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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.03.2002 33.2001.109

March 14, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·819 words·~4 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2001.00109   IR/sc

Lugano 14 marzo 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 23 novembre 2001 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 14 novembre 2001 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 14 novembre 2001 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha rifiutato di concedere alla signora __________ una prestazione complementare siccome il fabbisogno, fissato in CHF 31'196.- esuberava il reddito non privilegiato cifrato in CHF 43'774.-.

                                         Avverso tale decisione è insorta l’assicurata, patrocinata dalla __________, con gravame del 23 novembre 2001 in cui evidenzia come il capitale ereditato dalla ricorrente alla morte del marito verrebbe consumato e l’importo ritenuto dalla Cassa non sarebbe quindi corretto. Più dettagliatamente la signora __________ rileva che:

"  (…)

L'ufficio responsabile ha sempre negato questa prestazione asserendo in pratica che la signora dispone di un deposito a risparmio di fr. 205'969.--; questo secondo la tabella di calcolo allegata alla decisione di rifiuto 14 novembre 2001.

Non si riesce a capire dove l'incaricata dell'Istituto delle assicurazioni sociali va a prendere questo importo.

Per inciso, nella decisione di rifiuto 12 giugno 1997, nella tabella di calcolo si leggeva che il deposito a risparmio ammontava a fr. 118'354.--. In pratica la signora __________, con la sola AVS, avrebbe risparmiato in 4 anni la bellezza di fr. 87'615.--.

Alle domande di richiesta di aiuto complementare sono sempre state allegate le notifiche di tassazione.

Dalle stesse si può vedere come è la situazione della ricorrente:

Notifica tassazione 1997/1998, reddito imponibile fr. 10'545.--; titoli ecc. fr. 46'009.--.

Notifica tassazione 1999/2000, reddito imponibile fr. 10'776.--; titoli ecc. fr. 32'347.--.

Dichiarazione fisc.  2001/2001, reddito imponibile fr. 10'442.--; titoli ecc. fr. 32'031.--.

Visto quanto descritto sopra si chiede che venga assegnata alla ricorrente la prestazione complementare come di legge." (Doc. _)

                               1.2.   Con  scritto 11 dicembre 2001 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha chiesto proroga del temine per la presentazione della risposta ed in data 18 febbraio 2002 ha comunicato al TCA di avere emanato due decisioni in data 13 febbraio 2002 “che accolgono integralmente le conclusioni dell’atto di ricorso” annullando e sostituendo la decisione impugnata del 14 novembre 2001.

                                         In particolare l’amministrazione ha deciso il 13 febbraio 2002 di concedere una PC di CHF 344.- mensili dal 1 ottobre al 31 dicembre 2001 ed una PC mensile di CHF 394.- dal 1 gennaio 2002. La Cassa è partita da valori della sostanza indicati nell’atto di ricorso.

                                         Il giudice delegato ha interpellato la rappresentante della ricorrente con scritto del 22 febbraio 2002 circa la sorte da dare al gravame, la lettera è rimasta desolatamente senza seguito.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   In virtù dell’art. 3a LPr.TCA l’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta di causa, riesaminare la decisione impugnata notificandola immediatamente alle parti e comunicando la circostanza al TCA. Dal canto suo l’autorità giudiziaria adita continua la trattazione della procedura in quanto il gravame non sia divenuto privo di oggetto per effetto della nuova decisione, riservata l’applicazione dell’art. 3 della medesima legge.

La norma ha tratto il suo spunto dalla giurisprudenza federale in materia (TFA 22 settembre 1977 in re P S.A. citata dalla Cassa nel suo scritto 18 febbraio 2002 al TCA).

                                 2.3.  Nel concreto caso le decisioni della Cassa datate 13 febbraio 2002 recepiscono integralmente le richieste della parte ricorrente la quale nulla ha eccepito in merito nonostante l’invito del giudice delegato a volersi esprimere. Il ricorso è quindi divenuto privo di oggetto e può essere stralciato dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese e con il riconoscimento di contenute ripetibili cifrate in CHF 100.- stante il patrocinio della ricorrente da parte di una fiduciaria.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é stralciato dai ruoli.

                                 2.-   Non si percepisce tasse e spese mentre la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG verserà alla ricorrente l'importo di

                                         fr. 100.-- a titolo di ripetibili.                                 

                                 3.-   Intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Ivano Ranzanici

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