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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.01.2002 33.2001.93

January 13, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,129 words·~11 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2001.00093   ir/nh

Lugano 13 gennaio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 18 settembre 2001 di

__________  

contro  

la decisione del 27 agosto 2001 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 27 agosto 2001 la Cassa cantonale di compensazione (di seguito la Cassa) ha deciso di non concedere ad __________ ed alla moglie __________ alcuna prestazione complementare in conseguenza alla domanda formulata in data 16 agosto 2001. La Cassa ha infatti ritenuto un fabbisogno totale di CHF 36'249.-, composto dal fabbisogno vitale cifrato in CHF 25'320.-, dal contributo fisso per l’assicurazione malattia e l’importo per pigione annua.

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espresso:

"  Con la presente mi permetto fare ricorso alla allegata decisione di rifiuto della prestazione complementare datata 27.8.01.

Vi elenco entrata ed uscite mensili.

Entrata

AVS                               FR  3.090.‑

                                      =========

Uscite

affitto                                                                                FR        884.‑­

spese accessorie (acqua calda, riscaldamento ecc.)                 111.‑­

cassa malati                                                                                 733.‑­

imposte federali, cantonali, comunali                                             50.‑­

acqua potabile, elettricità, spese rifiuti                                         100.-­

telefono e __________                                                                 100.‑­

__________                                                                                    30.‑­

acconto a Uff. Esecuzione, __________                                       50.‑­

acconto a __________                                                    50.-

                                                                                         FR     2.108.‑

                                                                                         ==========

Nella speranza di ricevere la prestazione complementare Vi ringrazio e Vi porgo i miei migliori saluti."

                               1.3.   La Cassa si è opposta all’accoglimento del gravame con risposta del 27 settembre 2001 con le seguenti argomentazioni:

"  La prestazione complementare è una prestazione di diritto che è subordinata alla situazione economica del richiedente e tiene conto del fabbisogno (sostentamento, oneri ipotecari, spese di manutenzione di fabbricati, ev. contributi alle assicurazioni sociali) e delle entrate (rendita AVS/AI, pensioni, altre entrate, reddito della sostanza) secondo i valori previsti dalla Legge federale sulle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1 LPC).

A tal proposito va inoltre ricordato che il limite di reddito legale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPC, limite di fabbisogno, ha per scopo di garantire un reddito minimo. Fanno parte di tale fabbisogno, oltre alle spese di vitto e di alloggio, costi di vario genere definiti in modo esaustivo dall'art. 3b LPC.

In considerazione a quanto precede la resistente ha quindi riesaminato il calcolo notificato al ricorrente ed in merito possiamo assicurare che lo stesso è corretto e conforme alle vigenti disposizioni legali.

E' quindi chiaro che, nell'impossibilità di poter dedurre certe spese elencate dal ricorrente in sede ricorsuale in quanto non contemplate dall'attuale legislazione, il calcolo della prestazione complementare non può essere diverso da quello notificato in data 27 agosto 2001.

Visto quanto precede si chiede pertanto a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata."

                               1.5.   Il ricorrente è stato invitato a prendere posizione in merito. Il giudice delegato ha acquisito informazioni presso il Municipio di __________ circa la coabitazione, già indicata nella domanda di prestazioni PC del ricorrente, dei coniugi __________ con i signori __________ e __________.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99). Recentemente, e meglio con sentenza del 10 ottobre 2001 in re R.F. (U 347/98), il TFA ha confermato la sostanziale legalità del diritto processuale cantonale che ammette la delega ad un solo giudice dei giudizi che presentano i caratteri suesposti ammettendo la prassi cantonale dedotta dall’art. 2 cpv. 1 della LPrTCA.

                                         Nel merito

                               2.2.   La prestazione complementare persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b CF e Disp. Trans. all’art. 112 CF (art. 34 quater vCF, RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).

                               2.3.   Per l’art. 2a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.

                               2.4.   Secondo l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1)."

                                         Per quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

  a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

  1. per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290              franchi;

  2. per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435                             franchi;

  3. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli                  dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545          franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la                                                     totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi                      ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."

Con l’ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000 (RS 831.307) il Consiglio Federale ha aumentato l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno personale dei coniugi beneficiari di prestazioni AVS/AI cifrandoli in CHF 25 320 franchi al massimo. I figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, rispettivamente a 8050 franchi al minimo e a 8850 franchi al massimo.

                                         A norma dell'art. 3b cpv. 2 LPC tra le spese riconosciute vanno annoverate:

"  la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione.

Mentre per l’art. 3b cpv. 3 LPC

"  Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

  a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del      reddito lordo dell'attività lucrativa;

  b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a      concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

  c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,        eccettuata l'assicurazione malattie;

  d. importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure           medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al    premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure                  medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

  e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         Inoltre, giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:

"  a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di            un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole    e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o                               danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo                proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é     computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi    dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é                                 interamente computato;

  b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI     15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle         prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione             ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                               eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale   sostanza;

  d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

  e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

  f.  gli assegni familiari

  g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                               2.5.   La presente lite verte sull’ammontare degli importi ritenuti dalla Cassa quale fabbisogno, da un lato, e sul mancato riconoscimento di spese dall’altro.

A norma dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC spetta ai Cantoni stabilire l’importo delle spese di pigione giusta l’art. 3b cpv. 1 lett. b LPC fino a concorrenza, in un anno, di fr. 12'000.- per le persone sole e di fr. 13'800.- per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita. Tale importo è stato anch’esso aumentato in virtù dell’ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000 (RS 831.307) agli importi di CHF 13'200.- per le persone sole e di CHF 15'000.- per coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita.

                                         Per quanto attiene alla pigione ritenuta occorre rilevare come nel caso concreto __________ paghi una pigione di 9'474.- di pigione lorda. L’importo ritenuto nel calcolo da parte della Cassa assomma a CHF 4'737.- ossia la metà dell’importo comprovato della pigione. Il calcolo dell’amministrazione appare da condividere, in effetti secondo l’art. 16c OPC, entrato in vigore il 1. gennaio 1998,

"  Quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile dev’essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua” (cpv. 1).

Di massima l’ammontare della pigione è ripartito in parti uguali” (cpv. 2)

In una recente sentenza del 3 gennaio 2001 in re A pubblicata in DTF 127 V 10, il TFA ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica. Secondo l’Alta corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locatizio è determinante l’occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).

Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30 Marzo 2001 nella causa T. (P 2/01).

                               2.6.   Nel suo gravame il ricorrente fa valere altre spese quali quelle riferite alla __________, per la concessione radiotelevisiva, o per il telefono, od ancora le spese per la via cavo ed ancora per l’acqua elettricità od imposte. Tali spese non possono purtroppo essere prese in considerazione essendo la lista dell’art. 3b LPC esaustiva.

                                         Ne discende che il gravame deve essere respinto. Non si accollano tasse e spese e non si concedono ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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