondo il TFA il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. Il TFA ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva relativa alla PC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (Pratique VSI 1994 pag. 290).

                                         L'Alta Corte ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia (AHI Praxis 1994 pag. 284), trattandosi di retroattività impropria.

                                         Si evidenzia, infine, come il rinunciare alla propria sostanza comporti contestualmente per il richiedente di una prestazione complementare una riduzione di Fr. 10'000.-- annui del valore dei propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il valore della sostanza alienata deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di Fr. 10'000.-- ogni anno (cpv. 2) fino all'anno per cui è assegnata la PC (cpv. 3).

                                         Le parti di sostanza alle quali si è rinunciato prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a OPC-AVS/AI sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. Disp. Trans. alla modifica del 12 giugno 1989).

                                         Questa regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla Costituzione da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162, RCC 1992 pag. 436).

                                         La giurisprudenza ha precisato che la sostanza deve essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubblicata del 21 dicembre 1990 nella causa V.A.).

                                         In casu, dunque, l'amministrazione avrebbe dovuto ridurre di 10'000.-- la sostanza a partire dall'anno successivo alla donazione.

                                         Tale deduzione è comunque del tutto ininfluente sul risultato finale, in effetti l'incidenza della sostanza è tale che anche con una diminuzione come quella che si imponeva il risultato non muta e la prestazione complementare non può essere concessa.

                             2.12.   Circa il computo della sostanza va rammentato alla ricorrente che lo stesso non va confuso con il rendimento della sostanza stessa.

                                         Come indicato in precedenza la sostanza come tale va presa in considerazione nella misura del 10 % come impone l'art. 3c LPC.

                                         Oltre a tale computo della sostanza va ancora aggiunto il reddito della sostanza.

                                         A tale proposito va rammentato che ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC detto reddito comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (cfr. Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, al N. 2092; CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 99).

Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (CARIGIET/KOCH, op. cit., pag. 100).

A norma degli artt. 20 lett. b) LT e 21 lett. b), LIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.

Di regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II pag. 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; RUSCONI, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).

Secondo la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), la quale abroga la circolare n. 15/1997 del 16 maggio 1997, il valore locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso viene regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).

Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, applicando al valore di stima ufficiale dell’immobile il tasso del 5%, se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risale al 1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data. Si applica pure il tasso del 6,25% del valore di stima ufficiale ridotto del 30% nei Comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 1999-2000; Allegato alla circolare del 30 giugno 1999 (n. 15)). Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).

Inoltre, per gli assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

                             2.13.   Nel caso concreto, anche volendo considerare la sostanza limitatamente 388'076.-- ed anche senza prendere in considerazione il reddito della stessa, il computo della sostanza (10 %) imposto dalla legge, supera il fabbisogno non contestato dalla ricorrente.

                                         Il gravame va allora respinto senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

33.2003.11 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.03.2003 33.2003.11 — Swissrulings