RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2000.00093 MA/nh
Lugano 22 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2000 di
__________
contro
la decisione del 12 ottobre 2000 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 12 ottobre 2000, con effetto dal 1° febbraio 2000, la Cassa cantonale di compensazione (di seguito la Cassa) ha accolto la richiesta di __________ tendente all’assegnazione di una prestazione complementare limitatamente al riconoscimento del premio dell’assicurazione malattie obbligatoria (cfr. doc. _).
1.2. Con tempestivo ricorso 31 ottobre 2000 (doc. _), indirizzato al TCA, l’assicurata ha impugnato la decisione dell’amministrazione rilevando, in particolare, quanto segue:
" Mi riferisco alla decisione sopraindicata del 12.10.2000 di cui allego copia e vi garantisco che sono rimasta senza parole per la gran delusione ricevuta.
Mi sono chiesta come farò a provvedere al mio sostentamento negli anni a venire....
Ma passiamo alle argomentazioni economiche. Qui di seguito faccio un chiaro elenco delle spese annuali che sono a mio carico e che ritengo debbano forzatamente entrare nel calcolo del fabbisogno vitale
SFR. Osservazioni
Pigione annua 12'852.00 L'appartamento è un po'
(incluso spese) caro per una persona sola ma è dove ormai ho accumulato i miei ricordi e dove mi trovo bene con il vicinato su cui posso contare in caso di bisogno.
Alla mia età non sarebbe certamente facile affrontare un cambiamento così grande legato ad un trasloco
Cassa Malati 4'927.20 Usufruisco della copertura
(escluso sussidio) camera semi‑privata pagata sino ad ora da diversi anni.
+ Franchigia annuale 400.00
Telefono ca. 850.00
__________ 305.00
__________ 432.00 Ho provato a chiederne l'esenzione ma a quanto pare la concedono solo a condizioni di un reddito veramente basso!
Elettricità __________ ca. 900.00
Ass. auto/casco totale 1'120.00 Dal 1. 1.2001 modificherò la copertura in casco parziale in maniera da poter risparmiare sul premio
Targhe 290.00
__________ 84.00
Benzina ca. 1'200.00 Cerco di limitare gli spostamenti visto il prezzo della benzina!
Ass. RC generale 70.00
Ass. mobilia domestica 287.80 Dal 1.10.2000 ho richiesto di abbassare la copertura
TOTALE 23'718.00
A queste spese che sono relativamente calcolabili ne vanno aggiunte delle altre che non sono altrettanto facilmente stimabili.
E mi riferisco in particolare ai costi di:
• Manutenzione auto, che a dipendenza se vi sia normale manutenzione o qualche intervento da fare già più specifico, questi costi possono variare di parecchio.
• Cure mediche fuori copertura quali le cure dentarie. Porto una protesi e pertanto devo fare dei controlli regolari.
• Partecipazione del 10% alle spese mediche. Non posso dire di avere una salute perfetta a 62 anni.
Nell'ultimo anno ho speso ca. 500.‑‑ di partecipazioni alle spese mediche.
• Inconvenienti diversi nell'economia domestica quali piccole riparazioni a carico dell'inquilino o eventuali sostituzioni per usura di elettrodomestici al giorno d'oggi indispensabili quali lavatrice, ferro da stiro, frigorifero,...
• Acquisto di articoli coloniali per l'igiene personale per l'igiene della casa.
• Abbigliamento.
• Nutrimento.
• Ev. Divertimenti/Svaghi (incluso abbonamento annuo ad un quotidiano).
E sarei proprio curiosa di sapere a quanto sono stimate nel fabbisogno vitale i costi per queste ultime 3‑4 voci, sempre che per una persona in pensione vengano prese in considerazione!!!
Tutte queste spese dovrei sostenerle in pratica con i SFR. 28520.‑‑ che ricevo di pensione e con il piccolo risparmio personale di SFR. 6'000.‑‑ sempre che non venda l'auto, non disdica il telefono, eliminerei il televisore e girerei per casa con le candele.....
Nel calcolo della sostanza computabile è stato tenuto conto del prestito che ho fatto già nel 1997 ad una persona in difficoltà finanziare ma come avevo già scritto nelle osservazioni, questa cifra sarà difficilmente recuperabile."
1.3. Con risposta 22 novembre 2000 (cfr. doc. _) la Cassa ha proposto la reiezione del gravame, adducendo le seguenti motivazioni:
" La prestazione complementare è una prestazione di diritto che è subordinata alla situazione economica del richiedente e tiene conto del fabbisogno (sostentamento, oneri ipotecari, spese di manutenzione di fabbricati, ev. contributi alle assicurazioni sociali) e delle entrate (rendita AVS/AI, pensioni, altre entrate, reddito della sostanza) secondo i valori previsti dalla Legge federale sulle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1 LPC).
A tal proposito va inoltre ricordato che il limite di reddito legale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPC, limite di fabbisogno, ha per scopo di garantire un reddito minimo. Fanno parte di tale fabbisogno, oltre alle spese di vitto e di alloggio, costi di vario genere definiti in modo esaustivo dall'art. 3b LPC.
In considerazione a quanto precede la resistente ha quindi riesaminato il calcolo notificato alla ricorrente ed in merito possiamo assicurare che lo stesso è corretto e conforme alle vigenti disposizioni legali.
E' quindi chiaro che, nell'impossibilità di poter considerare le spese elencate dalla ricorrente in sede ricorsuale in quanto non contemplate dall'attuale legislazione, il calcolo della prestazione complementare non può essere diverso da quello notificato in data 12 ottobre 2000.
Visto quanto precede e tutto ben considerato si chiede pertanto, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata."
in diritto
2.1. Scopo della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF (RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.2. Per l’art. 2a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari ai sensi dell’art. 2 LPC, tra l’altro, le persone che
" a) ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS."
2.3. Secondo l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1)."
Per quanto attiene alle spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
1. per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
2. per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
3. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
Dal 1° gennaio 1999 (e fino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno era pari 16’460 per persone sole, 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998). Questi importi sono rilevanti per la presente fattispecie, che si fonda su una decisione del 12 ottobre 2000.
Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le seguenti spese:
" a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.4. Inoltre, giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
2.5 Con il ricorso l'assicurata elenca una serie di spese che - a suo dire – devono essere tenute in considerazione nel calcolo del fabbisogno vitale (cfr. consid. 1.2).
Al proposito, va rilevato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC (cfr. consid. 2.3), è esaustiva e che le disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83). Le spese che non risultano nell'elenco succitato non possono quindi essere ammesse in deduzione.
In concreto non possono pertanto essere computate quali costi specifici a carico della PC le spese del telefono, della televisione, della via cavo, dell’elettricità; le assicurazioni di responsabilità civile come pure le assicurazioni private dell’economia domestica, le spese per la conduzione della medesima, l’abbigliamento, il proprio sostentamento, lo svago e l’acquisto di articoli per l’igiene personale e della casa (cfr. consid. 1.2).
A tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire tramite l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.;cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).
Per gli stessi motivi, neppure le spese legate alla detenzione ed al mantenimento dell’automobile possono essere computate ai fini del calcolo della PC, non emergendo dal fascicolo processuale alcun elemento atto a far concludere che l’utilizzo dell’auto costituisce per l’assicurata una spesa finalizzata al conseguimento del reddito ai sensi dell’art. 3b cpv. 3 lett. a LPC oppure una spesa di trasporto fino al più vicino luogo di cure così come disposto dall’art. 3d cpv. 1 lett. d LPC.
In simili condizioni, correttamente l’amministrazione ha escluso le spese succitate dal calcolo della PC. Sotto questo aspetto, le censure dell’assicurata non meritano quindi tutela.
2.6. La ricorrente postula pure il riconoscimento del costo effettivo della pigione per un importo di fr. 12'852.- annui.
A norma dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC spetta ai Cantoni stabilire l’importo delle spese di pigione giusta l’art. 3b cpv. 1 lett. b LPC fino a concorrenza, in un anno, di fr. 12'000.- per le persone sole e di fr. 13'800.- per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita.
In ossequio alla delega legislativa summenzionata, il Cantone Ticino ha applicato, per la pigione, le medesime deduzioni (cfr. Decreto esecutivo cantonale concernente le LPC all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
Correttamente, quindi, la Cassa ha computato il massimo deducibile di fr. 12'000.- per il calcolo del fabbisogno vitale dell’assicurata. La censura della ricorrente, in quanto infondata, non merita dunque accoglimento.
2.7. Inoltre, __________ chiede l’esonero dal pagamento del premio a favore dell’assicurazione malattia.
Secondo l’art. 3b cpv. 3 lett. c LPC, in vigore dal 1. gennaio 1998, vengono riconosciuti i premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l’assicurazione malattia.
La lett. d del medesimo articolo precisa tuttavia che, a titolo di spesa, viene riconosciuto un
" importo forfettario annuo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie. L’importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (compresa la copertura infortuni);"
Al proposito il Messaggio del Consiglio federale relativo alla terza revisione della PC precisa che:
" Fino alla fine del 1995, i premi di assicurazione malattie per l'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie sono stati dedotti. Per quanto concerne i premi delle assicurazioni complementari, si sono potuti dedurre solo la parte necessaria per coprire le spese di degenza nella camera comune di uno stabilimento ospedaliero pubblico o di utilità pubblica. Riguardo alla riduzione dei premi prevista dalla Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), entrata in vigore il 1° gennaio 1996, i premi di assicurazioni malattie non possono più essere dedotti nel sistema delle prestazioni complementari. Per compensare la soppressione di tale deduzione, i limiti di reddito stabiliti al vigente articolo 2 capoverso 1 LPC subiscono un aumento unico il cui importo é determinato dal nostro Collegio (cfr. disposizione transitoria alla modificazione della LPC).
A partire dal 1997, i Cantoni devono aumentare in modo imperativo i limiti di reddito.
Tale correzione deve essere integrata in modo costruttivo nella 3a revisione delle PC. Si prevede pertanto d'introdurre nelle spese riconosciute un importo cantonale annuo forfetario, volto a coprire l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Tale importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale. questa spesa coprirebbe l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie conformemente alla LAMal. Tale importo forfetario non può prendere in considerazione né l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa né eventuali assicurazioni complementari per la camera semi-privata o privata."
L’art. 3a cpv. 7 lett. i LPC prevede che il Consiglio federale disciplina la coordinazione con la riduzione dei premi ai sensi della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal).
Secondo l’art. 1 dell’Ordinanza federale sui premi medi cantonali del 2000 dell’assicurazione delle cure medico sanitarie, per il calcolo delle prestazioni complementari, il premio medio per gli adulti del Canton Ticino è pari a fr. 2'976.
L’importo computato dalla Cassa, che coincide con il premio medio cantonale, è dunque conforme alla legge e deve essere confermato.
2.8. Con il ricorso, l’assicurata chiede anche il rimborso della franchigia e della partecipazione alle spese della cassa malati.
Per l’art. 3 LPC in vigore dal 1 gennaio 1998 le prestazioni complementari comprendono anche il rimborso delle spese di malattia ed invalidità (art. 3 lett. b LPC).
Secondo l'art. 3d cpv. 1 LPC i beneficiari di una prestazione complementare annua hanno, tra l'altro, diritto al rimborso delle spese dell'anno civile di partecipazione alle spese giusta l'articolo 64 LAMal (lett. b).
La franchigia a carico degli assicurati va pure considerata quale spesa di malattia, in quanto partecipazione ai costi di malattia (art. 19 cpv. 2 OPC; STCA del 10.5.1999 in re T.D.S; messaggio del Consiglio federale concernente la terza revisione della LPC, p. 13).
Secondo l'art. 3d cpv. 4 LPC
" il Consiglio federale stabilisce le spese che possono essere rimborsate conformemente al cpv. 1.”
Nel caso di specie, poiché l’assicurata ha diritto alla PC, seppur limitatamente al pagamento del premio a favore dell’assicurazione malattia obbligatoria (cfr. consid. 2.11. qui di seguito), la partecipazione ai costi va rimborsata integralmente. Questo TCA non può tuttavia pronunciarsi sulla questione, in quanto l’amministrazione non ha emesso alcuna decisione in merito (cfr. DTF 112 V 81).
Su questo punto il ricorso è pertanto irricevibile e l’incarto va rinviato all’amministrazione, per ragione di competenza, affinché si pronunci sul rimborso della franchigia e della partecipazione alle spese.
2.9. Con il gravame, l’assicurata postula pure il rimborso delle spese dentarie. Ella sostiene di portare una protesi che le provoca regolari spese di controllo, senza precisare tuttavia l’importo delle medesime.
A norma dell’art. 3 lett. b LPC, le prestazioni complementari comprendono pure il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità. I beneficiari di PC hanno diritto, in particolare, al rimborso delle spese di dentista dell’anno civile in corso (art. 3d cpv. 1 lett. a LPC.
Il Consiglio federale, come detto, stabilisce le spese che possono essere rimborsate conformemente al capoverso 1 e delega al Dipartimento dell’interno la competenza di stabilire le spese di malattia rimborsabili (art. 19 OPC).
Per l’art. 8 OMPC:
" 1Le spese per trattamenti dentari semplici, economici e adeguati sono rimborsate. È fatto salvo il capoverso 3.
2Per il rimborso è determinante la tariffa dell'assicurazione infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione invalidità (tariffa AINF/AM/AI)(A) per gli onorari delle prestazioni dentarie e la tariffa AINF/AM/AI per il lavoro di tecnica dentaria.
3Se le spese per trattamenti dentari (compreso il laboratorio) sono presumibilmente superiori ai 3000 franchi, prima del trattamento si deve sottoporre un preventivo all'ufficio PC. Se un trattamento il cui costo supera i 3000 franchi è effettuato senza l'approvazione del preventivo, sono rimborsati al massimo 3000 franchi.
4I preventivi e le fatture devono rispettare le posizioni tariffali della tariffa AINF/AM/AI."
Al proposito, tuttavia, l’amministrazione non ha emesso alcuna decisione. Il TCA non può dunque pronunciarsi neppure su questa censura.
2.10. Infine, per quanto attiene al computo di fr. 20'000.— (cfr. marginale 42, doc. _) nella sostanza dell’assicurata effettuato dalla cassa ai fini del calcolo della PC, va rilevato che, di principio, per stabilire il diritto alla prestazione complementare di un assicurato vengono presi in considerazione solo quegli attivi che egli ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238). Rilevante è infatti la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai propri bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Nell’ipotesi in cui tuttavia l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile, il succitato principio non è applicabile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397 consid. 2).
In tal caso la giurisprudenza considera infatti che vi è rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g (cfr. vecchio art. 3 cpv. 1 lett. f LPC; RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b). Quindi, lo scopo dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC consiste principalmente nell’evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alla prestazioni. Nel caso in cui tuttavia l’assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per migliorare livello di vita dispone della sua libertà personale, di conseguenza l’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (DTF 115 V 354).
Con il ricorso, __________ sostiene che l’importo di fr. 20'000.— computato dalla cassa ai fini del calcolo della PC equivale ad un prestito da lei effettuato a favore di un conoscente caduto nel bisogno nel 1997 ed ora difficilmente recuperabile.
Dagli atti dell’incarto non emerge alcun indizio atto a far credere che l’assicurata si sia adoperata per recuperare questa somma, segnatamente che abbia fatto valere le sue pretese nei confronti del debitore.
In simili circostanze, alla luce della giurisprudenza federale citata, deve essere concluso per un caso di rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC.
Correttamente, quindi, l’amministrazione ha computato l’importo di fr. 20'000.- a titolo di sostanza oltre al relativo reddito ai fini del calcolo della PC.
2.11.In conclusione, considerato che il fabbisogno vitale dell’assicurata ammonta a frs. 31'436.— ed i redditi determinanti assommano a frs. 30'331.--, ad __________ deve essere erogata una prestazione complementare annua pari a fr. 1'105.—da versare alla Cassa Malati (doc. _).
Ora, giusta l’art. 26 OPC, concernente l’ammontare minimo della PC annua,
" I beneficiari di prestazioni complementari annue ricevono un versamento globale (prestazione complementare e ammontare della differenza rispetto alla riduzione di premio) di un ammontare almeno uguale a quello della riduzione del premio alla quale hanno diritto."
Inoltre l'art. 26a OPC prevede che:
" L'ammontare massimo della prestazione complementare annua (art. 3a cpv. 2 e 3 LPC) può essere aumentato dell'ammontare forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria malattie secondo l'articolo 3b cpv. 3 lett. d LPC."
Queste due disposizioni, entrate in vigore il 1° gennaio 1998 a seguito della terza revisione della LPC, disciplinano la coordinazione con le norme relative alla riduzione dei premi mediante sussidi dell'ente pubblico introdotte dalla LAMal (cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBWR, pag. 34 segg.). Tale modifica aveva, infatti, provocato l'esclusione del premio assicurativo contro le malattie dal calcolo del fabbisogno individuale ai fini della determinazione delle PC (cfr. Messaggio aggiuntivo del CdS del 19 febbraio 1997 concernente la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattia, pag. 5).
In Ticino era, in ogni caso, già stato regolamentato in tal senso per far fronte ai cambiamenti introdotti dalla LAMal.
L'art. 3 della Legge cantonale di applicazione della LPC del 16 dicembre 1997, la quale riprende quanto già considerato nella legislazione precedente (cfr. Messaggio del CdS del 9 aprile 1997 relativo all'introduzione di una nuova legge di applicazione della LPC, pag. 10) e l'art. 41 della Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997, sanciscono quanto segue:
" Il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni complementare AVS/AI è corrisposto direttamente dal cantone agli assicuratori."
Va comunque osservato che il premio lordo della LAMal viene finanziato in parte attraverso la LPC, tramite il trasferimento di un importo pari al premio medio cantonale e in parte attraverso i sussidi LAMal.
In simili condizioni, in quanto beneficiaria di una prestazione complementare, l’assicurata ha diritto al pagamento del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, come, peraltro, correttamente ammesso dalla cassa di compensazione (cfr. consid. 1.3).
2.12. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve essere quindi respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso é respinto.
2.- L’incarto è rinviato all’amministrazione, per ragione di competenza, affinché statuisca sul rimborso, a favore di __________, della franchigia, della partecipazione ai costi di malattia e delle spese dentarie.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti