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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.08.2001 33.2000.92

August 27, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,111 words·~11 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2000.00092   MA/sc

Lugano 27 agosto 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

con redattore:

Marco Armati  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1 novembre 2000 di

__________

contro  

la decisione del 25 ottobre 2000 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, titolare di una rendita dell’assicurazione invalidità, ha beneficiato di una prestazione complementare mensile di fr. 560.— a far tempo dal 1° dicembre 1999 (cfr. atti dell’amministrazione).

                                         Con decisione 25 ottobre 2000, con effetto dal 1° ottobre 2000, la Cassa cantonale di compensazione (in seguito la Cassa) le ha assegnato una PC mensile pari a fr. 645.— (doc. _). Questa modifica è riconducibile alla cessazione dell’attività lucrativa presso il laboratorio __________ (cfr. doc. agli atti dell’amministrazione).

                               1.2.   Contro questa decisione __________ ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. _), nel quale si è così espressa:

"  non ho lasciato l'ospedale di __________ e il mio lavoro all'__________ per non far niente a lasciarmi andare alla pigrizia, non sopportavo più quell'ambiente e preferivo fare una vita un po' più serena, cosa che mi mancava lì, frequentare gente così dette normale.

Adesso quei soldi che prendevo al mio lavoro mi mancano, e mi sembra che l'aumento della PC sia un po' poco.

Ho un cane a cui dedico almeno 3 ore al giorno (pago le spese di veterinario e mangiare a metà con l'amico con cui divido l'appartamento).

Mi sono iscritta ad un corso di tedesco ai Corsi __________ (sono 290 franchi all'anno); mi sono iscritta ad un corso di pittura su porcellana presso la maestra __________ (due corsi all'anno sono 360 franchi più le spese di materiale), frequento la palestra della scuola __________ con il Centro __________ (questo è gratuito); vado in piscina alla __________ sempre con il __________ (adesso è gratuito però a gennaio saranno 20 franchi al mese).

Per poter continuare in futuro a svolgere queste attività che mi danno più senso alla vita che non quelle dell'__________, avrei bisogno  di un aiuto da parte vostra.

Pertanto vi chiedo gentilmente di fare un nuovo calcolo della prestazione complementare e di fare il possibile affinché mi venga aumentata." (Doc. _)

                               1.3.   Nella sua risposta del 22 novembre 2000 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, osservando:

"  (…)

La prestazione complementare è una prestazione di diritto che è subordinata alla situazione economica del richiedente e tiene conto del fabbisogno (sostentamento, oneri ipotecari, spese di manutenzione di fabbricati, ev. contributi alle assicurazioni sociali) e delle entrate (rendita AVS/AI, pensioni, altre entrate, reddito della sostanza) secondo i valori previsti dalla Legge federale sulle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1 LPC).

A tal proposito va inoltre ricordato che il limite di reddito legale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPC, limite di fabbisogno, ha per scopo di garantire un reddito minimo.

Fanno parte di tale fabbisogno, oltre alle spese di vitto e alloggio, costi di vario genere definiti in modo esaustivo dall'art. 3b LPC.

In considerazione a quanto precede la resistente ha quindi riesaminato il calcolo notificato alla ricorrente ed in merito possiamo assicurare che lo stesso è corretto e conforme alle vigenti disposizioni legali.

È quindi chiaro che, nell'impossibilità di poter considerare le spese elencate dalla ricorrente in sede ricorsuale in quanto non contemplate dall'attuale legislazione, il calcolo della prestazione complementare non può essere diverso da quello notificato in data 25 ottobre 2000.

Visto quanto precede e tutto ben considerato si chiede pertanto, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." (Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

                                         Nel merito

                               2.2.   Giusta l’art. 2c LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari gli invalidi che:

"  a) hanno diritto a una mezza rendita o ad una rendita intera dell'AI."

                               2.3.   Per l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1).

                                         Per quanto attiene alle spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

  a. importo (valido fino al 31.12.98) destinato alla copertura del           fabbisogno vitale, per anno:

  1. per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290              franchi;

  2. per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435                             franchi;

  3. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli                  dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545          franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la                                                     totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi                      ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

  b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In    caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,      non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una                   richiesta di restituzione."

Dal 1 gennaio 1999 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari 16’460 per persone sole, 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).

Secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono pure riconosciute le seguenti spese:

"a.    spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.   spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.   premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.   importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.   pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia."

                                         Per l’art. 3c cpv. 1 LPC, infine, i redditi determinanti comprendono:

"a.   le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;

  b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI     15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle         prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione             ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                               eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale   sostanza;

  d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le  

      rendite dell'AVS e dell'AI;

  e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

  f.  gli assegni familiari

  g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                               2.4.   Oggetto della presente lite è l’assegnazione a __________ di una PC più elevata rispetto a quella attribuitale dall'amministrazione con la decisione impugnata (doc. _).

                                         L’assicurata, che in data 11 ottobre 2000 ha cessato la propria attività lucrativa presso il laboratorio __________ per “fare una vita più serena” (cfr. consid. 1.2.), sostiene di dover far fronte a diverse spese che la costringono, suo malgrado, ad un certo disagio finanziario, segnatamente: costi legati al mantenimento del cane, quelli d’iscrizione ad un corso linguistico di tedesco e di pittura su porcellana nonché le spese d’abbonamento presso la piscina del __________ (fr. 20.— al mese, cfr. doc. _ e consid. 1.2.).

                                         Al riguardo, si rileva innanzitutto che la prestazione complementare persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater vCF (RCC 1992 p. 346), corrispondente all’art. 112 della nuova CF in vigore dal 1° gennaio 2000. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi, posti dal legislatore per garantire la parità di trattamento e la sicurezza del diritto, altrimenti seriamente compromesse (cfr. STFA del 9 maggio 2001 in re W.Z., P 36/00 Ws), rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9). Nel determinare questi limiti, il legislatore riconosce che l’assicurato è esposto a delle spese ordinarie indispensabili (di alloggio, di cura medica, ecc.) alle quali deve potere far fronte per assicurarsi l’esistenza e che gli vengono appunto garantite dalle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (cfr. STFA del 9 maggio 2001 in re W.Z., P 36/00; vedi pure Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 2a Ed., Basilea 1994, pag. 179).

                               2.5.   Inoltre, va ancora precisato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC (cfr. consid. 2.3.) è esaustiva e che le disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83). Le spese che non risultano nell'elenco non possono, quindi, essere ammesse in deduzione.

                                         Pertanto, nel caso di specie, non possono essere computati quali costi specifici a carico della PC quelli menzionati al precedente considerando.

Infatti, dovendo la LPC garantire unicamente necessità minime indispensabili e non un determinato tenore di vita di cui l’assicurata ha beneficiato in precedenza, a tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve sopperire tramite l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. recente STFA del 9 maggio 2001 in re W.Z., consid. 1 e 2, P 36/00 Ws; E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).

                               2.6.   In siffatte circostanze, la ricorrente non può quindi validamente censurare l’operato dell’amministrazione e pretendere un aumento della PC erogatale.

                                         Alla luce di quanto precede, richiamata la giurisprudenza federale e cantonale citata, questa Corte, pur comprendendo la situazione di disagio in cui è venuta a trovarsi l’assicurata, non può che respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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