RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2001.00035 IR/sc
Lugano 19 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2001 di
__________,
contro
la decisione del 25 gennaio 2001 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Il 25 gennaio 2001 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS (CCC AVS qui di seguito) ha emanato una decisione con cui ha respinto la richiesta di __________ di potere beneficiare di una prestazione complementare.
In sostanza la Cassa Cantonale di Compensazione AVS ha ritenuto l’esistenza di un fabbisogno vitale di CHF 25'320.-, quindi il contributo fisso per l’assicurazione malattia
(CHF 6'192.--) e la pigione cifrata in CHF 13'008.-. Per quel che attiene ai redditi, dopo avere considerato l’esistenza di una sostanza computabile di CHF 180'107.-, l’amministrazione ha considerato la rendita AVS per complessivi CHF 29'208.- il computo della sostanza per CHF 18'010.- e l’interesse su capitali a deposito (CHF 3'067.-).
1.2. Il signor __________ ha impugnato la decisione contestata con scritto del 24 febbraio 2001 con cui indica di avere aiutato parenti della moglie in __________ spedendo borse di alimentari senza disporre di pezze giustificative. Il ricorrente ha indicato di soffrire di depressione con necessità di cure in Ospedale. In sede di ricorso __________ ha indicato la necessità di assentarsi per ragioni di cura ed ha sottolineato l’aiuto del fratello per fronteggiare le spese.
La Cassa si è vista intimare il ricorso con atto del 6 aprile 2001 a seguito del quale, prima ancora di presentare la risposta, ha chiesto informazioni di dettaglio all’autorità fiscale (doc. _). L’amministrazione ha postulato successivamente proroga del termine per la presentazione della risposta mentre in data 31 luglio 2001 al TCA è stato recapitata comunicazione recante quale mittente __________ del seguente tenore:
" (…) riguarda ricorso no. __________. Dopo aver parlato con la Cassa (sig. __________) lo ritiro. Mi trovo in vacanza e quando torno se è caso mi farò vivo.” (Doc. _)
A tale missiva ha fatto seguito lo scritto del Giudice delegato di data 28 agosto 2001 del seguente tenore:
" Egregio signor __________,
con scritto 24 febbraio 2001 lei ha inoltrato il ricorso che annetto in fotocopia.
Con scritto pervenuto il 31 luglio 2001 lei dichiara di ritirare il ricorso (annetto anche di questo atto fotocopia). I due scritti presentano grafie completamente diverse ed il secondo - redatto in stampatello - sembra difettare della firma manoscritta.
Le sarei grato se mi confermasse il ritiro del ricorso sottoscrivendo la dichiarazione di cui a pagina 2 della presente che vorrà spedirmi per mezzo dell'allegata busta risposta." (Doc. _)
Alla missiva ha fatto seguito l’invio di un certificato medico del dott. __________ attestante grave stato depressivo che impediva al ricorrente di occuparsi convenientemente delle pratiche per la complementare.
Il giudice delegato ha quindi chiesto la trasmissione della risposta di causa alla CCC AVS mentre il 20 novembre 2001 il signor __________ ha trasmesso al TCA una lettera, in copia alla Cassa, con cui ha comunicato:
" (…)
come voi mi avete costretto ritiro la domanda per la complementare. Grazie per la Vostra umanità." (Doc. _)
Il Giudice delegato del TCA ha comunque ribadito alla Cassa la necessità di una presa di posizione sul gravame, giunta il 4 dicembre e trasmessa al ricorrente con facoltà di presentare osservazioni.
Il ricorrente non ha preso posizione in merito.
in diritto
In ordine
2.1. Con l’indicazione del ricorrente quale mittente, ma con grafia diversa da quella del redattore del ricorso in discussione, scritto in stampatello e senza firma autografa, è stata recapitata al TCA una lettera, pervenuta il 31 luglio 2001, in cui è stato annunciato il ritiro dell’impugnativa. Non essendo munita di firma valida ed essendo redatta da mano diversa da quella del ricorrente il giudice delegato ha chiesto il 28 agosto 2001 ad __________ di confermare in maniera valida il ritiro del gravame.
Con atto del 5 ottobre 2001 al TCA è pervenuto un certificato medico del dott. __________– sempre del 5 ottobre 2001 – in cui si attestava l’impossibilità del ricorrente di provvedere alla gestione della propria pratica relativa alle prestazioni complementari.
Successivamente, con data 20 novembre 2001, __________ ha comunicato il ritiro del gravame siccome a ciò obbligato (“come Voi mi avete costretto”).
2.2. Vanno quindi analizzati in questa sede quali siano gli effetti della comunicazione 20 novembre 2001 del ricorrente che si è ritenuto obbligato ad agire in tale modo (dichiarazione di ritiro del gravame) verosimilmente interpretando erroneamente il senso di precedente missiva del giudice delegato (doc. _) rispettivamente a fronte delle sue condizioni di salute (cfr. certificato medico del 5 ottobre 2001 del dott. __________).
Il ritiro di una impugnativa interposta contro una decisione amministrativa è senz’altro ammissibile e deve comunque essere frutto della libera scelta del ricorrente, scelta che non deve essere frutto di errore essenziale o di imposizione. La giurisprudenza ha affermato che, di massima, il ritiro del ricorso o dell'appello è irrevocabile e pone immediatamente fine alla lite anche se fu fatto per una errata valutazione (TFA 1 marzo 2000 in re A, H321/99). La relativa decisione di stralcio dai ruoli, pur essendo puramente dichiarativa, è impugnabile per vizio della volontà (TFA 109 V 237 c. 3 e giurisprudenza ivi citata in particolare DTF 105 Ia 115). Il TFA ha precisato che chi ritira il suo ricorso manifesta il suo disinteresse a che il giudice statuisca sul gravame e lascia intendere che non si aspetta che l’autorità di ricorso si scosti nel suo giudizio dalla decisione impugnata (RCC 1978 559). Sempre l’alta Corte federale ha ritenuto come:
" In sostanza, applicando il principio di disposizione, un ritiro incondizionato del gravame sottrae alla competenza del giudice l'oggetto controverso. Potrebbe quindi essere affermato che avendo il ricorrente ritirato il ricorso a questa Corte non rimanga che prenderne atto stralciando la causa dai ruoli. In questo modo, tuttavia, da un lato non si modifica una decisione giudiziaria errata e dall'altro si afferma la nullità di una decisione amministrativa materialmente esatta. Orbene, sempre per la giurisprudenza un amministrato non deve subire pregiudizio qualora egli, a dipendenza di un comportamento dell'amministrazione idoneo a suscitare un affidamento degno di essere tutelato, si astiene dal fare valere i propri diritti omettendo di continuare normalmente la procedura incoata. La rinuncia o la perdita di diritti nella procedura sono senza effetto giuridico per l'amministrato qualora esse siano state determinate da un comportamento affidante dell'autorità. In particolare l'amministrato deve essere mantenuto nel suo diritto di ricorrere qualora egli abbia rinunciato ad interporre ricorso o ritirato un gravame in seguito ad un'affermazione dell'autorità assicurantegli la prossima resa di una nuova decisione a sua volta impugnabile o che la precedente decisione non avrebbe esplicato effetti (DTF 75 I 305, 72 I 75; cfr. IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 1976, volume I, pag. 463, 464, 487 e 488). Il Tribunale reputa che i principi contenuti nella menzionata giurisprudenza siano ancor maggiormente validi quando un assicurato, per la resa di una decisione nulla e di cui egli ignorava la nullità, è indotto a ritirare un rimedio di diritto.“ (DTF 109 V 238)
D’avviso di questo TCA questa giurisprudenza deve valere anche per il ritiro di un gravame a fronte di preteso vizio di volontà, in presenza – in particolare – di una costrizione esercitata sul ricorrente, sia essa effettiva o ritenuta soggettivamente dal ricorrente (come nel caso concreto a fronte dell’interpretazione erronea data a comunicazione del TCA rispettivamente indotta dallo stato di salute del ricorrente attestato dal dott. __________).
La giurisprudenza del TF (in questo senso la citata DTF 105 Ia 115) ha ritenuto in effetti arbitrario che non possa essere impugnato mediante un rimedio di diritto un decreto di stralcio pronunciato da un giudice in seguito alla dichiarazione dell’interessato a seguito di vizio di volontà e quindi per errore essenziale. L’Alta Corte ha comunque escluso che un errore di valutazione costituisse un errore essenziale.
2.3. Nel caso di specie la manifestazione di volontà del ricorrente relativa al ritiro del gravame appare unicamente nella dichiarazione doc. _ del 20 novembre 2001 mentre il precedente scritto nello stesso senso appariva redatto manifestamente da terzi e non è stato ritenuto valido ritiro del ricorso. Questa prima lettera pervenuta al TCA il 31 luglio 2001 ha indotto il giudice delegato ad accertare compiutamente la volontà di __________. Una prima reazione è stato l’invio al TCA di certificato medico attestante grave stato depressivo e conseguente impossibilità ad interessarsi delle pratiche relative alla domanda di PC cui ha fatto seguito, come indicato, il doc. _ del 20 novembre 2001.
Alla luce del susseguirsi delle corrispondenze e del contenuto delle stesse questa Corte ritiene – per l’utilizzo in particolare della locuzione (soggettivamente recepita dal ricorrente) di costrizione al ritiro del gravame utilizzata nel doc. _ del 20 novembre 2001, e per le condizioni di salute in cui versava il ricorrente attestate dal dott. __________ (con accertamento di grave stato depressivo) – di non potere considerare validamente ritirata l’impugnativa per un manifesto vizio di volontà e di dovere, conseguentemente, entrare nel merito della fattispecie.
Nel merito
2.4. Oggetto del contendere è l'assegnazione di una prestazione complementare mensile in favore di __________, beneficiario di una rendita AVS. La Cassa ha infatti respinto la richiesta dell'assicurato, poiché, sulla base del calcolo effettuato, i suoi redditi supererebbero il fabbisogno. In particolare, l'amministrazione ha ritenuto un importo di CHF. 220’107.- quale sostanza computabile (cfr. doc. _). Il ricorrente, dal canto suo, sostiene che tale somma sia stata sostanzialmente consumata avendo aiutato terzi, in particolare parenti della moglie in __________ durante il periodo di guerra, per il sostentamento.
2.5. Scopo della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater Costituzione Federale (RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225).
2.6. Nel merito l’art. 2a LPC prevede che hanno diritto alle prestazioni le persone che beneficiano di una rendita di vecchiaia dell’AVS, e secondo l’art. 3a LPC
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1)."
Per quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
1. per le persone sole, almeno 14 690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
2. per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
3. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
Dal 1 gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2000 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a fr. 16’460 per persone sole, fr. 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5’755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
A contare dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono aumentati a fr. 16'800.— per persone sole, fr. 25’320.— per coniugi ed a fr. 8'850.-- per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).
Per l'art. 3b cpv. 3 LPC
" Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
La lista dei costi di cui può essere tenuto conto ai fini del calcolo della PC è esaustiva e le disposizioni in esame sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83). Le spese che non rientrano nell'elenco succitato non possono quindi essere ammesse.
2.7. Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:
" a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
2.8. Con il suo gravame __________ censura quindi la decisione della Cassa nella misura in cui l’autorità amministrativa ha ritenuto l’esistenza di una sostanza ormai consumata. Dagli atti dell’incarto trasmesso dall’amministrazione risulta come il ricorrente abbia indicato, quale sostanza, unicamente l’importo di CHF 22'000.- rilevando di non essere in grado di comprovare il consumo di altra sostanza derivante dal versamento al ricorrente di CHF 285'107,50 da parte del fratello __________ in conseguenza alla cessione della quota di comproprietà di ½ sul mappale __________RFD __________. Detto danaro, versato nel 1991 – come evoca l’amministrazione nelle sue osservazioni – risulta correttamente esposto in sede di tassazione nel biennio 1993/1994 mentre in sede di tassazione nel biennio 1999/2000 non compaiono che CHF 43'934.-. Richiesto di fornire spiegazioni in merito l’Ufficio Tassazioni competente ha indicato di avere ammesso la diminuzione senza richieste al ricorrente.
__________ ha avuto modo di esprimersi in merito in occasione degli accertamenti operati dalla Cassa Cantonale AVS con scritto 30 aprile indicando:
" Per quanto concerne il consumo dei capitali passati da Fr. 127'068.- al 1.1.1997 a Fr.2'335.- (+ Fr. 22'000.- al 1.1.2000, vi comunico che gli stessi sono stati utilizzati per il mantenimento mio e di mia moglie, economia domestica, affitto, spese per l’auto, cassa malati, ecc. ecc. Non sono in grado di inviarvi fatture a comprova di tale consumo: ho sempre pagato tutto in contanti brevi-mano.”
La versione fornita invece in sede di ricorso è diversa, i danari sarebbero stati invece utilizzati per un aiuto economico a parenti della moglie residenti in __________ cui sarebbero stati spediti generi alimentari. Tale circostanza, e comunque in generale la modalità del consumo della sostanza, non è stata comprovata dal ricorrente che ha indicato di non avere a disposizioni documenti a dimostrazione dei suoi pagamenti avvvenuti brevi-manu.
Ora, come detto, lo scopo della LPC è di garantire agli assicurati un reddito minimo (Pratique VSI 1994 p.225). Di principio, per stabilire il diritto alla PC di un assicurato, vengono presi in considerazione solo quegli attivi che egli ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238). È infatti rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Nell’ipotesi in cui, tuttavia, l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile, il succitato principio non è applicabile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397 consid. 2).
In tal caso la giurisprudenza considera infatti che vi è rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g (cfr. vecchio art. 3 cpv. 1 lett. f LPC; RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b), lo scopo della norma consistendo anzitutto nell’evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni.
Quando l’assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, dispone della sua libertà personale, di conseguenza l’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (DTF 115 V 354).
La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l’applicabilità del citato articolo, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Infatti è stato ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell’assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto oppure al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995 p. 167 consid. 2b; E. Carigiet, Ergänzungsleistungen, Zurigo 1995, p. 120).
Va considerata una rinuncia nel senso appena espresso quando una parte considerevole del patrimonio scompare senza che l’assicurato o circostanze attendibili lo giustifichino mentre se l’assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il suo livello di vita, come indicato, e se tale circostanza è resa credibile all’amministrazione, egli dispone della sua autonomia personale. Di conseguenza l’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (cfr. E. Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/AI, Supplement, ZH 2000, pag. 104 e seg.).
2.9. In concreto va rilevato come nel giro di pochi anni il ricorrente non abbia più sostanzialmente nulla del cospicuo versamento operato dal fratello a pagamento della quota di comproprietà di ½ della proprietà immobiliare di __________. Il versamento operato nel corso del 1991 assommava a CHF 285'107.-. L’iniziale versione del consumo di tale importo (la cui verifica si impone all’amministrazione secondo le DPC 2064.3) è stata cambiata in sede di ricorso e non è stata resa verosimile in alcun modo e ciò nonostante gli inviti in tal senso da parte della Cassa. __________ ha semplicemente indicato di avere consumato i danari, indicando di avere vissuto con gli stessi e, soprattutto, senza apportare la facile prova dell’avvenuto consumo degli stessi.
Ora, in virtù del principio inquisitorio vigente in materia di assicurazioni sociali (Untersuchungs-grundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282) è compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non é tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.)
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; cfr. pure sentenza 13 marzo 2001 non pubblicata del TFA in re M.P e riferimenti; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
In merito al principio inquisitorio e all'obbligo delle parti di collaborare vedi pure le STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P. contro UAI e TCA, I 76/00 Ws, consid. 3a, pag. 5 e dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99 Ws, consid. 5d, pag. 8; DTF 122 V 157, consid. 1a, pag. 158 e i rinvii ivi contenuti; DTF 121 V 204, consid. 6c, pag. 210; DLA 1999 N. 35, pag. 207, consid. 3 e DLA 1996/1997, Nr. 17, pag. 83, consid. 2a.
Nel concreto caso, pur se invitato, in particolare dall’amministra-zione, a volere comprovare il consumo dei capitali, __________ non ha portato nessun elemento utile, benché lo potesse fare alla luce della natura degli atti che gli venivano chiesti. Già il fatto di fornire due versioni diverse per i consumi dei capitali esistenti negli anni passati costituisce la dimostrazione dell’assenza di una collaborazione per l’accertamento della sorte pertoccata a quel denaro.
2.10. Anche se si volesse dar credo alla seconda versione relativa all’aiuto dato a persone in __________, vicine alla moglie di origine __________, va rilevato come le spese non sono state comprovate (nell’ottica della giurisprudenza poc’anzi evocata) da un lato, ed anche come le stesse non possano essere ammesse alla luce della giurisprudenza.
Nel caso concreto si è in presenza di una sparizione di ca. 285'107.- in 10 anni con un consumo medio di CHF 28'500.- medio annuo. Un importo decisamente elevato, non comprovato ed – assertivamente – destinato a terzi senza adeguata controprestazione.
La cessione di beni di consumo – come riferito in sede di ricorso – a persone in __________ non può avere quale conseguenza la presa a carico del donante da parte dell’assicurazione sociale. In altri termini le difficoltà economiche di parenti della moglie, pur in conseguenza alla guerra che ha colpito la __________, non possono essere finanziate in via indiretta dalle assicurazioni sociali che hanno lo scopo di aiutare gli assicurati che non riescono a soddisfare il proprio fabbisogno vitale riconosciuto dalla legge.
In merito all’obbligo di assistenza tra parenti, quand’anche ci si trovasse in una tale evenienza, il TFA, in una decisione dell’8 luglio 1993 in re UFAS/S pubblicata in RDAT I 1994, pag. 188 e seg., ha già avuto modo di ritenere inconcepibile che qualcuno abbandoni tutta la sua sostanza al punto da cadere nello stato di bisogno, ritenendo che costituisce rinuncia senza valido motivo il provvedere al sostegno di un parente oltre i limiti prescritti dal Codice civile. In altri termini, precisa l’Alta Corte, ciò “rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d’indigenza di colui che si è assunto detto obbligo è pur sempre configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o parte di essa”.
Occorre quindi, conformemente a quanto ritenuto dalla Cassa, tenere conto della somma di CHF. 285’107.- ricevuta dall’assicurato nel 1991 per stabilirne il reddito determinante.
2.11. Per quanto attiene ora alla modalità di calcolo della sostanza effettuata dall’amministrazione, si rileva che a norma dell’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Per l'art. 17 cpv. 1 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore dal 1 gennaio 1999:
" La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.”
Inoltre, secondo l’art. 17a cpv. 1 OPC entrato in vigore soltanto il 1° gennaio 1990, l’importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato, è ridotto annualmente di CHF 10'000.--. Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell’anno seguente la rinuncia e, in seguito, ridotto ogni anno (cfr. art. 17a cpv. 2 OPC). Le parti di sostanza alle quali è stato rinunciato prima dell’entrata in vigore dell’art. 17a OPC sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. disposizioni transitorie alla modifica del 12 giugno 1989). Questa regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla Costituzione da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162, RCC 1992 pag. 436). La giurisprudenza, inoltre, ha precisato che la sostanza dev’essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubbl. del 21 dicembre 1990 in re V.A.). Dal 1° gennaio 1995 è inoltre modificato il tenore dell’art. 17a cpv. 3 OPC secondo cui per il calcolo della PC annua è determinante l’importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell’anno per cui è assegnata la prestazione.
2.12. Alla luce delle disposizioni citate, questa Corte deve concludere che la Cassa ha erroneamente computato l’importo CHF 220'107.- quale sostanza (da cui dedurre ancora la parte di sostanza non computabile di CHF 40'000.-), ottenuto deducendo dal capitale incassato dalla cessione della quota di comproprietà sul mappale di __________ al fratello da parte del ricorrente (CHF 285'107.-) nel 1991 unicamente l’importo di CHF 6'000.- annui. In realtà la Cassa avrebbe dovuto, partendo dalla cifra di CHF 285'107.- (di cui CHF 22'000.- elencati quale titoli per l’avvenuto prestito al figlio della moglie) dedurre la cifra di CHF 10'000.- annui a partire dal 1. gennaio 1992 sino al 2001, ossia per complessivi 100'000.-.
L’amministrazione infatti, ha applicato il marginale 2064.3 delle Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, in vigore dal 1° gennaio 1990 che recita:
" Durante la revisione di una PC in corso non si deve approfondire la questione a sapere se c’è stata una rinuncia alla sostanza quando quest’ultima è diminuita ogni anno di un importo inferiore ai frs. 6'000 a partire dalla domanda di PC, rispettivamente dall’ultima revisione periodica.”
Questa norma, atta a facilitare il lavoro dell’amministrazione in caso di revisione della prestazione complementare, non può essere utilizzata né per evitare di tenere conto di una rinuncia alla sostanza allorché essa è dimostrata, né tantomeno per diminuire il normale consumo di sostanza annuale di
fr. 10'000.— . Quest’ultimo importo deve dunque essere ritenuto.
Infatti, secondo la dottrina
"«Für eine vereinfachte Prüfung von Vermögensreduktionen durch die Durchführungsstellen hat sich folgende Praxis bewährt :
- Bei einer Neuanmeldung kann der Berechnung der Zusatzleistungen die tatsächliche Vermögenssituation zugrundegelegt werden, wenn das Vermögen innert der letzten fünf Jahre vor der Anmeldung um weniger als Fr. 30'000.—abgenommen hat.
- Bei der periodischen Ueberprüfung einer laufenden Zusatzleistung braucht die Frage, ob eine relevante Verzichtshandlung vorliegt, nicht geprüft zu werden, wenn vom Vermögen nur bis Fr. 6'000.— pro Jahr verbraucht worden sind.»" (cfr. Carigiet/Koch, op. cit., pag. 105 e seg.)
Tuttavia, anche nel caso di una nuova domanda PC, allorché si è rinunciato a sostanza, la stessa deve essere computata quale rinuncia anche se negli ultimi cinque anni dalla domanda PC si è ridotta per un importo inferiore a fr. 30'000.-- (cfr. Carigiet/Koch, op. cit., pag. 105 e seg.).
Inoltre, è bene rilevare che per il marginale 2064.1 delle DPC in vigore dal 1° gennaio 1995, nel caso di nuova domanda PC, l’ufficio PC verifica se vi è stata una rinuncia a beni patrimoniali. I beni patrimoniali a cui si è rinunciato sono presi in considerazione nel calcolo delle PC allo stesso modo in cui è considerata la sostanza alla quale non si è rinunciato. Secondo l’art. 17a OPC, per il calcolo delle PC si deve diminuire l’importo degli elementi della sostanza a cui si è rinunciato di 10'000.— ogni anno (cfr. DPC 2064.4 e 2064.5 in vigore dal 1° gennaio 1996 rispettivamente 1990).
Nel caso di specie, quindi, il calcolo della sostanza computabile deve essere effettuato sulla base dell’art. 17a OPC.
L’importo da computare ai fini del calcolo della prestazione complementare mensile del signor __________ a titolo di sostanza assomma a CHF 145'107.-. Il reddito non privilegiato assomma così a CHF 46'785.-, ancora superiore al fabbisogno calcolate in CHF 44'520.-.
In simili condizioni il gravame va respinto e, l’assicurato non può essere posto al beneficio di una prestazione complementare mensile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti