Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.02.2002 33.2001.23

February 20, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,809 words·~19 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2001.00023 33.2001.00026   TB/sc

Lugano 20 febbraio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 12 febbraio 2001 e del 3 marzo 2001 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

le decisioni del 12 gennaio 2001 e 13 febbraio 2001 emanate da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con due separate decisioni rese entrambe il 12 gennaio 2001, la Cassa cantonale di compensazione (in seguito Cassa) ha respinto la richiesta 22 dicembre 2000 tesa all’ottenimento di una prestazione complementare postulata dall’assicurata: la prima si riferiva unicamente al mese di dicembre 2000, la seconda all’anno 2001. Il rifiuto della rendita PC è riconducibile agli introiti della ricorrente consistenti da una parte, in una rendita intera di invalidità a far data dal 1° luglio 1998, dall’altra, in un reddito da attività lucrativa che, sommati, darebbero un provento superiore al fabbisogno dell’assicurata.

                               1.2.   Con tempestivo ricorso 12 febbraio 2001, l’assicurata ha contestato dette decisioni amministrative, chiedendo a cod. Tribunale l’assegnazione di una prestazione complementare. A motivazione della propria richiesta quest’ultima, tramite il di lei patrocinatore, ha precisato che:

"  (…)

7. Nella concreta evenienza, la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito nella tabella di calcolo della PC quanto segue:

    Fabbisoqno

    Fabbisogno vitale (limite di reddito)                             Fr.   16'880

    Contributo fisso assic. malattia                                   Fr.     3'096

    Pigione annua lorda Fr. 15'555 Massimo deducibile   Fr.   13'200

    TOTALE FABBISOGNO                                              Fr.   33'176

    Reddito privilegiato

    Reddito da attività dipendente                                      Fr.   24'843

    Totale reddito                                                               Fr.   24'843

    Deduzione fissa                                                           Fr.     1'000  ‑

    REDDITO COMPUTABILE                                          Fr.   23'843

    Reddito non privilegiato

    Reddito privilegiato computabile 2/3                            Fr.   15'895

    Rendite AVS, Al, senza AGI                                         Fr.   24'720

    TOTALE REDDITI                                                       Fr.   40'615

Fondandosi sulla suesposta tabella di calcolo PC, la Cassa ha ritenuto che non erano dati i requisiti per accordare a __________ prestazioni complementari alla rendita Al poiché il totale dei redditi supera il fabbisogno.

8. La ricorrente contesta in maniera categorica le poste considerate in detta tabella, in quanto il Servizio PC non ha tenuto debitamente conto della sua effettiva situazione economica.

9. In effetti, detto Servizio ha computato un reddito annuo d'attività dipendente di Fr. 24'843.‑ che è contestato, in quanto la ricorrente avrebbe dovuto teoricamente percepire dal suo ultimo datore di lavoro, la __________, un reddito netto di Fr. 1'911.‑ per il mese di dicembre 2000 e di Fr. 1940.‑ per il mese di gennaio 2001. (…)" (Doc. _, inc. __________)

                               1.3.   A sostegno di questa sua pretesa, la ricorrente ha esposto le seguenti motivazioni:

"  (…)

10. Si contesta recisamente il computo di detto reddito d'attività dipendente, in quanto __________ è stata posta, con decisione del 26.07.1999, al beneficio di una rendita intera dell'AI a decorrere dall'1.07.1998, ammontante negli anni 1997/98 a Fr. 1'990.‑, nel 1999 a Fr. 2'010.‑ e nel 2001 a Fr. 2'060.-.

11. Da detta decisione risulta palesemente che __________ non è più in grado di svolgere un'attività lucrativa a tempo parziale, e di conseguenza si contesta che ella abbia conseguito un reddito d'attività lucrativa, come invece ritenuto dalla Cassa. Si osserva che detti redditi costituiscono teoricamente delle entrate economiche, anticipate dal datore di lavoro, il quale, a sua volta, le ricupererà o dall'assicuratore infortuni o dall'assicuratore incaricato di coprire la previdenza professionale per conto della __________.

12. A titolo abbondanziale, si aggiunge che, a torto, la __________ ha dedotto dalle entrate anticipate a __________ gli oneri sociali, deducibili per le persone esplicanti un'attività lucrativa, sebbene l'assicurata fosse invalida in misura del 100% già a decorrere dall'1.07.1998!

13. È comunque doveroso precisare, a tale riguardo, che detti redditi, computati a torto dalla Cassa nella tabella di calcolo delle PC quale reddito d'attività lucrativa dipendente, non sono stati percepiti dall'assicurata, in quanto i medesimi sono stati pignorati il 14.09.2000 dall'Ufficio Esecuzione __________ ‑ Settore _. Ne discende quindi che l'assicurata dispone di un'unica entrata economica, costituita dalla rendita Al, ammontante mensilmente nell'anno 2000 a Fr. 2010.‑ e nell'anno 2001 a Fr. 2'060.‑.

14. Sulla base dei motivi suesposti, risulta manifestamente che la Cassa non ha tenuto debitamente conto dell'effettiva e reale situazione economica della ricorrente, la quale percepisce unicamente una rendita intera Al di Fr. 24'720.‑ annui, pari a Fr. 2'060.‑ x 12 : per coprire il fabbisogno calcolato dal Servizio PC, __________ necessita quindi di un importo di Fr. 8’456.‑, costituito da: Fr. 33'176 (fabbisogno) ‑ Fr. 24720 (rendita annua AI). (…)" (Doc. _, inc. __________)

                               1.4.   Con risposta di causa 19 aprile 2001, la Cassa ha proposto di respingere il predetto ricorso, illustrando così come segue le proprie giustificazioni:

"  (…)

Dalla documentazione agli atti rileviamo che la Signora __________ è stata posta, con decisione del 26 luglio 1999, al beneficio di una rendita semplice d'invalidità a decorrere dal 1° luglio 1998.

In data 22 dicembre 2000 la ricorrente presentava una richiesta di prestazione complementare alla rendita Al allegando alla stessa i relativi certificati di salario percepiti dalla __________ per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 nonché i conteggi di salario per i mesi da agosto a novembre 2000.

In considerazione di ciò la resistente effettuava il calcolo della prestazione prendendo come base di calcolo, per l'anno 2000, il salario mensile riportandolo su base annua. Tale computo ha prodotto un reddito da attività dipendente di fr. 24'843.‑ (pos. 21 della tabella di calcolo PC).

Il rappresentante dell'assicurata contesta tale importo; in particolare sostiene: "non essendo l'assicurata più in grado con le sue entrate economiche di far fronte ai propri debiti, il 14.09.2000 l'Ufficio esecuzione __________ ‑ ha proceduto a un pignoramento, impropriamente detto di "stipendio": in realtà si è trattato di un pignoramento di prestazioni, anticipate all'insorgere dal datore di lavoro e che saranno rimborsate a quest'ultimo o dall'assicuratore infortuni oppure dall'assicuratore chiamato a fornire le prestazioni di previdenza professionale".

In sede ricorsuale la resistente ha pertanto accertato l'ammontare del salario percepito dalla Signora __________ durante l'anno 2000. Lo stesso ammonta, al netto delle deduzioni, a fr. 24'843.75 (cfr. dichiarazione della __________) e pertanto questo reddito va senza dubbio riconfermato.

A complemento di quanto precede va inoltre fatto rilevare che la prestazione complementare è una prestazione di diritto che è subordinata alla situazione economica del richiedente e tiene conto del  fabbisogno (sostentamento, oneri ipotecari, spese di manutenzione di fabbricati, ev. contributi alle assicurazioni sociali) e delle entrate (rendita AVS/AI, pensioni, altre entrate, reddito della sostanza) secondo i valori previsti dalla Legge federale sulle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1 LPC).

A tal proposito va inoltre ricordato che il limite di reddito legale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPC, limite di fabbisogno, ha per scopo di garantire un reddito minimo. Fanno parte di tale fabbisogno, oltre alle spese di vitto e di alloggio, costi di vario genere definiti in modo esaustivo dall'art. 3b LPC.

Considerare un reddito inferiore a quanto effettivamente di diritto, così come proposto dal rappresentante della ricorrente, perché pignorato, equivarrebbe riconoscere una doppia deduzione (affitti arretrati e già considerati nel calcolo della PC nonché di deboli scoperti e  quindi non di competenza delle prestazioni complementari." (Doc. _, inc. __________)

                               1.5.   Pendente causa, l’assicurata ha inoltrato in data 3 marzo 2001 un altro ricorso contro la decisione 13 febbraio 2001 della medesima Cassa con oggetto il rifiuto del rimborso delle spese di malattia (inc. __________).

                               1.6.   Previa una richiesta di proroga accordata dal TCA (docc. _ e _), la Cassa ha prodotto in data 19 aprile 2001 la propria risposta respingendo integralmente la richiesta della ricorrente, lasciando però di fatto aperta una finestra:

"  (…)

Resta comunque inteso che la decisione di rimborso delle spese di malattia sarà oggetto di riesame qualora la sentenza relativa al ricorso contro il rifiuto della prestazione complementare modificasse il calcolo a favore dell’assicurata.” (Doc. _, inc. __________).

                                         In ordine

                               2.1.   I ricorsi presentati il 12 febbraio 2001 ed il 3 marzo 2001 vengono congiunti a norma degli artt. 23 della Legge cantonale per i ricorsi al TCA e 72 CPC. In virtù della procura agli atti nonché della corrispondenza intercorsa con l'avv. __________ (Docc. _ e _), ritenuto quindi come egli patrocini la signora __________ in entrambe le cause, il presente giudizio sarà intimato solo a quest'ultimo in un unico esemplare.

                               2.2.  Le presenti vertenze non pongono questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.3.   Oggetto del contendere è in primis la non concessione all’assicurata __________ da parte della Cassa di una prestazione complementare mensile a motivo del superamento, con i propri redditi, del fabbisogno.

                                         In proposito va rilevato che la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.4.   In virtù dell’art. 2c LPC hanno tra l’altro diritto alla prestazione complementare gli invalidi che:

"  a. hanno diritto a una mezza rendita o a una rendita intera dell’AI”.

                               2.5.   Per quanto riguarda il calcolo della prestazione complementare, secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC (cfr. anche art. 2 LPC)

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi.”

                               2.6.   Inoltre, in merito alle spese riconosciute, l’art. 3b LPC prevede che

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.  importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

1.      per le persone sole, almeno 15280 franchi e al massimo 16880 franchi;

2.      per i coniugi, almeno 22920 franchi e al massimo 25320 franchi;

3.      per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 8050 franchi e al massimo 8850 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b.  la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."

"  Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

a.  spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.  spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.  premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.  importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.  pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                               2.7.   Ancora, giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:

"a.  le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;

b.  il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c.  un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;

d.  le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e.  le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;

f.   gli assegni familiari

g.  le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h.  le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                               2.8.   Non sono invece computati come redditi determinanti (art. 3c cpv. 2 LPC):

"a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;

b.  le prestazioni d'aiuto sociale;

c.  le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d.  gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;

e.  le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione."

                               2.9.   Nel caso concreto, al fine di individuare il reddito determinante dell’assicurata bisogna eccezionalmente tener conto dei redditi conseguiti dalla ricorrente nel corso del 2000, e non invece di quelli percepiti nell’anno civile precedente alla domanda di una PC, come vuole la regola. Questo poiché se si facesse effettivamente capo al 1999, la ricorrente ne uscirebbe sfavorita ritenuto come il guadagno netto di Fr. 30'528.- avuto nel 1999 (cfr. certificato di salario per la dichiarazione d’imposta agli atti rilasciato dalla __________ in data 31 dicembre 1999) sia alquanto superiore al salario netto di Fr. 24'843.conseguito nel 2000 (cfr. dichiarazione 6 marzo 2001 della __________), cioè durante il periodo per cui l’assicurata ha chiesto la prestazione.

                                         A tale risultato si arriva applicando l'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI, il quale recita:

"  Se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.”

                                         Il fabbisogno totale è stato fissato in Fr. 31'436.- ed il reddito computabile invece a Fr. 23'843.-. Secondo la Cassa, il totale dei redditi non privilegiati assomma a Fr. 40'015.-.

                                         Per il periodo dal 1° gennaio 2001 l'Amministrazione ha invece ritenuto il fabbisogno di Fr. 33'176.-, il reddito privilegiato di Fr. 23'843.- (Fr. 24'843.- - Fr. 1'000.-, cfr. summenzionata dichiarazione __________) ed il totale dei redditi non privilegiati fissato in Fr. 40'615.- (doc. _).

                                         Come base di calcolo la resistente ha quindi fatto nuovamente capo all’anno 2000, poiché lo stipendio mensile della ricorrente per il mese di gennaio 2001 era praticamente uguale a quello percepito mensilmente nel 2000.

                                         La ricorrente contesta alla Cassa di aver erroneamente computato il salario che ella “(…) avrebbe dovuto teoricamente percepire” (doc. _ dell’Inc. __________), sostenendo che “(…) detti redditi costituiscono teoricamente delle entrate economiche, anticipate dal datore di lavoro, il quale, a sua volta, le ricupererà o dall’assicuratore infortuni o dall’assicuratore incaricato di coprire la previdenza professionale per conto della __________ ” (doc. _, dell’Inc. __________).

                                         L’assicurata ha effettivamente percepito per l’anno 2000 Fr. 24'843.- netti, come rilevabile dall’attestazione __________ del 6 marzo 2001 prodotta dall’avv. __________ alla Cassa. Pertanto, tale importo deve essere ritenuto nel calcolo del reddito non privilegiato.

                                         Il fatto che il grado d’invalidità sia stato aumentato al 100% retroattivamente a far data dal 1° luglio 1998 (doc. _) con conseguente versamento alla __________ di parte del conguaglio delle rendite AI maturate (doc. _), nulla muta.

                                         Le affermazioni della ricorrente secondo la quale la stessa, posta al beneficio di una rendita intera AI, non sarebbe più stata in grado di svolgere un’attività lucrativa a tempo parziale, con conseguente impossibilità di realizzare un reddito, non possono essere ritenute. Va considerato invece che la __________ ha effettivamente corrisposto per l’anno 2000 Fr. 24'843.-.

                                         La signora __________ ha rilevato ancora che il salario mensile che percepiva era in parte pignorato (doc. _) al fine di ridurre così mensilmente a poco a poco i debiti che gravavano sulla medesima (cfr. per i mesi di agosto 2000-novembre 2000 la documentazione agli atti, nonché per il mese di dicembre 2000 il doc. _). A mente della ricorrente, ciò significa che ella disponesse in realtà "di un’unica entrata economica, costituita dalla rendita AI ammontante mensilmente nell’anno 2000 a Fr. 2'010.e nell’anno 2001 a Fr. 2'060." (Doc. _).

                                         Tale tesi non può essere accolta. Infatti, per quanto attiene ai debiti, il TCA rileva che essi sono deducibili dalla sostanza e non dai redditi (STCA del 23 marzo 2001 nella causa V., Inc. __________). La lista di cui all’art. 3c LPC è invero esaustiva (cfr. consid. 2.6.).

                                         Ciò che interessa ai meri fini del presente giudizio è la determinazione degli effettivi redditi guadagnati dalla ricorrente, così come dianzi appurati. Di conseguenza, nel caso di specie i debiti contratti dall’assicurata non devono essere dedotti dal reddito determinante per il calcolo della prestazione complementare.

                                         Anche per questi motivi, le decisioni impugnate devono essere entrambe confermate.

                             2.10.   Nelle sue conclusioni ricorsuali __________ chiede la concessione della rendita di prestazioni complementari a far data dal 1° settembre 2000. Visto l’esito del gravame non occorre esaminare oltre la questione.

                             2.11.   Per quanto attiene al ricorso 3 marzo 2001 (doc. _ dell’Inc. __________) va osservato come con decisione 13 febbraio 2001 la Cassa ha rifiutato di prendersi a carico la fattura per cure dentarie ammontante a Fr. 204.60 emessa dal dr. __________ in data 28 dicembre 2000.

                                         L’assicurata __________ si è personalmente aggravata al TCA rilevando che presso quest’ultimo vi era già un ricorso pendente contro il rifiuto di concessione di una prestazione complementare (cfr. Inc. __________), concludendo con ciò che l’importo relativo alla summenzionata fattura dovesse essere messo a carico della Cassa medesima (Doc. _, Inc. __________).

                                         Il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità rientra nella sfera delle prestazioni complementari (art. 3 lett. b LPC).

                                         La lettera dell’art. 3d LPC sul rimborso delle spese di malattia e d’invalidità è a tal riguardo molto chiara:

"  I beneficiari di una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese dell’anno civile in corso, debitamente comprovate:

a.   di dentista."

                                         Nel caso di specie, la richiesta della ricorrente tendente a beneficiare del rimborso delle spese di malattia, ed in particolare della citata fattura per cure dentarie, deve essere respinta, giacché l’assicurata – come analizzato sub considerando 2.9. – non ha diritto ad una prestazione complementare per il mese di dicembre 2000.

                                         Tuttavia, l’art. 19a OPC-AVS/AI viene in aiuto alle persone con un’eccedenza di redditi (i redditi determinanti sono superiori alle spese riconosciute), potendo così esse beneficiare ugualmente del rimborso delle spese di malattia (cpv. 1). Tale rimborso corrisponde alla parte delle spese comprovate che supera la parte eccedentaria dei redditi (cpv. 2).

                                         Al N. 5019 in vigore dal 1° gennaio 1998, le Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e AI (DPC) edite dall’UFAS illustrano con un chiaro esempio questo concetto:

"  (…) il rimborso avviene secondo la seguente formula:

Spese di malattia e d’invalidità riconosciute

meno l’eccedenza di reddito

Esempio:  eccedenza di reddito = 12'000 franchi

                                        Spese di spitex = 20'000 franchi

                                        Rimborso = 8'000 franchi

L’importo massimo per il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità (cfr. N. 5017) non può essere superato”.

                                         Applicando tale formula al caso in esame, si ha che le spese di malattia e d’invalidità riconosciute ammontano a Fr. 204.60 mentre l’eccedenza di reddito è pari a Fr. 7'439.- (Fr. 40'615.- - Fr. 33'176.-); ne discende che non v’è spazio per un rimborso.

                                         Alla luce di quanto sopra, la ricorrente non ha diritto di beneficiare del rimborso della fattura 28 dicembre 2000 emessa per cure dentarie. Pertanto, la querelata decisione resa dalla succitata Cassa trova quindi piena conferma nella presente sede ed anche questo ricorso deve essere respinto.

                             2.12.   L'insorgente con il gravame chiede l'assunzione di ulteriori prove (doc. _: richiamo degli incarti AI, LAINF, LPP e UEF).

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A.C.R., G.P. e F.F., consid. 7a, H 115/00 e H 132/00; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

                                         In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame dei documenti agli atti, per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   I ricorsi 12 febbraio 2001 e 3 marzo 2001 sono respinti.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

33.2001.23 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.02.2002 33.2001.23 — Swissrulings