Raccomandata
Incarto n. 33.2002.70 rg/fz
Lugano 8 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 25 ottobre 2002 interposto da
__________
rappr. da: __________
contro
la decisione del 27 settembre 2002 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto 23.12.02 della parte convenuta che precisa di aver emesso in pari data una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che, comunque, anche la parte ricorrente, con scritto 3.1.03 ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa (V);
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi