Raccomandata
Incarto n. 33.2002.82 30.2003.10 cr/cd
Lugano 7 agosto 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2002 di
__________
contro
la decisione del 6 dicembre 2002 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Nel mese di novembre 2002 la Cassa cantonale di compensazione ha versato sul conto bancario N. __________della Banca __________, a favore di __________ (sorella del ricorrente mancata il 26 ottobre 2002), una prestazione complementare (PC) di fr. 2'090.-- ed una rendita di vecchiaia (AVS) ammontante a fr. 492.--.
Con decisione datata 6 dicembre 2002, la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha chiesto a __________, rappresentante degli eredi, la restituzione delle prestazioni erogate nel mese di novembre 2002.
1.2. Contro la decisione di restituzione sia della rendita AVS sia della PC relative al mese di novembre 2002, __________ è tempestivamente insorto con un solo ricorso datato 18 dicembre 2002, nel quale ha rilevato:
" Sono entrato in possesso del vostro scritto a margine e dopo colloquio avuto con la sig.na __________, (funzionario incaricato alla quale è stato reso noto il motivo per la mancata restituzione …. che non si tratta assolutamente di "malafede" come dalla stessa espresso più volte …. e dispiace molto anche sentirselo dire in questa circostanza.
Se non è stato restituito rimanga chiaro non è che i soldi sono stati spesi invanamente …. ma bensì si è coperto l'appartamento (che era rimasto impagato agosto al 30.09.2002 presso la __________ vedi ricevute!) Fr. 655.-- + 655.-- totale = Fr. 1'310.--.
Inoltre si è proceduto al pagamento
alla spett. fondazione __________
Retta di Agosto 2002 Fr. 1'200.--
Retta di Settembre 2002 Fr. 2'250.--
TOTALE Fr. 4'760.--
Dal vostro versamento solo una parte è stato di mio aiuto, per cui non si può proprio parlare di "malafede", il che mi lascia veramente sorpreso!
Sono stato costretto a far fronte all'importo di fr. 4'760.-- meno il vostro versamento di Fr. 2'582.-- = la differenza di fr. 2'178.-- è stata rimessa a favore di mia sorella dal sottoscritto, per cui proprio non vedo la "malafede", è a mio avviso un piccolo contributo che ugualmente andava a favore di mia sorella __________ da parte della complementare AVS che non si sono sopportate le spese __________ di Agosto e settembre 2002.
Da parte del sottoscritto non c'è stata nessuna appropriazione indebita, e tanto meno si può parlare in questa circostanza di perfetta malafede come da conferma ricevuta dal vostro funzionario.
Non è certamente simpatico sentirsi dire certe frasi …. per cui in perfetta buona fede non ci rimane altro che dover intraprendere la strada del Tribunale d'Appello Lugano, in modo da poter ottenere il relativo condono, siccome mi trovo proprio impossibilitato a dover sopportare ulteriore spese.
Faccio ancora presente che purtroppo, la notizia rattristante giunta domenica u.s. della morte di mio fratello, si sapeva che non stava bene, ma certamente da non pensare al peggio come accaduto, purtroppo sia per le spese già avute con mia sorella, ecc. le mie condizioni economiche non mi consentono di compiere il viaggio __________ - __________ ecc.
Confido egr. sig.ri in una vs. gentile ed umana presa di posizione, e che il tutto venga risolto benevolmente ed umanamente, dopo due eventi così rattristanti, pensiamo che un po’ di comprensione possa essere usata dall'AVS complementare, che non è stata in grado di far fronte al momento opportuno." (cfr. doc. _, incarto __________)
1.3. Nella risposta di causa datata 24 gennaio 2002, la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il ricorso osservando:
" Con la contestata decisione, la Cassa ha intimato al ricorrente una
decisione di restituzione per prestazioni ricevute in troppo quale rendita di vecchiaia e prestazione complementare a favore di fu __________.
Contro questa decisione è stato interposto il ricorso 18 dicembre 2002 mediante il quale il Signor __________ chiede di essere liberato dal dover ritornare la somma richiesta in restituzione, in quanto l'importo in questione è stato da lui impiegato a copertura di spese diverse dopo il decesso della sorella.
II ricorso non è accoglibile.
La signora __________, degente presso l'istituto __________ di __________ ha richiesto, in data 26 agosto 2002, di pagare la prestazione a una terza persona ossia al fratello __________.
Questi ha conseguentemente compilato e firmato il relativo formulario precisando di effettuare il pagamento presso la Banca __________.
Firmando il formulario il signor __________ si è impegnato ad avvertire immediatamente la cassa di compensazione quando subentra un cambiamento della situazione personale ed economica della persona che ha diritto alla rendita, per esempio il cambiamento d'indirizzo, la morte, il divorzio, il matrimonio, ecc.
Ha inoltre preso atto di essere legalmente obbligato a restituire una prestazione cui non aveva diritto alcuno o l'aveva solo in misura irrilevante.
Secondo l'art. 21 cpv.2 della legge sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), il diritto alla rendita si estingue con la morte del beneficiario.
Di regola le rendite sono pagate in anticipo mese per mese (cfr. art. 44 cpv.1 LAVS).
Le casse di compensazione impartiscono per tempo alla posta o alla banca gli ordini di pagamento, in modo che il pagamento possa essere effettuato entro il ventesimo giorno del mese (cfr. art. 72 OAVS).
II signor __________, che è pure personalmente beneficiario di rendita di vecchiaia deve senza dubbio sapere che la rendita viene versata anticipatamente all'inizio di ogni mese.
Nella fattispecie, la signora __________ è deceduta il 26 ottobre 2002 e pertanto con la fine di tale mese si è estinto il diritto alla rendita di vecchiaia.
L'importo accreditato sul conto bancario il 5 novembre 2002, che evidentemente si riferisce alla prestazione del mese di novembre 2002 essendo le rendite versate anticipatamente all'inizio di ogni mese, non era più dovuta.
La cassa ha quindi richiesto la restituzione della prestazione di novembre 2002 al signor __________ che, come sopra indicato, si è impegnato a rimborsare le rendite cui l'assicurata non aveva diritto.
Si chiede pertanto a codesto lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." (cfr. doc. _, incarto __________)
Al ricorrente è stata concessa facoltà di prendere posizione in merito alla risposta di causa e di proporre l'assunzione di nuove prove.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Il ricorso presentato contro la decisione 6 dicembre 2002 della Cassa cantonale di compensazione concernente sia la rendita AVS, sia la PC versate a __________ nel mese di novembre 2002, ha dato luogo all'apertura di due incarti presso il TCA (incarto __________e incarto __________), che vengono congiunti a norma degli art. 23 della legge cantonale per i ricorsi al TCA e 72 CPC.
2.3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo (STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002.
Nel merito
2.4. Giusta l'art. 47 LAVS, le rendite e gli assegni per grandi invalidi indebitamente riscossi devono essere restituiti dal beneficiario. Inoltre l'art. 27 cpv. 1 OPC prevede che le prestazioni complementari indebitamente riscosse devono essere restituite dal beneficiario o dai suoi eredi. Per ciò che concerne la restituzione di tali prestazioni e il condono dell'obbligo di restituirle, sono applicabili per analogia le prescrizioni relative alla LAVS.
Secondo il citato art. 47 cpv. 1 LAVS le rendite e gli assegni per grandi invalidi indebitamente riscossi devono essere restituiti. Il rimborso può non essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisce un onere troppo grave. Il cpv. 2 di questo disposto prevede che il diritto di esigere la restituzione si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la cassa di compensazione ha avuto conoscenza del fatto, e al più tardi cinque anni dopo il pagamento della rendita. Se il diritto di esigere la restituzione della rendita nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
A norma dell'art. 78 OAVS se una cassa viene a conoscenza che una persona, o per essa il suo rappresentante legale, ha ricevuto una rendita alla quale non aveva diritto oppure una rendita troppo elevata, essa deve ordinare la restituzione dell'importo indebitamente ricevuto. Se la rendita è stata versata nelle mani di una terza persona o di un'autorità a norma dell'art. 76 capoverso 1, quella è tenuta alla restituzione. E' riservata la prescrizione conformemente all'art. 47 capoverso 2 LAVS.
2.5. Per costante giurisprudenza, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b).
Conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, cfr. SVR 1997 ALV N° 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti, DLA 1998 N. 15, pag. 76, consid. 3b), pag. 79 e 80).
Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
In questo caso l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 126 V 23, 126 V 46; cfr. SVR 1997 ALV N° 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, pag. 76, consid. 3b), pag. 79 e 80). Tali sono quelle circostanze che già al momento della decisione principale si sono realizzate, ma che però, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste sconosciute e non provate (DLA 1995, pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
2.6. Nella fattispecie in esame __________ non ha contestato di avere ricevuto gli importi litigiosi, ma ha affermato, in sostanza, che quanto ricevuto a titolo di rendita AVS e di PC per il mese di novembre 2002 è stato speso, in buona fede, per pagare la pigione dei mesi di agosto e settembre 2002 dell'appartamento di __________ della sorella dell'assicurato (cfr. doc. _ e doc. _) - appartamento che __________ è stata costretta a lasciare per motivi di salute, che l'hanno costretta ad essere ricoverata presso una casa di cura di __________ (cfr. doc. _) - e per pagare la retta della casa di cura __________ relativa ai mesi di agosto e di settembre 2002 (cfr. doc. _ e doc. _). Il ricorrente si è quindi fatto carico di tutte queste spese che erano rimaste impagate, per un totale di fr. 4'760.--, utilizzando a tal fine, in totale buona fede, gli importi ricevuti dalla Cassa cantonale di compensazione, pari a fr. 2'582.-- (importi oggetto della decisione di restituzione qui impugnata, cfr. doc. _), oltre a fr. 2'178.-- suoi (cfr. doc. _).
In casu, le condizioni per la restituzione sono date. Infatti, con la morte dell'avente diritto, il diritto alle prestazioni si estingue (cfr. art. 21 cpv. 2 LAVS, art. 21 cpv. 2 OPC).
Ora, in concreto, la beneficiaria delle prestazioni assicurative è deceduta il 26 ottobre 2002. Il diritto alla rendita AVS e alla PC si è pertanto estinto alla fine di tale mese (cfr. direttive UFAS sulle rendite, marg. 3117 e direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS e AI, marg. 7014).
Il decesso della beneficiaria mette pertanto un termine al diritto di percepire le prestazioni sociali, per cui rettamente la Cassa di compensazione ha emesso la decisione di restituzione delle prestazioni versate in troppo nel mese di novembre 2002, per un importo di fr. 2'090.-- (rendita AVS) rispettivamente di fr. 492.-- (PC).
Inoltre, in virtù dell'art. 44 cpv. 1 LAVS, di regola le rendite sono pagate in anticipo mese per mese. Giusta l'art. 6 cpv. 3 LPC il pagamento delle prestazioni complementari può essere effettuato insieme con la rendita AVS o AI. Secondo l'art. 72 OAVS la cassa deve impartire l'ordine di pagamento in modo che il versamento possa essere effettuato entro il ventesimo giorno del mese.
In casu i pagamenti effettuati dall'amministrazione nel mese di novembre 2002 concernono pertanto il mese successivo al decesso di __________, avvenuto il 26 ottobre 2002.
Il ricorrente non contesta d'altronde le affermazioni della Cassa secondo le quali la rendita AVS rispettivamente la PC versate nel mese di novembre 2002 concernono questo mese.
Infine, il fatto che gli importi litigiosi sono stati utilizzati per far fronte al pagamento di fatture della defunta, non sono un motivo per evitare l'obbligo di restituzione, poiché, come visto, il diritto di percepire le rendite si è estinto il 31 ottobre 2002.
In simili circostanze il TCA non può che confermare la decisione di restituzione impugnata e respingere il ricorso.
2.7. In sede ricorsuale l'insorgente ha inoltre invocato una situazione economica disagiata, tanto da non consentirgli nemmeno di compiere il viaggio fino a __________ per partecipare al funerale del fratello, improvvisamente mancato all'affetto dei suoi cari (cfr. doc. _). Di conseguenza, l'assicurato ha chiesto al TCA di concedergli il condono, visto che la sua situazione economica non gli permette di far fronte al rimborso degli importi richiesti.
Giusta l'art. 84 cpv. 1 LAVS l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emanata da una cassa di compensazione. La decisione costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
Tuttavia, secondo la giurisprudenza, per economia processuale la procedura di ricorso può essere estesa ad un oggetto non facente parte della decisione contestata, vale a dire estraneo alla situazione giuridica determinata dal provvedimento attaccato.
Tale oggetto comunque deve essere maturo per un giudizio (spruchreif) ed avere delle connessioni così strette con la questione principale litigiosa da considerarle una unità di fatti (Tatbestandgesamtheit). Inoltre l’amministrazione si deve essere pronunciata su questa questione almeno sotto forma di una dichiarazione resa nel corso della procedura di ricorso principale (DTF 110 V 51 consid. 3b in fine con riferimenti di giurisprudenza).
Una procedura di ricorso inerente la restituzione di una prestazione indebitamente riscossa, quindi, non può essere estesa alla domanda di condono se non vi sono sufficienti elementi per emettere un giudizio su quest’ultimo oggetto: come ad esempio sul comportamento dell’obbligato alla restituzione sotto l’aspetto della buona fede oppure sui presupposti economici per l’onere troppo grave.
2.8. In casu la querelata decisione 6 dicembre 2002 ha per oggetto unicamente l'obbligo di restituzione da parte degli eredi della defunta __________ delle prestazioni indebitamente percepite per il mese di novembre 2002 mentre non esiste una decisione emanata dalla Cassa in merito al condono. II TCA non può entrare nel merito della decisione richiesta di condono.
Per queste ragioni gli atti sono trasmessi alla Cassa di compensazione affinché si pronunci sul condono della somma chiesta in restituzione a __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- L'incarto è trasmesso alla Cassa Cantonale di Compensazione di Bellinzona per i suoi incombenti ai sensi del considerando 2.8. affinchè si pronunci sulla richiesta di condono formulata dal ricorrente.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti