RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2001.00082 TB
Lugano 14 giugno 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 agosto 2001 di
__________
contro
la decisione del 25 luglio 2001 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 25 luglio 2001, la Cassa di compensazione di Bellinzona ha fissato la prestazione complementare a favore di __________ in Fr. 416.- mensili con effetto retroattivo al 1° marzo 2001, avendo l'assicurata postulato la stessa in data 5 marzo 2001.
1.2. Con ricorso 23/27 agosto 2001 l'assicurata contesta da un lato il computo di solo metà della pigione rispetto all'intera locazione che ella deve realmente sopportare; dall'altro sostiene che la prestazione complementare dovrebbe esserle versata a partire dall'inizio dell'anno 2000, poiché è da quel momento che beneficia della rendita AVS. Infine, l'interessata evidenzia come sarebbe stato più opportuno che i contributi AVS/AI/IPG, rimasti impagati, fossero compensati ratealmente con la rendita PC concessale, anziché in una sola volta (doc. _).
1.3. Con risposta 17 settembre 2001, la Cassa ha proposto parziale accoglimento del gravame con riferimento al pagamento rateale degli arretrati dei summenzionati contributi, provvedendo al rimborso dell'ammontare di Fr. 1'545.- trattenutole. Quanto alle censure sulla divisione a metà della pigione ed alla concessione della PC soltanto a partire dal mese di marzo 2001, la resistente ha integralmente confermato la decisione impugnata (doc. _).
1.4. La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Per l’art. 2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.4. Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.5. Per quanto riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b LPC prevedeva che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
1. per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;
2. per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
3. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." (cpv. 1)
" Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Dal 1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a Fr. 16’460.- per persone sole, Fr. 24’690.- per coniugi, Fr. 8’630.- per il primo e per il secondo figlio o orfano, Fr. 5'755.- per il terzo e per il quarto figlio o orfano e Fr. 2’880.- per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
A decorrere dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono aumentati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25’320.per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI, a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).
2.6. Ancora, giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
" Non sono computati come redditi determinanti:
a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"
2.7. Nel caso in esame la Cassa ha ritenuto le spese riconosciute pari a Fr. 24'866.- ed ha cifrato i redditi in Fr. 16'789.-.
A mente della ricorrente, controverso è l'importo relativo alla pigione annua lorda. La Cassa ha ritenuto l'ammontare di Fr. 815.- al mese, ciò che comporta una locazione pari a Fr. 9'780.- all'anno. Siccome la ricorrente condivide l'appartamento di __________ con la figlia, sulla base dell'art. 16c OPC-AVS/AI e del N. 3023 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), l'Amministrazione ha computato all'assicurata soltanto metà della pigione versata ai locatori.
Dalla documentazione agli atti dell'Amministrazione risulta che durante l'anno 2001 – anno di computo per il calcolo delle spese riconosciute ai fini dell'attribuzione di una PC – nell'appartamento della ricorrente in Via __________ abitava pure la figlia __________, studentessa all'università di __________.
Per quanto riguarda l’ammontare della pigione computabile nell’ipotesi in cui più inquilini abitino nel medesimo appartamento, il nuovo art. 16c OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1998 prevede che:
" Quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile dev’essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua” (cpv. 1).
Di massima l’ammontare della pigione è ripartito in parti uguali” (cpv. 2).
L’UFAS ha commentato nel modo seguente questa norma (Pratique VSI 1998 pag. 35):
" Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC.
On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes.
Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe"."
La norma citata ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale. Secondo il TFA, infatti, il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali tra le persone che occupano l'alloggio (RCC 1977 pag. 567; RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA 11 novembre 1991 in re A.T.; STCA 21 febbraio 1992 in re A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556).
Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Una deroga a tale principio è concessa solo entro certi limiti e dev’essere ammessa con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell’abitazione.
Un’eccezione è parimenti ammessa quando una persona accoglie gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 273).
In quest’ultimo caso il TFA ha ammesso l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che divideva con lei l’appartamento, in caso contrario avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l’assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell’amico (DTF 105 V 274).
Ciò stante, l'assicurata non ha sostenuto di usufruire della maggior parte dell'appartamento né di dipendere in qualche modo dall'aiuto della figlia. In simili condizioni, ritenuto come l'abitazione in questione sia occupata da due persone, a giusta ragione la Cassa ha computato solo metà del canone di locazione a carico dell'assicurata (Fr. 4'890.-), essendo l'altra metà a carico della figlia.
Da quanto sopra discende pertanto che l'impugnata tabella di calcolo PC allestita dalla resistente deve essere integralmente confermata e con essa la relativa decisione 25 luglio 2001.
2.8. La ricorrente sostiene ancora che la prestazione complementare le debba essere versata dal mese di gennaio 2000, quando quindi ha iniziato a beneficiare della rendita AVS.
Di principio, il diritto ad una prestazione complementare sorge il primo giorno del mese in cui è presentata la domanda e sono adempiute tutte le condizioni legali a cui esso è subordinato.
E' riservato l'art. 22 OPC-AVS/AI, secondo cui se la domanda di una prestazione complementare annua è presentata entro i sei mesi a partire dalla notifica di una decisione di rendita dell'AVS o dell'AI, il diritto sorge il mese in cui è stata presentata la domanda di rendita, ma al più presto all'inizio del diritto alla rendita.
In concreto, dal mese di gennaio 2000 al mese di marzo 2001 (allorquando la ricorrente ha introdotto la propria domanda di PC), sono manifestamente trascorsi più dei suddetti sei mesi. Pertanto, il succitato art. 22 OPC-AVS/AI non torna applicabile e si deve quindi applicare il principio della concessione di una rendita PC a partire dal primo giorno del mese in cui è presentata la domanda.
Correttamente, dunque, la Cassa ha erogato alla ricorrente la prestazione complementare a partire dal mese di marzo 2001.
2.9. A titolo abbondanziale va segnalato che nel proprio gravame l'assicurata afferma che una restituzione rateale alla Cassa di compensazione di Fr. 1'545.-, dovuti a titolo di contributi arretrati AVS/AI/IPG, sarebbe stata più confacente considerate le sue condizioni finanziarie (cfr. consid. 1.2.; doc. _).
Al riguardo giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze della ricorrente deve essere concordata con la Cassa. Questo tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (DTF 123 V 230 consid. 3e).
2.10. Stanti le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi respinto e la prestazione mensile di Fr. 416.- è integralmente confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti