RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2000.00052 MA/sc
Lugano 28 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2000 di
__________
contro
le decisioni del 15 giugno 2000 emanate da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 giugno 2000 la Cassa cantonale di compensazione (di seguito Cassa) ha respinto la domanda di __________ di poter beneficiare della prestazione complementare dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999. Invece, con effetto dal 1° gennaio 2000, la Cassa ha assegnato all’assicurato una PC limitatamente al riconoscimento del premio dell’assicurazione malattia obbligatoria (doc. _).
1.2. Contro queste decisioni __________ ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. _) nel quale ha rilevato, in particolare, quanto segue:
" Con la presente intendo fare ricorso alla vostra decisione del 15.06.00 del rifiuto della prestazione complementare No AVS __________. Come vi ho già detto gli 84'973 fr. ricevuti 2 1/3 anni non ne ho più mi sono trovato con molte cose da pagare e 3 figli da aiutare. Ora mi trovo con 1'407.-- fr. mensili e 1'200.— fr. di canone da pagare ditemi voi come faccio a vivere (…)” (doc. _)
1.3. Nella sua risposta del 20 settembre 2000 la Cassa ha proposto di respingere il gravame, osservando:
" Dalla documentazione agli atti si rileva che in data 10 dicembre 1997 la __________ provvedeva alla liquidazione del capitale proveniente dal 2° pilastro di fr. 84'973.20 direttamente nei confronti dell'assicurato.
In sede d'istruttoria della pratica la resistente in data 21 gennaio 2000, osservato che il capitale liquidato era stato completamente estinto (vedi saldo di fr. 89.- al 1° gennaio 1999 della Banca __________), chiedeva al ricorrente di voler documentare la diminuzione di capitale giustificandone con note, fatture ecc., l'eventuale consumo.
Con risposta del 23 maggio 2000 il ricorrente comunicava di non essere in grado di documentare la diminuzione e inoltre indicava di aver dovuto pagare diversi debiti e di aver aiutato la figlia che non lavorava con una bambina a carico.
Il problema che si pone all'amministrazione è pertanto quello di sapere come fu consumata l'intera somma di fr. 84'973.20.
La resistente, consapevole di trovarsi di fronte ad una situazione particolare ha tuttavia ritenuto utile, in sede ricorsuale, formulare alcune domande e più precisamente in data 25 agosto 2000 veniva richiesto al ricorrente di voler nuovamente giustificare i debiti contratti e di voler quantificare gli aiuti versati ai tre figli (vedi motivazione addotte con ricorso 20 giugno 2000) invitando lo stesso a voler comunicarci se tali aiuti erano da considerare donazioni oppure prestiti a tutti gli effetti.
A tutte queste richieste il ricorrente non ha dato seguito alcuno, limitandosi a trasmetterci, senza commento, copia del contratto d'affitto nonché copia del libretto postale con alcune spese.
In considerazione a quanto precede giova pertanto ricordare che, come statuito dal TFA, chi non può dimostrare che le spese sono state effettuate contro adeguata prestazione non può invocare lo stato attuale della sostanza, ma deve accettare che ci si informi a proposito dei motivi che hanno provocato questa diminuzione e, se del caso, il computo della sostanza ipotetica (Pratique VSI 1994 p. 227).
Lo scopo dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC consiste avantutto nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o in parte dei suoi beni, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni.
Secondo il TFA è quindi giustificato ammettere i presupposti della rinuncia a sostanza quando l'assicurato dilapida i suoi soldi liberamente, senza obbligo giuridico e senza aver ricevuto una controprestazione adeguata.
Nel caso in esame la resistente ha fatto tutto il possibile per accertare la diminuzione di capitale senza tuttavia poterlo costatare. A tal proposito giova inoltre ricordare che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio e quindi all'obbligo delle parti di collaborare.
Ora, alla luce di quanto precede e richiamato l'obbligo delle parti di collaborare all'accertamento dei fatti sancito dalla giurisprudenza; considerato che il ricorrente non ha dato seguito alle richieste specifiche formulate in sede ricorsuale (vedi nostra richiesta del 25 agosto 2000) la resistente ha computato questa sostanza ipotetica ai fini del calcolo della PC deducendo, dall'ammontare accertato di fr. 84'973.20 al 1° gennaio 1998, l'importo di fr. 6'000.-- per l'anno 1999 rispettivamente fr. 12'000 per l'anno 2000 come previsto dalle direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) marginale 2064." (Doc. _)
in diritto
2.1. Scopo della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF (RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.2. Per l’art. 2a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’art. 2 le persone che:
" a) ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS”
2.3. Secondo l’art. 3a LPC (cfr. pure art. 2 LPC):
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1)."
2.4. Per quanto attiene alle spese riconosciute, l’art. 3b LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
1. per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
2. per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
3. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
Dal 1 gennaio 1999 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a fr. 16’460 per persone sole, fr. 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5'755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
Giusta l’art. 3b cpv. 3 LPC, per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
" a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.5. A norma dell’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:
" a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia.
Non sono, invece, computati come redditi determinanti (art. 3c cpv. 2 LPC):
" a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile 1);
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione."
2.6. Nel caso di specie, il rifiuto della prestazione complementare è riconducibile al computo del capitale ricavato dalla liquidazione del fondo di previdenza professionale avvenuta il 10 dicembre 1997 a titolo di sostanza mobiliare (doc. _). Questo importo ammonta a fr. 84'973.-- oltre al relativo reddito (cfr. notifica di prestazioni in capitale agli atti dell’amministrazione).
Con il ricorso l'assicurato censura il calcolo effettuato dalla Cassa, rilevando che il capitale succitato è stato interamente consumato per pagare debiti arretrati e provvedere al mantenimento dei suoi figli (doc. _, cfr. pure lettera 23 maggio 2000 agli atti).
Al proposito, è bene rilevare che la LPC persegue lo scopo di garantire agli assicurati un reddito minimo (Pratique VSI 1994 p. 225). Di principio, per stabilire il diritto alla prestazione complementare di un assicurato vengono presi in considerazione solo quegli attivi che egli ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238). Rilevante è infatti la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai propri bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Nell’ipotesi in cui tuttavia l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile, il succitato principio non è applicabile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397 consid. 2).
In tal caso la giurisprudenza considera infatti che vi è rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g (cfr. vecchio art. 3 cpv. 1 lett. f LPC; RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b). Quindi, lo scopo dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC consiste principalmente nell’evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alla prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l’assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per migliorare livello di vita dispone della sua libertà personale, di conseguenza l’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (DTF 115 V 354).
La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l’applicabilità del citato articolo, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Infatti ha ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell’assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto oppure al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995 p. 167 consid. 2b; E. Carigiet, Ergänzungsleistungen, Zurigo 1995, p. 120).
2.7. In concreto, occorre dunque accertare se il consumo di capitale da parte dell’assicurato sia assimilabile ad una rinuncia ai sensi della giurisprudenza federale citata.
In altri termini deve essere indagato sulle ragioni alla base della riduzione del capitale di fr. 84'973.20 percepito dal ricorrente a liquidazione del fondo di previdenza professionale. Al proposito, __________ esplicitamente invitato dalla Cassa a documentare la diminuzione della somma citata ed a giustificarne l’eventuale consumo, ha rilevato quanto segue:
" In risposta alla vostra lettera dove mi chiedete la documentazione della diminuzione di capitale, passato da fr. 84'973.20. Io purtroppo non ho più la documentazione però ho dovuto pagare parecchie cose come: tutte le cure mediche, casse malati, affitto e altri debiti che avevo ed inoltre ho dovuto aiutare mia figlia che non lavorava ed aveva una bimba a suo carico (…)." (cfr. lettera del 23 maggio 2000 all'Istituto delle assicurazioni sociali agli atti)
Pendente causa, la Cassa ha nuovamente sollecitato il ricorrente a precisare la natura degli aiuti versati a favore dei figli ed a comprovare i debiti contratti, invano (doc. _).
2.8. In merito, va ricordato che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). È dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non é tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.)
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; cfr. pure sentenza 13 marzo 2001 non pubblicata del TFA in re M.P e riferimenti; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
In merito al principio inquisitorio e all'obbligo delle parti di collaborare vedi pure le STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P. contro UAI e TCA, I 76/00 Ws, consid. 3a, pag. 5 e dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99 Ws, consid. 5d, pag. 8; DTF 122 V 157, consid. 1a, pag. 158 e i rinvii ivi contenuti; DTF 121 V 204, consid. 6c, pag. 210; DLA 1999 N. 35, pag. 207, consid. 3 e DLA 1996/1997, Nr. 17, pag. 83, consid. 2a.
2.9. Nel caso di specie, l’assicurato non è riuscito a dimostrare di aver speso l’intero capitale per pagare debiti arretrati. Dagli atti dell’incarto emerge soltanto che il conto corrente bancario no. __________a lui intestato e giacente presso la Banca __________ presentava un saldo di soli fr. 105.-- al 1o gennaio 1998 e di fr. 89.-- al 1° gennaio 1999. Per il resto, non v’è alcun elemento nell’incarto che possa suffragare la tesi del ricorrente.
Neppure __________ ha saputo comprovare di essersi privato della sua fortuna per assistere i suoi figli (doc. _, cfr. pure lettera 23 maggio 2000 agli atti).
Al riguardo, è bene ribadire che per consolidata giurisprudenza, v’è rinuncia quando una parte considerevole del patrimonio scompare senza che l’assicurato o circostanze attendibili lo giustifichino. Allorquando, tuttavia, l’assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il suo livello di vita e tale circostanza è resa credibile all’amministrazione, egli dispone della sua autonomia personale. Di conseguenza l’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (cfr. E. Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/AI, Supplement, ZH 2000, pag. 104 e seg.)
Comunque, in merito all’obbligo di assistenza tra parenti, il TFA, in una decisione dell’8 luglio 1993 in re UFAS/S pubblicata in RDAT I 1994, pag 188 e seg., ha già avuto modo di ritenere inconcepibile che qualcuno abbandoni tutta la sua sostanza al punto da cadere nello stato di bisogno, postulando che costituisce rinuncia senza valido motivo il provvedere al sostegno di un parente oltre i limiti prescritti dal Codice civile. In altri termini, precisa l’Alta Corte, ciò “rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d’indigenza di colui che si è assunto detto obbligo è pur sempre configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o parte di essa”.
Alla luce di quanto precede, questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi, deve constatare che l’assicurato, sebbene sia stato esplicitamente invitato a farlo dall’amministrazione (cfr. consid. 2.7.), né in sede d’istruttoria prima della decisione né tantomeno davanti al TCA è stato in grado di fornire documentazione atta a comprovare di avere consumato la sua sostanza ottenendo una controprestazione adeguata.
In simili circostanze, richiamato l'obbligo delle parti di collaborare all'accertamento dei fatti sancito dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8.), questo Tribunale, applicando l'abituale principio della probabilità preponderante (cfr. STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98 Ws, consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), conclude che l’importo di fr. 84'973.20 proveniente dalla liquidazione del fondo di previdenza professionale dell’assicurato deve valere quale rinuncia ai sensi della giurisprudenza federale citata.
2.10. Per quanto attiene ora alla modalità di calcolo della sostanza effettuate dall’amministrazione, si rileva che a norma dell’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza
Per l'art. 17 cpv. 1 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore dal 1 gennaio 1999
" La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.”
Inoltre, secondo l’art. 17a cpv. 1 OPC entrato in vigore soltanto il 1° gennaio 1990, l’importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato, è ridotto annualmente di frs. 10'000.--. Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell’anno seguente la rinuncia e, in seguito, ridotto ogni anno (cfr. art. 17a cpv. 2 OPC). Le parti di sostanza alle quali è stato rinunciato prima dell’entrata in vigore dell’art. 17a OPC sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. disposizioni transitorie alla modifica del 12 giugno 1989). Questa regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla Costituzione da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162, RCC 1992 pag. 436). La giurisprudenza, inoltre, ha precisato che la sostanza dev’essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubbl. del 21 dicembre 1990 in re V.A.). Dal 1° gennaio 1995 è inoltre modificato il tenore dell’art. 17a cpv. 3 OPC secondo cui per il calcolo della PC annua è determinante l’importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell’anno per cui è assegnata la prestazione.
2.11. Alla luce delle disposizioni citate, nel caso di specie, il calcolo della sostanza computabile deve essere effettuato sulla base dell’art. 17a OPC.
Visto che l’assicurato ha ritirato la capitalizzazione del fondo di previdenza accumulato presso la __________ nel dicembre del 1997, l’importo di frs. 84'973.— da computare ai fini del calcolo della prestazione complementare mensile del signor __________ a titolo di sostanza deve essere riportato invariato al 1° gennaio 1998 e ridotto annualmente di frs. 10'000.— solo a decorrere dal 1° gennaio 1999. Esso assomma dunque a fr. 74.973.— per il 1999 ed a fr. 64'973.— a contare dal 2000.
L’amministrazione infatti, ha erroneamente applicato il marginale 2064.3 delle Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, in vigore dal 1° gennaio 1990 che recita:
" Durante la revisione di una PC in corso non si deve approfondire la questione a sapere se c’è stata una rinuncia alla sostanza quando quest’ultima è diminuita ogni anno di un importo inferiore ai frs. 6'000 a partire dalla domanda di PC, rispettivamente dall’ultima revisione periodica.”
Questa norma, atta a facilitare il lavoro dell’amministrazione in caso di revisione della prestazione complementare, non può essere utilizzata né per evitare di tener conto di una rinuncia alla sostanza allorché essa è dimostrata, né tantomeno per diminuire il normale consumo di sostanza annuale di fr. 10'000.— (cfr. consid. 2.9.). Quest’ultimo importo deve dunque essere ritenuto per analogia in questo contesto (cfr. STCA del 4 maggio 2001 in re D.C.).
Infatti, secondo la dottrina
« Für eine vereinfachte Prüfung von Vermögensreduktionen durch die Durchführungsstellen hat sich folgende Praxis bewährt :
- Bei einer Neuanmeldung kann der Berechnung der Zusatzleistungen die tatsächliche Vermögenssituation zugrundegelegt werden, wenn das Vermögen innert der letzten fünf Jahre vor der Anmeldung um weniger als Fr. 30'000.—abgenommen hat.
- Bei der periodischen Ueberprüfung einer laufenden Zusatzleistung braucht die Frage, ob eine relevante Verzichtshandlung vorliegt, nicht geprüft zu werden, wenn vom Vermögen nur bis Fr. 6'000.—pro Jahr verbraucht worden sind. »
(cfr. Carigiet/Koch, op. cit., pag. 105 e seg.)
Tuttavia, anche nel caso di una nuova domanda PC, allorché si è rinunciato a sostanza, la stessa deve essere computata quale rinuncia anche se negli ultimi cinque anni dalla domanda PC si è ridotta per un importo inferiore a fr. 30'000.-- (cfr. Carigiet/Koch, op. cit., pag. 105 e seg.).
Inoltre, è bene rilevare che per il marginale 2064.1 delle DPC in vigore dal 1° gennaio 1995, nel caso di nuova domanda PC, l’ufficio PC verifica se vi è stata una rinuncia a beni patrimoniali. I beni patrimoniali a cui si è rinunciato sono presi in considerazione nel calcolo delle PC allo stesso modo in cui è considerata la sostanza alla quale non si è rinunciato. Secondo l’art. 17a OPC, per il calcolo delle PC si deve diminuire l’importo degli elementi della sostanza a cui si è rinunciato di 10'000.— ogni anno (cfr. DPC 2064.4 e 2064.5 in vigore dal 1° gennaio 1996 rispettivamente 1990).
Ora, vista la modifica del capitale computabile citata, il reddito non privilegiato dell’assicurato per il 1999 ammonta a fr. 24'791.— ed a fr. 23'713.-- per il 2000. Tuttavia, posto che nel 1999 il reddito dell’assicurato eccede comunque il suo fabbisogno vitale e che nel 2000 il diritto alla PC deve essere parimenti limitato al riconoscimento del premio dell’assicurazione malattia obbligatoria, le decisioni impugnate devono essere confermate ed il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti