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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.05.2001 33.2000.57

May 4, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,519 words·~23 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2000.00057   MA/sc

Lugano 4 maggio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Armati

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 luglio 2000 di

__________  

contro  

la decisione del 15 giugno 2000 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 15 giugno 2000, con effetto dal 1° marzo 2000, la Cassa cantonale di compensazione (di seguito la Cassa) ha assegnato all’assicurata una prestazione complementare limitatamente al riconoscimento del premio dell’assicurazione malattie obbligatoria (cfr. doc. _).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso 14 luglio 2000, indirizzato al TCA, __________ ha impugnato la decisione amministrativa, precisando quanto segue:

"1.    nel sopprimere, rispetto alla decisione precedente, nel calcolo, il    reddito ipotetico, mi si impone ancora l'obbligo della ricerca di posti di lavoro.

Questo nonostante la presentazione del certificato medico, il quale, tra l'altro, mi dichiara automaticamente non collocabile al lavoro.

Il mio medico è pronto, se necessario, ad allestire un certificato medico più dettagliato.

Per quanto concerne le questioni di malattia, se non erro, esiste la prescrizione di un anno, per cui la decisione dovrebbe avere effetto dal 1.3.1999.

2.   Non ritengo giusto il tener conto di una sostanza così elevata, dal momento che il terreno che possiedo ad __________ è di valore limitato.

                                                                         Ne deduco, anche perché è esposto il reddito della sostanza, che si è tenuto conto anche dei beni dei miei figli.

                                                                         A questo proposito evidenzio come non si tratti di donazione, bensì di beni ottenuti ‑ sia il mio, sia quello dei miei figli ‑ per divisione ereditaria, così come agli atti in possesso della Cassa cantonale AVS, per cui il valore dei fondi dei miei figli non deve entrare in gioco nel calcolo della mia PC.

In conclusione chiedo che sia giudicato :

1. l'esclusione della sostanza come detto sopra;

2. l'eliminazione dell'obbligo della ricerca lavoro;

3. la retroattività al 1.3.1999." (Doc. _)

                               1.3.   Con risposta 1° dicembre 2000, la Cassa ha proposto di respingere il gravame adducendo le seguenti motivazioni:

"  (…)

È indubbio che i beni sciolti con divisione ereditaria totale del 2 aprile 1998 fossero beni del  defunto __________ decesso in data 5 febbraio 1995 e marito della ricorrente.

Tuttavia, al decesso di quest'ultimo, i suoi beni propri compongono la massa successoria, beneficiaria della quale risulta la comunione ereditaria. Nella fattispecie, composta dagli eredi legittimi, segnatamente la ricorrente e i di lei figli.

Per disposizione legale (art. 462 CCS) la successione avrebbe dovuto essere divisa a metà tra la ricorrente e i figli, ritenuto che nella fattispecie non sussistevano disposizioni testamentarie e quindi si giustifica la successione legale.

Ora la ricorrente, in occasione della divisione ereditaria totale, sceglieva liberamente di non opporsi all'assegnazione delle particelle N. __________e __________ (fr. 4'900) site in territorio di __________ contravvenendo così alla salvaguardia della sua quota legittima di un mezzo.

Questo atteggiamento deve quindi essere valutato al momento in cui l'assicurata richiede l'erogazione di prestazioni complementari all'AVS.

A tal proposito l'art. 3 cpv. 1 lett. f. LPC dispone che il reddito determinante comprende le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.

Nel caso concreto il fatto che la ricorrente abbia consentito la divisione ereditaria, così come convenuto, senza aver provveduto a recuperare la metà della successione spettantele per legge, corrisponde ad una rinuncia ai sensi dell'articolo sopraccitato. Di conseguenza si giustifica computare nella sostanza della ricorrente la metà della sostanza passata ai figli (fr. 111'445.‑ pos. 44.02 della tabella di calcolo PC), ma da lei non rivendicata in sede successoria. Tale importo deve quindi essere riconfermato.

Per quanto riguarda la soppressione delle ricerche di lavoro giova ricordare che per le vedove non invalide, che non hanno compiuto i 60 anni di età e che non esercitano attività lucrativa, si dovrebbe computare un reddito ipotetico (art. 14b OPC), ossia il potenziale reddito conseguibile qualora la residua capacità lavorativa fosse messa a frutto (marg. 2084.10 DPC).

Tuttavia, qualora l'assicurata può comprovare mediante costanti ricerche che un'occupazione adeguata al suo caso non è reperibile, ad esempio per motivi di età, lontananza dal luogo di lavoro, oppure come nel caso concreto per motivi di salute (vedi certificato medico del Dr. med. __________), si può procedere allo stralcio del reddito ipotetico (cfr. sentenza inedita del  TFA in re G.D. 1989). Va da sè che qualora i motivi di salute non fossero più giustificati le ricerche di lavoro dovranno nuovamente essere presentate e questo a scadenze regolari di 6 mesi (art. 25 cpv. 4 OPC).

Altro oggetto del contendere concerne la retroattività richiesta al 1° marzo 1999 che deve pure essere respinta in quanto non sussistono i presupposti previsti dal marg. 7025 delle direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e Al (DPC). Infatti, dall'ultima decisione di rendita per vedova notificata in data 1° marzo 1995, alla richiesta di prestazione complementare inoltrata in data 30 marzo 2000 sono trascorsi oltre sei mesi.

Alla luce di quanto precede e tutto ben considerato si chiede, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, di volere respingere il ricorso confermando la decisone impugnata." (doc. _)

                               1.4.   Pendente causa il TCA ha sottoposto all’assicurata, per presa di posizione, le perizie concernenti la sostanza immobiliare. Quest’ultima è tuttavia rimasta silente.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è il calcolo effettuato dalla Cassa di compensazione per stabilire il diritto alla prestazione complementare della ricorrente. Ella sostiene, in particolare, che i beni computati a titolo di sostanza immobiliare appartengono ai figli per avvenuta divisione ereditaria (doc. _).

                                         Preliminarmente va rilevato che scopo della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF (RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).

                               2.2.   Secondo l’art. 2a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 le persone che ricevono una rendita di vecchiaia.

                               2.3.   Per l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1).

                                         Per quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

  a. importo (valido fino al 31.12.98) destinato alla copertura del           fabbisogno vitale, per anno:

  1. per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290              franchi;

  2. per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435                             franchi;

  3. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli                  dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545          franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la                                                     totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi                      ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

  b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In    caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,      non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una                   richiesta di restituzione."

                                         Dal 1 gennaio 1999 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari 16’460 per persone sole, 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998)..

"  Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:

  a. tassa giornaliera;

  b. importo per le spese personali (cpv. 2)."

"  Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

  a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del      reddito lordo dell'attività lucrativa;

  b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a      concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

  c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,        eccettuata l'assicurazione malattie;

  d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure          medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al   premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure                  medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

  e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:

"a.   le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;

  b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI     15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle         prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione             ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                               eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale   sostanza;

  d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le  

      rendite dell'AVS e dell'AI;

  e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

  f.  gli assegni familiari

  g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                               2.4.   Per quanto riguarda l'importo computato dalla Cassa a titolo di sostanza immobiliare e del relativo reddito ipotetico, si rileva che, di principio, per stabilire il diritto alla PC di un assicurato, vengono presi in considerazione solo quegli attivi che egli ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238). È infatti rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

                                         Nell’ipotesi in cui, tuttavia, l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile, il succitato principio non è applicabile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397 consid. 2).

                                         In tal caso la giurisprudenza considera infatti che vi è rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g (cfr. vecchio art. 3 cpv. 1 lett. f LPC; RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b).

                                         In conclusione, quindi, lo scopo dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC consiste avantutto nell’evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui tuttavia l’assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per migliorare livello di vita dispone della sua libertà personale, di conseguenza l’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (DTF 115 V 354).

                               2.5.   Se il defunto non ha disposto dei suoi beni, o parte di essi, per testamento o contratto successorio, tornano applicabili le norme che disciplinano la successione legale (art. 457 e seg. CCS).

A norma dell’art. 462 cifra 1 CCS il coniuge superstite riceve la metà della successione, allorquando – come nella presente fattispecie – si trova in concorso con i soli discendenti (cfr. doc. _ agli atti dell’amministrazione).

Per l’art. 471 CCS, inoltre, la porzione legittima per il coniuge superstite corrisponde alla metà della sua quota ereditaria.

                                         In concreto, alla successione __________ appartenevano i mappali no. __________ (in ragione di 1/5), __________ (in ragione di ½) e __________ (pure in ragione di ½), tutti siti in territorio di __________. Dal fascicolo processuale emerge che con atto di divisione 2 aprile 1998 (doc. _) a favore di __________ sono state assegnate le particelle no. __________e __________di __________ per un valore complessivo di fr. 4'900.— nonché un diritto d’usufrutto vita natural durante a carico del mappale n. ____________________ di proprietà del figlio. Tale devoluzione è di gran lunga inferiore al valore commerciale della totalità dei fondi appartenenti alla successione fu __________ fissato dall’Ufficio cantonale di stima in fr. 222'913.— (cfr. perizie immobiliari 22 settembre 1998). La rimanenza dei beni, invece, è stata attribuita ai figli __________ e __________, dichiarandosi la ricorrente definitivamente tacitata con tale assegnazione (cfr. doc. _).

Ora, posto che il valore dell’attribuzione ereditaria a favore dell’assicurata (particelle no. __________e __________) è palesemente inferiore alla quota spettantele ex lege in virtù del diritto successorio (art. 462 CCS), alla luce delle argomentazioni evocate sub. 2.4 questa Corte deve concludere che __________ ha rinunciato a sostanza immobiliare senza percepire alcuna controprestazione. L’assicurata, infatti, ha condiviso la modalità divisoria dell’eredità del defunto marito rinunciando alla salvaguardia della sua quota legittima. A mente del TCA, quindi, correttamente l’amministrazione ha computato - a titolo di sostanza immobiliare alienata – metà del valore della successione sostanzialmente attribuita ai figli a titolo gratuito. In simili circostanze, non meritano dunque tutela le argomentazioni ricorsuali dell’assicurata.

                               2.6.   Per quanto concerne l’ammontare computabile a titolo di sostanza immobiliare, si rileva che giusta l’art. 3 cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute nonché della sostanza.

                                         A norma dell’art. 17 cpv. 1 e 4 OPC-AVS/AI, nel tenore in vigore dal 1 gennaio 1999:

"  1) La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata  

secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

4) La sostanza immobiliare che non serve d'abitazione al richiedente

    o a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni

    complementari deve essere computata al valore corrente."

                                         Secondo il capoverso 5

"  In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore".

                                         Per il capoverso 6

"  invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale cantonale”

                                         In proposito va rilevato che il Canton Ticino non ha optato per il metodo di calcolo previsto introdotto all'art. 17 cpv. 6 OPC AVS/AI, bensì applica, anche dopo il 1° gennaio 1999, il capoverso 4 dell’art. 17, così come la relativa giurisprudenza.

                                         Dall'art. 17a cpv. 2 OPC AVS/AI risulta, inoltre, che il valore venale va stabilito al momento della rinuncia.

                                         Alla luce della summenzionate disposizioni, quindi, con effetto dal 1° gennaio 1999, in caso di rinuncia a sostanza dev'essere computato il valore venale.

                                         Correttamente, quindi, pendente causa l'amministrazione ha fatto esperire dall'Ufficio stima le necessarie perizie immobiliari al fine di stabilire il valore venale dei fondi, oggetto della successione __________.

                               2.7.   Secondo la prassi del TFA, per determinare il valore commerciale degli immobili computabili l’amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime, poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).

                                         Per la determinazione del valore corrente degli immobili, l’ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio. A mente dell’Alta Corte federale sarebbe, infatti, inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).

                                         Nel canton Ticino la Cassa affida il compito di stabilire il citato all’Ufficio stima. In proposito il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino,  ha già avuto modo di confermare l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S).

                                         Inoltre, secondo costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 p. 189; RAMI U 167 p. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 p. 237-239; SZS 1988 p. 329 e 332; DTF non pubbl. del 24. 12 1993 in re S. H; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).

                                         Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dall’amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Questa giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio  per la previdenza professionale SVR 1998 LPP no. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito immobiliare (cfr. STCA del 24 febbraio 1997 in re L.M).

