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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.09.2000 33.2000.43

September 6, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,623 words·~13 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2000.00043   RS/sc

Lugano 6 settembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi  

redattrice:

Raffaella Sartoris

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 maggio 2000 di

__________

contro  

la decisione del 12 maggio 2000 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 12 maggio 2000 la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la richiesta di __________ tendente all'assegnazione di una prestazione complementare alla rendita d'invalidità (Doc. _).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso 21 maggio 2000, indirizzato al TCA, l'assicurato ha contestato la decisione dell'amministrazione, precisando che non è stato tenuto conto nel calcolo delle PC dell'importo che deve versare mensilmente, fino al mese di novembre 2000, in virtù di un contratto di leasing concluso il 29 ottobre 1996 avente come oggetto un'automobile e delle tasse per la scuola del figlio __________.

                               1.3.   Con risposta di causa 31 maggio 2000 la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il gravame con le seguenti motivazioni:

"  La prestazione complementare è una prestazione di diritto che è subordinata alla situazione economica del richiedente e tiene conto del fabbisogno (sostentamento, oneri ipotecari, spese di manutenzione di fabbricati, ev. contributi alle assicurazioni sociali) e delle entrate (rendita AVS/AI, pensioni, altre entrate, reddito della sostanza) secondo i valori previsti dalla Legge federale sulle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1 LPC).

A tal proposito va inoltre ricordato che il limite di reddito legale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPC, limite di fabbisogno, ha per scopo di garantire un reddito minimo.

Fanno parte di tale fabbisogno, oltre alle spese di vitto e alloggio, costi di vario genere definiti in modo esaustivo dall'art. 3b LPC.

In considerazione a quanto precede la resistente ha quindi riesaminato il calcolo notificato al ricorrente ed in merito possiamo assicurare che lo stesso è corretto e conforme alle vigenti disposizioni legali.

È quindi chiaro che, nell'impossibilità di poter dedurre le spese elencate dal ricorrente in sede ricorsuale in quanto non contemplate dall'attuale legislazione, il calcolo della prestazione complementare non può essere diverso da quello notificato in data 12 maggio 2000." (Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è l'assegnazione di una prestazione complementare mensile a __________, beneficiario di una rendita d'invalidità. La Cassa di compensazione ha infatti respinto la richiesta, poiché sulla base del calcolo effettuato i redditi supererebbero il fabbisogno.

                                         Scopo della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF (RCC 1992 p. 346), corrispondente all'art. 112 della nuova CF. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).

                               2.3.   Secondo l’art. 2c LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’art. 2 le persone che:

"  a) hanno diritto ad una mezza rendita o a una rendita intera dell'AI."

                               2.4.   Per l'art. 3 LPC le prestazioni complementari comprendono:

"  a. la prestazione complementare annua versata ogni mese;

b. il rimborso delle spese di malattia e invalidità" (art. 3d LPC)."

                               2.5.   Secondo l’art. 3a LPC

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1)."

                               2.6.   Per quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

  a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

  1. per le persone sole, almeno 14 860 franchi e al massimo

      16'460 franchi;

  2. per i coniugi, almeno 22'290 franchi e al massimo 24'690                         franchi;

        3. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7830 franchi e al massimo 8630.

            Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità   dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e

            per ogni altro figlio un terzo;"

                                         Questi dati valgono con effetto dal 1 gennaio 1999.

                                         Sono inoltre riconosciute le spese per

"  b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie.

In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."

                                         Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

"a.    spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

 b.   spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

 c.   premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.    importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

 e.   pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         La lista dei costi considerabili ai fini del calcolo della PC è esaustiva e le disposizioni in esame sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135 e Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, p. 83).

                                         Spese che non rientrano nella lista succitata non possono quindi essere ammesse.

                               2.7.   Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:

"  a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di            un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole    e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o                               danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo                proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é     computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi    dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é                                 interamente computato;

  b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI     15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle         prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione             ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                               eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale   sostanza;

  d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

  e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

  f.  gli assegni familiari

  g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                               2.8.   Nel caso in esame oggetto del contendere è la questione di sapere se l'importo relativo al leasing dell'autovettura che ammonta a fr. 755.10 mensili (cfr. contratto di leasing __________ 29 ottobre 1996) e la retta per la scuola del figlio __________ presso il Collegio Universitario __________, di £ 850'000 mensili (cfr. dichiarazione 7 ottobre 1999 Collegio Universitario __________) devono essere o meno compresi nel fabbisogno dell'interessato e quindi incidere sul calcolo dalla PC.

                                         Per quanto attiene al canone di leasing mensile concernente l'automobile __________, occorre stabilire se si tratta di una spesa riconosciuta ai sensi dell'art. 3b LPC e più precisamente di una spesa per il conseguimento del reddito (cfr. art. 3b cpv. 3 lit. a LPC).

                                         Tali spese possono essere dedotte dal proprio reddito unicamente nel caso in cui esse siano in rapporto di causalità diretta con quest'ultimo. Le spese che non hanno nessun nesso con il conseguimento del reddito o hanno solamente un nesso indiretto non sono considerate ai fini del calcolo della PC (cfr. Carigiet/Koch, op. cit., pag. 87 e art. 2 Decreto esecutivo del CdS del 27 ottobre 1998 concernente la deducibilità delle spese di trasferta da parte dell'autorità fiscale).

                                         Nel caso di specie l'assicurato abita a __________ e svolge l'attività di magazziniere a tempo parziale presso __________.

                                         Tali comuni sono collegati da mezzi pubblici, per cui non è strettamente necessario per poter lavorare e, dunque,  conseguire un determinato reddito, disporre di un'autovettura.

                                         Pertanto, essendo la lista delle spese riconosciute menzionata dalla LPC esaustiva, il canone del leasing non incide sul calcolo della PC.

                               2.9.   Per quanto attiene all'importo che il ricorrente versa mensilmente al Collegio Universitario __________, va premesso che __________ il __________ 2000 ha compiuto 25 anni, per cui egli non rientra più nel calcolo della PC, non essendo più adempiute le condizioni di età per il versamento di una rendita completiva per figli ai sensi della LAI (cfr. art. 3a cpv. 4 LPC e art. 35 LAI; art. 25 LAVS).

                                         La Cassa, calcolando il fabbisogno vitale della famiglia dell'assicurato, ha infatti correttamente tenuto conto della somma di fr. 24'690.--, corrispondente all'importo massimo computabile per coniugi ex art. 3b cpv. 1 lett.a LPC (cfr. Doc. _).

                                         Va comunque rilevato che l'art. 3b cpv. 3 lit. e LPC contempla quali spese riconosciute le pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.

                                         La nozione di pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia si definisce in generale secondo le norme del Codice civile svizzero (cfr. DTF 100 V 50). Sono intesi, pertanto, i contributi alimentari in virtù degli articoli 125, 163 seg., 276 seg. CC (cfr. Carigiet/Koch, op. cit., pag. 89.).

                                         Ora, giusta l'art. 277 CCS l'assegno di mantenimento dei genitori dura di massima sino alla maggiore età (cpv. 1). Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento sino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (cpv. 2).

                                         La giurisprudenza del TF ha precisato come l'assegno di mantenimento fondato sul cpv. 2 della menzionata norma perduri, riservata la capacità economica dei genitori, sino a che il figlio abbia potuto acquisire un'adeguata formazione professionale e, se maturando, sino al conseguimento, in tempi normali della licenza universitaria o al diploma di studio superiore (cfr. DTF 118 II 98 seg. consid. 4a, 117 II 129 seg. consid. 3b).

                                         Contrariamente alle diverse disposizioni del diritto delle assicurazioni sociali, il CCS non prevede una limitazione d'età (cfr. FF 1993 I 935).

                                         Il legislatore, infatti, ha espressamente scartato l'introduzione dell'età limite di 25 anni (cfr. DTF 117 II 127 seg.).

                                         Tuttavia il Tribunale federale delle assicurazioni ha ritenuto di non includere nell'obbligo di mantenimento dei genitori ex art. 276 CCS seg. le eventuali prestazioni pecuniarie accordate ad un figlio maggiorenne ancora dedito agli studi.

                                         L'Alta Corte federale ha osservato che la condizione posta dall'art. 277 cpv. 2 CCS, relativa a quanto si possa ragionevolmente pretendere sottolinea il carattere eccezionale dell'assegno di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni. La situazione economica dei genitori deve essere relativamente buona perché essi siano tenuti a provvedere al sostentamento di un figlio che ha compiuto i 18 anni. Il TFA ha, di conseguenza, giudicato che non vi è nessun diritto di dedurre dal reddito determinante la pensione alimentare versata da un beneficiario di PC a favore di un figlio maggiorenne che è ancora a tirocinio o agli studi. Nel caso di un beneficiario di PC, la sussistenza di un obbligo a prestare gli alimenti nei confronti di tale figlio deve essere negata per motivi di esigibilità in base alle condizioni finanziarie (cfr. RCC 1991 pag. 335).

                                         In casu il ricorrente non è già al beneficio di PC. La presente vertenza è sorta proprio a causa del rifiuto da parte della Cassa cantonale di compensazione di erogare la PC.

                                         Comunque, pure nella fattispecie, le tasse per la scuola del figlio non devono essere riconosciute quale fabbisogno.

                                         In caso contrario, infatti, si rischierebbe di avvantaggiare chi ha una situazione economica migliore a scapito di chi già è al beneficio di PC. Ciò in particolare nell'ipotesi in cui la concessione della PC dipenda proprio dall'eventuale deduzione dal reddito determinante delle spese per il mantenimento del figlio maggiorenne agli studi, in altre parole quando il fabbisogno eccede il reddito determinane unicamente a causa dell'importo versato al figlio maggiorenne. Si creerebbe così una disparità di trattamento non giustificata.

                                         Inoltre il TFA ha sì considerato che il diritto di famiglia è una premessa per il diritto delle assicurazioni sociali e dunque è preminente, ma ciò è escluso nel caso esistano altri regolamenti (cfr. DTF 121 V 128). Dal momento, quindi, che il limite di età per beneficiare di una rendita completiva AI è fissato in modo assoluto a 25 anni (cfr. art. 35 cpv. 1 LAI in relazione ad art. 25 cpv. 5 LAVS e FF 1990 II 55), non è possibile derogare a questa limitazione applicando l'art. 277 cpv. 2 CC.

                                         Secondo il TCA il versamento mensile al Collegio Universitario non può dunque essere dedotto dal reddito determinante quale spesa riconosciuta.

                                         Giova osservare che il figlio dell'assicurato potrebbe eventualmente beneficiare di un assegno di studio o un prestito ai sensi dell'art. 19 segg. della Legge della scuola e del Regolamento delle borse di studio, sempre che i presupposti legali siano, nel caso di specie, adempiuti.

                             2.11.   Per inciso va rilevato che l'assicurato nel ricorso 21 maggio 2000 ha indicato che ora il suo stipendio è di fr. 1'421.30 mensili. Di conseguenza, benché giusta l'art. 23 OPC di regola per il calcolo della prestazione complementare annua siano considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente, egli disponeva già al momento della decisione della Cassa di un reddito leggermente superiore a quello ritenuto per il conteggio.

                                         In simili condizioni, il calcolo effettuato dalla Cassa di compensazione è corretto e, dunque, il ricorso dev'essere respinto in quanto i redditi superano il fabbisogno.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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