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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.09.2002 33.2002.44

September 6, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,417 words·~17 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2002.00044   TB

Lugano 6 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 luglio 2002 di

__________, 

contro  

la decisione del 13 giugno 2002 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 13 giugno 2002 la Cassa di compensazione di Bellinzona ha ricalcolato la prestazione complementare a favore del solo __________, fissandola a Fr. 674.- mensili con effetto dal 1° maggio 2002 (doc. _).

Precedentemente, la medesima Cassa aveva stabilito detto diritto in Fr. 562.- al mese dal 1° marzo 2002 avendo però considerato, nel calcolo per il diritto alla PC dello stesso assicurato, anche la figlia __________ che a quel momento viveva con quest'ultimo e con la mamma __________.

                               1.2.   Con ricorso 16 luglio 2002 (doc. _) l'assicurato ha sollevato dubbi sulle modalità di allestimento della tabella di calcolo PC ed ha pertanto chiesto che, sulla base delle motivazioni riprese qui di seguito, la decisione impugnata venga annullata e che la Cassa proceda ad un nuovo calcolo delle PC:

"  (…)

Contesto l'importo stabilito da detto Istituto, poiché non comprendo per quali ragioni l'importo della PC, assegnatami oggi giorno, tenendo conto pure delle prestazioni erogate dall'AI e dalla __________ (quale assicuratore LAINF), non mi permetta di raggiungere un importo complessivo mensile superiore a CHF 2'700.-, com'era il caso allora quando abitavo a __________.

Resto sorpreso dal fatto che malgrado i rincari subentrati nel frattempo alle rendite AI e LAINF, le prestazioni concesse dai vari assicuratori sociali, se sommate, sono inferiori a quanto percepito allora a __________.

Non ho concluso una convenzione per il mantenimento di mia figlia, né vi è una sentenza che prevede il versamento della rendita completiva AI nelle mani della madre __________ né tanto meno nelle mani del curatore Sig. __________.

Non condivido pertanto il fatto che l'Istituto delle assicurazioni sociali non ha minimamente tenuto conto della rendita completiva AI spettante a mia figlia __________.

Rimprovero pure che dei collaboratori del citato Istituto abbiano fornito, a mia insaputa e senza il mio permesso, delle informazioni sui miei redditi all'Istituto del sostegno sociale e dell'inserimento. In questa maniera si vuol solo fare approfittare a __________ delle prestazioni di un invalido.(…)." (cfr. doc. _)

                               1.3.   Nella propria risposta 30 luglio 2002 (doc. _) la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso, osservando quanto segue:

"  (…)

Dall'esame della documentazione agli atti rileviamo che con lettera del 16 maggio 2002 il patrocinatore del ricorrente, avv. __________, ci comunicava che la situazione personale ed economica relativa al Signor __________ si è modificata. Infatti, dopo oltre un anno di convivenza, la Signora __________ ha lasciato l'appartamento in data 3 aprile 2002 interrompendo la convivenza. Precisava inoltre:

"La Signora __________ ora ha costituito un nuovo domicilio in __________, in via __________, portando con sé anche la bambina __________, figlia della __________ e del __________.

Nello specifico, essendo modificata la situazione economica relativa al Signor __________, si chiede a codesto lodevole Ufficio di voler procedere ad un nuovo calcolo delle Prestazioni complementari, con riferimento alla situazione sia personale sia economica dello stesso, ut supra descritta".

Il 24 maggio 2002, il Signor __________ dell'Ufficio del tutore ufficiale, curatore della giovane __________ comunica quanto segue:

"in considerazione che i genitori dal mese di maggio vivono separatamente, che la minore è sotto la custodia della madre, in accordo con quest'ultima faccio richiesta che la rendita completava di __________ sia versata al curatore".

Alla luce di quanto precede la resistente ha pertanto operato quelle modifiche resesi necessarie a seguito delle informazioni fornite dal patrocinatore del ricorrente e dal curatore della figlia notificando, ai singoli beneficiari, le rispettive decisioni nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti.

Dopo queste doverose precisazioni occorre quindi ricordare che la prestazione complementare è una prestazione di diritto subordinata alla situazione economica del richiedente e tiene conto del fabbisogno (sostentamento, oneri ipotecari, spese di manutenzione di fabbricati, ev. contributi alle assicurazioni sociali) e delle entrate (rendita AVS/AI, pensioni , altre entrate, reddito della sostanza) secondo i valori previsti dalla Legge federale sulle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1 LPC).

A tal proposito va inoltre ricordato che il limite di reddito legale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPC), limite di fabbisogno, ha per scopo di garantire un reddito minimo. Fanno parte di tale fabbisogno, oltre alle spese di vitto e alloggio, costi di vario genere definiti in modo esaustivo dall'art. 3b LPC.

In considerazione di ciò la resistente ha quindi riesaminato il calcolo notificato al ricorrente ed in merito possiamo assicurare che lo stesso è corretto e conforme alle vigenti disposizioni legali.(…)." (cfr. doc. _)

                               1.4.   Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.3.   Per l’art. 2c lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC gli invalidi che hanno diritto a una mezza rendita o a una rendita intera dell'AI.

                               2.4.   Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."

                               2.5.   Per quanto riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b LPC prevedeva che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.  importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

1.      per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

2.      per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

3.      per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b.  la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." (cpv. 1)

"  Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

a.  spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.  spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.  premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.  importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.  pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

Dal 1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a Fr. 16’460.- per persone sole, Fr. 24’690.- per coniugi, Fr. 8’630.- per il primo e per il secondo figlio o orfano, Fr. 5'755.- per il terzo e per il quarto figlio o orfano e Fr. 2’880.- per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).

A decorrere dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono aumentati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25’320.per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI, a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).

                               2.6.   Ancora, giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:

"a.  le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;

b.  il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c.  un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;

d.  le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e.  le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;

f.   gli assegni familiari

g.  le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h.  le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"

"  Non sono computati come redditi determinanti:

a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;

b. le prestazioni d'aiuto sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;

e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"

                               2.7.   Il ricorrente contesta la decisione della Cassa, postulando in sostanza che si continui a versargli la rendita completiva AI di spettanza della figlia __________, anziché corrisponderla direttamente a __________, curatore di quest'ultima.

In virtù dell'art. 35 cpv. 1 LAI, le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto ad una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto ad una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti.

Il capoverso 4 prevede che la rendita completiva per figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un utilizzo della rendita conforme al suo scopo (art. 50) e le disposizioni contrarie del giudice civile. Il Consiglio federale può emanare ulteriori prescrizioni sul versamento della rendita completiva, segnatamente per figli di genitori separati o divorziati.

Sulla base del predetto art. 35 cpv. 4 LAI e delle nuove norme sul diritto del divorzio entrate in vigore il 1° gennaio 2000, il Consiglio federale ha emanato una nuova disposizione concernente il versamento delle rendite per i figli se i genitori vivono separati (art. 71ter OAVS), valida dal 1° gennaio 2002.

Detto disposto, applicabile in concreto in virtù del rinvio operato dall'art. 82 OAI, recita che se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria.

Nel caso di specie, siccome __________, padre naturale di __________, percepisce una rendita intera AI, sulla base del citato art. 35 LAI quest'ultima ha a sua volta diritto, sin dalla sua nascita, a ricevere una rendita completiva AI.

Fintanto che gli stessi vivevano insieme, la rendita completiva AI di __________ veniva a buon diritto versata all'assicurato, poiché egli era l'avente diritto principale di una rendita AI.

Ora, come risulta dalla comunicazione 16 maggio 2002 dell'avv. __________ precedente legale del ricorrente (cfr. incarto n. _ dell'Amministrazione), in data 3 aprile 2002 __________, convivente dell'assicurato, ha lasciato l'appartamento di Via __________ per trasferirsi dal 1° maggio 2002, insieme alla loro figlia __________, in Via __________ sempre a __________ (cfr. contratto di locazione presente nell'incarto n. _ della Cassa e la dichiarazione 3 maggio 2002 dell'agenzia comunale AVS di __________ di cui all'incarto n. _).

Il ricorrente afferma inoltre di non aver sottoscritto alcuna convenzione in merito al mantenimento della figlia __________ e che non vi è nemmeno stata una sentenza che abbia decretato che la rendita completiva AI per figli non dovesse più essergli versata quale avente diritto principale, cui la rendita di __________ era connessa, ma che il relativo ammontare dovesse essere direttamente corrisposto alla mamma __________ o addirittura al curatore della bambina __________ (doc. _).

Conformemente al succitato art. 71ter OAVS, in data 24 maggio 2002 il curatore della figlia del ricorrente ha interposto formale richiesta all'Istituto delle assicurazioni sociali affinché, in virtù del fatto che __________ e __________ non convivevano più con l'assicurato, la rendita completiva AI per la figlia __________ venisse versata sul conto dell'Ufficio del Tutore Ufficiale, il quale avrebbe poi provveduto a girare l'importo a __________ (cfr. incarto n. _ dell'Amministrazione). Peraltro, il ricorrente ne era stato debitamente informato per il tramite del suo curatore __________.

Pendente causa, __________ ha confermato a questo TCA che __________ detiene sia l'autorità parentale che la custodia di __________ (docc. _ e _).

Da quanto sopra discende che tutti gli elementi dell'art. 71ter OAVS sono adempiuti. Ne consegue che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, __________ percepisce legittimamente, anche se indirettamente a mezzo dell'autorità tutoria e per essa del curatore della figlia __________, la rendita per figli di cui beneficia a tutti gli effetti __________.

Al ricorrente viene quindi correttamente versata la rendita intera AI di Fr. 1'458.- al mese concernente unicamente se stesso.

La Cassa ha pertanto agito giustamente nel conteggiare quale reddito non privilegiato nella contestata tabella di calcolo PC soltanto l'ammontare di Fr. 17'496.- annui.

Su questo punto la censura del ricorrente deve dunque essere respinta.

                               2.8.   Il TCA deve ora verificare se i parametri esposti dalla Cassa nell'impugnata decisione siano da confermare.

Quanto alle spese riconosciute di cui al considerando 2.5., vi è in primis da considerare il fabbisogno vitale dell'assicurato.

Nel 2001 il fabbisogno vitale massimo per persone sole è pari a Fr. 16'880.- (art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).

Il Decreto cantonale esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC) del 6 dicembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001, ha stabilito per il Cantone Ticino che tale fabbisogno vitale equivale all'importo massimo fissato nella summenzionata ordinanza federale. Esso ammonta pertanto a Fr. 16'880.- annui.

Questa Corte non può scostarsi dalla legislazione vigente.

Detto valore è stato quindi correttamente inserito dalla Cassa nella tabella di calcolo PC in questione, valida dal 1° maggio 2002.

                               2.9.   Pure il contributo fisso di Fr. 3'372.- per l'assicurazione malattia individuato dall'Amministrazione deve essere confermato. Tale ammontare costituisce il premio medio cantonale

Il premio per gli adulti per l'anno 2002 è stato fissato, per il Cantone Ticino, in Fr. 3'372.- annui in virtù dell’Ordinanza sui premi medi cantonali 2002 dell’assicurazione delle cure medico sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari del 25 ottobre 2001 del DFI. Detto premio non viene più integralmente coperto dal sussidio cantonale come successo nel corso dell’anno precedente ma viene parzialmente posto a carico della PC. In altri termini nel 2001 il contributo fisso per l’assicurazione malattia di Fr. 3'096.- era interamente coperto dal sussidio cantonale all’assicurazione malattia. Per l’anno 2002 la situazione si è modificata ed il sussidio cantonale è limitato a Fr. 2'772.-. Per giungere all’importo del premio medio per l'assicurazione obbligatoria delle cure ammesso nel Cantone Ticino e riconosciuto nel fabbisogno, cifrato come indicato in Fr. 3'372.-, l’importo di Fr. 600.- è stato posto a carico delle prestazioni complementari con il loro conseguente aumento. L’aumento non si è tradotto però, per l’assicurato, in un beneficio reale poiché, nella misura di Fr. 50.- mensili pari Fr. 600.- annui, viene utilizzato per pagare il premio della CM. In pratica per l’assicurato l’aumento della PC è andato a compensare il minor importo del sussidio cantonale all’assicurazione malattia.

Dovendosi questa Corte attenere imperativamente alla legislazione vigente, ne discende quindi che il summenzionato contributo fisso per l'assicurazione malattia è stato correttamente inserito dalla Cassa nella tabella di calcolo PC in questione.

                             2.10.   Quanto alle spese per la dieta di Fr. 2'100.- annui, il ricorrente ha documentato di necessitare di una dieta epatica (cfr. certificato medico 25 gennaio 2001 rilasciato dal dr. __________ nell'incarto di restituzione atti).

In virtù dell'art. 3 lett. b LPC, il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità rientra nella sfera delle prestazioni complementari.

Ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI, che riprende l'art. 3d LPC, il Dipartimento federale dell'interno determina le spese che possono essere rimborsate per la dieta.

Ora, conformemente all'art. 9 dell'Ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC), le spese supplementari debitamente comprovate, causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto da un medico a persone che non vivono né in un istituto né in un ospedale, sono considerate spese di malattia. A tal scopo può essere rimborsata una somma forfettaria annua pari a Fr. 2'100.-.

Ciò comporta che le relative spese causate dallo stato di salute del ricorrente sono considerate spese di malattia e pertanto rimborsate soltanto nella misura di Fr. 2'100.- all'anno, come correttamente eseguito dalla Cassa nell'impugnata decisione.

                             2.11.   Resta da analizzare se l'ammontare di Fr. 9'600.- relativo alla pigione annua lorda sia corretto.

Per il citato art. 3b cpv. 1 lett. b (cfr. consid. 2.5.), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie.

Dal 1° aprile 2001 il ricorrente ha locato un appartamento in Via __________ avente una pigione di Fr. 650.- al mese, a cui vanno ad aggiungersi Fr. 150.- di spese accessorie (cfr. contratto di locazione nell'incarto n. _ della Cassa).

L'importo annuo della pigione lorda (pigione netta + spese accessorie) assomma dunque a Fr. 9'600.- (Fr. 7'800.- + Fr. 1'800.-).

La resistente ha pertanto agito in modo corretto riconoscendogli l'intero importo di Fr. 9'600.-.

                             2.12.   Infine, a titolo di reddito, come precedentemente evidenziato, si deve ritenere da una parte l'ammontare di Fr. 17'496.- quale rendita AI, dall'altra la rendita annua LAINF corrisposta all'assicurato dalla __________ assicurazioni (Fr. 2'997.-), per complessivi Fr. 20'493.-.

In simili condizioni, a giusta ragione le spese riconosciute sono state cifrate dalla Cassa in Fr. 31'952.- ed i redditi in Fr. 20'493.-.

Visto quanto precede, il ricorso di __________ va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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