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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.02.2001 33.2000.54

February 19, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,125 words·~16 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2000.00054   MB/tf

Lugano 19 febbraio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

con redattrice:

Michela Bürki Moreni

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 luglio 2000 di

__________

contro  

la decisione del 23 giugno 2000 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, divorziato, di cittadinanza croata, risiede in Svizzera grazie ad un permesso di dimora annuale (B; _).

                                         Con effetto dal 1 gennaio 2000 l'interessato è stato posto al beneficio di una rendita ordinaria provvisoria dell'AI, pari a fr. 800.

                               1.2.   Con decisione 23 giugno 2000 la Cassa di compensazione ha stabilito che le spese superano di fr. 15'898 i redditi di cui l'assicurato dispone, assegnando all'interessato una prestazione complementare mensile di fr. 205, pari a fr. 2'460 annui.

                               1.3.   Con tempestivo ricorso,  pervenuto al TCA il 20 luglio 2000, l'assicurato ha impugnato la decisione amministrativa, adducendo che la sua situazione economica è molto precaria.

                               1.4.   Con risposta di causa 28 luglio 2000 la Cassa ha proposto di respingere il gravame con le seguenti motivazioni

"  Dalla documentazione agli atti rileviamo che in data 27 marzo 2000 l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha accordato al ricorrente una rendita ordinaria d'invalidità (80%) provvisoria di fr. 800.-- a contare dal 1° gennaio 2000.

Questa decisione si è resa necessaria in quanto dal 1° gennaio 1997, data di entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS, non è più possibile erogare rendite straordinarie d'invalidità sottoposte ai limiti di reddito.

Dalla stessa data la legge federale sulle prestazioni complementari sostituisce la legge AVS/AI garantendo la differenza tra la rendita ordinaria e il minimo della rendita ordinaria completa corrispondente. Nel caso specifico per l'anno 2000 la stessa ammonta a fr. 1'005.--.

A tal proposito l'art. 2 cpv. 2 lett. a. b. e c. stabilisce:

"Gli stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto a prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri:

a) se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la

prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni e hanno diritto a una rendita, a un assegno per grandi invalidi o a un'indennità giornaliera dell'AI oppure adempiono le condizioni di diritto ai sensi dell'articolo 2b lettera b; o

b) per rifugiati e gli apolidi se, immediatamente prima della data dalla

quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante cinque anni; o

c) se, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, hanno diritto a

una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI. Finché le condizioni relative alla durata di dimora prevista alle lettere a e b non sono adempite, essi hanno diritto al massimo a una prestazione complementare pari all'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente".

Nel caso specifico il ricorrente è residente in Svizzera ininterrottamente dal 6 novembre 1990 (vedi permesso di dimora B valido fino al 5 novembre 2000) pertanto la condizione per il riconoscimento di una prestazione complementare a tutti gli effetti non è ancora data.

L'eventuale modifica della prestazione, attualmente erogata, potrà quindi essere richiesta non appena trascorso il termine di 10 anni, come previsto dall'art. 2 cpv. 2 lett. a."

                               1.5.   Pendente causa il TCA ha chiesto alcuni chiarimenti alla sezione dei permessi ed ha richiamato agli atti l'incarto rendite AI dell'interessato, che ha dal canto suo presentato alcune osservazioni il 9 novembre 2000.

                                         in diritto

                               2.1.   Con il ricorso l'assicurato chiede l'assegnazione di una prestazione complementare più elevata rispetto a quella attribuitagli dall'amministrazione.

                                         A motivazione del proprio provvedimento, nella risposta di causa la Cassa ha in particolare precisato di aver erogato all'interessato una rendita di soli fr. 205 mensili, in quanto questo importo permette all'assicurato di ottenere un'entrata pari alla rendita minima ordinaria dell'AI.

Per quanto riguarda la mancata assegnazione dell'importo completo della prestazione complementare l'amministrazione ha precisato che l'assicurato non risiede in Svizzera ininterottamente da dieci anni e quindi il diritto a percepire l'importo completo della PC non è dato.

                                         Per l’art. 2 cpv. 1 LPC, in vigore dal 1. gennaio 1998

"  I cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera e dimoranti abitualmente in Svizzera che adempiono una delle condizioni previste agli articoli 2a-2d devono beneficiare di prestazioni complementari se le spese riconosciute dalla presente legge superano i redditi determinanti”.

                                         Secondo il capoverso 2 della medesima norma

"  Gli stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto a prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri:

  a.   se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la      prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in             Svizzera durante dieci anni e hanno diritto a una rendita, a un                         assegno per grandi invalidi o a un'indennità giornaliera dell'AI                               oppure adempiono le condizioni di diritto ai sensi dell'articolo 2b                                          lettera b; o

  b.   per i rifugiati e gli apolidi se, immediatamente prima della data    dalla quale chiedono la prestazione complementare, hanno                 dimorato ininterrottamente in Svizzera durante cinque anni; o

  c.   se, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, hanno diritto           a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI. Finché le condizioni    relative alla durata di dimora prevista alle lettere a e b non sono                       adempite, essi hanno diritto al massimo a una prestazione         complementare pari all'importo minimo della rendita ordinaria       completa corrispondente."

                                         Dal tenore della disposizione summenzionata risulta in particolare che i presupposti cumulativi per l’assegnazione di prestazioni complementari a cittadini stranieri sono il domicilio in Svizzera e la residenza effettiva per dieci anni nel nostro paese (RDAT II 1993 p. 186; RCC 1986 p. 430; RCC 1985 p. 133; ZAK 1982 p. 423 Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden 1995, p. 69).

                                         Per  l’art. 2c LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2, tra l'altro, le persone che hanno diritto ad una mezza rendita o a una rendita intera dell'AI (lett. a).

                               2.2.   Dalla decisione impugnata risulta che, nel caso concreto, la Cassa ha applicato l'art. 2 cpv. 2 lett. c LPC secondo cui, se un assicurato ha diritto ad un rendita straordinaria secondo una Convenzione sulla sicurezza sociale, ma non adempie completamente il periodo di attesa di dieci anni, la prestazione complementare può ammontare al massimo alla rendita ordinaria completa.

                                         In effetti malgrado l'ammontare della PC annua sarebbe di fr. 15'898, la Cassa ha erogato al ricorrente soltanto fr. 2'460 annui. La somma complessiva corrisponde all'importo della rendita ordinaria minima di fr. 1'005 (fr. 800 di AI e fr. 205 di PC) pagabile nel 2000 (cfr. doc. _ e _).

                               2.3.   Come precisato correttamente dalla Cassa nella risposta di causa, la decima revisione dell'AVS ha abolito la rendita straordinaria sottoposta ai limiti di reddito e cioè quella erogata in caso di bisogno, di cui all'art. 42 LAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 1996. Secondo quella disposizione:

"  1 Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera, che non possono pretendere una rendita ordinaria o la cui rendita ordinaria è inferiore a quella straordinaria, se i due terzi del loro reddito annuo, al quale  aggiunta una parte adeguata della loro sostanza, sono inferiori agli importi seguenti"

"  Per il capoverso 4 se la rendita ordinaria è inferiore a quella straordinaria è assegnata unicamente la rendita straordinaria finché sono adempite le condizioni indicate al capoverso 1".

                                         Nel messaggio relativo alla decima revisione dell'AVS si legge in proposito:

"  Le rendite straordinarie sottoposte ai limiti di reddito hanno perso gran parte del loro significato. Attualmente, circa 15 000 persone beneficiano di tali prestazioni. Le prestazioni complementari (PC) all'AVS/AI, hanno invece assunto un posto importante nelle assicurazioni sociali, contribuendo a colmare le lacune del sistema della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Le prestazioni complementari, come le rendite straordinarie, sono calcolate in funzione del bisogno. Numerosi beneficiari di rendite straordinarie percepiscono anche prestazioni complementari. Secondo le circostanze, si effettuano calcoli quasi uguali in due luoghi diversi per stabilire se effettivamente l'assicurato è in una situazione di bisogno.

L'introduzione di un sistema unico di calcolo del bisogno sarebbe una garanzia di semplificazione e di trasparenza. Poiché generalmente le prestazioni complementari sono più elevate della rendita straordinaria e una parte dei beneficiari di rendite straordinarie con limiti di reddito riceve prestazioni complementari, sembra ragionevole applicare il sistema delle prestazioni complementari a tutte le prestazioni AVS/AI accordate in caso di bisogno e fissarle secondo le norme applicabili alle prestazioni complementari (per es. la rendite AI nei casi di rigore, art. 28 cpv. 1bis LAI). Questo implica tuttavia l'abbandono del carattere accessorio delle PC. Queste d'ora in poi dovranno poter essere versate anche nei casi in cui non vi è diritto a una rendita dell'AVS o dell'AI.

Le rendite straordinarie non sottoposte ai limiti di reddito, invece, devono essere mantenute. Sono destinate alle persone che, fino all'insorgere del diritto alla rendita, non hanno mai avuto la possibilità di versare contributi. Conformemente al diritto vigente si tratta soprattutto di mogli che erano già sposate al momento dell'introduzione dell'AVS nel 1948 e che da allora non hanno mai esercitato un'attività lucrativa, oppure di orfani di madre o di invalidi dalla nascita o dall'infanzia."

                                         L'adeguamento della LPC a questa modifica dell'AVS era tra l'altro già stato introdotto con l'art. 2 cpv. 2 bis LPC nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 1997 (Messaggio sulla decima revisione dell'AVS p. 68).

                                         Dal tenore del messaggio risulta quanto segue:

"  Il capoverso 2bis precisa inoltre che il diritto a una rendita straordinaria subordinata ai limiti di reddito è sostituito dal diritto a una prestazione complementare. Il limite di quindici anni è mantenuto riguardo alle prestazioni complementari, ed è opportuno precisare che, fino alla scadenza di tale termine, rendita e prestazione complementare sommate non devono superare il montante minimo della rendita ordinaria completa corrispondente (cfr. n. 345)."

                                         Dal 1° gennaio 1998 il periodo di carenza è stato ridotto a 10 anni (cfr. consid. 2.1) e RDAT II-1998 pag. 36-37)

                               2.4.   Nel caso in esame la Convenzione sulla sicurezza sociale conclusa con la Croazia prevede un diritto alla rendita straordinaria dell'AVS/AI (art. 17).

                                         Dagli atti AI risulta inoltre che l'assicurato ha diritto ad una rendita ordinaria dell'AI, il cui valore (fr. 800) è però inferiore all'importo minimo della rendita ordinaria (fr. 1005).

                                         Egli ha quindi diritto anche ad una prestazione complementare pari alla rendita ordinaria, introdotta, con la decima revisione dell'AVS, al posto della rendita straordinaria sottoposta ai limiti di reddito (Messaggio p. 58).

                               2.5.   Egli non ha per contro diritto ad una prestazione complementare completa ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a LPC citato al considerando 2.1. Come indicato dalla Cassa, infatti, immediatamente prima della data dalla quale ha chiesto la prestazione, non ha dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni.

                                         In proposito va rilevato che con residenza si intende l’effettiva presenza transitoria in un luogo; la durata di questa presenza non ha invece importanza (Werlen, op. cit., p. 73 N 208).

                                         Il presupposto della residenza è stato introdotto anche nell’ambito dell’assicurazione invalidità per subordinare la concessione della prestazione all’esistenza di un legame particolarmente stretto tra l’assicurato e la Svizzera (DTF 121 V 247 consid. 1a; DTF 115 V 84 consid. 2b.).

                                         Secondo la giurisprudenza federale, il principio secondo cui gli stranieri possono pretendere la prestazione complementare soltanto se hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera per dieci anni (a partire dal 1 gennaio 1998, in precedenza quindici), non può essere interpretata in senso letterale. Al riguardo il TFA ha precisato che una breve interruzione della dimora in Svizzera non ostacola il diritto all’ottenimento della prestazione complementare (cfr. STFA non pubbl. in re G. C. dello 11.12.95 p. 3). L’Alta Corte federale ritiene in particolare che, per determinare la durata di un soggiorno all’estero, che non interrompe il termine legale di dieci anni (termine di tolleranza), sono determinanti le disposizioni relative al diritto di assicurati stranieri a rendite straordinarie della AVS/AI, di cui alle relative convenzioni internazionali. La prestazione complementare e le rendite straordinarie perseguono infatti il medesimo scopo; entrambe inoltre sono indipendenti dai contributi. Di conseguenza appare adeguato definirne in modo uniforme le condizioni per l’erogazione (STFA non pubbl. in re G. C. dell’11.12.95 p. 3; DTF 110 V 170ss. =RCC 1985 p. 135; ZAK 1981 p. 142; Werlen, op. cit., p. 68/69; Carigiet, op. cit. p. 104).

                                         Secondo l'art. 17 della Convenzione sulla sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e la Croazia un'assenza all'estero di tre mesi al massimo non è interruttiva della dimora. La disposizione precisa inoltre che eccezionalmente il termine di tre mesi può essere esteso.

                                         Secondo la giurisprudenza federale un’assenza dalla Svizzera che supera la durata di tre mesi può essere considerata giustificata e quindi non interruttiva, in caso di malattia o per altre ragioni di forza maggiore (RCC 1985 p. 133; STFA 1969 p. 57ss; RCC 1981 p. 129; cfr. Werlen, op. cit. p. 74; Carigiet, op. cit., p. 105).

                                         Al proposito il TFA ha pure rilevato che un trattamento medico che può essere effettuato in Svizzera non giustifica un’assenza di una durata superiore ai tre mesi (ZAK 1985 p. 134 consid. 2b). In tale evenienza è inoltre necessario che l’interessato, durante la sua assenza, abbia conservato il centro dei suoi interessi in Svizzera e che si possa di conseguenza ammettere che vi ritornerà non appena ne avrà l’occasione (cfr. RCC 1986 p. 431; Werlen, op. cit. p. 75).

                                         Un’assenza dalla Svizzera che si prolunga oltre la durata ammissibile, quindi, se giustificata, non priva forzatamente il richiedente del suo diritto alla prestazione complementare.

                                         In una sentenza non pubblicata nella causa G. C dell’11.12.1995, p. 4 il TFA, richiamando la sentenza pubblicata in DTF 110 V 173, ha avuto modo di precisare che

"  per non essere interruttivo del periodo di dimora nella Svizzera un soggiorno all’estero di oltre tre mesi deve, almeno dal profilo dell’imprevedibilità e delle sue conseguenze, essere paragonabile a un caso di forza maggiore.”

                                         Secondo la giurisprudenza, il predetto termine di dieci anni è riferito non solo alla dimora ininterrotta, ma anche all'esigenza del domicilio in Svizzera (DTF 110 V 172 consid. 2b). La possibilità di costituire un domicilio in questo paese deve quindi essere esistita all'inizio di tale termine. Per gli stagionali ciò significa che essi devono aver adempiuto - o perlomeno essere stati in procinto di adempiere - i presupposti per la trasformazione del permesso di dimora stagionale in permesso di dimora annuale già quindici anni prima della presentazione della domanda di prestazioni complementari. La sola possibilità di ottenere un permesso di dimora annuale non consente ancora di ammettere l'esistenza di un domicilio, l'interessato dovendo pure aver fatto uso della facoltà medesima (STFA del 19 marzo 1999 in re M.F; STFA del 15 marzo 1994 in re S.P; RDAT II-1998 pag. 49).

                               2.6.   Dagli accertamenti effettuati dal TCA presso la Sezione degli stranieri risulta in particolare che l'assicurato ha svolto attività lavorativa in Svizzera dal 9 giugno 1971 al 15 maggio 1976 grazie ad un permesso quale stagionale (permesso A).

                                         Dal 15 luglio 1977 al 12 dicembre 1984 l'assicurato ha beneficiato di un permesso annuale.

                                         Dal 13 dicembre 1984 al 30 marzo 1987 egli non ha risieduto né lavorato in Svizzera.

                                         Dal 1 aprile 1987 ha ripreso ad esercitare attività lavorativa nel settore alberghiero grazie ad un permesso per stagionali fino al 31 ottobre 1988.

                                         Dal 6 novembre 1990 fino al 5 novembre 2000 egli ha beneficiato di un permesso di dimora annuale (permesso B; _).

                                         Alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, secondo cui, rilevante per stabilire la durata della dimora in Svizzera, è il fatto che l'assicurato abbia la possibilità di costituire il domicilio in questo Stato, il termine di dieci anni ha cominciato a decorrere una prima volta con l'assegnazione del permesso di dimora annuale il 15 luglio 1977. A partire dal 1984 tuttavia vi è stata un'assenza dalla Svizzera di 2 anni e tre mesi e mezzo, evidentemente interruttiva del termine, in quanto di durata superiore a tre mesi (cfr. consid. 2.5).

                                         Il nuovo termine ha quindi ricominciato a decorrere il 6 novembre 1990 data a partire dalla quale l'assicurato ha nuovamente ricevuto un permesso di dimora annuale. Il termine di dieci anni è quindi giunto a scadenza il 5 novembre 2000.

                                         Solo a partire dal 1° novembre 2000 (cfr. art. 21 cpv. 1 LPC) quindi l'assicurato ha diritto ad una prestazione complementare completa.

                                         In proposito va rilevato a titolo abbondanziale che i contratti di lavoro trasmessi pendente causa dall'assicurato non sono rilevanti ai fini dell'esito della presente vertenza. In effetti essi si riferiscono agli anni sessanta e settanta in cui l'assicurato ancora disponeva del permesso per stagionale. Mentre nel 1982 e nel 1990 già disponeva del permesso B.

                                         In virtù di quanto sopra esposto quindi, il ricorso dev'essere parzialmente accolto e all'assicurato versata una PC completa di fr. 1'325.-- mensili da mese di novembre 2000.

                                         Al riguardo occorre precisare che poiché la prestazione complementare ha di principio durata annuale e oggetto del contendere è la PC del 2000, questa Corte, può in questa sede, modificare l'importo stabilito dall'amministrazione.

                                         Del resto secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudi­cante deve di regola limitare l'esame del caso alla situazione effet­tiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (fra le tante: STFA  30.9.1998 in re A. F. c. UAI non pubbl; STFA  6 dicembre 1991 in re R.C., pag. 5, non pubblicata; DTF 121 V pag 366 e seg consid 1b e riferimenti;  DTF 116 V 248 consid. 1c; DTF 116 V 248 consid. 1c; DTF 112 V  pag 93 e seg  consid. 3: DTF 109 V  pag 179 e seg  consid. 1, DTF 107 V  pag 5 consid. 4a; DTF 105 V  pag 141 consid. 1b). Comunque eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto.

                                    §   La decisione impugnata è modificata nel senso che dal 1° novembre 2000 __________ ha diritto ad una prestazione complementare mensile di fr. 1'325.--.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

33.2000.54 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.02.2001 33.2000.54 — Swissrulings