RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2001.00047 ir/gm
Lugano 2 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 11 maggio 2001 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
le decisioni del 12 aprile 2001 emanate da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 22 maggio 2001 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame (cfr. Doc. _);
vista la lettera 26 giugno 2001 della __________ che, con riferimento alla corrispondenza scambiata con la Cassa e alle relative nuove decisioni del 22 giugno 2001, dichiara di ritirare il ricorso (cfr.doc. _);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto, la stessa può essere stralciata dai ruoli senza carico di spesa ma con il riconoscimento alla ricorrente, rappresentata da un fiduciario, di ripetibili dato il sostanziale buon esito del gravame;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si prelevano né tasse né spese;
la Cassa verserà alla parte ricorrente fr. 300.a titolo di ripetibili;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici