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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.09.2002 33.2002.25

September 11, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,934 words·~15 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2002.00025   TB

Lugano 11 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'8 maggio 2002 di

__________  

contro  

la decisione del 12 aprile 2002 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 12 aprile 2002 la Cassa di compensazione di Bellinzona ha respinto, con effetto dal 1° marzo 2002, la richiesta 18 marzo 2002 postulata da __________ tesa all'ottenimento di una prestazione complementare. Il rifiuto della rendita PC è riconducibile ai redditi dell'assicurato che sarebbero superiori alle spese riconosciute (doc. _).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso 8 maggio 2002 (doc. _), l'assicurato ha contestato da un lato il computo di soli Fr. 2'910.- quale pigione annua, ritenuto che la locazione che egli deve realmente sopportare ammonta a Fr. 6'000.-, spese accessorie escluse (doc. _: dichiarazione d'imposta 2001/2002); dall'altro evidenzia la mancata deduzione di Fr. 8'000.- relativa all'aiuto prestato a __________, invalida al 50%, che da diversi anni vive presso di lui. A comprova di ciò rileva che a livello fiscale tale deduzione per persone bisognose a carico gli è stata riconosciuta (doc. _: notifica di tassazione del 14 gennaio 2002 e doc. _).

                               1.3.   Nella propria risposta 19 giugno 2002 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso confermando integralmente la decisione impugnata. Quanto alla censura sulla deduzione dell'importo di Fr. 8'000.-, l'Amministrazione ha evidenziato che oltre alle spese di vitto e di alloggio, altri costi di vario genere definiti in modo esaustivo dall'art. 3b LPC fanno parte del limite di fabbisogno di cui all'art. 2 cpv. 1 LPC. Tuttavia, la presa a carico di una persona convivente non rientra in tale lista.

In merito alla divisione a metà della pigione, la resistente afferma che l'art. 16c OPC-AVS/AI non fa dipendere la partecipazione alle spese per l'alloggio dal sostentamento fornito alla convivente bensì dal numero delle persone che occupano l'appartamento stesso (cfr. il N. 3023 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC)).

                               1.4.   Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. _).

                               1.5.   Pendente causa, questo Tribunale ha provveduto ad accertare la pigione effettivamente pagata dal ricorrente per l'anno 2002, nonché i suoi redditi (docc. _ e _ con allegati).

                                         in diritto

In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1  della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.3.   Per l’art. 2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

                               2.4.   Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."

                               2.5.   Per quanto riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b LPC prevedeva che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.   importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

  1.  per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

      2.  per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

      3.  per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b.   la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." (cpv. 1)

"  Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

a.   spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.   spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.   premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.   importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.   pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

Dal 1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a Fr. 16’460.- per persone sole, Fr. 24’690.- per coniugi, Fr. 8’630.- per il primo e per il secondo figlio o orfano, Fr. 5'755.- per il terzo e per il quarto figlio o orfano e Fr. 2’880.- per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).

A decorrere dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono aumentati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25’320.per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI, a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).

                               2.6.   Ancora, giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:

"a.  le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;

b.  il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c.  un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;

d.  le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e.  le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;

f.   gli assegni familiari

g.  le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h.  le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"

"  Non sono computati come redditi determinanti:

a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;

b. le prestazioni d'aiuto sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;

e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"

                               2.7.   Il ricorrente contesta la decisione della Cassa, postulando d'un canto il pieno riconoscimento dell'effettiva pigione pagata pari a Fr. 6'000.- e dell'altro la deduzione operata fiscalmente per le persone bisognose a carico (Fr. 8'000.-).

Nel caso in esame la Cassa ha ritenuto le spese riconosciute pari a Fr. 23'162.- ed ha cifrato i redditi in Fr. 23'276.-.

Questo Tribunale deve quindi analizzare se l'ammontare della pigione annua lorda (Fr. 2'910.-) sia corretto.

A mente della Cassa, siccome l'assicurato convive nel proprio appartamento di __________ con __________, sulla base dell'art. 16c OPC-AVS/AI e del N. 3023 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), gli è stata computata soltanto la metà della pigione, giungendo così all'importo di Fr. 2'910.- all'anno ([Fr. 4'620.- di pigione annua netta + Fr. 1'200.- all'anno per le spese accessorie] : 2).

La Cassa ha individuato tale importo basandosi sul contratto di locazione stipulato in data 6 novembre 1990 fra l'assicurato e __________ che prevedeva a partire dal 1° dicembre 1990 la locazione di un appartamento di due locali in Via __________. La pigione annua convenuta ammontava a Fr. 4'620.-, a cui andavano aggiunti Fr. 1'200.- a titolo di spese accessorie, per complessivi Fr. 5'820.- (cfr. gli atti della Cassa).

Tuttavia, nella dichiarazione d'imposta 2001/2002 compilata dal ricorrente (doc. _) figura invece – per gli anni 1999 e 2000 una pigione annua di Fr. 6'000.-, spese accessorie escluse.

Pendente causa questo Tribunale ha quindi provveduto a questionare l'assicurato in merito all'effettivo ammontare della pigione che egli versa mensilmente alla citata locatrice per l'anno 2002, anno di computo per il calcolo delle spese riconosciute ai fini dell'attribuzione di una PC (docc. _ e _). Con scritti 3 e 9 settembre 2002 il ricorrente ha documentato il pagamento mensile di Fr. 500.- a titolo di pigione, comprese le spese accessorie (docc. _) ed ha precisato che il pagamento delle spese di riscaldamento, quantificabili in Fr. 500.- annui, viene sostituito dall'esecuzione da parte dell'assicurato di lavori di giardinaggio, di pulizia, di sorveglianza della proprietà della sua locatrice (docc. _ e _).

Inoltre, per sua stessa ammissione (doc. _) il ricorrente ospita da alcuni anni in casa sua __________, beneficiaria di una rendita d'invalidità AI al 50%, aiutandola nel proprio sostentamento.

                               2.8.   Per quanto riguarda l’ammontare della pigione computabile nell’ipotesi in cui più inquilini abitino nel medesimo appartamento, il nuovo art. 16c OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1998 prevede che:

"  Quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile dev’essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua” (cpv. 1).

Di massima l’ammontare della pigione è ripartito in parti uguali” (cpv. 2).

L’UFAS ha commentato nel modo seguente questa norma (Pratique VSI 1998 pag. 35):

"  Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC.

On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes.

Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe"."

La norma citata ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale. Secondo il TFA, infatti, il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali tra le persone che occupano l'alloggio (RCC 1977 pag. 567; RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA 11 novembre 1991 in re A.T.; STCA 21 febbraio 1992 in re A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556).

Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Una deroga a tale principio è concessa solo entro certi limiti e dev’essere ammessa con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell’abitazione.

Un’eccezione è parimenti ammessa quando una persona accoglie gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 273).

In quest’ultimo caso il TFA ha ammesso l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che divideva con lei l’appartamento, in caso contrario avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l’assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell’amico (DTF 105 V 274).

La summenzionata giurisprudenza è stata ripresa al N. 3023 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, laddove è previsto quanto segue:

"  Se più persone abitano in comune in un appartamento o in una casa unifamiliare, la pigione (comprese le spese accessorie) è suddivisa in parti uguali tra le singole persone e così computata per il calcolo della PC annua. Ciò vale anche per le persone che vivono in concubinato. In casi particolari, ad esempio quando una persona occupa la maggior parte dell'alloggio, si può adottare una ripartizione diversa a seconda delle proporzioni reali (DTF 105 V 271 segg.).

Non si tiene conto delle parti della pigione pagate dalle persone che non sono comprese nel calcolo della PC."

Da quanto sopra discende che poiché nel caso concreto l'abitazione in questione è occupata da due persone, compreso il ricorrente, a giusta ragione la Cassa ha computato solo metà del canone di locazione a carico dell'assicurato, essendo l'altra metà a carico della convivente __________. Non ricorrono, nel caso concreto, gli estremi di rigore per non procedere ad una divisione della pigione. Tuttavia, essendo mutata la pigione effettiva versata dal ricorrente (doc. _ con allegati), la metà della pigione annua lorda (Fr. 6'000.-) risulta essere pari a Fr. 3'000.- e non a fr. 2'910.-.

                               2.9.   Resta da analizzare il mancato annovero a titolo di fabbisogno dell'importo di Fr. 8'000.- che è stato invece fiscalmente riconosciuto all'assicurato, e quindi dedotto nella notifica di tassazione 2001/2002, a motivo che egli provvede al sostentamento di __________, la quale – come sopra esposto - vive presso di lui (docc. _).

In proposito va rilevato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC (cfr. consid. 2.5.), è esaustiva e che le disposizioni sono di diritto federale imperativo (CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83).

Le spese che non risultano nell'elenco non possono quindi essere ammesse in deduzione.

A tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire tramite l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).

Ne consegue che nel caso di specie il costo relativo al sostentamento prestato dal ricorrente alla convivente, bisognosa di aiuto poiché invalida, non può pertanto essere computato quale costo specifico a carico della PC.

La richiesta del ricorrente non può così essere accolta. L'importo di Fr. 8'000.- non deve essere considerato come spesa riconosciuta ai sensi dell'art. 3b LPC.

Su questo punto la decisione della Cassa va confermata.

                             2.10.   In queste circostanze, anche modificando nella tabella di calcolo PC impugnata dal ricorrente la voce relativa alla pigione annua lorda portandola da Fr. 2'910.a Fr. 3'000.- (cfr. consid. 2.8.), l'ammontare dei redditi (Fr. 23'276.-) rimane tuttavia ancora superiore alle spese riconosciute (Fr. 23'252.-), per cui non si può far luogo ad attribuire all'assicurato una PC (art. 3a cpv. 1 LPC, cfr. consid. 2.4.).

Ne discende che il ricorso presentato dall'assicurato deve essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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