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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.06.2002 33.2001.30

June 10, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,038 words·~30 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2001.00030   TB

Lugano 10 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

Con redattrice:

Tanja Balmelli  

Segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 marzo 2001 di

__________, 

rappr. da: __________,    rappr. da: avv. __________,   

contro  

le decisioni del 13 febbraio 2001 emanate da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con due separate decisioni rese il 13 febbraio 2001, la Cassa di compensazione di Bellinzona ha respinto la richiesta di concessione di prestazione complementare inoltrata da __________ per il periodo ottobre 2000-dicembre 2000, come pure per l’anno 2001, a motivo che i redditi superavano le spese riconosciute.

                     1.2.   Con atto ricorsuale del 17 marzo 2001 (doc. _) l’assicurato, rappresentato dalla sorella __________, per il tramite dell'avv. __________ solleva dubbi sulle modalità di allestimento del calcolo della PC eseguito dalla Cassa. In particolare, egli contesta il computo stesso ed il relativo valore delle partt. n. __________e __________RFD di __________ - di proprietà della comunione ereditaria fu __________ - sulle quali il ricorrente deteneva una quota di partecipazione di metà. Infatti, con atto di scioglimento della citata CE eseguito in data 29 dicembre 1999 dall'avv. __________, l'assicurato ha ceduto la sua quota di partecipazione alla sorella __________, diventando così quest'ultima unica proprietaria dei suddetti fondi. Il ricorrente si è inoltre espresso come segue:

"  (…)

b)   il 29.12.1999 __________ e __________ hanno regolato i propri rapporti di dare ed avere maturati dal 1973 fino allora sottoscrivendo l'accordo di tale data con il quale viene sciolta la comunione ereditaria con l'attribuzione dei beni a __________ a seguito di "compensazione" del valore dei beni stessi con quanto __________ ha pagato dal 1973 innanzi anche per il fratello __________ e secondo una lista chiara di spese varie e comprovate.

      E' stato pure tenuto conto che i beni erano gravati da una ipoteca di Fr. 75'000.-".

c)   Non vi è stato conguaglio nei confronti di __________ in quanto le prestazioni di __________ superavano il valore attribuito alla quota di metà di spettanza di __________.

      A __________ è stato comunque garantito un diritto di abitazione per permettergli – come fin d'ora – di poter passare i fini settimana e le vacanze accanto alla sorella.

      __________ non si è arricchito dallo scioglimento della comunione ereditaria, ma non ha più nessun impegno finanziario nei confronti della Banca e della sorella." (…)

                               1.3.   Con risposta 9 aprile 2001 (doc. _) la Cassa ha riconfermato il valore lordo della sostanza immobiliare alienata dal ricorrente ed ha prodotto i relativi referti peritali 26 gennaio 2001 (doc. _). Mentre a proposito della determinazione della sostanza netta, la resistente ha precisato che:

"  (…)

In sede ricorsuale il ricorrente ha inoltre sollevato una contestazione riguardante i debiti ipotecari che gravavano i fondi e da una verifica sommaria abbiamo potuto rilevare che la resistente ha effettivamente omesso di computare la quota parte dei debiti gravanti la proprietà (1/2) al momento dello scioglimento della massa ereditaria. Nel caso specifico gli stessi ammontavano a fr. 37'000.- ( cfr. notifica di tassazione 1999/2000).

In considerazione di ciò abbiamo quindi riesaminato il calcolo, oggetto del contendere, e dopo la dovuta rettifica a seguito del computo dei debiti ipotecari la prestazione complementare risulta sempre respinta. Infatti, malgrado la sostanza netta considerata passi dai precedenti fr. 485'000.- (fr. 485'000.- ./. fr. 37'000.-) con conseguente diminuzione del reddito non privilegiato a fr. 53'469.- il fabbisogno del ricorrente rimane invariato e pertanto il nuovo superamento del limite di reddito ammonta a fr. 13'443.- contro il precedente di fr. 16'053.-." (…) (doc. _)

                               1.4.   Invitato da questo TCA (doc. _), in data 6 aprile 2002 rispettivamente 2 maggio 2002, l'avv. __________ ha prodotto la lista delle spese e dei relativi giustificativi attinenti al succitato fondo part. n. __________che la comunione ereditaria fu __________ ha sostenuto dal 1973 al 1999, nonché le notifiche di tassazione 1999/2000 e 2001/2002 relative a __________ (doc. _).

                               1.5.   Sulla base di questi nuovi documenti, la Cassa si è riconfermata nella propria presa di posizione di non accoglimento del ricorso. Infatti, anche riconoscendo la metà del valore dei debiti - di cui al precedente considerando - imputati al ricorrente (CHF 259'619.- : 2 = CHF 129'810.-), non vi sarebbe ugualmente spazio per riconoscergli una PC, poiché i redditi supererebbero ancora le spese riconosciute per un ammontare di CHF 2'971.- (doc. _).

                                         in diritto

In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e dell'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

                               2.2.   Va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.3.   Per l’art. 2c lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC gli invalidi che hanno diritto a una mezza rendita o a una rendita intera dell'AI.

                               2.4.   Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."

                               2.5.   Circa le spese riconosciute l’art. 3b cpv. 2 e 3 LPC prevede che

"  Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.      tassa giornaliera;

b.      importo per le spese personali" (cpv. 2)

"  Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

a.  spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.  spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.  premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.  importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia" (cpv. 3)

                               2.6.   Ancora, giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:

"a.  le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;

b.  il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c.  un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;

d.  le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e.  le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;

f.   gli assegni familiari

g.  le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h.  le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"

"  Non sono computati come redditi determinanti:

a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;

b. le prestazioni d'aiuto sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;

e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"

                               2.7.   In concreto, a far tempo dal 20 ottobre 1986 (cfr. atti dell'Amministrazione) il ricorrente è degente in modo definitivo presso l'Istituto __________ inizialmente, e dall'8 ottobre 1994 egli risiede al __________ appartenente alla medesima Fondazione. Su tale questione questo TCA si è già pronunciato in data 24 settembre 1999 (Inc. __________).

A norma dell’art. 5 cpv. 3 lett. a LPC, i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale.

In ossequio a questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha stabilito che la retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti di un istituto per invalidi sussidiato dall'assicurazione invalidità è di CHF 90.- (art. 3 del Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (LPC) del 18 novembre 1998, in vigore dal 1° gennaio 1999).

Pertanto, per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi delle prestazioni complementari, la Cassa ha computato al ricorrente a giusta ragione per il periodo ottobre 2000-dicembre 2000 l’importo totale di CHF 32'850.- (CHF 90.- x 365 giorni). A tale ammontare sono stati aggiunti CHF 4'200.- (CHF 350.- mensili x 12 mesi) a titolo di spese personali per gli assicurati (art. 4 lett. b del citato Decreto) ed il contributo fisso per l'assicurazione malattia (CHF 2'976.-).

I suddetti importi restano tali per l'anno 2001, fatto salvo il contributo fisso per l'assicurazione malattia che assomma a CHF 3'096.- (artt. 3, 4 lett. b e 5 lett. a del Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (LPC) del 6 dicembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001).

Correttamente la Cassa ha dunque ritenuto a titolo di spese riconosciute l'ammontare totale di CHF 40'026.- per il summenzionato periodo dell'anno 2000 e di CHF 40'146.- per l'anno 2001.

                               2.8.   Con il suo gravame il ricorrente contesta in primis il computo della sostanza alienata nel 1999. A suo dire, ai fini del calcolo del diritto alla prestazione complementare bisognerebbe eliminare principalmente dalla tabella di calcolo allestita dall'Amministrazione la posizione relativa alla sostanza immobile alienata computabile (CHF 450'000.-). L'assicurato indica che dal 29 dicembre 1999 non detiene più una quota di partecipazione di metà sulle partt. nn. __________e __________RFD di __________, precedentemente possedute in comunione ereditaria insieme con la sorella __________, anch'ella detentrice di una quota di partecipazione di metà. In quella data, infatti, come dianzi menzionato (cfr. consid. 1.2.), con atto di scioglimento della CE i citati fondi sono stati interamente attribuiti in proprietà a __________, mantenendo tuttavia il ricorrente un diritto d'abitazione vita natural durante su entrambi i fondi.

Secondariamente, l'assicurato evidenzia che se bisogna tenere conto di detta sostanza, conseguentemente si devono computare tutte le spese sostenute per la conservazione dell'immobile sito sul mappale n. __ (cfr. consid. 2.16. e 2.17.), come pure il debito ipotecario in essere presso la Banca __________ (cfr. consid. 2.14.).

Conformemente alla lettera g del dianzi menzionato art. 3c cpv. 1 LPC (cfr. consid. 2.6.), per stabilire la prestazione complementare di __________ la Cassa ha tenuto dunque conto dell’importo di CHF 450'000.- a titolo di sostanza alienata, già dedotta la parte della sostanza non computabile per legge (CHF 25'000.-).

Per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione, di principio, solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I-1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189; WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, pagg.156/166; ZAK 1989 pag. 238). È infatti rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355 consid. 5d).

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente non è richiamabile nell’ipotesi in cui l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; 1988 pag. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a; RCC 1992 pag. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; DTF 122 V 397 consid. 2).

In tal caso la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I-1994 pag. 189 consid. 3a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b).

La giurisprudenza si è limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).

In conclusione, quindi, lo scopo dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC consiste avantutto nell’evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui tuttavia l’assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e conseguentemente non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 e seg. consid. 5c).

                               2.9.   In concreto, con contratto di divisione rogato in data 29 dicembre 1999 dall’avv. __________, l’assicurato ha ceduto gratuitamente alla sorella __________ la propria quota di partecipazione di metà alla comunione ereditaria sulle particelle nn. __________e __________RFD di __________ (dg. n. __________del __________ 1999, agli atti dell'Amministrazione), quest'ultima diventando così unica proprietaria. Nel contempo, il ricorrente si è riservato un diritto d’abitazione vita natural durante anch'esso iscritto a RF in pari data (dg. n. __________del __________ 1999, anch'esso agli atti).

In quell'occasione le parti hanno stabilito di non far luogo a "conguaglio alcuno", poiché le prestazioni di __________ nei confronti del fratello "pareggiano anzi oltrepassano il valore della metà quota in comunione.".

Il ricorrente sostiene dunque che la sorella, addirittura, vanterebbe ulteriori crediti nei suoi confronti, avendogli prestato cure di ogni tipo dalla morte del papà avvenuta nel 1973 sino al suo trasferimento all'Istituto __________. Pertanto, la controprestazione della cessione della propria quota di CHF 485'000.- sarebbe in specie data, per cui non ci si troverebbe di fronte ad una rinuncia di sostanza da computare ai fini del calcolo della PC.

Per l'art. 328 cpv. 1 CC in vigore fino al 31 dicembre 1999,

"  I parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel bisogno."

Detto disposto, contrariamente a quanto prevede la nuova norma a decorrere dal 1° gennaio 2000, sancisce un obbligo di vicendevole soccorso anche fra fratelli e sorelle.

A tal proposito la scrivente Corte evidenzia come già dal 1° giugno 1972 (doc. _, incarto AI) il ricorrente era al beneficio di una rendita AI e disponeva quindi di una propria entrata economica. L'assicurato non era dunque verosimilmente alloggiato e nutrito gratuitamente dapprima dalla propria famiglia e successivamente dalla sorella, che ne ha fatto le veci.

Per di più, questo TCA rileva che dalle dichiarazioni d'imposta dell'assicurato (doc. _) e della sorella (doc. _) non risulta esposta alcuna posizione debitoria con attinenza alla summenzionata ospitalità.

In tali circostanze, la tesi del ricorrente secondo cui la cessione di sostanza del dicembre 1999 sarebbe avvenuta contro prestazione adeguata fornitagli dalla sorella in virtù della citata assistenza parentale, non può trovare accoglimento nella presente sede.

Da ciò discende che la rinuncia alla propria quota di partecipazione sulla sostanza immobiliare (cfr. consid. 1.2.) è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata.

E' infatti irrilevante il motivo per cui è avvenuta la cessione. Conseguentemente, l'Amministrazione ha rettamente ritenuto che vi è stata rinuncia di sostanza e che, giusta l'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, il valore della sostanza alienata (CHF 485'000.-) deve essere computato retroattivamente.

Su questo punto la decisione impugnata merita quindi conferma.

                             2.10.   Per quanto attiene alla modalità di calcolo della sostanza alienata, si rileva che ai sensi dell’art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.

Si evidenzia come il rinunciare alla propria sostanza comporti contestualmente per il richiedente di una prestazione complementare una riduzione di CHF 10'000.- annui del valore dei propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di CHF 10'000.- ogni anno (cpv. 2), fino al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la PC (cpv. 3).

Le parti di sostanza alle quali si è rinunciato prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a OPC-AVS/AI sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. Disp. Trans. alla modifica del 12 giugno 1989).

Questa regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla Costituzione federale da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162, RCC 1992 pag. 436).

La giurisprudenza ha precisato che la sostanza deve essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubblicata del 21 dicembre 1990 nella causa V.A.).

Inoltre, giusta l’art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.

Secondo tali termini, nella misura in cui la sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul mercato.

Non sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 pag. 195; RCC 1991 pag. 424).

In una sentenza pubblicata in VSI 1994 pag. 290, il TFA ha specificato che tale disposizione è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua proprietà.

Le Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e AI (DPC) edite dall'UFAS prevedono al N. 4010 che:

"  Il soggiorno in un istituto deve essere considerato permanente quando il beneficiario della PC ha disdetto il suo alloggio oppure se un ritorno a casa è molto improbabile.”

Nel caso di specie, poiché l’assicurato è degente definitivamente presso la Fondazione __________ a far tempo dal 1986, l’immobile posseduto in comunione ereditaria con la sorella (part. n. __________ RFD di __________) non gli serve da abitazione primaria (cfr. a tal proposito la citata Sentenza TCA del 24 settembre 1999 di cui all'Inc. __________).

Correttamente, quindi, la Cassa di compensazione ne ha computato il valore venale.

                             2.11.   Nel caso di specie l’assicurato ha ceduto nel 1999 alla sorella __________ la propria quota di partecipazione di metà sulla sostanza detenuta insieme in comunione ereditaria (partt. nn. __________e __________RFD di __________). Sulla scorta della legislazione federale testé citata, detta sostanza alienata dal ricorrente deve essere integralmente ripresa al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia, e meglio al 1° gennaio 2000, ed in seguito ridotta annualmente, la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2001. Conseguentemente, per il periodo in esame da ottobre 2000 a dicembre 2000, non v'è alcun ammortamento; mentre per l'anno 2001, esso assomma a CHF 10'000.-, come peraltro giustamente fissato dalla Cassa.

Correttamente, quindi, l'Amministrazione ha fatto esperire una perizia dall'Ufficio cantonale di stima per stabilire il valore venale dei suddetti fondi.

                             2.12.   In proposito va rilevato che secondo la prassi del TFA, per determinare il valore commerciale l’Amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).

Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, per la determinazione del valore corrente degli immobili l’ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC N. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

In concreto, nel Canton Ticino la Cassa affida detto compito all’Ufficio stima.

Al riguardo va ancora rilevato che il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S.).

In specie, con perizie 26 gennaio 2001 l'Ufficio stima ha stabilito, come già evidenziato, in CHF 500'000.- il valore venale del mappale __________ed in CHF 470'000.- il valore venale del fondo n. __________, per una sostanza complessiva di CHF 970'000.- detenuta in comunione ereditaria dal ricorrente e __________.

                             2.13.   Secondo costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 pag. 189; RAMI U 167 pag. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 pagg. 237-239; SZS 1988 pagg. 329 e 332; DTF non pubblicato del 24.12.1993 in re S. H; LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dell’Amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami approfonditi, se tiene conto delle censure sollevate, se è chiaro nella presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S.F.).

Il giudice non si scosta, senza motivi imperativi, dalle risultanze di una perizia, compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti specialistici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161).

La citata giurisprudenza del TFA, applicata in particolare per i referti medici, deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio  per la previdenza professionale SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite immobiliari (cfr. STCA del 24 febbraio 1997 in re L.M.).

Nel caso in esame l'assicurato non ha concretamente contestato la valutazione tecnica oggetto delle perizie immobiliari. Agli atti non figurano dunque argomenti contrastanti i dati forniti dall'Ufficio stima. Ritenuto inoltre come nella sua valutazione il perito ha considerato gli immobili al loro stato attuale tenendo conto di tutte le peculiarità rilevanti quali le condizioni di manutenzione, gli elementi costruttivi, le diverse installazioni e gli arredamenti, occorre quindi concludere che non vi sono elementi tali da mettere in discussione la correttezza delle citate perizie. Del resto, queste si fondano su accertamenti approfonditi, esperiti da specialista del ramo che si è basato su criterigeneralmente applicabili in questo ambito, ponderando inoltre tutti gli usuali parametri. I referti peritali giungono inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai succitati criteri giurisprudenziali.

Per questi motivi il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle conclusioni peritali che risultano pienamente affidabili (cfr. STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S. consid. 2b).

                             2.14.   Fornendo nuovi mezzi di prova (doc. _ e _ con relativi allegati), l'assicurato contesta implicitamente il calcolo della sostanza netta considerata dalla resistente. A suo dire, bisognerebbe altresì tenere conto dell'ammontare dei debiti, siano essi ipotecari che di altro genere, in particolare dei debiti attinenti agli interventi effettuati sull'immobile edificato sulla part. n. __________ (doc. _).

Nella decisione contestata l'Amministrazione non ha tenuto conto di alcun debito ascrivibile al ricorrente. Pendente causa, nella propria risposta essa ha proposto di conteggiare CHF 37'000.- per debiti ipotecari (cfr. notifica di tassazione 1999-2000 agli atti dell'Amministrazione), riducendo l'importo computabile a titolo di sostanza immobiliare alienata netta a CHF 423'000.- per l'anno 2000 (CHF 485'000.- per la sostanza lorda – CHF 37'000.- di debiti ipotecari - CHF 25'000.- quale parte della sostanza non computabile, cfr. consid. 1.3.), rispettivamente CHF 413'000.per l'anno 2001 (CHF 485'000.- – CHF 10'000.- per l'ammortamento - CHF 37'000.- - CHF 25'000.-). Infine, dopo esame dei documenti prodotti dall'interessato, la resistente ha nuovamente proposto di respingere il ricorso poiché, anche tenendo conto della metà dei debiti documentati pari a CHF 129'810.-, il nuovo superamento del limite di reddito passerebbe da CHF 13'443.- a CHF 2'971.-, non permettendo pertanto all'assicurato di beneficiare di una prestazione complementare (doc. _).

Per ricavare la sostanza netta, dalla sostanza lorda si devono dedurre i debiti comprovati (N. 2107 delle DPC). In specie, dalla documentazione acquisita da questo TCA pendente causa (doc. _: incarto fiscale del ricorrente e della CE), emerge che al 31 dicembre 1999 il debito ipotecario (ipoteca n. __________) in essere presso l'__________ ammontava a CHF 73'000.-. Osservato come tale importo gravava la comunione ereditaria fu __________, le quote di partecipazione di metà di __________ e __________ presentavano dunque ciascuna un debito di CHF 36'500.-.

Per il calcolo della PC bisogna ancora tenere conto degli ammortamenti legali ex art. 17a OPC-AVS/AI (CHF 10'000.- per l'anno 2001), cosicché si ottiene una sostanza netta ammontante a CHF 448'500.- per l'anno 2000 ed a CHF 438'500.- per l'anno susseguente. A tale importo bisogna inoltre sottrarre CHF 25'000.- quale parte della sostanza non computabile prevista dall'art. 3c cpv. 1 lett. c LPC. Da ciò discende infine che la sostanza computabile viene pertanto fissata in CHF 423'500.- rispettivamente in CHF 413'500.-.

Un quindicesimo di tale ammontare (CHF 28'233.per il calcolo della PC per il periodo ottobre 2000-dicembre 2000, rispettivamente CHF 27'566.- per la PC per l'anno 2001) viene poi ascritto nei redditi non privilegiati insieme al reddito privilegiato computabile per 2/3, per il quale viene confermato l'importo di CHF 3'073.- per i due periodi in questione. A ciò si aggiungono ancora la rendita AI (CHF 15'924.- per l'anno 2000 rispettivamente CHF 16'476.- per l'anno 2001) e l'ipotetico rendimento della sostanza alienata (CHF 6'790.- rispettivamente CHF 6'650.-).

Quanto agli importi relativi all'ipotetico rendimento della sostanza alienata, essi devono essere parzialmente confermati. Giusta il N. 2091.1 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) edite dall'UFAS,

"  Fa pure parte del reddito proveniente dalla sostanza un reddito ipotetico proveniente dai beni patrimoniali ai quali si è rinunciato. Il reddito ipotetico è stabilito sulla base del tasso d'interesse medio sui risparmi dell'anno precedente quello in cui è assegnata la prestazione (VSI 1994 p. 161)."

Sempre secondo tale direttiva, il tasso d'interesse medio sul risparmio nell'anno 1999 corrisponde all'1,5%, mentre per l'anno 2000 esso si situa all'1,4%. Pertanto, il reddito ipotetico della sostanza immobiliare in questione assomma per l'anno 2000 a

CHF 7'275.- (CHF 485'000.- x 1,5%) ed a CHF 6'650.- (CHF 475'000.- x 1,4%) per l'anno 2001.

                             2.15.   In conclusione, il calcolo della PC del ricorrente per il periodo ottobre 2000-dicembre 2000 avrebbe dovuto quindi essere così formulato:

Fabbisogno

Retta per degenti in istituti                                    CHF           32'850.-

Spese personali (importo fisso)                          CHF             4'200.-

Contributo fisso assicurazione malattia              CHF             2'976.-

TOTALE FABBISOGNO                                      CHF           40'026.-

Sostanza

Sostanza mobile o immobile alienata                 CHF         485'000.-

Deduzioni di debiti ipotecarî                                CHF           36'500.-

Sostanza netta                                                       CHF         448'500.-

Parte della sostanza non computabile                CHF           25'000.-

SOSTANZA COMPUTABILE                              CHF         423500.-

Reddito privilegiato

Reddito da attività dipendente                             CHF           5'610.-

Totale reddito                                                         CHF           5'610.-

Deduzione fissa                                                     CHF           1'000.-

REDDITO COMPUTABILE                                  CHF           4'610.-

Reddito non privilegiato

Sostanza computabile 1/15                                 CHF           28'233.-

Reddito privilegiato computabile 2/3                  CHF             3'073.-

Rendite AVS e AI, senza AGI                              CHF           15'924.-

Ipotetico rendimento della sostanza alienata     CHF             7'275.-

TOTALE REDDITI                                                 CHF           54'505.-

PC annua: CHF 40'026.-  -  CHF 54'505.-  =    CHF                              0.0

Per l'anno 2001 il contributo fisso per l'assicurazione malattia ammonta a CHF 3'096, per cui si ha un totale delle spese riconosciute pari a CHF 40'146.-. Quanto ai redditi, tenuto conto della quota di sostanza computabile pari a CHF 27'566.-, dell'aumento della rendita AI (CHF 16'476.-), del reddito privilegiato (CHF 3'073.-) e dell'ipotetico rendimento della sostanza alienata (CHF 6'650.-), essi assommano a CHF 53'765.-. Ne discende dunque che anche per questo periodo non v'è spazio per concedere al ricorrente una prestazione complementare, giacché i redditi superano le spese riconosciute.

                             2.16.   A titolo abbondanziale, in merito alla lista delle spese sostenute dal 1973 al 1999 assommanti complessivamente a CHF 334'619.- (cfr. consid. 1.4., doc. _), per le quali il ricorrente ha prodotto documentazione (doc. __________), questa Corte osserva che l'esecuzione di alcune opere (per esempio la trasformazione dei locali al primo piano nella villa sita sulla part. n. __________, doc. _; l'eliminazione della porta d'entrata del garage, della rampa d'accesso al garage e l'esecuzione di un muretto di cinta, __; formazione di un posteggio coperto e relative opere,  __; costruzione porticato, __; impianto elettrico per nuovo posteggio, __; fornitura e posa di una veranda, __; intelaiature per cassette per fiori sui balconi delle terrazze, __; cancello automatico, __; posa tende da sole, __; impianto satellitare, __; riattazione piano terra, __) e l'acquisto di svariati beni (per esempio il tavolo in granito; letto, materasso, poltroncina, _; congelatore ad armadio, __; divanetto, __; cuscini, __; cancelli, __; motosega, __; frigorifero, __; bucalettere __; canna dell'acqua, __; tappeto, __; letto ribaltabile, __; gelosie in alluminio, _; televisore e videoregistratore, __) non possono manifestamente essere annoverati come spese di manutenzione di fabbricati.

Pertanto, tali operazioni non rientrano nelle spese riconosciute di cui all'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC (cfr. consid. 2.5.), ma costituiscono di contro delle migliorie che non possono essere prese a carico dalla LPC.

I pretesi crediti di __________ verso la CE rispettivamente verso il fratello si riferiscono poi a generi quali " piante, concime, terra, canna dell'acqua, tappetino" ed altri ancora, beni manifestamente in uso esclusivo e proprietà della sorella del ricorrente.

Dei pretesi crediti di __________ nei confronti della CE rispettivamente del fratello non v'è la minima traccia nelle dichiarazioni fiscali di __________ quale credito, rispettivamente quale debito nella dichiarazione d'imposta del debitore qui ricorrente. Dalle tassazioni agli atti (doc. _), come indicato, non risulta nulla di tutto ciò.

Da quanto sopra discende che nessun altro debito all'infuori del summenzionato debito ipotecario può essere ritenuto ai fini del calcolo della PC a favore del ricorrente.

                             2.17.   Abbondantemente si evidenzia che quand'anche si tenesse conto di tutte le pretese di __________ verso la comunione ereditaria, pari a CHF 167'309.50 (CHF 334'619.- : 2), i redditi del ricorrente supererebbero tuttavia ancora le spese riconosciute, negandogli così una prestazione complementare.

Infatti, per l'anno 2'000 la sostanza computabile ammonterebbe a CHF 256'191.- (CHF 485'000.- - CHF 36'500.- - CHF 167'309.- - CHF 25'000.-), mentre i redditi raggiungerebbero l'importo di CHF 43'351.- (CHF 17'079.- corrispondente ad 1/15 della sostanza computabile + CHF 3'073.- del reddito privilegiato + CHF 15'924.- per la rendita AI + CHF 7'275.- quale ipotetico rendimento della sostanza alienata), a fronte di un importo di CHF 40'026.- relativo alle spese riconosciute.

Lo stesso dicasi per l'anno 2001, dove la sostanza computabile sarebbe pari a CHF 246'191.- (CHF 475'000.- - CHF 36'500.- - CHF 167'309.- - CHF 25'000.-) ed i redditi assommerebbero a CHF 42'611.- (CHF 16'412.- + CHF 3'073.- + CHF 16'476.- + CHF 6'650.-), contro CHF 40'146.- per le spese riconosciute.

                             2.18.   Questo Tribunale osserva ulteriormente che oltre ai succitati redditi non privilegiati, bisognerebbe altresì conteggiare al ricorrente le entrate a cui quest'ultimo ha rinunciato giusta l'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, e meglio il reddito della sostanza immobile, esclusivamente occupata dalla sorella __________.

Nel caso in esame, sebbene dal 1986 il ricorrente abiti in modo definitivo presso l'Istituto __________, egli deteneva in comunione ereditaria con la sorella l'abitazione sita sulla part. n. __________di __________. Quest'ultima vi abitava da sola. Ella ha così approfittato dell'intero bene detenuto in CE, senza versare la relativa pigione alla CE, dalla quale (rispettivamente dal fratello) pretende il pagamento di pretesi debiti (cfr. considerandi che precedono).

Conformemente a quanto sopra esposto, __________ è creditore nei confronti della comunione ereditaria per almeno parte del valore locativo della predetta abitazione.

Questa Corte si esime tuttavia dal calcolare espressamente tale ammontare, giacché, come esposto, anche senza computare questo reddito non privilegiato, i redditi del ricorrente superano le spese riconosciute.

                             2.19.   Da ultimo, l'insorgente con il gravame chiede l'assunzione di ulteriori prove (doc. _: essere citati di presenza).

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A.C.R., G.P. e F.F., consid. 7a, H 115/00 e H 132/00; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In concreto, questo Tribunale ha provveduto a sottoporre all'avv. __________ dei quesiti scritti atti a meglio chiarire i fatti attinenti al presente ricorso (doc. _). A mente della scrivente Corte, le risposte fornite dal citato patrocinatore (docc. _ e _), unitamente all’esame dei documenti già agli atti come pure dei nuovi forniti dallo stesso legale (docc. __________), sono sufficienti a chiarire la fattispecie, per cui si rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, in particolare ad indire un'audizione del medesimo ricorrente, della sorella rappresentante di quest'ultimo, come pure del legale.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

33.2001.30 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.06.2002 33.2001.30 — Swissrulings