Raccomandata
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Lugano 12 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 31 agosto 2000 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 19 febbraio 2001 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
vista la sentenza 12 marzo 2001 con la quale è stato respinto il gravame;
richiamata l'ordinanza 26 ottobre 2000 con la quale la parte ricorrente è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
rilevato che in data 7 marzo 2001 lo Studio __ ha trasmesso l'allegata nota d'onorario per la tassazione;
visto in particolare l'art. 21 della Legge di procedura 6.4.61;
ordina 1. La nota è tassata in fr. 1'355.-- (IVA compresa);
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici