RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2001.00058 ir/fz
Lugano 20 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 15 giugno 2001 interposto da
1. __________, 2. __________, 1.,2. rappr. da: avv. __________,
contro
le decisioni del 14.5.01 emanate da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto 13.7.01 della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 12.7.01 due nuove decisioni con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e vengono annullate le precedenti decisioni qui impugnate;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
visto lo scritto 20.7.01 dell'avv. __________ che ha comunicato la propria adesione alle nuove decisioni della Cassa e ha postulato, visto l'esito della vertenza, l'assegnazione di adeguate ripetibili;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese; la Cassa verserà ai ricorrenti a titolo di ripetibili fr. 600.--;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici