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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.03.2001 33.2000.50

March 26, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,917 words·~15 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2000.00050   DC/sc

Lugano 26 marzo 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 22 giugno 2000 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 25 maggio 2000 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 25 maggio la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di __________ di poter beneficiare della prestazione complementare, con effetto dal 1° giugno 2000 (cfr. Doc. _).

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore si è così espresso:

"  mia zia __________ è degente da alcuni mesi presso la casa anziani di __________.

Fra il suo fabbisogno finanziario e le sue entrate rimane uno scoperto mensile di Fr. 1'300.00.

Per questo motivo, abbiamo inoltrato una domanda per l'ottenimento di una prestazione complementare.

In seguito a ciò, l'ufficio cantonale delle assicurazioni sociali ha fatto eseguire una stima della sostanza, stima che ha praticamente raddoppiato il valore della stima ufficiale delle proprietà di mia zia, e di conseguenza elevato di molto il suo reddito, così che dal calcolo effettuato non può beneficiare di quanto richiesto.

Ora sulla base della mia esperienza professionale, trovo che la stima di cui sopra sia troppo elevata, chiedo perciò una revisione della stessa." (Doc. _)

                               1.3.   Nella sua risposta del 23 agosto 2000 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso, osservando:

"  (…)

Dalla documentazione agli atti rileviamo che la ricorrente è titolare di diverse particelle site in territorio del comune di __________.

La stessa si trova degente, in modo definitivo, presso la Casa anziani di __________ dal 25 gennaio 2000.

Per quanto attiene la valutazione della sostanza immobiliare l'art. 17 cpv. 4 OPC stabilisce:

"                                                                             La sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente."

Nel caso specifico si verifica quanto previsto dal citato articolo per cui la resistente ha ordinato la perizia tecnica atta a stabilire il valore corrente della sostanza immobiliare posseduta dalla ricorrente.

Per questa valutazione è stato dato mandato all'Ufficio cantonale di stima il quale, a perizia conclusa, ha permesso di stabilire un valore corrente complessivo della sostanza immobiliare di fr. 142'500.--.

Circa i parametri utilizzati per valutare la sostanza la resistente non può che riconfermarsi nel valore citato e contestato in quanto scaturito da una perizia specificatamente richiesta. A tal proposito giova infatti ricordare che anche codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare tale prassi amministrativa.

Alle luce di quanto precede e tutto ben considerato si chiede pertanto a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." (Doc. _)

                               1.4.   Il 4 settembre 2000 la ricorrente, alla quale è stata inviata una copia della perizia, ha fatto pervenire al TCA uno scritto del seguente tenore:

"  (…)

perché la stima della sostanza immobiliare di mia zia (in particolare la casa in comproprietà part. no. __________mi sembra troppo elevata).

Trattasi di un edificio riattato ormai da 45 anni che abbisognerebbe di importi lavori di miglioria.

Allo stato attuale, in caso di vendita non si realizzerebbe di certo la cifra indicata dalla stima.

Oltre a ciò, è stato indicato un reddito teorico di 600 Fr. mensili, ma in caso di affitto, allo stato attuale dell'appartamento tale cifra risulta essere irrealistica.

Visto quanto sopra, chiedo venga accolto il ricorso e allestita una nuova stima che tenga conto di queste mie osservazioni." (Doc. _)

                               1.5.   Il 22 novembre 2000 la Cassa ha proposto di accordare all'assicurata una prestazione complementare di fr. 13.-- al mese, rilevando:

"  ci riferiamo al vostro scritto del 7 settembre 2000, e vi informiamo che in data odierna abbiamo ricevuto dall'Ufficio cantonale di stima le osservazioni in margine alla perizia effettuata sulla sostanza immobiliare posseduta dalla Signora __________.

Come si evince dal documento del 17 novembre 2000, l'Ufficio cantonale di stima ha rettificato il valore relativo alla particella no. __________, che inizialmente era pari a fr. 125'000.--, oggi ridotta a fr. 115'000.--. Con questo nuovo importo la sostanza immobiliare posseduta dalla Signora __________ considerata al valore venale è quindi di fr. 132'500.-- (in precedenza fr. 142'500.--).

Questa rettifica comporta una modifica anche nell'importo di prestazione complementare che da un solo pagamento del premio base della Cassa malati, potrà essere versato un importo mensile di fr. 13.-dal 1. giugno 2000." (doc. _)

                                         La documentazione prodotta dalla Cassa è stata trasmessa alla ricorrente la quale, il 27 dicembre 2000, si è così espressa:

"  Vogliate scusarmi per non aver risposto al vostro scritto del 27 novembre, ma ritenevo che non presentando osservazioni scritte avrei implicitamente accettato la nuova decisione della Cassa Cantonale di Compensazione.

Con la presente, perciò vi comunico di essere d'accordo con quanto contenuto nella lettera del 27 novembre 2000." (Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

                                         Nel merito

                               2.2.   Con il ricorso l’assicurata contesta il valore venale della sostanza immobiliare di sua proprietà ai fini del calcolo della PC, in quanto sarebbe troppo elevato.

                                         Pendente causa l'Ufficio stima e la Cassa di compensazione, hanno dato seguito alle censure dell'assicurata, fissando il valore venale complessivo della sostanza immobiliare in fr. 132'500.-- (prima fr. 142'500.--), rispettivamente dichiarando che dopo la modifica del valore venale l'assicurata ha diritto a una PC mensile di fr. 13.--.

                                         L’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.

                                         Secondo l'art. 17 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore dal 1 gennaio 1999

"  La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (cpv. 1).

La sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari deve essere computata al valore corrente (cpv. 4).

In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale é determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non é applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore (cpv. 5).

  Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale (cpv. 6)."

                                         La modalità di calcolo prevista dal capoverso 6 non è stata fatta propria dal Canton Ticino, che continua a fondarsi su quanto stabilito al capoverso 4 e sulla giurisprudenza sviluppatasi sulla base di questa disposizione.

                                         I capoversi 2 e 3 sono invece stati abrogati con effetto dal 31 dicembre 1998. 

                                         Se, quindi, la sostanza immobiliare serve di abitazione dell'assicurato, fa stato il cpv. 1 dell'art. 17 OPC, secondo cui la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

                                         La norma in questione vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare (RCC 1991 pag. 422).

                                         Secondo la volontà del legislatore, dunque dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere, di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 2109).

                                         A norma dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti per il valore di stima ufficiale.

                                         Ne consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT I-1993, pag. 232).

                                         A tale disposizione fa tuttavia eccezione il capoverso 4, nella misura in cui la sostanza immobiliare che non serve da abitazione all’assicurato deve essere computata non già al valore determinato in sede fiscale, bensì al suo valore corrente (valeur vénale, Verkehrswert; Pratique VSI 1994 p. 194). Questa distinzione si fonda sul fatto che il valore corrente o valore venale, vale a dire il valore che raggiunge un immobile nel corso di normali transazioni commerciali, è in genere più elevato del valore fiscale (RCC 1991 p. 424). Con valore venale si intende altresì il prezzo pagato per dei fondi agricoli secondo le leggi di mercato (Pratique VSI 1994 p. 194). Nella misura in cui la sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul mercato.

                                         Non sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 p. 195; RCC 1991 p. 424).

                                         In una sentenza pubblicata in VSI 1994 p. 290 il TFA ha specificato che tale disposizione è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua proprietà.

                               2.3.   Nella presente fattispecie l'immobile dell'assicurata non le serve da abitazione, in quanto risulta risiedere in casa per anziani. Correttamente, quindi, la Cassa di compensazione ha computato il valore venale degli immobili di sua proprietà. Il fatto non è del resto contestato.

                                         In proposito va rilevato che per determinare il valore commerciale l’amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime, poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, l’ufficio cantonale, per la determinazione del valore corrente degli immobili, deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC No. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).

                                         In concreto la Cassa affida il compito all’Ufficio stima.

                                         Al riguardo va ancora rilevato che, il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S).

                               2.4.   L’Ufficio stima, con perizia immobiliare del 16 agosto 2000, ha stabilito in complessivi fr. 142'500.-- il valore venale complessivo delle proprietà immobiliari dell'assicurata (fr. 3500.-- particella __________ RFD; fr. 125'000.-particella __________RFD; fr. 14'000.-- particella __________RFD).

                                         Pendente causa questo importo è stato ridotto a fr. 132'500.--. Questo nuovo valore, è stato stabilito sulla base di un sopralluogo avvenuto alla presenza del signor __________, patrocinatore dell'assicurata.             

                                         Secondo costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 p. 189; RAMI U 167 p. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 p. 237-239; SZS 1988 p. 329 e 332; DTF non pubbl. del 24. 12 1993 in re S. H; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).

                                         Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dall’amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami approfonditi, se tien conto delle censure sollevate, se è chiaro nella presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la  designazione del materiale probatorio richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S. F).

                                         Il giudice non si scosta, senza motivi imperativi dalle risultanze di una perizia, compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti specialistici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161).

                                         La citata giurisprudenza del TFA, applicata in particolare per i referti medici, deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio  per la previdenza professionale SVR 1998 LPP no. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite immobiliari (cfr. STCA del 24 febbraio 1997 in re L.M).

                               2.5.   Dalla nuova perizia, eseguita pendente causa dall'Ufficio stima e dalle osservazioni trasmesse dai periti in questa occasione, risulta in particolare quanto segue:

"  (…)

Durante l'incontro abbiamo analizzato i vari aspetti riguardanti le valutazioni espresse nelle nostre perizie e le osservazioni presentate dal signor __________, procedendo ad un ulteriore sopralluogo.

Il valore venale è stato determinato tenendo in considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:

a)                                                                           l'importanza della località in cui giace la proprietà di valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;

b)                                                                           i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;

c)                                                                           il valore di reddito accertato, sulla scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili;

d)                                                                           il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi di abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;

e)                                                                           le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado di urbanizzazione, gli accessi, le servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul valore commerciale.

Dal riesame delle perizie vi sono alcuni elementi che è giusto modificare per meglio adattarli alla situazione reale, in particolare:

·                                                                             Il reddito presunto relativo alla particella no. __________risulta, in effetti, troppo elevato in considerazione dell'ubicazione, dello sfruttamento e in confronto con casi similari.

Sulla base dei considerandi abbiamo ritenuto di modificare alcuni elementi per meglio adattarli alla situazione reale.

Pertanto in allegato vi ritorniamo debitamente modificate le nostre valutazioni relative alla particella no. __________.

Rimaniamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori informazioni in merito." (Doc. _)

Da un raffronto della prima e della seconda perizia risulta in particolare che per la particella __________RFD vi è stata una diminuzione del valore di reddito da fr. 96'000.-- a fr. 73'600.--, tramite l'applicazione di un reddito mensile di fr. 460.-- invece di fr. 600.--. Il valore venale di questa particella è così già stato ridotto da fr. 125'000.-- a fr. 115'000.--.

                                         Le nuove conclusioni a cui sono giunti gli esperti pendente causa a seguito del sopralluogo sono state accettate dal patrocinatore della ricorrente. Non vi sono inoltre elementi nell'incarto atti a mettere in discussione né la correttezza della nuova perizia, che ha tenuto conto delle censure della ricorrente, né la misura della riduzione del valore. L'assicurata dal canto suo non ha del resto in alcun modo dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nelle assicurazioni sociali che (SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI 1994 p. 210/211) i valori immobiliari sarebbero inferiori a quelli stabiliti dai periti tramite le modifiche introdotte pendente causa. In simili condizioni questo referto può pertanto essere posto alla base del presente giudizio.

                                         Del resto la perizia si fonda su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti nel ramo, che si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo ambito. Essa giunge inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai criteri giurisprudenziali succitati.

                                         Per questi motivi il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle conclusioni peritali che risultano affidabili (cfr. STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S consid. 2b).

                               2.6.   Il ricorso dev'essere, quindi, parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata.

                                         L'incarto viene rinviato alla Cassa affinché stabilisca l'ammontare della prestazione complementare a cui ha diritto __________ con effetto dal 1 febbraio 1999, tenuto conto di sostanza immobiliare computabile al valore venale di fr. 220'000.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         §    La decisione impugnata è annullata.

                                         §§ L'assicurata ha diritto ad una prestazioni complementare di

                                              fr. 13.-- mensili dal 1° giugno 2000.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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