Raccomandata
Incarto n. 33.2002.77 TB
Lugano 12 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 novembre 2002 di
__________
contro
la decisione del 14 novembre 2002 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 14 novembre 2002 (doc. _) la Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona ha aumentato, con effetto dal 1° ottobre 2002, la prestazione complementare già percepita da __________ portandola a Fr. 495.- al mese, contro i precedenti Fr. 320.- fissati dal 1° agosto 2002.
Soffrendo infatti l'assicurato di diabete mellito di tipo II, la Cassa provveduto ad inserire nelle spese riconosciute (fabbisogno) il forfait di Fr. 2'100.- annui per le spese per la dieta.
1.2. Con scritto del 25 novembre 2002 (doc. _) l'assicurato ha chiesto a questo TCA di considerare le spese per la dieta già a partire dal mese di febbraio 1999, ovvero da quando, dopo essere stato dimesso dall'Ospedale di __________ ed aver informato l'Ufficio Assicurazione Invalidità (UAI) di Bellinzona di soffrire di diabete, quest'ultimo gli ha fornito una carrozzella a motore. A mente del ricorrente, dunque, l'Ufficio PC avrebbe potuto accedere alle informazioni presenti nell'incarto dell'UAI relativo al suo stato di salute.
1.3. Nella propria risposta del 29 novembre 2002 (doc. _) la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, sostenendo che l'art. 2 lett. a OMPC prevede che per le spese di malattia, d'invalidità e per i mezzi ausiliari il rimborso è possibile soltanto se fatto valere entro quindici mesi dalla fatturazione. In concreto, dunque, siccome l'Amministrazione è venuta a conoscenza della necessità per il ricorrente di sottostare ad un regime dietetico soltanto nel mese di ottobre 2002, è da questo momento che devono essere calcolati retroattivamente i quindici mesi.
1.4. Con scritto del 16 gennaio 2003 (doc. _) __________ si è riconfermato nel proprio ricorso ed il 23 gennaio 2003 (doc. _) ha prodotto a questo Tribunale due certificati medici del dr. __________ (docc. _ e _), osservando di essere affetto da diabete già dal 1990.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto della controversia è il riconoscimento all'assicurato del forfait per le spese per la dieta già a partire dal mese di febbraio 1999, quindi da quando l'Ufficio Assicurazione Invalidità gli ha fornito una carrozzella a motore in seguito ad un ricovero ospedaliero. Già in quell'occasione, a dire del ricorrente, l'UAI sarebbe venuto a conoscenza che egli era affetto da diabete mellito di tipo II. Pertanto, anche il Servizio delle prestazioni complementari avrebbe potuto e dovuto informarsi a quel momento sul suo stato di salute.
In fase istruttoria, questo Tribunale ha interpellato la Cassa cantonale onde sapere se fra gli Uffici dell'Amministrazione stessa vige l'obbligo di segnalare vicendevolmente ogni dato personale acquisito in merito ad assicurati per i quali sono stati aperti degli incarti, nel senso se ogni informazione di cui è entrata in possesso un Ufficio cantonale venga automaticamente trasmessa ad altri uffici dell'Amministrazione per conoscenza (doc. _).
Più concretamente, il TCA si è accertato se poteva imputare all'UAI una negligenza nel non aver trasmesso nel 1999 alla Cassa, Servizio delle prestazioni complementari, tutti i dati riguardanti __________, quindi anche che il medesimo necessitasse di un regime dietetico particolare.
La Cassa ha risposto negativamente a tale quesito, sottolineando che non sussistono regole che obbligano gli Uffici a trasmettere informazioni raccolte concernenti un medesimo assicurato (doc. _).
2.3. L'UAI e la Cassa cantonale di compensazione, Servizio delle prestazioni complementari, come del resto altri servizi, fanno parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) di Bellinzona. Tuttavia, gli uffici sono distinti ed hanno compiti differenti.