                               2.8.   Nel caso di specie, l'Ufficio stima ha stabilito in complessivi fr. 222'913.-- il valore venale dei fondi siti nel Comune di __________ ed appartenenti alla successione fu __________. Tale importo, suddiviso per metà dall’amministrazione alla luce della spettanze di natura successoria (cfr. tabella di calcolo PC, di cui al doc. _) non è contestato. Nell'incarto, del resto, neppure vi sono elementi atti a metterne in discussione la correttezza. Esso può quindi essere posto alla base del presente giudizio. D’altronde le perizie in questione si fondano su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti nel ramo, che si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo ambito, giungendo a conclusioni logiche, conformemente ai criteri giurisprudenziali succitati.

                                         Per questi motivi il TCA non ha motivo di scostarsi dalle conclusioni peritali che risultano quindi affidabili (cfr. STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S consid. 2b).

                               2.9.   Ai sensi dell’art. 17a cpv. 1 OPC, entrato in vigore il 1° gennaio 1990, l’importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato, è ridotto annualmente di fr. 10’000.-.

                                         Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell’anno che segue la rinuncia e, in seguito, ridotto ogni anno (art. 17a cpv. 2 OPC).                 

                                         Le parti di sostanza alle quali è stato rinunciato prima dell’entrata in vigore dell’art. 17a OPC sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1. gennaio 1990 (cfr. disposizioni transitorie alla modifica del 12 giugno 1989).

                                         La giurisprudenza ha precisato che la sostanza dev’essere ripresa integralmente il 1. gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1. gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubbl. del 21 dicembre 1990 in re V.A.).

                                         Dal 1. gennaio 1995 è inoltre stato modificato il tenore dell’art. 17a cpv. 3 OPC il quale prevede che

"  per il computo della prestazione complementare è determinante l’importo ridotto della sostanza al 1. gennaio dell’anno in cui la prestazione è corrisposta”.

                                         La regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge e alla Costituzione da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162, RCC 1992 pag. 436).

In concreto, con la sottoscrizione dell’atto di divisione 2 aprile 1998 (cfr. doc. _ agli atti dell’amministrazione), la ricorrente ha rinunciato alla sostanza immobiliare a lei spettante in virtù del diritto successorio. Alla luce delle disposizioni succitate, il valore della medesima deve essere quindi riportato invariato al 1° gennaio 1999 e ridotto di fr. 10'000 a decorrere dal gennaio 2000 (cfr. art. 17a cpv. 2 OPC). Nel caso di specie la cassa non ha operato tale deduzione.

A mente della scrivente Corte, gli atti vanno dunque rinviati all’amministrazione affinché, tenuto in considerazione quest’importo nel calcolo della sostanza immobiliare dell’assicurata, stabilisca se la stessa abbia diritto semplicemente al riconoscimento del premio dell’assicurazione malattie obbligatoria (cfr. decisione impugnata) oppure ad una PC mensile.

2.10.Per quanto attiene alla censura della ricorrente secondo cui una volta soppresso il computo del reddito ipotetico ai fini del calcolo della PC (doc. _) occorre pure stralciare l’obbligo di operare regolari ricerche di lavoro, si rileva che giusta l’art. 3 cpv. 7 lett. c LPC il Consiglio federale disciplina il conteggio del reddito proveniente da un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile da persone parzialmente invalide o da vedove senza figli minorenni.

Su questa base legale, l’autorità esecutiva ha emanato l’articolo 14b OPC secondo cui il reddito dell’attività lucrativa computato per le vedove non invalide senza figli minorenni corrisponde almeno:

a.      al doppio dell’ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo l’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC, fino al compimento del 40° anno di età;

b.      all’ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, tra il 41° ed il 50° anno di età;

c.      ai due terzi dell’ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, tra il 51° ed il 60° anno di età.

(cfr. pure marginale 2084.4 nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1998 delle Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e AI).

Questa norma persegue lo scopo di semplificare la liquidazione delle singole pratiche e propone delle soluzioni schematiche.

Il TFA, statuendo sul ricorso di un assicurato parzialmente invalido a cui era stato computato un reddito ipotetico ai sensi dell’art. 14a OPC (cfr. STFA inedita del 13 ottobre 1989 in re G.D., P 1/89), ha precisato che una tale schematizzazione sarebbe in contrasto con le disposizioni dell’art. 3 cpv. 1 lett. g LPC giusta il quale il reddito determinante ai fini del calcolo della PC comprende le entrate cui l’assicurato ha rinunciato.

In quella sentenza, l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che l’amministrazione deve computare il reddito ipotetico del lavoro che l’assicurato parzialmente invalido sarebbe effettivamente in grado di realizzare. Si giustifica quindi di supporre per principio che l’assicurato sia in condizione di sfruttare economicamente le capacità residue nella misura riconosciuta dall’assicurazione per l’invalidità. Egli deve comunque avere la facoltà di sovvertire questa presunzione dimostrando che fattori oggettivi e soggettivi estranei all’invalidità (quali ad esempio la formazione insufficiente o il difetto di conoscenze linguistiche) gli impediscono di mettere a frutto la capacità residua di guadagno in modo ragionevolmente esigibile (RCC 1984 pag. 101).

Questa giurisprudenza, che è senz’altro applicabile al caso presente, è stata pure ripresa dalle Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e AI (DPC) al marginale 2084.9 in vigore dal 1° gennaio 1998, il quale recita:

"  Gli articoli 14a cpv. 2 e 14b OPC rappresentano delle presunzioni legali secondo le quali la persona parzialmente invalida o la vedova possono di regola conseguire gli importi limite fissati. La presunzione può essere revocata se si prova che motivi oggettivi e soggettivi impediscono o rendono difficile la realizzazione di un reddito (cfr. RCC 1990 pag. 157 e seg.; RCC 1989 pag. 604 e seg.).

In concreto, risulta che __________ è totalmente inabile al lavoro a seguito di una cervicalgia con sindrome radicata C8 (cfr. certificato medico del Dr. __________ del 17.9.1999, doc. _ agli atti dell’amministrazione). A mente del TCA, finché persiste la malattia, si giustifica l’esenzione dall’obbligo di presentare all’amministrazione le sue ricerche di lavoro.

Tuttavia, nella misura in cui l’assicurata non possa più giustificare che l'esercizio di un'attività lucrativa è inesigibile per motivi di salute o per altri giustificati motivi, ella dovrà riprendere a documentare le sue ricerche di lavoro, come peraltro correttamente precisato dalla cassa in sede di risposta (cfr. consid. 1.3).

                             2.11.   Infine, con il ricorso l’assicurata chiede che la decisione amministrativa esplichi i suoi effetti retroattivamente a far tempo dal 10 marzo 1999.

Giusta l’art. 3 cpv. 7 lett. e LPC il Consiglio federale disciplina l’inizio e la fine del diritto alla PC. In ossequio alla citata delega legislativa, per l’art. 21 OPC, il diritto ad una prestazione complementare annua sorge il primo giorno del mese in cui è presentata la domanda e sono adempiute tutte le condizioni legali a cui esso è subordinato, riservato l’art. 22 OPC. Il TFA ha recentemente riconosciuto la costituzionalità di questa norma (cfr. SVR 2001, EL Nr. 2, pag. 2).

Secondo l’art. 22 cpv. 1 OPC se la domanda di una PC è presentata entro i 6 mesi dalla notifica di una decisione di rendita AVS/AI, il diritto sorge il mese in cui è stata presentata la domanda di rendita, ma al più presto all’inizio del diritto alla rendita medesima. Il capoverso 1 si applica per analogia nel caso in cui una rendita in corso dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell’assicurazione per l’invalidità sia modificata mediante decisione (cfr. pure marg. 7025 DPC).

In concreto risulta che l’ultima decisione di rendita vedovile AVS in favore dell’assicurata è stata notificata in data 1° marzo 1995, mentre la richiesta di prestazione complementare, oggetto della presente impugnativa, è stata inoltrata soltanto il 30 marzo 2000. Tra i due atti sono trascorsi certamente più di sei mesi, discendendone l’infondatezza della censura ricorsuale dell’assicurata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto.

                                          §    La decisione della cassa è annullata.

       §§ Gli atti vengono ritornati all’amministrazione affinché proceda ai sensi dei considerandi (cfr. consid. 2.9).

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

33.2000.57 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.05.2001 33.2000.57 — Swissrulings