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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.12.2001 33.2001.101

December 5, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,448 words·~17 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2001.00101   IR/cr/sc

Lugano 5 dicembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

con redattrice:

Cinzia Raffa  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2001 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 11 ottobre 2001 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 11 ottobre 2001, con effetto dal 1 settembre 2001, la Cassa cantonale di compensazione (di seguito la Cassa) ha respinto la richiesta presentata da __________ tendente all'assegnazione di una prestazione complementare mensile (Doc. _).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso del 25 ottobre 2001, l'assicurata, rappresentata dal dott. __________, ha impugnato la decisione dell'amministrazione, rilevando in particolare che:

"  (…)

2.   Osservazioni circa il fabbisogno

Il contributo fisso per l'assicurazione malattia deve essere portato a CHF 4.500,00.

Già nel 2000 la signora __________ ha pagato premi per complessivi CHF 4.388,40.

Anche l'importo per spese di manutenzione fabbricati deve essere aumentata. Solo per l'olio di riscaldamento vengono spesi annualmente CHF 2.000,00, per cui l'importo a questa voce dovrebbe essere portato ad almeno CHF 5.000,00. Non bisogna infatti dimenticare che tutte le spese di manutenzione, ivi comprese quelle del giardino, sono a carico della signora __________. Complessivamente il fabbisogno totale ammonterebbe quindi a CHF 32.560,00.

3.   Osservazioni circa la sostanza

Sotto la voce titoli viene indicato un importo di CHF 200.000,00. Si tratta di un importo (prestito senza interessi), dato alla figlia __________ abitante in Italia, importo che ben difficilmente potrà essere recuperato.

La proprietà fondiaria è in comunione con le due figlie, alla signora __________ è intestato unicamente ¼ per cui è da esporre l'importo di CHF 33.261,00.

La sostanza computabile ammonterebbe pertanto a CHF 136.038,00.

4.   Osservazioni circa il reddito non privilegiato

      Sostanza computabile 1/10 pari a CHF 13.603,00

      Rendite AVS come da conteggio CHF 14.028,00

Reddito locativo da tralasciare in quanto la signora __________ versa CHF 500,00 alla figlia __________ residente in Italia in quanto è disoccupata.

Interesse da deposito a risparmio, 0,50% su CHF 100.000,00 pari a CHF 500,00.

      Totale dei redditi CHF 28.131,00.

5.   Calcolo della prestazione complementare

Se dal fabbisogno totale CHF 32.560,00 si deduce il totale dei redditi CHF 28.131,00 si ottiene una prestazione complementare annua di CHF 4.429,00. Si chiede pertanto che la decisione venga riconsiderata tenendo conto delle osservazioni sopra esposte.

Con una rendita complementare la signora __________ potrà continuare a vivere in casa avvalendosi del sostegno di una collaboratrice domestica a ore. Se il suo ricorso non venisse accolto la signora __________ dovrebbe farsi ricoverare in una casa per anziani, causando spese ben superiori alla comunità." (Doc. _)

                               1.3.   Con risposta del 13 novembre 2001, la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, adducendo le seguenti motivazioni:

"  (…)

Per quanto riguarda il premio cassa malati giova ricordare che per il calcolo della prestazione complementare non viene considerato il premio lordo di ogni singola cassa malati bensì il premio medio stabilito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in Berna che nel caso specifico ammonta, per l'anno 2001, a fr. 3'096.‑.

Le spese di manutenzione di fabbricati sono per contro dedotte in base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissato dal cantone di domicilio. Nel caso di specie in ragione del 25% del reddito proveniente dalla sostanza immobiliare (art. 16 cpv. 1 OPC).

Da quanto riferito in sede ricorsuale si evince inoltre che la ricorrente ha prestato alla figlia __________, abitante in Italia, un importo di fr. 200'000.‑ (prestito senza interessi) adducendo che lo stesso ben difficilmente potrà essere recuperato. Per questa regione chiede che di questo capitale non si tenga conto per stabilire la prestazione complementare.

Secondo il parere della resistente la situazione presentata dal patrocinatore dell'assicurata configura chiaramente una rinuncia a valori patrimoniali e redditi come previsto dall'art. 3c cpv. 1 lett. g. LPC e pertanto, per stabilire il reddito determinate dell'assicurata, la resistente deve obbligatoriamente tenerne conto.

Ultimo oggetto del contendere riguarda l'ammontare della proprietà fondiaria (pos. 44 della tabella di calcolo PC) che, nel caso concreto, deve essere rettificato. Infatti, da una verifica della documentazione agli atti e sulla base delle informazioni fornite, la quota parte di spettanza dell'assicurata ammonta a fr. 33'261.‑ (11/4 di fr. 133'045.‑) contro i precedenti fr. 133'045.

In considerazione a quanto precede il nuovo calcolo della prestazione complementare così si presenta:

FABBISOGNO

Fabbisogno vitale (limite di reddito)                                      16'880.­-

Contributo fisso ass. malattia                                                 3'096.­-

Spese di manutenzione fabbricati                                            282.­-

Pigione annua lorda                                                                6'180.­-

                                                                                              -----------

Totale fabbisogno                                                              26'438.‑

SOSTANZA

Deposito a risparmio e contanti                                         127'777.-

Titoli                                                                                    200'000.-

Proprietà fondiaria (abitazione primaria)                              33'261.-

                                                                                           -------------

Sostanza netta                                                                   361'038.-

Parte della sostanza non computabile                                 25'000.-

                                                                                           -------------

Sostanza computabile                                                     336'038.-

REDDITO NON PRIVILEGIATO

Sostanza computabile1/10                                                  33'603.-

Rendite e pensioni di ogni specie                                           1'352.-

Rendite AVS                                                                         14'028.-

Reddito lordo della proprietà fondiaria                                    1'125.-

Interesse da deposito a risparmio                                          4'588.-

                                                                                              -----------

Totale redditi                                                                      54'696.-

CALCOLO DELLA PRESTAZIONE COMPLEMENTARE

Totale fabbisogno                                                                 26'438.-

Totale redditi                                                                         54'696.-

                                                                                              -----------

PC di diritto                                                                           --- . ---

Con il nuovo valore della proprietà fondiaria rettificato il nuovo superamento del limite di reddito ammonta a fr. 28'258.‑ contro i precedenti fr. 39'417.‑. (…)" (Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è l'assegnazione di una prestazione complementare mensile in favore di __________, beneficiaria di una rendita AVS. La Cassa ha infatti respinto la richiesta dell'assicurata, poiché, sulla base del calcolo effettuato, i suoi redditi supererebbero il fabbisogno. In particolare, l'amministrazione ha ritenuto un importo di frs. 336'038.- quale sostanza computabile (cfr. doc. _). La ricorrente, dal canto suo, sostiene che tale somma ammonta a frs. 136'038.-, dato che ella ha prestato frs. 200'000.- alla figlia abitante in Italia (cfr. doc. _).

                               2.3.   Scopo della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater Costituzione Federale (RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225).

                               2.4.   Nel merito l’art. 2a LPC prevede che hanno diritto alle prestazioni giusta l’articolo 2 le persone che:

"  a) ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS;"

                               2.5.   Secondo l’art. 3a LPC

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1)."

                               2.6.   Per quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

  a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

  1. per le persone sole, almeno 14 690 franchi e al massimo 16 290             franchi;

  2. per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;

  3. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli                  dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545          franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la                                                     totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi                      ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."

                                         Dal 1 gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2000 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a fr. 16’460 per persone sole, fr. 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5’755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).

A contare dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono aumentati a fr. 16'800.— per persone sole, fr. 25’320.— per coniugi ed a fr. 8'850.-- per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).

                                         Per l'art. 3b cpv. 3 LPC

"  Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

  a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del      reddito lordo dell'attività lucrativa;

  b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a      concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

  c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,        eccettuata l'assicurazione malattie;

  d. importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure           medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al    premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure                  medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

  e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         La lista dei costi di cui può essere tenuto conto ai fini del calcolo della PC è esaustiva e le disposizioni in esame sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83). Le spese che non rientrano nell'elenco succitato non possono quindi essere ammesse.

                               2.7.   Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:

"  a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di            un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole    e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o                               danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo                proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è     computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi    dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è                                 interamente computato;

  b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI     15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle         prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione             ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                               eccedente 75 000 franchi è preso in considerazione quale   sostanza;

  d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

  e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

  f.  gli assegni familiari

  g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                               2.8.   Nel caso di specie, l'assicurata contesta innanzitutto l'ammontare del fabbisogno vitale calcolato dalla Cassa, in particolare per quel che concerne il contributo per l'assicurazione malattia e l'importo relativo alle spese di manutenzione fabbricati (cfr. consid. 1.2.).

                                         Al riguardo, come giustamente rilevato dalla Cassa (cfr. doc. _), va osservato che secondo l’art. 1 dell’Ordinanza federale sui premi medi cantonali del 2001 dell’assicurazione delle cure medico sanitarie, per il calcolo delle prestazioni complementari il premio medio per gli adulti del Canton Ticino è pari a frs. 3'096.-. Tale importo essendo prefissato per legge, non è possibile procedere ad un aumento del contributo per l'assicurazione malattia, come richiesto dall'assicurata.

                                         Questo Tribunale, pertanto, non può che confermare la cifra ritenuta dalla Cassa.

                                         In relazione alle spese di manutenzione di fabbricati l'art. 3 cpv. 3 lett. c LPC consente di dedurre dal reddito le spese di manutenzione dei fabbricati e gli interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile.

                                         Ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 OPC le spese di manutenzione dei fabbricati vengono dedotte in base ad un tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio.

                                         Ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 LT, in linea di principio, vanno riconosciute le spese effettive di manutenzione, gestione e amministrazione sostenute nel biennio di computo. Tuttavia, per semplificare l'accertamento e per evitare al contribuente la raccolta e la presentazione della documentazione, è lecito concedere la deduzione forfettaria delle spese (cfr. CDT n° 282 del 30 ottobre 1992 in re J.P.; CDT n° 316 del 28 agosto 1986 in re K.; circolare n° 33/1 ACC del 15 gennaio 1985; Epiney-Colombo RDAT 1991 II p. 310; Rivier, L'imposition du revenu et de la fortune, Ed. Ides et Calendes 1980, Neuchâtel, pag. 122).

                                         In base alla circolare n° 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza della CDT, la deduzione forfettaria è del 15% se l'immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell'inizio del periodo fiscale; oltre i 10 anni la deduzione è del 25%.

                                         Nel caso di specie la deduzione delle spese di manutenzione dei fabbricati corrisponde al 25 % del reddito proveniente dalla sostanza immobiliare.

                                         L’importo computato dalla Cassa nel fabbisogno vitale della ricorrente è pertanto corretto e va confermato.

                               2.9.   Con il ricorso, l'assicurata contesta anche l'importo di frs. 200'000.- ritenuto dalla Cassa nella sostanza computabile. Ella sostiene di aver dato questa somma a titolo di prestito senza interessi alla figlia residente in Italia (cfr. consid. 1.2.).

                                         Ora, come detto, lo scopo della LPC è di garantire agli assicurati un reddito minimo (Pratique VSI 1994 p.225). Di principio, per stabilire il diritto alla PC di un assicurato, vengono presi in considerazione solo quegli attivi che egli ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238). È infatti rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

                                         Nell’ipotesi in cui, tuttavia, l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile, il succitato principio non è applicabile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397 consid. 2).

                                         In tal caso la giurisprudenza considera infatti che vi è rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g (cfr. vecchio art. 3 cpv. 1 lett. f LPC; RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b), lo scopo della norma consistendo avantutto nell’evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni.

                                         Quando l’assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, dispone della sua libertà personale, di conseguenza l’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (DTF 115 V 354).

                                         La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l’applicabilità del citato articolo, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Infatti ha ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell’assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto oppure al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995 p. 167 consid. 2b; E. Carigiet, Ergänzungsleistungen, Zurigo 1995, p. 120).

Al proposito è opportuno rilevare che per consolidata giurisprudenza, costantemente citata dalla dottrina, v’è rinuncia allorquando una parte considerevole del patrimonio scompare senza che l’assicurato o circostanze attendibili lo giustifichino. Allorquando, tuttavia, l’assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il suo livello di vita e tale circostanza è resa credibile all’amministrazione, egli dispone della sua autonomia personale. Di conseguenza l’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (cfr. E. Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/AI, Supplement, ZH 2000, pag. 104 e seg.).

                                         Nell'evenienza concreta, l'assicurata allega di aver consegnato l'importo di frs. 200'000.alla figlia quale prestito senza interessi (cfr. doc. _).

                                         Al riguardo occorre evidenziare l’ambiguità della locuzione "prestito senza interessi" che potrebbe configurare sia un mutuo che una donazione. In effetti l’assenza di interesse sul mutuo all’usuale saggio, l’assenza di presentazione della necessaria documentazione da parte della signora __________ (patrocinata da fiduciario cui è noto il dovere di collaborazione con l’amministrazione e con l’autorità di giudizio per l’accertamento dei fatti), la mancata indicazione da parte della ricorrente dell’esistenza di congrue garanzie a fronte di importo di tutto rilievo, e la difficile (e comunque non dimostratamente tentata) recuperabilità del credito permettono di ritenere che la dazione della signora __________ alla figlia costituisca in realtà una donazione, ciò alla luce del principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI 1994 p. 210/211). Quand’anche si volesse aderire alla tesi della ricorrente secondo cui la dazione costituisce un mutuo vi sarebbe un obbligo di restituzione della suddetta cifra da parte della figlia e l'insorgenza di un credito corrispettivo in capo all'assicurata, credito comunque computabile nell’ambito del calcolo delle prestazioni richieste dalla ricorrente. Si ripete comunque che dalla documentazione agli atti non risulta alcun elemento a conferma di tale ipotesi.

                                         Trattandosi di una donazione di CHF 200'000.- bisogna considerare tale somma quale rinuncia ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC e quindi computabile nel calcolo delle prestazioni complementari.

                                         Va inoltre osservato che la donazione di un importo, decisamente considerevole (CHF 200'000.-) alla figlia non può avere quale conseguenza la presa a carico della donante da parte dell’assicurazione sociale. In altri termini le difficoltà economiche della figlia della ricorrente non possono essere finanziate in via indiretta dalle assicurazioni sociali che hanno lo scopo di aiutare coloro che non riescono a soddisfare il proprio fabbisogno vitale riconosciuto dalla legge.

                                         Occorre quindi, conformemente a quanto ritenuto dalla Cassa, tener conto della somma di frs. 200'000.- per stabilire il reddito determinante dell'assicurata.

                             2.10.   La ricorrente contesta infine l'ammontare della proprietà fondiaria, quantificato dalla Cassa nella propria decisione in frs.133'045.- (cfr. doc. _). Ella rileva che la proprietà fondiaria è in comunione con le due figlie, per cui la sua quota parte ammonta a un quarto del suddetto importo, vale a dire a frs. 33'261.-, come d'altronde riconosciuto dalla Cassa nella risposta di causa (cfr. doc. _).

                                         In simili condizioni, pur ammettendo la riduzione della sostanza immobiliare da frs.133'045.- a frs. 33'261.-, il reddito determinante dell'assicurata eccede comunque il suo fabbisogno vitale. Pertanto il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata, non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

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