RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2002.00019 ir/gm
Lugano 24 settembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 4 aprile 2002 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 22 marzo 2002 emanata dalla
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 5 aprile 2002 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta (cfr. doc. _);
vista la lettera 16 ottobre (recte settembre) 2002 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso (cfr. doc. _);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici