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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.12.2001 33.2000.79

December 13, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,529 words·~28 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2000.00079-80   MA/tf

Lugano 13 dicembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

con redattore:

Marco Armati

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 1° settembre 2000 di

1. __________, 2. __________, rappr. da: __________,  

contro  

la decisione del 14 agosto 2000 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,   in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 14 agosto 2000 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito la Cassa) ha accolto la domanda di __________ e __________ intesa ad ottenere una prestazione complementare annua, tuttavia, limitatamente al riconoscimento del premio dell’assicurazione malattie obbligatoria, con effetto dal 1° marzo 2000 (doc. _).

                               1.2.   Contro questa decisione gli assicurati hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si sono così espressi:

"  Inoltro ricorso contro la vostra decisione del 14-08-2000 per il vostro diniego della complementare a me e mia moglie, basata su una ipotetica stima, da parte del vostro ufficio.

In primo luogo come già dettovi in precedenza la proprietà è stata donata ai miei figli nel 1998, gli stessi si impegnarono a priori a rimetterla in sesto pagando di tasca propria, quindi non vedo perché dovrei essere io a fare le spese. Secondariamente la stessa è gravata da ipoteca come potete vedere allegato.

Non posso concepire che dopo aver contribuito per oltre vent'anni possa solo aver un reddito di fr. 485.-- per me e fr. 485.-per mia moglie.

Quando smisi di lavorare mi avete concesso un reddito di fr. 1400.-- come mai?

Naturalmente io sono svizzero e posso vivere anche solo d'aria qui in __________, infatti non è troppo inquinata."

                               1.3.   Nella sua risposta del 16 marzo 2001 (doc. _) la Cassa ha chiesto di respingere l’impugnativa, osservando:

"  Dall'esame della partita catastale dei coniugi __________ rileviamo che gli stessi erano comproprietari e titolari di parecchie particelle site nel comune di __________.

In data 6 ottobre 1998 rispettivamente 23 dicembre 1998, con atto notarile dell'avv. __________, i ricorrenti procedevano ad una compravendita immobiliare ed estromissione ereditaria nonché alla donazione immobiliare con costituzione di usufrutto e diritti di prelazione.

Per quanto attiene la valutazione della sostanza immobiliare l'art. 17 cpv. 4 OPC stabilisce:

"La sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.".

Nel caso specifico si verifica quanto previsto dal citato articolo per cui la resistente ha ordinato le perizie tecniche atte a stabilire il valore corrente delle sostanze immobiliari possedute ed in seguito donate tralasciando, ovviamente, le particelle adibite ad abitazione primaria. Nel caso specifico, come indicatoci dall'ufficio stima, la particella __________RT e __________RT.

Per questa valutazione è stato dato mandato all'Ufficio cantonale di stima il quale, a perizie concluse, ha permesso di stabilire un valore corrente della sostanza immobiliare alienata (pos 49 della tabella di calcolo PC) di fr. 188'750.-- (fr. 225'700.-- dedotti fr. 26'950.-di debito ipotecario rispettivamente fr. 10'000.-- per effetto dell'art. 17a cpv. 1 OPC) e pertanto lo stesso deve, senza alcun dubbio, essere riconfermato.

Circa i parametri utilizzati per valutare la sostanza la resistente non può che allienarsi a quanto stabilito dall'Ufficio cantonale di stima in quanto scaturiti da perizie specificatamente richieste. A tal proposito giova inoltre ricordare che anche codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare tale prassi amministrativa.

Alla luce di quanto precede e tutto ben considerato si chiede pertanto, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, di voler respingere i ricorsi confermando le decisioni impugnate."

                               1.4.   In data 3 aprile 2001 i ricorrenti, ai quali è stata inviata una copia della perizia immobiliare (doc. _), hanno fatto pervenire al TCA uno scritto del seguente tenore:

"  Inoltro le mie osservazioni concernente l'AVS di me e mia moglie:

1)   Ritengo la perizia dell'Arch. __________ fuori proporzione

2)   Non mi è stata data la possibilità di ricorso da parte dell'ufficio

      stima

3)                                   I miei figli pagarono per la ripartizione degli stabili prima della donazione come già espresso all'ufficio AVS

4)   La casa è gravata di ipoteca di fr. 33'600.-- con diritto di usufrutto a me e mia moglie

5)   Le relative spese sono a mio carico assicurazioni, prestito bancario e altro.

L'ufficio AVS non ha tenuto del tutto in considerazione."

                               1.5.   Il 10 aprile 2001 questo Tribunale ha notificato alla Cassa lo scritto summenzionato (cfr. consid. 1.4.) assegnadole un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni scritte (doc. _). L’amministrazione si è integralmente riconfermata nella sua risposta di causa (doc. _).

                               1.6.   Pendente causa questo TCA ha proceduto ad ulteriori accertamenti di cui si dirà, se necessario, nei successivi considerandi (doc. _ e _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   A norma dell’art. 72 Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario dell’art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA, il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:

"  a) quando sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia

    riservata ad altro giudice per ragione di materia; b) quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino

    dal medesimo fatto o atto giuridico.”

                                         La congiunzione di azioni persegue lo scopo di permettere - a determinate condizioni - di derimere in un solo processo diverse vertenze in virtù del principio dell’economia processuale (cfr. Cocchi/Trezzini; Codice di procedura Civile Ticinese, Bellinzona 1993, ad art. 72 N. 4, pag. 114). Nel caso di specie, riguardando le due cause la stessa convenuta e derivando dai medesimi fatti, si giustifica la congiunzione delle medesime (cfr. art. 72 lett. b CPC e art. 23 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali).

                                         Nel merito

                               2.2.   Scopo della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 let. b CF e disp. transitoria all’art. 112 CF (cfr. art. 34 quater vCF e RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).

                               2.3.   Secondo l’art. 2a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.

                               2.4.   Per l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1).

                                         Giusta il capoverso 4

"  Le spese riconosciute e i redditi determinanti dei coniugi (…) sono sommati.”

                               2.5.   Per quanto attiene alle spese riconosciute, l’art. 3b LPC prevede che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

  a. importo (valido fino al 31.12.98) destinato alla copertura del           fabbisogno vitale, per anno:

  1. per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290              franchi;

  2. per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435                             franchi;

  3. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli                  dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545          franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la                                                     totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi                      ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

  b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In    caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,      non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una                   richiesta di restituzione."

                                         Dal 1 gennaio 1999 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari 16’460 per persone sole, 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).

                                         Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono, inoltre, riconosciute le spese seguenti (art. 3b cpv. 3 LPC):

 "a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del      reddito lordo dell'attività lucrativa;

  b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a      concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

  c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,        eccettuata l'assicurazione malattie;

  d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure          medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al   premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure                  medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

  e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         Giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:

"a.   le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;

  b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI     15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle         prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione             ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                               eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale   sostanza;

  d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le  

      rendite dell'AVS e dell'AI;

  e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

  f.  gli assegni familiari

  g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                               2.6.   Con il ricorso gli assicurati contestano, in particolare, il valore della sostanza immobile alienata computato ai fini del calcolo della PC per un importo complessivo di fr. 188’750.— (cfr. doc. _).

                                         Al riguardo, si rileva che, di principio, per calcolare la prestazione complementare di un assicurato vengono presi in considerazione solo quegli attivi ch’egli ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni. Scopo delle prestazioni complementari è infatti quello di garantire un reddito minimo (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238).

                                         In ambito LPC è pertanto rilevante il fatto che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

                                         Questo principio non si applica tuttavia nell'ipotesi in cui l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, o se dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza e non ne fa uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) oppure se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397 consid. 2).

                                         In tal caso la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia a sostanza ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. f LPC (RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b).

                                         Di regola la giurisprudenza si è limitata ad ammettere l’applicabilità dell’art. 3 cpv. 1 lett. g LPC, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Il TFA ha infatti ribadito ripetutamente che le prestazioni complementari non permettono di procedere ad un controllo dello stile di vita dell’assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995 p. 167 consid. 2b; Carigiet, Ergänzungsleistungen, Zurigo 1995, p. 120).

                                         Il TFA ha inoltre precisato che non è ammissibile dedurre un obbligo di agire da persona responsabile precedentemente alla concretizzazione del rischio assicurato se non nella misura in cui l’assicurato non era autorizzato a rinunciare a elementi della sostanza (DTF non pubbl. dell’8 febbraio 1993 P 4/91 citata in Pratique VSI 1994 p. 226).

                                         In conclusione, quindi, lo scopo dell’art. 3 cpv. 1 lett. g LPC consiste avantutto nell’evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alla prestazioni. Nel caso in cui tuttavia l’assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita egli dispone della sua libertà personale, di conseguenza l’art. 3 cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (DTF 115 V 354).

                               2.7.   In concreto, dagli atti dell’incarto emerge che con rogito 23 dicembre 1998 dell’avv. __________ (cfr. doc. agli atti dell’amministrazione) __________ ha donato ai figli __________, __________ e __________ gli immobili di sua esclusiva proprietà siti nel Comune di __________, segnatamente le particelle No. __________. Egli ha quindi rinunciato a sostanza senza prestazione adeguata ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC.

                                         Invece, con atto notarile 6 ottobre 1998, la Comunione ereditaria fu __________ - di cui l'assicurato è membro - e la figlia __________ hanno stipulato un contratto di compravendita immobiliare con estromissione ereditaria, per cui quest’ultima è divenuta proprietaria delle particelle No. __________ (cfr. documentazione agli atti dell’amministrazione). Il prezzo di vendita è stato stabilito in complessivi fr. 38'000.— che __________ ha versato ai venditori in ragione di 1/3 cadauno. Per quanto attiene al contratto di compravendita con estromissione ereditaria, non sono dunque dati gli estremi della rinuncia a sostanza, avendo l’assicurato percepito una controprestazione adeguata (cfr. consid. 2.7.).

                               2.8.   Per quanto riguarda l’ammontare computabile a titolo di sostanza alienata, si rileva che giusta l’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute e della sostanza.

                                         Per l'art. 17 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1998

"1)   La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

 2)   Se tali regole non esistono, la sostanza computabile deve essere valutata secondo le regole stabilite per le persone morali dalla legislazione sull'imposta federale diretta.

 3)   I Cantoni possono considerare quali determinanti le regole che la legislazione sull'imposta federale diretta stabilisce per le persone morali.

 4)   La sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari deve essere computata al valore corrente."

                                         Con effetto dal 1 gennaio 1999 i capoversi 2 e 3 dell’art. 17 sono stati abrogati, mentre sono stati aggiunti i capoversi 5 e 6, del seguente tenore:

"  In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore.

  Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale."

                                         In merito, va rilevato che il Canton Ticino non ha optato per la modalità di calcolo prevista dal capoverso 6, continuando ad applicare, anche dopo il 1° gennaio 1999, il capoverso 4 dell’art. 17 OPC così come la relativa giurisprudenza.

Dall’art. 17a cpv. 2 OPC AVS/AI si evince, inoltre, che il valore venale va stabilito al momento della rinuncia.

                               2.9.   Alla luce delle disposizioni summenzionate, a far tempo dal 1° gennaio 1999, in caso di rinuncia a sostanza deve essere computato il valore venale. Correttamente quindi l’amministrazione ha fatto esperire una perizia immobiliare dall’Ufficio stima per determinare il valore corrente dei fondi donati dall’assicurato ai figli.

                             2.10.   Secondo la prassi del TFA, per determinare il valore commerciale l’amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime, poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, l’ufficio cantonale, per la determinazione del valore corrente degli immobili, deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC No. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).

                                         In concreto la Cassa affida il compito all’Ufficio stima.

                                         Al riguardo va ancora rilevato che, il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 nella causa S.S).

                             2.11.   Nella concreta evenienza, l’Ufficio stima, con perizia immobiliare 12 febbraio 1999 (cfr. doc. _ e doc. agli atti dell’amministrazione), ha stabilito in fr. 225'700.-- il valore venale complessivo degli immobili di proprietà dell'assicurato donati ai figli __________, __________ e __________. Quest’importo corrisponde alla somma del valore venale delle particelle donate (cfr. consid. 2.8.) fatta eccezione per le part. No. __________e __________RT di __________ che servono ai coniugi __________ quale abitazione primaria.

                                         Secondo costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 p. 189; RAMI U 167 p. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 p. 237-239; SZS 1988 p. 329 e 332; DTF non pubbl. del 24. 12 1993 nella causa S. H; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).

                                         Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dall’amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami approfonditi, se tien conto delle censure sollevate, se è chiaro nella presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F).

                                         Il giudice non si scosta, senza motivi imperativi dalle risultanze di una perizia, compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti specialistici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161).

                                         La citata giurisprudenza del TFA, applicata in particolare per i referti medici, deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale SVR 1998 LPP no. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito immobiliare (cfr. STCA del 24 febbraio 1997 nella causa L.M).

                             2.12.   Con il ricorso gli assicurati censurano il valore venale della proprietà immobiliare alienata, in quanto sarebbe eccessivo, ipotetico (cfr. doc. _) e sproporzionato (cfr. doc. _).

                                         Agli atti non vi è tuttavia alcun indizio secondo cui il valore corrente degli immobili andrebbe ridotto rispetto a quello stabilito dall'amministrazione. Parimenti non vi sono elementi atti a mettere in discussione la correttezza della perizia immobiliare. Del resto essa si fonda su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti nel ramo, che si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo ambito giungendo a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai criteri giurisprudenziali succitati.

                                         Per questi motivi il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle conclusioni peritali che risultano affidabili (cfr. STFA del 27 febbraio 1998 nella causa S.S consid. 2b).

                             2.13.   Dal valore degli immobili a cui __________ ha rinunciato vanno ancora dedotti gli ammortamenti previsti dalla legge.

                                         Al riguardo, va rilevato che ai sensi dell’art. 17a cpv. 1 OPC, entrato in vigore il 1° gennaio 1990, l’importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato, è ridotto annualmente di fr. 10’000.-.

                                         Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell’anno che segue la rinuncia e, in seguito, ridotto ogni anno (art. 17a cpv. 2 OPC).

                                         Le parti di sostanza alle quali è stato rinunciato prima dell’entrata in vigore dell’art. 17a OPC sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1. gennaio 1990 (cfr. disposizioni transitorie alla modifica del 12 giugno 1989).

                                         Questa regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge e alla Costituzione da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162, RCC 1992 pag. 436).

                                         La giurisprudenza ha precisato che la sostanza dev’essere ripresa integralmente il 1. gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1. gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubbl. del 21 dicembre 1990 nella causa V.A.)

                                         Dal 1. gennaio 1995 è inoltre stato modificato il tenore dell’art. 17a cpv. 3 OPC il quale prevede che

"  per il computo della prestazione complementare è determinante l’importo ridotto della sostanza al 1. gennaio dell’anno in cui la prestazione è corrisposta”.

                                         Nel caso concreto, gli immobili sub consid. 2.8. sono stati donati nel 1998. Ne discende che la sostanza dev’essere ripresa integralmente il 1. gennaio 1999 e ridotta in seguito di fr. 10'000, come correttamente ritenuto dalla Cassa (doc. _).

                             2.14.   Infine, con il gravame gli assicurati asseriscono di aver donato la sostanza immobiliare ai figli poiché gli stessi ne avrebbero anticipato le spese di riparazione (cfr. consid. 1.2. e 1.4.).

Come visto (cfr. consid. 2.6.), a norma dell’art. 3c cpv. 1 lett. c LPC i redditi determinanti comprendono un quindicesimo rispettivamente un decimo della sostanza netta dell’assicurato, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Ne discende che dagli attivi vanno dedotti i debiti del richiedente la prestazione complementare che siano incontestati, giustificati e documentati (cfr. pure E. Carigiet/ U. Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, § 4, pag. 97).

In sede istruttoria (cfr. consid. 1.6.) questo TCA ha chiesto al ricorrente di precisare se prima della donazione del 23 dicembre 1998 (cfr. consid. 2.8.) rispettivamente prima della valutazione peritale 12 febbraio 1999 (cfr. doc. _ e doc. agli atti dell’amministrazione) fossero stati fatti degli investimenti sugli immobili tali da accrescerne il valore. La scrivente Corte ha pure chiesto all’assicurato di specificare chi avesse proceduto a queste migliorie e chi ne avesse assunto i pagamenti (cfr. doc. _).

Al riguardo, con scritto 26 ottobre 2001 (doc. _) __________ ha riferito che

« (…) Le migliorie sono state eseguite in un periodo di diciotto anni. La mano d’opera è stata eseguita da noi stessi.

Penso che l’ufficio AVS abbia addebitato la comproprietà soltanto a mio nome in più è gravata d’un prestito bancario. »

                                         ed ha prodotto una serie di giustificativi concernenti le spese – a suo dire – fatte ed assorbite dai figli, segnatamente un addebito bancario del 16 marzo 2001 sugli interessi ipotecari per gli anni 1999 e 2000 (doc. _), alcuni estratti dei registri censuari e del raggruppamento del Comune di __________ relativi alle particelle di sua proprietà (doc. _) e le dichiarazioni dei figli __________, __________ e __________ del 25 rispettivamente 26 ottobre 2001, in cui i donatari confermano di aver finanziato i lavori di riattazione e di aver contribuito alle spese di miglioria dell’immobile donato con circa 24'000.— sull’arco degli ultimi 18 anni (doc. _).

                             2.15.   Va ancora ricordato che la procedura in materia di assicurazioni sociali é retta dal principio inquisitorio (STFA inedita del 5 settembre 2001 nella causa F. C., U 94/01, STFA inedita del 31 maggio 2001 nella causa G. C., I 83/01, STFA inedita del 13 marzo 2001 nella causa M. P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

                                         Questo principio non é tuttavia assoluto, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.)

                                         Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (TFA inedita del 5 settembre 2001 in re F. C., U 94/01; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113).

                                         Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

                             2.16.   Nel caso di specie, il ricorrente non è riuscito a dimostrare con sufficiente chiarezza se ed in che misura prima della donazione rispettivamente della valutazione dei periti i figli hanno provveduto a loro spese alla sistemazione degli immobili donati. Infatti, la documentazione prodotta in sede istruttoria (cfr. doc. _), segnatamente le dichiarazioni scritte dei donatari (cfr. doc. _) non specificano affatto quando e quali lavori sono stati fatti ai fini della riattazione degli immobili, né tantomeno a quanto ammontano le spese d’esecuzione. Non sono state prodotte fatture di alcun genere a sostegno dei pagamenti nonostante l'invito del giudice delegato. Né il ricorrente ha elencato, anche solo genericamente, quali migliorie sono state apportate, de facto, agli immobili donati. Infine neppure è dato a sapere con la necessaria precisione chi dei figli donatari ha assunto quale spesa, essendo l’importo di fr. 24'000.— dichiarato dalle figlie __________ e __________ approssimativo e scevro di alcun riscontro probatorio.

__________ si è limitato ad indicare in modo generico e senza addurre alcuna prova concreta (estratto bancario, fatture, bollettini di lavoro, …) che i lavori di miglioria sono stati eseguiti in un periodo di diciotto anni per mano dei figli medesimi per un importo di circa 24'000.— (doc. _). A mente del TCA, queste dichiarazioni non sono atte a suffragare la tesi ricorsuale dell’assicurato, il quale deve sopportarne ora le conseguenze (cfr. SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a e consid. 2.16).

Del resto, ai fini del calcolo della PC degli assicurati, pur volendo considerare l’importo di fr. 24'000.— speso, a detta delle figlie __________ e __________, per le migliorie dell’immobile, l’esito del ricorso non muterebbe, essendo la PC annua spettante ai coniugi __________ comunque inferiore al premio dell’assicurazione malattie obbligatoria riconosciuto dal Cantone.

                                         In simili circostanze, il valore venale della sostanza alienata pari a complessivi fr. 188'750.-- che si desume dalla perizia del 12 febbraio 1999 (doc. _) dell’ufficio stima, in quanto non censurabile, va confermato e posto alla base del presente giudizio.

                             2.17.   Abbondanzialmente, va detto che neppure può essere accolta la censura degli insorgenti per cui non sarebbe stata loro concessa la possibilità di ricorrere contro la perizia dell’Ufficio stima (cfr. doc. _, consid. 1.4.). Infatti, posto che non esiste di per sè alcun rimedio di diritto avverso il referto peritale di quest’ultimo, comunque, in ossequio al diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 CF, questo TCA ha notificato copia del referto peritale ai ricorrenti concedendo loro la facoltà di presentare osservazioni scritte (cfr. consid. 1.4.), facoltà di cui, tra l’altro, gli assicurati hanno fatto uso nel caso di specie.

                             2.18.   In conclusione, poiché il valore venale complessivo della sostanza immobiliare alienata dall’assicurato, al netto dell’ammortamento (cfr. consid. 2.12.) e del debito ipotecario pari a fr. 26'950 .— (doc. _) assomma a fr. 188'750.--, il totale dei redditi determinanti ammonta a fr. 36'046.— (cfr. doc. _). Ora, visto che il fabbisogno dei coniugi __________ è di fr. 39'572.— deve essere erogata loro una prestazione complementare annua di fr. 3’526.— a decorrere dal 1° marzo 2000, come peraltro correttamente ritenuto dall’amministrazione.

                                         Al riguardo va segnalato che l'art. 26 OPC concernente l'ammontare minimo della prestazione complementare annua, prevede che:

"  I beneficiari di prestazioni complementari annue ricevono un versamento globale (prestazione complementare e ammontare della differenza rispetto alla riduzione di premio) di un ammontare almeno uguale a quello della riduzione del premio alla quale hanno diritto."

                                         Inoltre l'art. 26a OPC prevede che:

"  L'ammontare massimo della prestazione complementare annua (art. 3a cpv. 2 e 3 LPC) può essere aumentato dell'ammontare forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria malattie secondo l'articolo 3b cpv. 3 lett. d LPC."

                                         Queste due disposizioni, entrate in vigore il 1° gennaio 1998 a seguito della terza revisione della LPC, disciplinano la coordinazione con le norme relative alla riduzione dei premi mediante sussidi dell'ente pubblico introdotte dalla LAMal (cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBWR, pag. 34 segg.). Tale modifica aveva, infatti, provocato l'esclusione del premio assicurativo contro le malattie dal calcolo del fabbisogno individuale ai fini della determinazione delle PC (cfr. Messaggio aggiuntivo del CdS del 19 febbraio 1997 concernente la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattia, pag. 5).

                                         In Ticino era, in ogni caso, già stato regolamentato in tal senso per far fronte ai cambiamenti introdotti dalla LAMal.

                                         L'art. 3 della Legge cantonale di applicazione della LPC del 16 dicembre 1997, la quale riprende quanto già considerato nella legislazione precedente (cfr. Messaggio del CdS del 9 aprile 1997 relativo all'introduzione di una nuova legge di applicazione della LPC, pag. 10) e l'art. 41 della Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997, sanciscono quanto segue:

"  Il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni complementare AVS/AI è corrisposto direttamente dal cantone agli assicuratori."

                                         Va, comunque, osservato che il premio lordo della LAMal viene finanziato in parte attraverso la LPC, tramite il trasferimento di un importo pari al premio medio cantonale, e in parte attraverso i sussidi LAMal.

                                         In concreto, la prestazione complementare annua di cui sono beneficiari gli assicurati, che corrisponde alla differenza tra l’eccedenza delle spese riconosciute (fr. 39'572.—, cfr. consid. 2.18.) ed i redditi determinanti (fr. 36'046.—, cfr. doc. _), assomma a fr. 3’526.— annui (cfr. consid. 2.18.) ed é in ogni caso inferiore al premio dell’assicurazione malattie obbligatoria.

                                         Pertanto, alla luce della legislazione federale e cantonale, occorre concludere che i ricorrenti hanno diritto unicamente al pagamento integrale del premio relativo all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, come peraltro correttamente ammesso dalla Cassa (cfr. doc. _).

                                         In simili condizioni, questo TCA non può che confermare la decisione impugnata e respingere le impugnative.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Le cause sono congiunte.

                                 2.-   I ricorsi sono respinti.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

33.2000.79 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.12.2001 33.2000.79 — Swissrulings