Giusta l'art. 6 cpv. 1 LPC, i Cantoni designano gli organi incaricati di ricevere ed esaminare le domande, di determinare e pagare le prestazioni complementari. Essi possono affidare questi compiti alle Casse cantonali di compensazione, come avviene nel Canton Ticino in virtù dell'art. 5 della Legge di applicazione della LPC (LAPC) del 16 dicembre 1997.
L'art. 24 OPC-AVS/AI prevede che ogni cambiamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante per la situazione materiale del beneficiario delle PC deve essere comunicato immediatamente alla Cassa. Tale obbligo è d'altronde espressamente indicato sul retro delle decisioni concernenti le prestazioni complementari emanate dalla medesima.
Il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 30 settembre 1998 nella causa B., pubblicata in RDAT I-1999 pag. 275, pronunciandosi in merito ad un'assicurata che aveva sottaciuto il fatto di essersi risposata e di conseguenza ha continuato a percepire una rendita vedovile, ha rilevato:
" (…)
b) A rivendicazione della sua buona fede B. adduce in sostanza di aver ritenuto che la Cassa cantonale di compensazione dovesse essere a conoscenza del suo matrimonio dal momento che lo stesso era noto all'autorità tributaria e a quella preposta alle affiliazioni all'AVS, quest'ultima avendo in effetti provveduto ad assegnarle un nuovo numero AVS, a dipendenza del cambiamento di stato civile e di cognome, quando fu informata dal suo datore di lavoro che aveva ripreso un'attività lavorativa nel giugno 1989.
Ora, come hanno già concluso i giudici cantonali, simili argomentazioni non ravvisano l'esistenza di validi motivi per rendere scusabile l'omessa notifica all'autorità competente per la concessione della rendita vedovile.
Innanzitutto, l'assunto ricorsuale s'appalesa manifestamente pretestuoso ove si consideri che la ricorrente, anche successivamente al giugno 1989, ha continuato a ricevere i versamenti delle prestazioni e le comunicazioni di servizio da parte dell'opponente sempre indirizzati e intestati con il suo cognome da vedova e il relativo - vecchio- numero d'affiliazione. Ora, in simili circostanze non si vede veramente come le potesse sfuggire che l'amministrazione ancora la reputava non risposata e che, di conseguenza, l'erogazione della rendita avveniva sulla base di tale, errata, presunzione (sentenza non pubblicata 27.8.1973 in re Z., H 28/73).
Ma a prescindere da queste costatazioni, correttamente il primo Tribunale ha osservato che se alla Cassa di compensazione è certo fatto obbligo di tener conto degli elementi che potrebbero casualmente pervenirle da altre amministrazioni, non si può tuttavia esigere dalla stessa, amministrazione di massa, di spontaneamente cerziorarsi presso organi amministrativi non direttamente partecipanti all'erogazione delle prestazioni circa l'esistenza di eventuali elementi suscettibili di influire sui diritti di un assicurato. L'opposta conclusione, oltre a minacciare seriamente l'efficienza dell'amministrazione, svuoterebbe di ogni portata e significato la ricordata prescrizione concernente l'obbligo per l'assicurato di informare l'autorità competente (cfr. VSI 1994 pag. 127 consid. 4, sentenze non pubblicate 24 luglio 1990 in re B., P 11/90, 20 ottobre 1989 in re B., P 20/88, 16 giugno 1989 in re T., H 263/87."(cfr. RDAT I-1999 pag. 277-278)." (…)
Pertanto, nel caso di specie è ininfluente che l'UAI fosse stato eventualmente al corrente già dal 1999 della malattia dell'assicurato, in quanto non era comunque tenuto a comunicare tali dati alla Cassa, Servizio delle PC, né la stessa doveva informarsi in merito presso il menzionato servizio.
E' dunque soltanto la Cassa, e non un servizio a lei vicino, che deve venire a conoscenza di un fatto rilevante ai fini del calcolo delle prestazioni complementari, affinché poi sia essa stessa ad emanare una nuova decisione che aumenta, riduce o sopprime la prestazione complementare precedentemente erogata (art. 25 OPC-AVS/AI).
2.4. Resta ora da verificare quando la Cassa ha saputo che l'assicurato necessita di cure particolari dovute al diabete mellito di tipo II che lo affligge. E' solo da questo momento che decorrerà il termine retroattivo di quindici mesi per il pagamento del forfait per prodotti dietetici enunciato all'art. 2 lett. a OMPC.
Il ricorrente ha prodotto pendente causa due certificati medici redatti dal suo medico curante dr. __________, dai quali si evince che l'affezione diabetica è iniziata nel 1990 (docc. _ e _).
Ora, questo Tribunale evidenzia come già con sentenza del 20 novembre 2002 (Inc. n. __________) esso si sia pronunciato in merito al computo di un forfait per le spese per la dieta dovute al regime dietetico a cui l'assicurato deve sottostare.
In quell'occasione questa Corte ha stabilito:
" (…)
2.5. In fase d'istruttoria è emerso che il ricorrente è affetto da diabete mellito di tipo II, per cui necessita di un particolare regime dietetico (doc. _). Invitata a pronunciarsi su tale nuovo elemento, con scritto del 30 ottobre 2002 (doc. _), la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di corrispondere all'assicurato la somma forfettaria annua di Fr. 2'100.-, accordandogli una retroattività massima di quindici mesi in virtù del N. 5014 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) edite dall'UFAS.
Il 14 novembre 2002 l'Amministrazione ha quindi emesso una nuova decisione con effetto retroattivo al 1° ottobre 2002 (doc. _), ove essa ha provveduto ad integrare nel calcolo della prestazione complementare del ricorrente l'importo annuo di
Fr. 2'100.-.
L'art. 9 dell'Ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC) prevede che le spese supplementari debitamente comprovate, causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto da un medico a persone che non vivono né in un istituto né in un ospedale, sono considerate spese di malattia. Va rimborsata una somma forfettaria annua di Fr. 2'100.-.
Giusta l'art. 2 lett. a OMPC, per le spese di malattia, d'invalidità e per i mezzi ausiliari debitamente comprovate il rimborso è fatto valere entro quindici mesi dalla fatturazione.
Nel caso in esame, nel certificato medico del 15 ottobre 2002 il dr. __________, medico curante dell'assicurato, ha osservato che il ricorrente è affetto da diabete mellito di tipo II dal 1990 (doc. _). Anche quest'ultimo, durante l'audizione del 22 ottobre 2002, ha sottolineato di necessitare, oltre ad una somministrazione quotidiana d'insulina, di un regime dietetico di natura particolare.
Ora, in virtù del predetto art. 2 OMPC, questo nuovo elemento può essere considerato soltanto per i quindici mesi antecedenti il mese in cui è avvenuta la relativa comunicazione alla Cassa (ottobre 2002), quindi a partire dal mese di luglio 2001.
Al fine dunque di riesaminare in tal senso il calcolo delle prestazioni complementari affinché contempli pure il rimborso forfettario delle spese per prodotti dietetici a cui il ricorrente ha diritto, la decisione va annullata e l'incarto viene così trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona per i suoi incombenti." (…)
Va evidenziato qui come la citata sentenza del 20 novembre 2002 di questo TCA non è stata oggetto d'impugnativa al TFA ed è quindi cresciuta in giudicato. Pertanto, quanto ivi stabilito può essere posto alla base del presente giudizio, nel senso che la retroattività massima di quindici mesi (art. 2 lett. a OMPC) per concedere il forfait di Fr. 2'100.- per prodotti dietetici (art. 9 OMPC) deve essere fatta valere soltanto a partire dal momento in cui la Cassa di compensazione ha avuto conoscenza della malattia dell'assicurato, quindi dal mese di ottobre 2002: infatti, è stato durante quel mese che l'assicurato ha trasmesso alla Cassa il citato certificato del 15 ottobre 2002.
In tali circostanze, come già esposto nella summenzionata sentenza, il ricorrente ha quindi diritto a percepire dal mese di luglio 2001 compreso il forfait di Fr. 2'100.-.
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti