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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.10.2002 33.2001.110

October 8, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,688 words·~38 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2001.00110   TB

Lugano 8 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 novembre 2001 di

__________ rappr. da: avv. __________,   

Contro  

La decisione del 2 novembre 2001 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   A partire dal 1° gennaio 1996 __________ ha beneficiato di una prestazione complementare annua in quanto beneficiaria di una rendita AI. Con decisione 2 novembre 2001 la Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona ha chiesto all'assicurata di restituire Fr. 25'035.- per prestazioni complementari indebitamente percepite durante il periodo dal 1° gennaio 1999 sino al 31 maggio 2001 (doc. _).

                               1.2.   A motivazione di tale provvedimento l'Amministrazione ha addotto che l’assicurata avrebbe da un lato falsificato dei documenti (contratti di locazione) al fine di aumentare il proprio fabbisogno e quindi di percepire una prestazione complementare indebitamente maggiorata. Dall'altro, come risulta da un rapporto di polizia, l'assicurata non risiederebbe più in Svizzera dal 1° aprile 2000, per cui la stessa non avrebbe più alcun diritto a percepire prestazioni complementari (doc. _).

                               1.3.   Il 29 novembre 2001 __________, per il tramite dell'avv. __________, ha inoltrato ricorso contro la summenzionata domanda di restituzione, chiedendo che la stessa venga annullata ed il beneficio dell'assistenza giudiziaria. A suffragio delle sue richieste il legale della ricorrente ha sostenuto che quest'ultima è validamente domiciliata a __________ ai sensi dell'art. 23 CC e che pertanto ella è in diritto di chiedere che le siano attribuite delle prestazioni complementari. Inoltre, a mente dello stesso, ogni eventuale interruzione del periodo di residenza di __________ sarebbe stato unicamente dettato dal bisogno, e meglio per motivi di salute che le imporrebbero soggiorni meridionali di durata limitata. Ciò stante, non si configurerebbe nemmeno la caducità del permesso di domicilio giusta l'art. 9 della Legge sulla dimora ed il domicilio delle persone straniere (LDDS). D'altro lato l'avv. __________ evidenzia che non vi sarebbe alcun reato penale di falsificazione documentale, poiché l'unica colpa dell'assicurata sarebbe quella di essersi fidata di un ex amico di sua figlia __________ il quale, a suo dire, si sarebbe occupato personalmente della sua pratica di ottenimento di prestazioni complementari.

In pari data il rappresentante della ricorrente ha presentato alla Cassa di compensazione un’istanza volta ad ottenere il condono dell’importo di Fr. 25'035.- che la medesima Cassa le ha chiesto in restituzione (cfr. gli atti dell'Amministrazione). Tale istanza è oggetto del presente ricorso, in quanto il TCA deve innanzitutto  decidere sul principio stesso della restituzione.

                               1.4.   Il 17 dicembre 2001 (doc. _) la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso affermando quando segue:

"  (…)

Per queste ragioni la resistente sospendeva con effetto 1° giugno 2001 l'erogazione della prestazione e poiché dal rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria risultava evidente la contraffazione dei contratti d'affitto e appurato come l'assenza dalla Svizzera dell'assicurata si protraeva da oltre un anno (partenza da __________ per __________ 31 marzo 2000) la resistente provvedeva a notificare un ordine di restituzione di fr. 25'035.per prestazioni percepite a torto durante il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 maggio 2001.

(…)

Infatti, come da comunicazione del 23 agosto 2001, il Ministero pubblico di Lugano ci informava che in merito all'esito dell'interrogatorio svoltosi lo scorso 21 agosto dal quale risultava che l'assicurata ha ammesso di aver fatto uso di diverse contraffazioni dei contratti di locazione, falsi che ha poi inoltrato al nostro "Ufficio al fine di influenzare il calcolo della rendita complementare AI" (vedi comunicazione integrale del 23 agosto 2001).

Stessa cosa dicasi per quanto riguarda l'assenza dalla Svizzera in quanto, come previsto dai marginali 2009 e 2010 delle direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), i quali stabiliscono:

Marg. 2009

Il diritto alla PC in corso non s'interrompe in caso di soggiorno all'estero per visite, vacanze, affari o cure, se tali periodi di soggiorno non superano i tre mesi all'anno. Se tuttavia la durata del soggiorno è prolungata per motivi imperativi (p. e. impossibilità di trasporto in seguito a malattia o infortunio), la PC può continuare ad essere assegnata fino a un massimo di un anno, a condizione che la persona assicurata, oltre che il suo domicilio, mantenga in Svizzera anche il fulcro dei suoi interessi.

Marg. 2010

Se i motivi di prolungamento del soggiorno all'estero non sono imperativi, il pagamento della PC è sospeso per il periodo che supera i tre mesi. (…)"

                               1.5.   La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. _).

                               1.6.   Con scritto 19 dicembre 2001 il TCA ha invitato l'avv. __________ a presentare il certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria della ricorrente (doc. _), poi prodotto il 15 gennaio 2002 (doc. _) ed ha richiamato dal Ministero Pubblico l'incarto penale __________ aperto nei confronti dell'assicurata per i reati di truffa e falsificazione di documenti, mettendolo a disposizione delle parti (docc. _).

                                          in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la restituzione dell’importo di Fr. 25'035.- (doc. _) percepito indebitamente da __________, cittadina italiana, durante il periodo 1° gennaio 1999-31 maggio 2001. La Cassa di compensazione le ha infatti imputato di aver falsificato dei contratti di locazione, al fine di trarre un maggior vantaggio dall'erogazione delle PC di cui già beneficiava a far data dal 1° gennaio 1996. Oltre a ciò, sulla base dei documenti componenti l'incarto penale n. __________ (acquisito agli atti da questo Tribunale), l'Amministrazione ha concluso che, a far tempo dal 1° aprile 2000, la ricorrente non risiedeva più a __________. Pertanto, la concessione di una PC al di là di tale momento costituiva una violazione delle condizioni di base da adempiere ai fini di poter ottenere una prestazione complementare, in particolare secondo l'art. 2 cpv. 2 LPC.

Infatti, giusta l’art. 2 cpv. 1 LPC, in vigore dal 1° gennaio 1998,

"  I cittadini svizzeri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera che adempiono una delle condizioni previste agli articoli 2a-2d devono beneficiare di prestazioni complementari se le spese riconosciute dalla presente legge superano i redditi determinanti.”

Secondo il capoverso 2 della medesima norma,

"  Gli stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto a prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri:

  a.   se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni e hanno diritto a una rendita, a un assegno per grandi invalidi o a un'indennità giornaliera dell'AI oppure adempiono le condizioni di diritto ai sensi dell'articolo 2b lettera b; o

  b.   per i rifugiati e gli apolidi se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante cinque anni; o

  c.   se, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, hanno diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI. Finché le condizioni relative alla durata di dimora prevista alle lettere a e b non sono adempite, essi hanno diritto al massimo a una prestazione complementare pari all'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente."

In virtù dell'art. 2c lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'art. 2 LPC gli invalidi che hanno diritto ad una mezza rendita o ad una rendita intera dell'AI.

                               2.2.   Dal tenore delle summenzionate disposizioni risulta in particolare che due sono i presupposti per l’assegnazione di prestazioni complementari a cittadini stranieri. A seconda della lingua del testo di legge (italiano, francese o tedesco) si ha d'un lato il domicilio o l'abitazione in Svizzera al momento in cui viene presentata la domanda PC; dall'altro, il domicilio, l'abitazione o il soggiorno in Svizzera durante i dieci anni precedenti (RCC 1981 pag. 130; RCC 1985 pag. 133; RCC 1986 pag. 430; ZAK 1982 pag. 423; RDAT II-1993 N. 67; WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden 1995, pag. 69).

La giurisprudenza federale ha evidenziato in proposito come con il termine "residenza" utilizzato nel Messaggio in italiano relativo all'art. 2 cpv. 2 LPC (FF 1964 II 1809) e con il termine "abitare" o "soggiornare" impiegato nel Messaggio in francese (FF 1964 II 730), si intende il soggiornare effettivamente in Svizzera e non l'avervi unicamente il proprio domicilio. In tal senso, le condizioni della residenza effettiva e del domicilio in Svizzera devono essere cumulate (RCC 1981 pag. 131). Ciò che conta è dunque l’effettiva presenza transitoria in un luogo, mentre la durata della stessa non ha importanza (WERLEN, op. cit., pag. 73 N. 208).

Il presupposto del domicilio e della stabile residenza in Svizzera è contestato nel caso in esame.

A mente del rappresentante della ricorrente, quest'ultima sarebbe "(…) tuttora validamente domiciliata a __________ " (doc. _), ritenuto come "(…) __________ vive da lustri in Svizzera, ciò che ben evidenzia come essa sia ormai integrata nel tessuto sociale del nostro paese." (doc. _).

A tal proposito l'avv. __________ produce il certificato di domicilio emesso dal Comune di __________ in data 23 novembre 2001 ed attestante la domiciliazione della ricorrente in Via __________ a far data dal 1° luglio 1998 (doc. _).

                               2.3.   Il TFA ha già avuto modo di precisare che la regola secondo cui gli stranieri possono pretendere una prestazione complementare soltanto se hanno dimorato "ininterrottamente" in Svizzera per dieci anni (ciò a partire dal 1° gennaio 1998, mentre in precedenza erano quindici anni), non può essere interpretata in senso letterale. Si deve infatti ritenere che una breve interruzione della dimora in Svizzera non ostacola il diritto all’ottenimento della prestazione complementare.

L’Alta Corte federale considera in particolare che, per determinare la durata di un soggiorno all’estero che non interrompe il termine legale di dieci anni (termine di tolleranza), sono determinanti le disposizioni relative al diritto degli assicurati stranieri a rendite straordinarie dell'AVS/AI, contenute nelle relative convenzioni internazionali. La prestazione complementare e le rendite straordinarie perseguono infatti il medesimo scopo; entrambe sono inoltre erogate indipendentemente dal versamento di contributi. Di conseguenza, appare adeguato definirne in modo uniforme le condizioni per l’erogazione (RDAT II-1996 pag. 236 seg.; DTF 110 V 170 = RCC 1985 pag. 135; ZAK 1981 pag. 142; CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 104; WERLEN, op. cit., pagg. 68 seg.).

Per quel che riguarda le rendite straordinarie, l’art. 10 del protocollo finale della Convenzione conclusa tra la Svizzera e l’Italia relativa alla sicurezza sociale (in vigore dal 1° settembre 1964) prevede che un cittadino italiano che lascia la Svizzera per un periodo che non supera tre mesi all'anno non interrompe la residenza in Svizzera ai sensi degli artt. 7 lett. b e 8 lett. d della Convenzione. Non v'è possibilità di alcuna eccezione a questo principio (RDAT II-1996 N. 69).

                               2.4.   Con riferimento all'art. 2 cpv. 1 LPC (cfr. consid. 2.1.), il TFA ha ricordato che il soggiorno all'estero di un assicurato domiciliato in Svizzera non comporta l'estinzione del diritto alla prestazione se la necessità di un trattamento medico ha motivato la scelta del luogo di soggiorno all'estero (RDAT II-1996 pag. 236 seg.; DTF 110 V pag. 173 consid. 3b; STFA 1969 pag. 57). E' tuttavia necessario che l'interessato abbia conservato, durante la sua assenza, il centro dei suoi interessi in Svizzera e che si possa conseguentemente ammettere che egli vi ritornerà non appena ne avrà l'occasione. Una tale situazione si configura per esempio quando un trattamento appropriato non può, in ragione della sua natura, essere dispensato in Svizzera, o ancora allorquando l'assicurato si ammala o è vittima di un infortunio all'estero ed il suo stato di salute non gli permette di viaggiare (DTF 110 V pag. 174 consid. 3b; RCC 1986 pag. 431; WERLEN, op. cit., pag. 75). Il TFA ha però pure statuito che un trattamento medico che può essere eseguito in Svizzera, non giustifica un’assenza di durata superiore ai tre mesi (ZAK 1985 pag. 134 consid. 2b).

Secondo la giurisprudenza federale (DTF 110 V 174 consid. 3b), i summenzionati principî ed il lasso di tempo fissato dalla predetta Convenzione devono essere ugualmente validi per l'art. 2 cpv. 2 LPC (cfr. consid. 2.1.). Ciò significa quindi che un soggiorno è considerato interrotto quando lo straniero lascia la Svizzera per più di tre mesi senza che questa assenza sia dovuta a motivi di salute (RCC 1981 pag. 131 seg.).

Un'assenza dalla Svizzera che si prolunga al di là della normale durata ammissibile non priva comunque forzatamente il cittadino straniero del suo diritto alla prestazione complementare. Difatti, oltre ai motivi di salute, anche altri casi di forza maggiore possono giustificare un superamento del termine di tolleranza (DTF 110 V pag. 174 consid. 3b). Invero, per non essere interruttivo del periodo di dimora nella Svizzera, un soggiorno all’estero di oltre tre mesi deve, almeno dal profilo dell’imprevedibilità e delle sue conseguenze, essere paragonabile a un caso di forza maggiore (RDAT II-1996 pag. 236 seg.).

In DTF 126 V 463, il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato d'un lato la precitata giurisprudenza, dall'altro l'ha ulteriormente precisata. Esso ha così ribadito che il termine di tolleranza è considerato ininterrotto fintanto che l'assenza dalla Svizzera non supera i tre mesi. Per le assenze più lunghe il termine di tolleranza ha inizio con il rientro in Svizzera. Eccezionalmente, però, un'estensione del tempo massimo di tre mesi è possibile senza che il termine di tolleranza venga interrotto. Ciò è possibile unicamente se esistono validi motivi che si possono classificare in due categorie: da una parte vi sono motivi prettamente dovuti a malattia o ad infortunio concernenti il richiedente stesso della PC; dall'altra motivi relativi a casi di forza maggiore.

Il TFA ha ribadito infine come ci si debba imperativamente attenere a questa delimitazione, poiché il riconoscimento di altri motivi metterebbe in pericolo la sicurezza del diritto e renderebbe impossibile un'effettiva delimitazione. Pertanto, un'estensione del periodo di tre mesi deve restare un'eccezione e fare riferimento a concreti criterî. Motivi di carattere sociale, familiare, personale o professionale non possono essere riconosciuti come validi ai sensi della summenzionata giurisprudenza (consid. 2c pag. 465).

                               2.5.   Nel caso concreto, la Cassa ha chiesto la restituzione delle prestazioni complementari indebitamente percepite dopo il 1° aprile 2000, asserendo che a far tempo da tale termine, la ricorrente non ha più risieduto ininterrottamente in Svizzera, essendo per la maggior parte dell'anno all'estero. L'assenza dalla Svizzera sarebbe quindi superiore a tre mesi e conseguentemente interruttiva della residenza.

Dagli atti dell'Amministrazione risulta che __________ è entrata per la prima volta in Svizzera il 9 dicembre 1980, e meglio nel Canton __________. Nel 1983 si è trasferita nel Canton __________, a __________, dapprima in possesso di un permesso di dimora annuale, poi di un permessino rinnovatole tre volte; durante il 1984 ed il 1985 ha riottenuto un permesso di dimora annuo per __________ e dal 9 dicembre 1985 il permesso di domicilio prima sempre per __________, poi per __________ ed infine per __________ (dal 1°gennaio 1990 al 9 dicembre 1997) (cfr. la comunicazione 21 dicembre 1995 della Sezione degli Stranieri, Bellinzona, agli atti dell'Amministrazione).

Dal 1° gennaio 1998 l'assicurata risulta domiciliata nel Comune di __________ in Via __________ (doc. _).

In seguito alla mancata consegna il 28 agosto 2000 di un precetto esecutivo alla figlia della ricorrente, __________, domiciliata presso l'assicurata, la Polizia comunale di __________ ha nuovamente tentato in alcune altre occasioni, infruttuosamente, di notificare all'escussa il citato precetto esecutivo sia alla medesima, sia alla madre. Grazie ad informazioni acquisite presso i vicini di casa, la polizia ha saputo che l'assicurata e la figlia vivevano stabilmente in Italia e che tornavano a __________ saltuariamente (1-2 volte al mese) soltanto per ritirare la corrispondenza (cfr. allegato _: "Controlli __________ e __________ " presente agli atti della Cassa).

Ciò stante, la Polizia di __________ ha voluto verificare la fondatezza di tali voci, in particolare operando molteplici controlli (in ben trentadue occasioni) sull'effettiva occupazione dell'appartamento di Via __________ locato dalla ricorrente. Detti controlli si sono protratti fino al mese di marzo dell'anno 2001. Dall'esterno, la Polizia comunale ha potuto accertare che "in tutte le occasioni che le signore non erano in casa, la tapparella era posizionata semi chiusa e la vettura __________ non era mai presente". In questo periodo, altri precetti esecutivi non hanno così potuto essere debitamente notificati all'escussa __________.

Il rapporto 27 marzo 2001 della Polizia comunale di __________ (cfr. gli atti della resistente) menziona che, al fine di verificare la presenza delle due succitate persone al loro domicilio, è stato accertato presso __________ il consumo di energia elettrica relativo al contatore dell'appartamento di 1½ locali locato da __________, condiviso con la figlia __________ a partire dal secondo semestre dell'anno 2000. Il 4° trimestre del 1999 ha comportato un consumo pari a Fr. 65.-, il 1° trimestre del 2000 di Fr. 48,80 ed i trimestri successivi, fino al primo dell'anno 2001 compreso, dell'importo di Fr. 27,05. Sulla base di tali dati, ritenuto come il noleggio del contatore sia fatturato Fr. 25.- al trimestre, la Polizia di __________ ha tratto la conclusione che "la signora __________ non risiede a __________ in modo continuato dal 31.03.2000 a tutt'oggi". (vedi allegato _)

Da informazioni avute dai vicini di casa le due donne dovrebbero risiedere in una casa in Italia.

Questo contrasta con l'Art. 9 della LDDS.

L'importo di Fr. 27,05 è composto di Fr. 25.- per il noleggio del contatore, di Fr. 1,875 per l'IVA del 7,5% (poi salita al 7,6%) e di Fr. 0,175 di consumo effettivo.

In data 22 maggio 2001 la ricorrente è stata interrogata dalla Polizia cantonale di __________ ed in quell'occasione ha affermato che "(…) quantifico la mia presenza media mensile a __________ in 4/5 giorni": "(…) normalmente abito a __________ in Via __________ non ricordo il nr. presso una famiglia di conoscenti. Mi sposto in questi posti perché essendo ammalata devo andare dove c'è il caldo. Capita anche che mi sposto in altre zone più calde, però sempre da conoscenti.". Ed ancora: "(…) io vengo in Svizzera 4/5 giorni in media ogni mese, per sbrigare le mie pratiche e ritirare la posta ed effettuare i pagamenti.". L'assicurata sostiene inoltre di non essere andata ad abitare in Italia perché i costi della vita sono meno alti rispetto alla Svizzera, ma "(…) perché i dottori mi hanno consigliato di andare a vivere in un posto caldo. Siccome ho paura di andare in aereo ed essendo io una __________ ed avendo delle conoscenze in questa zona sovente vado da queste parti perché appunto c'è caldo. (…)" (cfr. Verbale d'interrogatorio di __________ agli atti della Cassa).

Il 21 agosto 2001 il Procuratore Pubblico __________ ha provveduto ad interrogare l'assicurata in merito alla notizia di reato concernente i reati di truffa e falsità in documenti, avendo prodotto all'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona dei contratti di locazione contraffatti al fine di procacciarsi un indebito profitto sotto forma di prestazione complementare. Di ciò si dirà nel proseguo della presente sentenza (cfr. consid. 2.8.).

Il verbale d'interrogatorio figurante nell'incarto penale n. __________ acquisito agli atti dal TCA torna ugualmente utile in merito alla determinazione dell'effettivo domicilio della ricorrente che, come visto in ingresso, serve per la definizione della qualità dell'assicurata di avente diritto o meno di una prestazione complementare. Durante l'interrogatorio __________ ha dichiarato che "(…) per motivi di salute ho bisogno di risiedere in luoghi caldi: ciò significa che risiedo, circa 6 mesi sull'arco di un anno, nel Meridione d'Italia, cambiando spesso appartamento a dipendenza dell'aumento o diminuzione della temperatura. Voglio precisare che mi muovo tra appartamenti di cui non sono l'unica ad usufruirne, nel senso che, sull'arco dell'anno, gli appartamenti vengono occupati da più persone, che ci restano a tempo determinato. Per quanto mi concerne, rimango nei singoli appartamenti 10 o 20 giorni, a dipendenza della disponibilità del singolo appartamento e del clima. Si tratta di appartamenti ammobiliati. Questa rete di appartamenti è gestita da un privato. Per quanto ne so, ci sono appartamenti simili a __________, a __________ e in __________, dove l'anno scorso sono stata poco più di un mese d'estate. Per questo servizio, tutto compreso, tranne il vitto, pago Lit. 1 MIO al mese.

ADR che non posso, per motivi di salute, esimermi dal clima caldo. A __________, dove resto sei mesi sull'arco di un anno, i miei problemi di salute si acuiscono. (…)" . L'interessata aggiunge ancora che "io sto in Svizzera i miei 6 mesi sull'arco di un anno, a __________ nel mio appartamento (per ca. 4 mesi all'anno), mentre per i restanti 2-3 mesi sto dai miei parenti a __________ (…). Osservo altresì di risiedere a volte anche presso una mia amica a __________ (…)" (pagg. 4 in fine e 5 in initio).

                               2.6.   Nel proprio memoriale ricorsuale, l'avv. __________ sottolinea  come "ogni eventuale interruzione del periodo di residenza è stato dettato unicamente dal bisogno, unicamente per motivi di salute, e per un tempo limitato, di soggiorno nelle terre d'origine (non potendo certo essa permettersi un soggiorno termale o in clinica privata). Ma un tale soggiorno estero, come noto, non costituisce domicilio né costituisce motivo – per la sua relativa brevità – di caducità del permesso di domicilio (art.9 cpv. 3 lett. c LDDS)". (doc. _)

L'assicurata, giustifica le assenze prolungate in questione asserendo di aver soggiornato in Italia, in luoghi caldi, per motivi di salute. Tale decisione sarebbe stata presa in conformità delle indicazioni fornitele dal suo medico prof. dott. __________ in data 28 maggio 1998 (doc. _), il quale si era allora così pronunciato: "(…) I disturbi attuali vengono descritti come segue: i dolori alla spalla sin. e in sede lombare, come anche quelli dell'anca, sono sempre presenti. La loro intensità dipende molto dalla situazione climatica. Al caldo la paziente stà molto meglio che al freddo. (…)".

Malgrado le differenti versioni esposte da __________, la scrivente Corte ritiene che si debba ritenere credibile, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nelle assicurazioni sociali (SVR 1996 KV Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263 segg.; DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI 1994 pag. 210 seg.), la prima dichiarazione resa alla Polizia cantonale (cfr. verbale d'interrogatorio 22 maggio 2001).

Tali spiegazioni della ricorrente sono state corroborate dagli accertamenti eseguiti dalla Polizia comunale di __________, in particolare le visite al domicilio dell'assicurata per verificarne la presenza e gli estratti delle fatture del consumo d'elettricità rilasciate dall'__________.

L'interessata non ha quindi conservato, durante le sue assenze prolungatesi ben oltre i tre mesi consentiti, il centro dei suoi interessi in Svizzera. Si deve quindi considerare che __________ ha mantenuto in Svizzera unicamente un recapito di comodo al fine di continuare a percepire prestazioni di PC precedentemente godute ed anzi artificiosamente maggiorate con l'utilizzo di documenti alterati come specificato sub considerando 2.8.

A mente del TCA l'essere presente su suolo elvetico per soli quattro o cinque giorni al mese al solo scopo di ritirare la propria corrispondenza, per stessa ammissione della ricorrente, non può certamente essere considerato come un soggiorno effettivo in un luogo e che per di più tale luogo costituisca il fulcro dei suoi interessi.

Questo accertamento è corroborato dal fatto che nell'arco di un anno (dall'aprile 2000 alla fine di marzo 2001) la ricorrente non ha consumato alcunché di elettricità. In simili situazioni l'interessata certamente non risiedeva nel nostro Paese, e meglio a __________ e molto probabilmente non aveva più neppure il domicilio.

Le successive dichiarazioni della ricorrente rese al Procuratore pubblico, secondo cui la stessa soggiornerebbe sei mesi all'anno in Svizzera, di cui solo tre o quattro presso il proprio domicilio di __________ ed i restanti mesi presso parenti a __________, appare versione di comodo che tende a diminuire gli effetti di quanto sostenuto in precedenza, ciò già per la manifesta contraddittorietà delle versioni dell'assicurata alla ricerca di calore e sole che __________ non può offrirle più di __________.

Va rammentato che il risiedere nel nostro Paese non significa avervi formalmente unicamente il domicilio, bensì il soggiornarvi effettivamente, poiché di rilievo è l'effettiva presenza.

Non essendo quindi adempiuta dal 1° aprile 2000 la condizione del domicilio in Svizzera, viene così a cadere una delle due condizioni cumulative necessarie per l'ottenimento di una prestazione complementare (cfr. consid. 2.2.) e conseguentemente pure il diritto medesimo di poterne beneficiare.

                               2.7.   A titolo abbondanziale, in merito alla seconda condizione relativa al soggiorno in Svizzera durante i dieci anni precedenti la presentazione della domanda PC, si richiama la giurisprudenza citata ai considerandi 2.4. e 2.5.

In concreto, questo Tribunale non ritiene si sia concretizzata una situazione di superamento della durata di tre mesi giustificata né da ragioni di salute (malattia o infortunio) né da altre circostanze impreviste o da casi di forza maggiore.

Difatti, nella fattispecie torna applicabile la summenzionata giurisprudenza federale che sancisce che un trattamento medico che può essere eseguito in Svizzera non giustifica un’assenza di durata superiore ai tre mesi (ZAK 1985 pag. 134 consid. 2b). Come visto l'anamnesi del prof. dr. __________ attesta soltanto che "(…) al caldo la paziente stà molto meglio che al freddo", senza con ciò prescrivere particolari cure od imporre specifici trattamenti. L'indicazione generica non appare quindi una terapia e, soprattutto, non pone una condizione non ottenibile in Svizzera.

Conseguentemente, non si può affermare che il lungo soggiorno in Italia era imposto da motivi medici (RDAT II-1996 pag. 236 seg.; DTF 110 V pag. 173 consid. 3b; STFA 1969 pag. 57). Non si può neppure affermare che, a causa del suo stato di salute che non le permetteva di viaggiare, la ricorrente sia stata impedita di rientrare in Svizzera e quindi si sia assentata all'estero oltre i tre mesi concessi a causa di malattia o di forza maggiore (DTF 110 V pag. 174 consid. 3b; RCC 1986 pag. 431; WERLEN, op. cit., pag. 75).

Da quanto sopra discende che l'assenza all'estero per i motivi indicati dall'assicurata deve pertanto essere considerata interruttiva della residenza in Svizzera (DTF 126 V 463, ripresa la consid. 2.4.)

Come appena esposto, per giustificare il diritto alla PC i presupposti del domicilio e della residenza ininterrotta devono del resto essere adempiuti cumulativamente (cfr. consid. 2.2.), ciò che in specie non si concretizza.

                               2.8.   Occorre ancora analizzare la validità della richiesta della Cassa all'assicurata di restituire l'importo di Fr. 25'035.- percepito a torto a motivo che, per far risultare superiori le spese riconosciute, la ricorrente avrebbe falsificato dei contratti di locazione, reato per il quale ella è oggetto di un procedimento penale tuttora pendente (inc. n. __________).

A mente del legale della ricorrente, il reato di falsificazione di documenti non sarebbe attribuibile alla medesima, "(…) essendosi fidata (purtroppo con conseguenze disastrose) di un energumeno." (doc. _). "(…) Quest'ultimo le aveva riferito che si sarebbe occupato personalmente della pratica avente per oggetto le prestazioni complementari di __________, curandogliela in modo vantaggioso; in realtà, pare che egli abbia falsificato un documento (il contratto di locazione dell'interessata), aumentando così fittiziamente l'importo del fabbisogno della richiedente. (…)" (doc. _).

Interrogata in merito in data 22 maggio 2001 dalla Polizia Cantonale di __________ (cfr. Verbale d'interrogatorio agli atti dell'Amministrazione), la ricorrente ha precisato di essersi trasferita da __________ a __________ in Via __________ nel mese di luglio 1998, locando il 25 maggio 1998 un monolocale al secondo piano. La pigione, comprese le spese accessorie, ammontava a Fr. 365.- mensili (cfr. allegato _ della documentazione della Cassa). Nello stesso anno, l'assicurata ha comunicato alla Cassa di compensazione di Bellinzona di aver traslocato al quarto piano in un appartamento di 2 locali, per il quale pagava un canone di Fr. 490.- (cfr. allegato _ della documentazione agli atti dell'Amministrazione).

In merito alla veridicità di tali contratti, l'assicurata ha precisato che gli stessi "(…) sono stati modificati per poter ricevere più soldi dalla Cassa cantonale di compensazione. Io ricevevo soldi che non erano a sufficienza per me e per mia figlia, che come detto sopra è ammalata e devo provvedere ai suoi bisogni perché non riceve nulla da nessuno. Anche suo padre non mi passa nulla per la figlia. Siccome non posso andare a lavorare perché sono invalida al 100% ho pensato di aumentare le mie entrate in questo modo. Non ho valutato le conseguenze penali di questo mio gesto. Solo ora capisco lo sbaglio che ho fatto. I contratti sono stati modificati da una persona che risiede in Italia e che non so come si chiama. Abita nella zona di __________ ma non so dove esattamente. Non ho pagato nulla per falsificare i contratti. (…)".

Dal verbale 21 agosto 2001 reso al Procuratore pubblico __________ emerge che pure i contratti di locazione (compreso l'adeguamento della pigione) sottoscritti il 4 dicembre 1995 dall'assicurata con oggetto lo stabile __________ di __________ (inviato alla Cassa l'8 settembre 1997) sono stati contraffatti. La ricorrente ha ammesso l'avvenuta manomissione, che ha portato la pigione ad un ammontare di Fr. 1'048,10 contro gli effettivi Fr. 518,10. L'assicurata ha precisato che "(…) non ho effettuato la contraffazione personalmente ma che essa è stata operata da un ex ragazzo di mia figlia, tale __________, cittadino svizzero; preciso che mia figlia lo ha conosciuto in Ticino quando lei era in istituto (…). Per quanto attiene al periodo delle contraffazioni, ritengo che le stesse siano state operate nel 1997, rispettivamente nella prima metà del 1998; dico ciò perché dal 1.7.1998 ero a __________ in Via __________. Riconosco che la contraffazione dei due contratti sopra citati, e relativi allo stabile __________include pure il numero di locali, sull'originale indicati con 2 ½ e sulle falsificazione con 3 ½.".

A proposito delle locazioni in Via __________ a __________, il PP __________ ha fatto presente all'interessata come l'unico vero contratto di locazione stipulato il 19 maggio 1998 con l'allora locatore __________ riguardi l'appartamento di 1 ½ locali al secondo piano, avente una pigione di Fr. 365.- al mese. L'assicurata ha infatti riconosciuto che gli altri quattro contratti di locazione sulla cui base la Cassa ha emesso delle nuove decisioni PC (appartamento al secondo piano di Via __________ di 2 ½ locali con una pigione netta di Fr. 1'000.- al mese; appartamento di 2 locali al quarto piano di Via __________ per un canone mensile di Fr. 490.-; appartamento di 3 ½ locali al secondo piano con una pigione mensile di Fr. 1'000.-; appartamento al secondo piano di 4 ½ locali con un canone mensile di Fr. 1'250.-), sono delle contraffazioni "(…) che ho spedito personalmente alla AI, nella speranza di ottenere qualcosa che mi permettesse di far fronte all'affitto italiano per l'appartamento (pro tempore) che devo mantenere in Italia per motivi di salute. La contraffazione è stata operata dalla medesima persona, ovvero da tale __________.".

                               2.9.   Appare sufficientemente dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.6.), e quindi senza la necessità di attendere l'esito della procedura penale avviata contro la ricorrente, che i contratti di cui è cenno al considerando precedente sono stati falsificati (probabilmente per mano di terzi) ed utilizzati consapevolmente da __________ al fine di ottenere prestazioni complementari indebite a scopo di suo indebito arricchimento.

Significative appaiono in merito non solo le dichiarazioni dell'assicurata medesima alla Polizia ed al PP, ma anche gli ulteriori accertamenti del Procuratore pubblico relativi alle relazioni bancarie dell'assicurata e consistenti nell'acquisizione di documenti presso i rappresentanti del locatore.

Ne discende che si configura a tutti gli effetti un caso di violazione dell'art. 27 OPC-AVS/AI, secondo cui le prestazioni complementari indebitamente riscosse devono essere restituite dal beneficiario o dai suoi eredi. Per ciò che concerne la restituzione di tali prestazioni e il condono dell'obbligo di restituirle, sono applicabili per analogia le prescrizioni relative alla LAVS (cpv. 1). Le restituzioni dovute possono essere compensate con delle prestazioni in scadenza secondo la LPC, la LAVS e la LAI (cpv. 2).

Giusta l'art. 47 cpv. 1 LAVS, le rendite e gli assegni per grandi invalidi indebitamente riscossi devono essere restituiti. Il rimborso può non essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisce un onere troppo grave. Il capoverso 2 di questo disposto prevede che il diritto di esigere la restituzione si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la cassa di compensazione ha avuto conoscenza del fatto, e al più tardi cinque anni dopo il pagamento della rendita. Se il diritto di esigere la restituzione della rendita nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

A norma dell'art. 78 OAVS, se una cassa viene a conoscenza che una persona, o per essa il suo rappresentante legale, ha ricevuto una rendita alla quale non aveva diritto oppure una rendita troppo elevata, essa deve ordinare la restituzione dell'importo indebitamente ricevuto. Se la rendita è stata versata nelle mani di una terza persona o di un'autorità a norma dell'art. 76 cpv. 1, quella è tenuta alla restituzione. E' riservata la prescrizione conformemente all'art. 47 cpv. 2 LAVS.

                             2.10.   Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b).

Conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l’Amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un’importanza notevole (DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii).

Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata in caso di calcolo illegale di una rendita, di una valutazione errata dell'invalidità a seguito di una applicazione errata di principi fondamentali (DTF 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137, DTF 119 V 483 consid. 3).

Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'Amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente

(DTF 126 V 42).

In concreto, in seguito alle verifiche eseguite dalla Polizia comunale di __________ con oggetto la presenza effettiva al proprio domicilio di __________ e della figlia __________, scoperto che vi erano state delle manomissioni di contratti di locazione, la Cassa ha ricalcolato d'un canto la prestazione complementare versata alla ricorrente fino ad allora e d'altro canto la PC a cui la medesima avrebbe invece avuto realmente diritto. Constatando un'indebita corresponsione ammontante a Fr. 25'035.- versatale dal 1° gennaio 1999 fino al 31 maggio 2001, l'Amministrazione ne ha chiesto la restituzione.

Va innanzitutto rammentato che la Cassa, avendo ravvisato un caso di indebito versamento di una PC, era tenuta ad emanare una decisione di restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti per il riesame delle decisioni di fissazione delle rendite.

Da una parte, infatti, le decisioni di fissazione delle prestazioni complementari sono manifestamente errate, poiché il calcolo delle spese riconosciute è stato sfalzato a causa dei contratti di locazione prodotti dalla ricorrente che, come sopra esposto (cfr. consid. 2.8.), erano stati contraffatti; d'altra parte, il riesame delle decisioni riveste un'importanza notevole, non solo per l'importo da rimborsare (Fr. 25'000.-), ma anche per la modalità con cui __________ ha agito e lo scopo da essa perseguito.

Vista la totale assenza di buona fede da parte dell'assicurata, che ha consapevolmente agito a scopo di indebito profitto, la decisione impugnata è corretta.

Pure il calcolo effettuato dalla Cassa teso alla determinazione dell'importo indebitamente riscosso dall'interessata è esatto. La decisione di restituzione contempla d'un lato la somma degli importi percepiti dalla ricorrente sulla base dei contratti di locazione contraffatti (Fr. 40'071.-) già a partire dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 maggio 2001, momento in cui è stata sospesa l'erogazione di una prestazione complementare a seguito dell'apertura di un procedimento penale nei confronti di __________. D'altro lato vi è il calcolo delle PC eseguito basandosi sull'unico vero contratto stipulato dalla ricorrente e contemplante una pigione lorda di Fr. 365.- mensili, pari a Fr. 4'380.- annui. Accertato poi come l'interessata abbia mantenuto il proprio domicilio a __________ sino al 1° aprile 2000 (cfr. consid. 2.6.), è soltanto fino a tale data che la stessa ha diritto a ricevere una prestazione complementare, per un ammontare complessivo di Fr. 15'036.-.

V'è dunque una differenza di Fr. 25'035.- che la ricorrente è tenuta a restituire alla Cassa di compensazione di Bellinzona.

Il ricorso dell'assicurata è al limite del temerario per quanto concerne l'aspetto del domicilio e manifestamente azzardato per ciò che attiene l'aspetto della falsificazione dei contratti di locazione (doc. _). La decisione impugnata va dunque integralmente confermata, si veda comunque la rettifica del patrocinatore (doc. _) con la comunicazione 25 gennaio 2002.

Il gravame va quindi respinto.

Si prescinde dal carico di tasse e spese alla ricorrente.

                             2.11.   Con l'impugnativa l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

Secondo la giurisprudenza i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale (RUMO-JUNGO, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, “Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung”, Ed. Schulthess, Zurigo 1994, pag. 114) e sono di massima adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 121 I 323 consid. 2a; DTF 120 Ia 15 consid. 3a; DTF 120 Ia 181 consid. 3a; DTF 124 I 1 consid. 2a pag. 2; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4b pag. 31; SVR 1998 IV Nr. 13 consid. 6b pag. 47; STCA del 23 marzo 1998 nella causa I., Inc. n. __________).

Il diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce a ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; M.BORGHI/G. CORTI, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm., pag. 151; B.COCCHI/F. TREZZINI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552).

Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale la nuova Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.

Recentemente è entrata in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag; termine di referendum scaduto il 26 luglio 2002, cfr. FU 47/2002 dell'11 giugno 2002) che si applica alle domande di assistenza giudiziaria e alle procedure per la designazione del patrocinatore d'ufficio introdotte dopo la sua entrata in vigore (art. 37 cpv. 1 Lag relativo alle disposizioni finali e transitorie).

Per contro, le disposizioni concernenti la revoca e la decadenza del beneficio dell'assistenza giudiziaria si applicano alle procedure già pendenti al momento della loro entrata in vigore.

Con riferimento ad una disposizione analoga in materia di assicurazione vecchiaia (art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), il Tribunale federale delle assicurazioni ha statuito che la concessione dell’assistenza giudiziaria è subordinata alle seguenti condizioni (STFA del 28 novembre 2000 nella causa G., I 396/99; STFA del 26 settembre 2000 nella causa N., U 220/99; STFA del 11 aprile 2000 nella causa S., K 19/00; STFA del 9 febbraio 2000 nella causa G., U 364/99; DTF 125 V 202; DTF 108 V 269; DTF 103 V 47; DTF 98 V 117; cfr. anche ZBl 94/1993 pag. 517):

a)  Il richiedente deve trovarsi nel bisogno

L'indigenza posta alla base dell'art. art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS deve essere interpretata in modo analogo alla nozione del bisogno ai sensi dell'art. 152 cpv. 1 OG (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).

L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11 segg.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 Ia 195, il coniuge o i genitori, B. COCCHI/F. TREZZINI, op. cit., ad art. 155, pag. 479, n. 20). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11 segg). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma degli artt. 328 e 329 CC (B. COCCHI/F. TREZZINI, op. cit., ad art. 155, pag. 237, n. 20 e giurisprudenza ivi citata).

Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, pag. 165).

Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 considd. 7b e 7c). L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (STFA non pubbl. succitata pag. 3).

In una recente sentenza pubblicata in DTF 124 I 1 segg., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, perché può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Rep. 1990 pag. 275).

Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA, infatti, si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. succitata pag. 4 consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o perlomeno dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (DTF 118 Ia 369).

Dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 108 V 265), in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione è importante (cfr. anche B. COCCHI/F. TREZZINI, op. cit., ad art. 155, pag. 485, n. 39. In senso contrario cfr. DTF 108 Ia 108; DTF 120 Ia 179 consid. 3a; RDAT 1998-II, n.36; per un commento cfr. B. COCCHI/F. TREZZINI, op.cit., pag. 485-486, nn. 39, 40 e 41 con relative note).

Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b).

b)  l’intervento dell’avvocato deve essere necessario o perlomeno indicato

Il TF ha stabilito che la necessità dell’intervento di un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte oppure il suo rappresentante civile non possiedono conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265 seg.).

c)   il processo non deve essere palesemente privo di esito favorevole

Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STFA del 26 settembre 2000 nella causa N.D.N.; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. COCCHI/F. TREZZINI, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. COCCHI/ F.TREZZINI, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

                             2.12.   Nella fattispecie, il TCA ritiene che non siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata.

Infatti, le argomentazioni ricorsuali erano palesemente destituite di esito favorevole sin dall'inizio. L'assicurata è oggetto di un procedimento penale avviato dal Ministero pubblico per i reati di truffa e di falsificazione di documenti ai danni dell'Istituto delle assicurazioni sociali a dipendenza dell'uso di contratti falsificati. In occasione dell'interrogatorio a cui è stata sottoposta, ha integralmente ammesso davanti al Procuratore pubblico le proprie intenzioni di voler trarre da tale agire per sé e per la sua famiglia un indebito profitto e di aver effettivamente proceduto, in quattro occasioni e per mano di terzi, a contraffare il suo unico contratto di locazione relativo a Via __________ a __________.

Anche per quanto attiene alla tematica del domicilio della ricorrente, il gravame era sin dall'inizio destituito di ogni possibilità di esito favorevole. Gli accertamenti eseguiti dalla Polizia comunale di __________, i verbali della Polizia cantonale agli atti come pure le dichiarazioni rese dall'interessata stessa al PP non lasciavano trasparire, ancor prima di introdurre il presente gravame, alcun dubbio riguardo alla residenza di comodo e non quindi effettiva, in Svizzera.

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta superfluo esaminare se le altre due condizioni necessarie per ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute, considerato come già solo per la mancanza dell'esito favorevole l'istanza deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

                                         § Di conseguenza, __________ non è ammessa al gratuito patrocinio dell'avv. __________.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

33.2001.110 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.10.2002 33.2001.110 — Swissrulings