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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.06.2002 33.2001.78

June 14, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,072 words·~10 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2001.00078   TB

Lugano 14 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 agosto 2001 di

1. __________,  2. __________,   

contro  

le decisioni del 25 luglio 2001 emanate da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con due distinte decisioni rese entrambe in data 25 luglio 2001, la Cassa di compensazione di Bellinzona ha fissato la prestazione complementare a favore di __________ e __________ in zero franchi, con effetto al 1° agosto 2001, contro i precedenti Fr. 527.- concessi loro a partire dal 1° gennaio 2001. Ai ricorrenti è stato tuttavia riconosciuto il premio dell'assicurazione malattia obbligatoria che viene pagato direttamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali.

                               1.2.   Con tempestivo ricorso 7 agosto 2001 prodotto in lingua tedesca (doc. _), successivamente tradotto in italiano (doc. _) conformemente al decreto del Giudice delegato (doc. _), gli assicurati chiedono che il calcolo effettuato dalla Cassa venga rivisto poiché con le sole entrate dell'AVS di entrambi e la rendita estera del marito, i ricorrenti sopravvivono a stento.

Unitamente alla predetta traduzione, i ricorrenti hanno inoltrato lo scritto 24 agosto 2001 (doc. _) con cui hanno specificatamente contestato tre punti delle decisioni impugnate:

"  (…)

Punto 44.02 – Proprietà fondiaria al valore commerciale

Siamo proprietari di un piccolo locale commerciale in __________. In base ai documenti forniti all'Ufficio circondariale di tassazione dalla Banca __________ (che ha compilato la dichiarazione d'imposta per noi), il valore di questo immobile è stimato a fr. 48'961.—

Non comprendiamo la ragione per cui la stima ufficiale di questo locale non è stata accettata e ci chiediamo quali parametri siano stati adottati per attribuire d'ufficio un valore di fr. 100'000.-

Punto (2) – Sostanza computabile 1/10

Siccome riteniamo di possedere una sostanza inferiore a quella riportata nella tabella di calcolo (fr. 131'235.--), chiediamo che l'incidenza della sostanza nel calcolo del reddito non privilegiato (attualmente fr. 9'123.--) venga aggiornata.

Punto 28 – Reddito lordo della proprietà fondiaria

In base alla documentazione fornita dalla Banca __________ all'Ufficio di tassazione, il reddito immobiliare netto per l'anno 2000 ammonta a fr. 6'830.—

Per motivi che ci sono sconosciuti, nella tabella di calcolo contestata viene riportato un reddito (fr. 10'000.--) decisamente superiore (+46,4%!) a quello effettivamente percepito.

La ragione / i parametri / i dati / i regolamenti per cui a gennaio 2001 ci veniva considerato un reddito di fr. 5000.— e da agosto 2001 questo reddito viene raddoppiato a fr. 10'000.— ci sono ignoti. In ogni caso, l'importo di fr. 10'000.— è decisamente eccessivo e per questa ragione chiediamo un adeguamento a valori reali." (…)

                               1.3.   Nella propria risposta 21 settembre 2001 (doc. _) la Cassa di compensazione ha proposto la reiezione del gravame, poiché le cifre contestate sono state prese dalla notifica di tassazione 1999/2000 degli assicurati, ormai cresciuta in giudicato. Pertanto, il ricorso sarebbe da respingere e tutti gli ammontari presenti nelle impugnate tabelle di calcolo PC da confermare.

                               1.4.   I ricorrenti non hanno prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. _).

                                         in diritto

In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1° della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

                               2.2.   Va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.3.   Per l’art. 2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

                               2.4.   Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."

                               2.5.   Per quanto riguarda le spese riconosciute per l'anno 1998, l’art. 3b LPC prevedeva che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

    1.  per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

    2.  per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

    3.  per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." (cpv. 1)

"  Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

Dal 1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a Fr. 16’460.- per persone sole, Fr. 24’690.- per coniugi, Fr. 8’630.- per il primo e per il secondo figlio o orfano, Fr. 5'755.- per il terzo e per il quarto figlio o orfano e Fr. 2’880.- per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).

A decorrere dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono aumentati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25’320.per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI, a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).

                               2.6.   Ancora, giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:

"a.  le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;

b.  il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c.  un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;

d.  le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e.  le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;

f.   gli assegni familiari

g.  le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h.  le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"

"  Non sono computati come redditi determinanti:

a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;

b. le prestazioni d'aiuto sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;

e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"

                               2.7.   Nel caso in esame la Cassa ha ritenuto le spese riconosciute pari a Fr. 45'004.- ed ha cifrato i redditi in Fr. 39'538.-. V'è stato dunque unicamente spazio per concedere ai coniugi __________ il pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria.

A mente dei ricorrenti, ai fini del calcolo del diritto alla prestazione complementare bisognerebbe ridurre nelle tabelle di calcolo allestite dall'Amministrazione le posizioni relative al valore commerciale della proprietà fondiaria in __________ (Fr. 100'000.-) ed al conseguente reddito lordo (Fr. 10'000.-).

A sostegno delle proprie tesi gli assicurati osservano che le proprie dichiarazioni di tassazione 1999/2000 e 2001/2002 indicano tutt'altri valori, pari alla metà di quanto di contro considerato dalla Cassa (docc. _; cfr. consid. 1.2.).

Gli importi evidenziati dai ricorrenti nelle suddette dichiarazioni d'imposta non possono tuttavia essere confermati.

Difatti, secondo l'art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI, per gli assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.

Pendente causa, questo Tribunale ha acquisito le tassazioni dei ricorrenti relative ai periodi 1997/1998, 1999/2000 e 2001/2002 (doc. _). Dagli atti fiscali risulta che per detti bienni fiscali il valore degli immobili all'estero (locale commerciale in __________) è stato fissato in Fr. 100'000.-, mentre il relativo reddito della sostanza è stato fiscalmente determinato in Fr. 10'000.- netti annui.

Inoltre, le notifiche di tassazione per gli anni 1997/1998 e 1999/2000 sono rimaste incontestate: esse sono quindi regolarmente cresciute in giudicato. Di contro, la notifica di tassazione 2001/2002 intimata agli assicurati in data 10 giugno 2002 è stata invece oggetto di reclamo.

Stante la suevidenziata norma di legge e gli accertamenti esperiti da questo TCA, i succitati valori devono conseguentemente essere ritenuti ai fini del calcolo della PC in favore dei ricorrenti. La Cassa ha dunque agito correttamente.

Ne discende che sia l'importo della sostanza computabile nei redditi non privilegiati (Fr. 9'123.-) sia il reddito lordo della proprietà fondiaria ammontante, come detto, a Fr. 10'000.- vanno integralmente riconfermati.

                               2.8.   Visto quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto e le decisioni impugnate sono entrambe confermate.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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