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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.05.2002 33.2002.11

May 7, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,038 words·~15 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2002.00011   IR/sc

Lugano 7 maggio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2002 di

__________

contro  

la decisione del 25 gennaio 2002 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 25 gennaio 2002 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS - AI ha concesso a __________, degente presso la Casa per anziani __________, una PC di CHF 226.-- mensili. L'amministrazione ha ritenuto un fabbisogno di CHF 35'452.-- composto dalla retta per degenti in istituti (CHF 27'375.--), dal contributo fisso per l'assicurazione malattia (CHF 3'372.--), dalle spese personali (CHF 3'600.--) e dalle spese di manutenzione dei fabbricati (CHF 1'105.--).

                                         Quale reddito non privilegiato la CCC - AVS ha indicato la rendita AVS (CHF 21'768.--), altre rendite (CHF 1'285.--) la parte computabile della sostanza (CHF 2'500.--) ed i diritti della signora __________ per CHF 4'420.--.

                               1.2.   Contro la decisione, rappresentata dal figlio, l'assicurata è insorta dinanzi a questo TCA con le seguenti argomentazioni:

"  da quando sono stata ricoverata presso la Casa per anziani __________ mi è stata accordata una prestazione complementare la quale, nell'ambito della revisione periodica effettuata a fine anno 2001, è stata notevolmente ridimensionata.

Infatti la mia comproprietà di 1/5 alla particella no. __________ del Comune di __________ veniva riesaminata e soggetta al computo del suo valore ipotetico commerciale anziché  quello di stima.

Da parte mia insorgo tempestivamente contro questa decisione mediante la quale il valore della mia comproprietà immobiliare dai fr. 15'690.-- (v. notifica di tassazione 1999-2000) è stato portato ai fr. 50'000.-- come all'importo indicato dal perito dell'Ufficio cantonale di stima.

La motivazione di questo mio gravame è da ricercare nel fatto che il bene non comporta reddito in quanto gli altri comproprietari non hanno a suo tempo voluto effettuare quegli interventi minimi indispensabili per renderla confacente alle attuali esigenze dell'abitare. In particolare si dispone di un solo WC in comune, non ci sono altri servizi igienici (bagno, doccia), il riscaldamento è difficoltoso. Inoltre il tetto perde acqua e il lavatoio si trova all'esterno senza copertura (vasca aperta). L'impianto elettrico è vetusto e fuori norma e non permette potenziamenti per l'installazione di nuove indispensabili apparecchiature.

Alla luce di queste considerazioni chiedo un riesame di questa decisione riportando il valore di stima del bene (fr. 75'000.-- complessivi) anche nel calcolo della prestazione complementare come in precedenza applicato.

In via subordinata quale persona originaria di __________ (prima del matrimonio) e non disponendo di altri beni immobiliari chiedo che la stessa venga parificata a abitazione primaria ed ai sensi del punto 44 degli elementi utilizzati per il calcolo venga considerata abitazione primaria e pertanto conteggiata al valore di stima." (Doc. _)

                                         L'amministrazione si oppone all'accoglimento dell'impugnativa rilevando come:

"  (…)

Dall'esame della documentazione agli atti rileviamo che la ricorrente si trova degente definitivamente presso la Casa di riposo __________ dal 16 gennaio 1996 e che la stessa è titolare delle particelle N. __________RFD e __________RFD, possedute in comunione ereditaria in ragione di 1/5, site in territorio del comune di

__________.

(…)

la resistente ha ordinato le perizie tecniche circostanziate delle sostanze immobiliari possedute in comproprietà.

Per questa valutazione è stato dato mandato all'Ufficio cantonale di stima il quale, a perizia conclusa, ha permesso di stabilire un importo complessivo di fr. 50'000.­(1/5 di fr. 250'000.-) quale valore commerciale delle particelle possedute in comunione ereditaria (pos. 46.02 della tabella di calcolo PC). Per questa ragione tale importo deve, senza alcun dubbio, essere riconfermato.

Circa i paramenti utilizzati per valutare la sostanza la resistente non può che riconfermarsi nel valore citato e contestato in quanto scaturito da perizie specificatamente richieste. A tal proposito giova infatti ricordare che anche codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare tale prassi amministrativa. (…)" (Doc. _)

                                         All'assicurata è stata offerta la possibilità di replicare ed offrire nuove prove.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.3.   Per l’art. 2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

                               2.4.   Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."

                               2.5.   Circa le spese riconosciute l’art. 3b cpv. 2 e 3 LPC prevede che

"  Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.      tassa giornaliera;

b.      importo per le spese personali (cpv. 2).”

"  Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

a.  spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.  spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.  premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.  importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.  pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                               2.6.   Ancora, giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:

"a.  le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;

b.  il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c.  un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;

d.  le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e.  le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;

f.   gli assegni familiari

g.  le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h.  le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"

"  Non sono computati come redditi determinanti:

a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;

b. le prestazioni d'aiuto sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;

e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"

                               2.7.   In concreto dal 16 gennaio 1996 __________ è residente presso la Casa per Anziani __________.

                                         A norma dell’art. 5 cpv. 3 lett. a LPC, i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale.

In ossequio a questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha stabilito che la retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodi di lunga durata in case per anziani o case di cura è di 75 franchi (art. 2 del Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (LPC) del 6 dicembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001).

                                         Pertanto, per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi delle prestazioni complementari, la Cassa ha computato alla ricorrente a giusta ragione per l'anno 2001 l’importo totale di CHF 27'375.- (CHF 75.- x 365 giorni). A tale ammontare sono stati aggiunti CHF 3'600.- (CHF 300.- mensili x 12 mesi) a titolo di spese personali per gli assicurati, come pure il contributo fisso per l'assicurazione malattia (CHF 3'372.-).

                               2.8.   Con il ricorso la signora __________ contesta la valutazione delle particelle __________e __________RFD __________ di cui beneficia - quale comproprietaria della quota di 1/5.

                                         La Cassa ha ritenuto un importo di CHF 50'000.- per la ricorrente di cui - computabili - CHF 2'500.-- (1/10 di CHF 50'000.-- - CHF 25'000.--).

Per l’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.

                                         Giusta l’art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.

                                         Secondo tali termini, nella misura in cui la sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul mercato.

                                         Non sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 pag. 195; RCC 1991 pag. 424).

                                         In una sentenza pubblicata in VSI 1994 pag. 290, il TFA ha specificato che tale disposizione è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua proprietà.

                                         Le Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e AI (DPC) edite dall'UFAS prevedono al N. 4010 che:

"  Il soggiorno in un istituto deve essere considerato permanente quando il beneficiario della PC ha disdetto il suo alloggio oppure se un ritorno a casa è molto improbabile.”

Nel caso in esame poiché la signora __________ è degente dal gennaio 1996 in casa per anziani, gli immobili di cui è comproprietaria non le servono da abitazione primaria e vanno computati al valore venale.

                               2.9.   Per determinare il valore commerciale dell'immobile l’Amministrazione deve far esperire una perizia da parte d'un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime il valore risultante poteva risultare superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), per la determinazione del valore corrente degli immobili l’ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC N. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

In concreto la Cassa affida il compito all’Ufficio stima.

Al riguardo va ancora rilevato che il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S.).

                             2.10.   Con perizia immobiliare 14 gennaio 2002 l'ufficio cantonale di stima ha fissato in CHF 245'000.-- il valore della particella n° __________RFD di __________ di cui la ricorrente beneficia in ragione di 1/5.

                                         La particella in questione che, come rilevato nelle considerazioni che precedono deve essere valutata al valore commerciale, è ubicata in zona __________, nel nucleo sotto la strada cantonale e la chiesa. Ha una superficie di 463 mq. ed ha accesso dalla strada cantonale e dal vicolo comunale.

                                         Sulla particella è edificata una casa con superficie di base di 128 mq. cui si aggiungono 52 mq. di annesso e portico. Il giardino ha invece una superficie di 283 mq.

                                         Il fondo è servito con le necessarie infrastrutture ed è circondato da muri di sostegno.

                                         La costruzione principale è disabitata e, come rammenta anche il referto peritale è "molto difficile da affittare". Nonostante questo rilievo e malgrado lo stato di conservazione delle installazioni ed arredamenti definito dai tecnici:

"  (…)

molto carente, perdite dal tetto, mancanza assoluta di manutenzione, senza un intervento minimo va alla rovina, praticamente non è più stato fatto nessun intervento dalla costruzione tranne che per i piccoli servizi. In questo momento i proprietari non sono in grado di sostenere nessun intervento, specialmente la richiedente proprietaria di 1/5. (…)" (Doc. _)

                                         gli esperti hanno ritenuto un valore di un certo rilievo alla luce della volumetria dello stabile fissando il valore al metro cubo in CHF 120.-. Essi hanno considerato i 3 piani della costruzione ed  i numerosi locali (14) la copertura del tetto a 4 falde.

                                         Alla costruzione (valore CHF 207'360.-) è stato aggiunto il valore del terreno cifrato in CHF 80.- al mq.

                                         L'esame peritale dell'ing. __________ si è esteso anche al fondo __________RFD di __________, prato fuori zona edificabile, per il quale è stato ritenuto un valore complessivo di CHF 6.- il mq.

                                         Il referto peritale è stato trasmesso al figlio della ricorrente senza reazione da parte dell'interessata o del suo rappresentante.

                                         In merito alle perizie va rilevato come, secondo costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 pag. 189; RAMI U 167 pag. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 pagg. 237-239; SZS 1988 pagg. 329 e 332; DTF non pubblicato del 24 dicembre 1993 in re S. H; LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dell’amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Questa giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale: SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997 in re L.M.).

                                         Nel concreto caso la ricorrente ha evidenziato, in sede di ricorso la vetustà delle strutture e la loro inadeguatezza, la carenza dei servizi igienici e la presenza del lavatoio esterno non coperto.

                                         Questi elementi risultano ampiamente considerati nella perizia in discussione. L'ing. __________ ha valutato le perdite dal tetto, il fatto che la casa vada "alla rovina", l'assenza di interventi di costruzione e ristrutturazione. Malgrado queste pecche il tecnico ha ritenuto il valore commerciale citato. Dal canto suo la ricorrente nulla ha obiettato alla trasmissione della perizia. Neppure vi è stata reazione alla trasmissione della valutazione del prato particella __________.

                                         La perizia appare completa, essa considera ampiamente tutti i parametri usuali che valuta in maniera adeguata.

Alla luce di quanto precede questo TCA non ha motivo di ritenere che le perizie esperite dall’Ufficio stima relative alla proprietà di __________ siano inaffidabili: in effetti non vi sono elementi contraddittori agli atti. Di conseguenza, poiché le perizie si fondano su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti nel ramo e la liceità delle perizie dell’Ufficio stima è già stata verificata da questa Corte e dal TFA, il valore venale dei  fondi  mappali __________e __________in questione, stabilito in CHF 250'000.-, rispettivamente in CHF 50'000.- per la quota di partecipazione della ricorrente, va considerato corretto e può essere posto alla base della presente sentenza (cfr. STFA del 27 febbraio 1998).

                             2.11.   In via subordinata __________ chiede, alla luce della sua attinenza di __________, che la valutazione della particella __________RFD sia eseguita al valore fiscale ritenuta l'assenza di altri fondi di sua proprietà.

                                         La tesi non può essere seguita.

                                         Come evidenziato nelle considerazioni precedenti unicamente se l'immobile serve come abitazione primaria non va considerato il valore commerciale.

                                         __________ è degente alla Casa __________ da oltre 6 anni. È indubbio quindi che la proprietà di __________ non le serva da abitazione primaria.

                                         Il ricorso va quindi respinto senza carico di tasse e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso 20 febbraio 2002 é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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