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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.01.2003 33.2002.62

January 7, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,746 words·~34 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 33.2002.62   TB

Lugano 7 gennaio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 settembre 2002 di

__________

rappr. da: avv. __________  

contro  

la decisione del 14 agosto 2002 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 14 agosto 2002 (doc. _) la Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona ha ricalcolato la prestazione complementare a favore di __________ fissandola a Fr. 1'889.- mensili con effetto dal 1° agosto 2002.

Precedentemente, la medesima Cassa aveva stabilito detto diritto in Fr. 2'066.- dal 1° agosto 2001 (doc. _), non avendo però considerato nel calcolo per il diritto alla PC dello stesso assicurato anche il figlio __________, che a quel momento viveva con la mamma __________.

                               1.2.   Con ricorso del 16 settembre 2002 (doc. _) l'assicurato, per il tramite dell'avv. __________, ha sollevato dubbi sulle modalità di allestimento della tabella di calcolo PC ed ha pertanto chiesto che, sulla base delle motivazioni riprese qui di seguito, la decisione impugnata venga annullata e che la Cassa stabilisca la sua PC in Fr. 1'592.- in aggiunta alla cifra fissata con la summenzionata decisione:

"  (…)

3.1    Prima di iniziare la convivenza con __________ e il figlio __________, gli importi percepiti mensilmente dal signor __________ erano i seguenti:

         Rendita AI (doc. _)                                        fr. 1'091.--

         Rendita PC (doc. _)                                      fr. 2'066.--

         Totale                                                            fr. 3'167.--

         Sulla scorta della decisione dell'Autorità tutoria (doc. _), il ricorrente versava nelle mani della madre, la signora __________, la somma di fr. 650.-- per __________.

(…)

4.      fino al 1. agosto 2002 (doc. _) nel fabbisogno di __________ veniva conteggiato un importo di fr. 7'800.-annui, corrispondenti alla somma di fr. 650.-- dovuta mensilmente dal ricorrente al figlio __________ a titolo di contributo di mantenimento (doc. _).

         D'altro canto, il reddito non privilegiato ha subìto un aumento da fr. 13'092.-- a fr. 18'072.-- (cfr. doc. _ e _; in quanto è stata inserita la posta corrispondente alla rendita completiva per __________ pari a fr. 415.-- x 12 mesi; in applicazione dell'art. 7 OPC-AVS/AI). Si segnala che l'importo di fr. 650.-- è sempre stato versato da __________ (quindi in aggiunta alla rendita completiva e alla PC).

         Invece, dal 1. agosto 2002 (doc. _) l'importo dovuto da __________ a titolo di contributo di mantenimento è stato eliminato completamente dal conteggio (v. voce "fabbisogno").

         In sostituzione, come esposto in precedenza (pto. 3.2), la Cassa di compensazione ha fissato una prestazione complementare per il figlio __________ pari a fr. 539.-- (doc. _; versata nelle mani della madre, __________, oltre a fr. 19.-- versati all'Ufficio assicurazione malattia).

         E' chiaro che il ricorrente, sulla scorta della risoluzione della Commissione tutoria di __________ (doc. _), deve continuare a versare per __________ l'importo di fr. 650.-- mensili.

         Rispetto alla cifra di fr. 558.-- versata a __________ dalla Cassa compensazione (= fr. 539.-- + fr. 19.--; v. doc. _) sorge una differenza negativa pari a fr. 92.--, che viene interamente sopportata dal qui ricorrente; invece, in precedenza, l'intero contributo per __________ veniva incluso – in tal modo riconosciuto – nel fabbisogno di __________ (v. doc. _).

         Fino al 1. agosto 2002, pagato il contributo di mantenimento di fr. 650.-- a favore di __________, a __________ rimanevano fr. 2'517.-- (= fr. 3'167.-- ./. 650.--).

         A partire dal 1. agosto 2002, a seguito della decisione qui impugnata, la situazione finanziaria del ricorrente è peggiorata in quanto le sue entrate mensili sono diminuite a fr. 2'349.-- (fr. 2'441.-- ./. fr. 92.--), vale a dire di un importo di fr. 168.--.

         Alla somma attualmente percepita da __________ a titolo di prestazione complementare (fr. 1'350.--) dovrebbero essere aggiungi fr. 92.-per __________ (contributo di mantenimento) e fr. 150.-- (quota-parte per il nuovo appartamento di 4 1/2 locali a __________), per un ammontare complessivo di fr. 1'592.--.

(…)"

Infine, il ricorrente lamenta che in occasione del suo esercizio del diritto di visita nei confronti della figlia __________, egli deve provvedere al regime dietetico di cui ella abbisogna poiché affetta da diabete e celiachia, ciò che gli cagiona altre spese supplementari che non gli sono state però riconosciute con la decisione contestata; la mamma __________, invece, oltre alla normale rendita completiva AI per se stessa e per i due figli __________ e __________ con cui vive, percepisce dall'AI un ulteriore contributo straordinario di Fr. 350.- al mese. L'assicurato chiede quindi di poter anch'egli beneficiare di pari importo o, in subordine, di una parte di esso.

                               1.3.   Nella propria risposta di causa dell'11 novembre 2002 (doc. _) la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il ricorso sulla base dell'art. 7 cpv. 1 lett. b OPC-AVS/AI, il quale prevede che la prestazione complementare di un figlio che vive con un solo genitore che ha diritto ad una rendita deve essere fissata congiuntamente alla rendita del genitore. Quanto al computo del contributo alimentare che il ricorrente versa al figlio __________, siccome essi vivono insieme, non vi sarebbe ragione di riconoscere all'assicurato tale posta. Infatti, ciò implicherebbe il riconoscimento del medesimo importo quale reddito, per cui poi le due voci si annullerebbero. Infine, la Cassa rileva che __________ riceve già una prestazione complementare comprensiva dell'ammontare di Fr. 2'100.- per le spese per la dieta; pertanto, non sarebbe lecito conteggiare tale posta anche all'assicurato.

                               1.4.   Il rappresentante del ricorrente ha comunicato di rinunciare a produrre nuovi mezzi di prova (doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.3.   Per l’art. 2c lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC gli invalidi che hanno diritto a una mezza rendita o a una rendita intera dell'AI.

                               2.4.   Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."

                               2.5.   Per quanto riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b LPC prevedeva che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.  importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

1.      per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

2.      per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

3.      per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b.  la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." (cpv. 1)

"  Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

a.  spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.  spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.  premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.  importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.  pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

Dal 1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a Fr. 16’460.- per persone sole, Fr. 24’690.- per coniugi, Fr. 8’630.- per il primo e per il secondo figlio o orfano, Fr. 5'755.- per il terzo e per il quarto figlio o orfano e Fr. 2’880.- per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).

A decorrere dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono aumentati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25’320.per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI, a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).

                               2.6.   Ancora, giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:

"a.  le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;

b.  il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c.  un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;

d.  le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e.  le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;

f.   gli assegni familiari

g.  le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h.  le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"

"  Non sono computati come redditi determinanti:

a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;

b. le prestazioni d'aiuto sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;

e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"

                               2.7.   Il ricorrente contesta la decisione della Cassa poiché non ritiene corretto che nel conteggio dei redditi essa abbia considerato pure la rendita AI per figli che il figlio __________ percepisce. A dire dell'assicurato, inoltre, malgrado la resistente abbia tenuto conto di un fabbisogno vitale che comprende pure il figlio (Fr. 16'880.- + Fr. 8'850.-), la stessa avrebbe tralasciato di conteggiare, nelle spese riconosciute, il contributo alimentare che l'assicurato versa mensilmente a __________ (Fr. 650.- x 12). Nel precedente conteggio valido dal 1° agosto 2001 (doc. _), invece, il limite di reddito considerato era solo relativo al ricorrente (Fr. 16'880.-), ma l'Amministrazione aveva tenuto pure conto degli alimenti pagati a __________ (Fr. 7'800.-).

In virtù dell'art. 35 cpv. 1 LAI, le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto ad una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto ad una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti.

Il capoverso 4 prevede che la rendita completiva per figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un utilizzo della rendita conforme al suo scopo (art. 50) e le disposizioni contrarie del giudice civile. Il Consiglio federale può emanare ulteriori prescrizioni sul versamento della rendita completiva, segnatamente per figli di genitori separati o divorziati.

Nel caso di specie, siccome __________, padre naturale di __________, percepisce una rendita intera AI, sulla base del citato art. 35 LAI quest'ultimo ha a sua volta diritto, sin dalla sua nascita, a ricevere una rendita completiva AI.

Fintanto che gli stessi vivono insieme, la rendita completiva AI di __________ deve essere versata all'assicurato, poiché egli è l'avente diritto principale di una rendita AI.

                               2.8.   Ora, per sua stessa ammissione (doc. _ punto 2 pag. 3), a far data dal 1° luglio 2002 il ricorrente vive con il figlio __________ e la convivente __________ in un appartamento di 4 1/2 locali a __________ (doc. _: contratto di locazione). L'assicurato è pertanto legittimato a percepire direttamente la rendita AI del figlio.

Giusta l'art. 7 cpv. 1 lett. b OPC-AVS/AI, la prestazione complementare annua per i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI è calcolata congiuntamente alla rendita del genitore, se i figli vivono con un solo genitore che ha diritto ad una rendita o può far valere il diritto ad una rendita completiva dell'AVS o dell'AI.

Come precisa il N. 2043.2 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, se i figli vivono con uno solo dei genitori il quale ha diritto alla rendita o al quale viene versata una rendita completiva dell'AVS o dell'AI, la PC viene calcolata insieme a questo genitore. Le spese riconosciute ed i redditi determinanti dei figli vengono attribuiti al genitore.

Stante quanto precede, bisogna dunque d'un canto conteggiare insieme il fabbisogno vitale dell'assicurato e del figlio __________, i contributi fissi per l'assicurazione malattia di entrambi e la pigione annua lorda ripartita fra i due beneficiari di PC in questione (art. 16c OPC-AVS/AI); d'altro canto, vi sono da sommare i redditi di entrambi gli aventi diritto.

                               2.9.   Questo TCA deve verificare se i parametri esposti dalla Cassa nell'impugnata decisione siano da confermare.

Quanto alle spese riconosciute di cui al considerando 2.5., vi è in primis da considerare il fabbisogno vitale dell'assicurato.

Per il 2001, il fabbisogno vitale massimo per persone sole è pari a Fr. 16'880.- (art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).

Il Decreto cantonale esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC) del 6 dicembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001, ha stabilito per il Cantone Ticino che tale fabbisogno vitale equivale all'importo massimo fissato nella summenzionata ordinanza federale. Esso ammonta pertanto a Fr. 16'880.- annui.

Sulla base della medesima ordinanza e del relativo decreto cantonale risulta che il fabbisogno vitale per i figli assomma a

Fr. 8'850.- annui, importo che in specie deve essere imputato a __________. Conformemente al citato art. 7 OPC-AVS/AI, questo limite di reddito deve essere sommato al fabbisogno vitale del ricorrente, per cui nella tabella di calcolo PC impugnata l'Amministrazione ha a giusta ragione ritenuto un fabbisogno vitale totale pari a Fr. 25'730.- (Fr. 16'880.- + Fr. 8'850.-).

Questa Corte non può scostarsi dalla legislazione vigente.

Detto valore finale è stato quindi correttamente inserito dalla Cassa nella tabella di calcolo PC in questione, valida dal

1° agosto 2002.

                             2.10.   Pure il contributo fisso di Fr. 4'284.- per l'assicurazione malattia individuato dall'Amministrazione deve essere confermato.

Tale ammontare costituisce la somma del premio medio cantonale per gli adulti e per i figli minorenni relativi al 2002.

Il premio per gli adulti per l'anno 2002 è stato fissato, per il Cantone Ticino, in Fr. 3'372.- annui in virtù dell’Ordinanza sui premi medi cantonali 2002 dell’assicurazione delle cure medico sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari del 25 ottobre 2001 del DFI. Detto premio non viene più integralmente coperto dal sussidio cantonale come successo nel corso dell’anno precedente, ma viene parzialmente posto a carico della PC. In altri termini, nel 2001 il contributo fisso per l’assicurazione malattia di Fr. 3'096.- era interamente coperto dal sussidio cantonale all’assicurazione malattia. Per l’anno 2002 la situazione si è modificata ed il sussidio cantonale è limitato a Fr. 2'772.-. Per giungere all’importo del premio medio per l'assicurazione obbligatoria delle cure ammesso nel Cantone Ticino e riconosciuto nel fabbisogno, cifrato come indicato in Fr. 3'372.-, l’importo di Fr. 600.- è stato posto a carico delle prestazioni complementari con il loro conseguente aumento. L’aumento non si è tradotto però, per l’assicurato, in un beneficio reale poiché, nella misura di Fr. 50.- mensili pari Fr. 600.- annui, viene utilizzato per pagare il premio della CM. In pratica per l’assicurato l’aumento della PC è andato a compensare il minor importo del sussidio cantonale all’assicurazione malattia.

Per i figli minorenni, a carico delle PC è stato posto l'importo di Fr. 17.- al mese, ciò che corrisponde a Fr. 204.- annui. Siccome il premio medio cantonale è pari a Fr. 912.- all'anno, la differenza di Fr. 708.- viene coperta dal sussidio cantonale.

I contributi fissi per l'assicurazione malattia (Fr. 3'372.- + Fr. 912.-) sono stati correttamente inseriti dalla Cassa nella tabella di calcolo PC del ricorrente.

                             2.11.   Resta da analizzare se l'ammontare di Fr. 15'000.- relativo alla pigione annua lorda sia corretto.

Per il citato art. 3b cpv. 1 lett. b (cfr. consid. 2.5.), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie.

Dal 1° luglio 2002 il ricorrente ha locato un appartamento in Via __________ avente una pigione di Fr. 2'000.- al mese, a cui vanno ad aggiungersi Fr. 250.- di spese accessorie (doc. _: contratto di locazione).

L'importo annuo della pigione lorda (pigione netta + spese accessorie) assomma dunque a Fr. 27'000.- (Fr. 24'000.- + Fr. 3'000.-).

Nel caso concreto, il citato appartamento serve da dimora domestica per tre persone, e meglio per __________ e __________ e per lo stesso __________; pertanto, la corrispondente pigione deve essere suddivisa fra tre persone.

Per quanto riguarda l’ammontare della pigione computabile nell’ipotesi in cui più inquilini abitino nel medesimo appartamento, il nuovo art. 16c OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1998 prevede che:

"  Quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile dev’essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1).

Di massima l’ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2)." (sottolineatura della redattrice)

L’UFAS ha commentato nel modo seguente questa norma (Pratique VSI 1998 pag. 35):

"  Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC.

On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes.

Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe"."

La norma citata ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale. Secondo il TFA, infatti, il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali tra le persone che occupano l'alloggio (RCC 1977 pag. 567; RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA 11 novembre 1991 in re A.T.; STCA 21 febbraio 1992 in re A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556).

Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Una deroga a tale principio è concessa solo entro certi limiti e dev’essere ammessa con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell’abitazione.

Un’eccezione è parimenti ammessa quando una persona accoglie gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 273).

In quest’ultimo caso il TFA ha ammesso l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che divideva con lei l’appartamento, in caso contrario avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l’assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell’amico (DTF 105 V 274).

La summenzionata giurisprudenza è stata ripresa al N. 3023 DPC, laddove è previsto quanto segue:

"  Se più persone abitano in comune in un appartamento o in una casa unifamiliare, la pigione (comprese le spese accessorie) è suddivisa in parti uguali tra le singole persone e così computata per il calcolo della PC annua. Ciò vale anche per le persone che vivono in concubinato. In casi particolari, ad esempio quando una persona occupa la maggior parte dell'alloggio, si può adottare una ripartizione diversa a seconda delle proporzioni reali (DTF 105 V 271 segg.).

Non si tiene conto delle parti della pigione pagate dalle persone che non sono comprese nel calcolo della PC."

Ora, siccome __________ non è beneficiaria di una rendita AVS o AI, la stessa deve essere esclusa dal calcolo della prestazione complementare annua. In tali circostanze, la sua parte di pigione (1/3) non deve essere presa in considerazione. Si ottiene così che solo 2/3 della pigione annua di Fr. 27'000.- (1/3 ciascuno imputabili al ricorrente ed a __________), pari Fr. 18'000.- annui, dovrebbero essere computati all'assicurato.

Tuttavia, l’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC, in vigore dal 1° gennaio 1999, precisa inoltre che:

"  I Cantoni stabiliscono l’importo delle spese di pigione giusta l’articolo 3b capoverso 1 lettera b fino a concorrenza, in un anno, di:

1.  12000 franchi per le persone sole,

2.  13800 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita."

Per l'anno 2001 – con validità pure per il 2002 -, i suddetti importi sono stati fissati rispettivamente a Fr. 13'200.- al massimo ed a Fr. 15'000.- al massimo (art. 2 della citata Ordinanza 01, cfr. consid. 2.5.).

Per le persone sole, il Cantone Ticino ha stabilito per l'anno 2001 una pigione massima pari a Fr. 13'200.-, mentre per i coniugi essa ammonta a Fr. 15'000.- (cfr. predetto Decreto esecutivo, consid. 2.5.). Tali importi sono validi anche per l'anno corrente.

La resistente ha pertanto agito in modo corretto riconoscendo al ricorrente l'importo di Fr. 15'000.-.

                             2.12.   Infine, a titolo di reddito il ricorrente lamenta che la Cassa gli ha conteggiato, oltre alla sua rendita personale d'invalidità, la rendita AI di cui beneficia __________, aumentandogli così le sue entrate e diminuendo, conseguentemente, le prestazioni complementari a cui ha diritto. A suo dire, però, la resistente avrebbe dovuto continuare a considerargli nelle spese riconosciute gli alimenti di Fr. 650.- al mese versati alla mamma di __________ sulla base del contratto del 9 maggio 2001 relativo al suo obbligo di mantenimento (doc. _).

L'agire dell'Amministrazione è corretto.

Infatti, se si ritenesse nelle spese riconosciute dell'assicurato l'importo annuo di Fr. 7'800.- a titolo di contributi alimentari versati al figlio (Fr. 650.- x 12 mesi), alla stessa stregua bisognerebbe computare il medesimo ammontare nei redditi di __________. Si avrebbe di conseguenza un'operazione nulla.

Le tabelle di calcolo di __________ e di __________, modificate, darebbero infatti un diritto alle PC superiore a favore del primo ed un diritto PC quantitativamente inferiore per il secondo; ciò nonostante la somma delle PC di entrambi, divisa per due, darebbe un importo medio corrispondente esattamente all'ammontare di Fr. 1'889.- fissato dalla Cassa nella sua decisione del 14 agosto 2002.

A titolo abbondanziale, questo Tribunale osserva da un lato che il riconoscere al ricorrente il contributo alimentare che lo stesso dice di continuare a versare al figlio malgrado quest'ultimo conviva con il genitore-debitore e, dall'altro, il non computare tale importo nei redditi di __________, porterebbe ad un sovraindennizzo di quest'ultimo. In effetti, le spese di mantenimento per __________ sono già comprese nel suo limite di reddito di Fr. 8'850.- annui. Aggiungere a tale ammontare pure Fr. 7'800.significherebbe conteggiargli un doppio importo per un medesimo scopo: le spese ordinarie di mantenimento. Siccome però dette persone vivono inoltre insieme, non v'è fondamento giuridico alcuno secondo cui l'assicurato, che già provvede normalmente ai bisogni del figlio, continui a versare alla mamma, che vive insieme ai due beneficiari della PC, il succitato contributo alimentare stabilito nel predetto contratto del 9 maggio 2001.

Sulla scorta dei citati art. 7 OPC-AVS/AI e N. 2043.2 DPC (cfr. consid. 2.8.), sia le spese riconosciute che i redditi del figlio devono di conseguenza essere sommati a quelli del genitore con cui vive.

Pertanto, nel caso concreto la rendita d'invalidità di __________ è stata correttamente attribuita ai redditi del ricorrente per un totale di Fr. 18'072.-, contro l'importo di Fr. 13'092.- riferito alla sola rendita AI di __________ (doc. _). In quell'occasione, invero, come detto, il calcolo della prestazione complementare di quest'ultimo era stato fatto separatamente da quello per il figlio che, a quel momento, viveva solo con la mamma.

In simili condizioni, a giusta ragione le spese riconosciute sono state cifrate dalla Cassa in Fr. 45'014.- ed i redditi in Fr. 18'072.-.

                             2.13.   Quanto alle spese per la dieta della figlia __________ avuta dal matrimonio con __________, il ricorrente ha documentato che la figlia necessita di una dieta particolare a causa del diabete e della celiachia di cui è affetta (doc. _). Per questi motivi egli postula che gli si riconosca totalmente o parzialmente l'importo di Fr. 350.- che la moglie riceve appositamente dall'AI, poiché nei momenti in cui egli esercita il suo diritto di visita si vede confrontato con spese non indifferenti dovute alla malattia di __________.

In virtù dell'art. 3 lett. b LPC, il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità rientra nella sfera delle prestazioni complementari.

Ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI, che riprende l'art. 3d LPC, il Dipartimento federale dell'interno determina le spese che possono essere rimborsate per la dieta.

Tuttavia, siccome nella propria risposta di causa (doc. _) la Cassa ha affermato che nel calcolo del diritto di una prestazione complementare a favore della madre __________ e dei figli __________ e __________ si è già tenuto conto, in virtù dell'art. 9 OMPC, del forfait di Fr. 2'100.- per le spese per la dieta, non è quindi più possibile riconoscere anche solo parzialmente – ad un'altra persona, e meglio in specie al ricorrente, lo stesso importo.

                             2.14.   Con l'impugnativa il rappresentante dell’assicurato ha chiesto che quest'ultimo sia posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

A livello cantonale la nuova Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.

Il 26 luglio 2002 è entrata in vigore la Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag; cfr. FU 47/2002 dell'11 giugno 2002) che si applica alle domande di assistenza giudiziaria e alle procedure per la designazione del patrocinatore d'ufficio introdotte dopo la sua entrata in vigore (art. 37 cpv. 1 Lag relativo alle disposizioni finali e transitorie).

Per contro, le disposizioni concernenti la revoca e la decadenza del beneficio dell'assistenza giudiziaria si applicano alle procedure già pendenti al momento della loro entrata in vigore.

L'art. 14 della nuova Lag ha posto le seguenti basi:

"  L'assistenza giudiziaria non è concessa se:

a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esisto favorevole;

b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta. (cpv. 1)

L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari. (cpv. 2)"

Tali principî erano già stati evidenziati dalla giurisprudenza federale, secondo cui i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale (RUMO-JUNGO, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, “Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung”, Ed. Schulthess, Zurigo 1994, pag. 114) e sono di massima adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 121 I 323 consid. 2a; DTF 120 Ia 15 consid. 3a; DTF 120 Ia 181 consid. 3a; DTF 124 I 1 consid. 2a pag. 2; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4b pag. 31; SVR 1998 IV Nr. 13 consid. 6b pag. 47; STCA del 23 marzo 1998 nella causa I., Inc. n. __________).

Il diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; BORGHI/CORTI, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151; COCCHI/TREZZINI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552).

Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.

In virtù della citata norma cantonale Lag, questo Tribunale ritiene che la relativa giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni sviluppata recentemente in merito alla concessione dell’assistenza giudiziaria debba rimanere valida ed essere estesa al disposto dell'art. 14 Lag.

Orbene, con riferimento ad una disposizione analoga in materia di assicurazione vecchiaia (art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), il TFA ha enumerato le seguenti condizioni (STFA del 28 novembre 2000 nella causa G., I 396/99; STFA del 26 settembre 2000 nella causa N., U 220/99; STFA del 11 aprile 2000 nella causa S., K 19/00; STFA del 9 febbraio 2000 nella causa G., U 364/99; DTF 125 V 202; DTF 108 V 269; DTF 103 V 47; DTF 98 V 117; cfr. anche ZBl 94/1993 pag. 517):

a)  Il richiedente deve trovarsi nel bisogno

L'indigenza posta alla base dell'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS deve essere interpretata in modo analogo alla nozione del bisogno ai sensi dell'art. 152 cpv. 1 OG (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).

L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11 segg.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 Ia 195, il coniuge o i genitori, COCCHI/TREZZINI, op. cit., ad art. 155, pag. 479, n. 20). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11 segg.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma degli artt. 328 e 329 CC (COCCHI/TREZZINI, op. cit., ad art. 155, pag. 237, n. 20 e giurisprudenza ivi citata).

Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, pag. 165).

Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 considd. 7b e 7c). L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (STFA non pubbl. succitata pag. 3).

In una recente sentenza pubblicata in DTF 124 I 1 segg., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, perché può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Rep. 1990 pag. 275).

Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA, infatti, si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. succitata pag. 4 consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o perlomeno dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (DTF 118 Ia 369).

Dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 108 V 265), in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione è importante (cfr. anche COCCHI/TREZZINI, op. cit., ad art. 155, pag. 485, n. 39. In senso contrario cfr. DTF 108 Ia 108; DTF 120 Ia 179 consid. 3a; RDAT 1998-II, n. 36; per un commento cfr. COCCHI/TREZZINI, op. cit., pag. 485-486, nn. 39, 40 e 41 con relative note).

Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b).

b)  l’intervento dell’avvocato deve essere necessario o perlomeno indicato

Il TF ha stabilito che la necessità dell’intervento di un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte oppure il suo rappresentante civile non possiedono conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265 seg.).

c)   il processo non deve essere palesemente privo di esito favorevole

Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STFA del 26 settembre 2000 nella causa N.D.N.; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; COCCHI/TREZZINI, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; COCCHI/TREZZINI, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

                             2.15.   Nella fattispecie, il TCA ritiene che non siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato.

A tal proposito la scrivente Corte osserva che le argomentazioni ricorsuali erano palesemente destituite di esito favorevole sin dall'inizio. Orbene, il cambiamento di abitazione e della situazione familiare del ricorrente non lasciavano trasparire, ancor prima di introdurre il presente gravame, alcun dubbio riguardo all'impossibilità di conteggiare nel fabbisogno del ricorrente, avente diritto principale della prestazione complementare in questione, anche il contributo alimentare che lo stesso, in qualità di debitore in virtù del contratto del 9 maggio 2001, doveva versare al figlio __________.

La situazione che si presenta all'ora attuale si distingue invero da quella precedente, laddove l'assicurato, non vivendo insieme al figlio, doveva provvedere al suo sostentamento con altri mezzi. Pertanto, il calcolo che deve essere effettuato ora deve per forza di cose essere differente dal precedente calcolo e tale circostanza doveva essere chiara al rappresentante del ricorrente ancor prima di introdurre la controversia in esame.

Ciò stante, conformemente ai principî generali della LPC, l'interessato poteva ritenere che, vivendo i due aventi diritto insieme, le spese riconosciute ed i redditi di ognuno dovessero essere sommati e che, nell'eventualità in cui egli pretendesse che si tenesse conto, nel suo fabbisogno, del contributo alimentare versato a __________, a sua volta i redditi di __________ fossero aumentati corrispondentemente.

Il gravame era pertanto sin dall'inizio destituito di ogni possibilità di esito favorevole.

Analogo discorso vale per le ulteriori contestazioni formulate dal ricorrente.

Da un lato quo alla ripartizione della pigione con i limiti massimi computabili, noti ai legali attivi nell'ambito delle assicurazioni sociali ma anche facilmente reperibili a livello di regolamentazione. D'altro canto anche il versamento delle prestazioni per la dieta della figlia __________ - convivente con il ricorrente - al signor __________ era perfettamente noto il versamento da parte della Cassa di un contributo cui - per la mancata convivenza - il ricorrente non poteva avere diritto.

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta superfluo esaminare se le altre due condizioni necessarie per ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute, considerato come già solo per la mancanza dell'esito favorevole l'istanza deve essere respinta.

                             2.16.   Da ultimo, con il proprio memoriale ricorsuale del 16 settembre 2002 l'insorgente ha chiesto l'assunzione di ulteriori prove (doc. _: richiamo degli incarti AI relativi al ricorrente, a __________, __________ e __________).

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A.C.R., G.P. e F.F., consid. 7a, H 115/00 e H 132/00; DTF 122 II 469 consid. 4a; DTF 122 III 223 consid. 3c, DTF 120 Ib 229 consid. 2b; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., in precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame dei documenti agli atti, per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

Visto quanto precede, il ricorso di __________ va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   L'istanza del 16 settembre 2002 formulata da __________ tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

                                         § Di conseguenza, l'istante non è ammesso al gratuito patrocinio dell'avv. __________.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

33.2002.62 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.01.2003 33.2002.62 — Swissrulings