RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2000.00038 RS/sc
Lugano 19 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2000 di
__________
contro
la decisione del 21 aprile 2000 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 21 aprile 2000 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito Cassa) ha accolto la richiesta di prestazioni complementari di __________, beneficiaria di una rendita dell'AVS, limitatamente, tuttavia, al riconoscimento del premio dell'assicurazione malattie obbligatoria con effetto dal 1° gennaio 2000 (cfr. doc. _).
1.2. Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale postula:
" 1. Che sia operata una contro-perizia dei miei beni e che il valore di
stima sia ridotto ad un importo più equo.
2. Che sia tenuto conto delle mia particolare situazione personale e
finanziaria e sia quindi ammessa al beneficio della prestazione
complementare." (Doc. _)
A motivazione del proprio gravame l'assicurata ha, in particolare, osservato che:
" (…)
1. Percepisco una rendita AVS di Fr. 1'240.‑ mensili. Non ho mai chiesto prima d'ora la prestazione complementare. Mio marito è deceduto nel gennaio 1995 dopo una degenza di diversi anni all'__________, in quanto colpito dalla malattia d'Alzeihmer. Nemmeno allora, quando la Cassa Malati non mi corrispondeva più alcuna prestazione, ho chiesto l'aiuto dello Stato ed ho utilizzato tutti i nostri risparmi. Fin che ho potuto restare a casa mia la rendita AVS, facendo molto attenzione alle spese e non avendo l'affitto da pagare, la facevo bastare. Dal dicembre 1999 sono però dovuta essere, purtroppo, ricoverata in una Casa per anziani (il __________) in quanto non sono più autosufficiente, infatti sono costretta tutto il giorno in carrozzella.
2. Ovviamente la mia rendita AVS essendo degente in una Casa per Anziani con una retta di fr. 75.‑ giornalieri (a cui si devono aggiungere le spese personali e quelle della casa) non copre nemmeno la metà del fabbisogno. I redditi indicati ai punti (2) ‑ sostanza computabile ‑ e 28 ‑valore locativo ‑ della decisione, ben si sa, figurano solo sulla carta. Non ho figli; i parenti più prossimi sono quattro nipoti (figlie di una mia sorella) che non sono certo benestanti.
3. Mi sono quindi vista obbligata a chiedere la prestazione complementare, che purtroppo mi è stata rifiutata in quanto il valore commerciale della sostanza è stato stimato in Fr. 165'750.- così suddivisi : fr. 130'750.‑ per la casa d'abitazione a __________ e fr. 35'000.‑ per la proprietà a __________ (cantina), valore che reputo eccessivo.
4. La casa d'abitazione, in cui sono vissuta fino al momento del mio trasporto in Ospedale e successivo ricovero nella Casa per anziani, è una costruzione alquanto vecchia, povera e fatiscente, avuta in eredità, che apparteneva già ai miei nonni, e i cui unici locali abitabili sono due, un soggiorno con retro cucina non arredato e una camera. Solo il soggiorno è riscaldato da una stufa a nafta. I serramenti esterni (comprese le rolladen) sarebbero da cambiare, come pure l'impianto elettrico che dall'ultimo controllo non è più conforme alle prescrizioni.
Nel caso di forti piogge entra acqua sia dal tetto che dalle finestre. Sarebbe impossibile nello stato attuale poterla affittare. In caso di vendita l'intera costruzione sarebbe praticamente da ricostruire con l'impiego di un ingente capitale. Perciò il valore stimato sarebbe irrealizzabile.
5. La proprietà a __________ è costituita da una vecchia cantina in decadimento a ridosso del Monte __________ avuta in eredità da mio papà, che la usava per fare il vino. È sprovvista di illuminazione e ovviamente non riscaldata. C'è solo un rubinetto per l'erogazione dell'acqua fredda. L'unico valore calcolabile è quello del terreno, la cui superficie totale, compresi i 24 mq del fabbricato, è di mq. 96.
Stimandola a Fr. 35'000.- ne risulta un valore al mq di fr. 365.‑, ciò che mi sembra veramente esagerato." (Doc. _)
1.3. Con risposta 20 luglio 2000 l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso con le seguenti motivazioni:
" (…)
La ricorrente si trova degente definitivamente presso la Casa per anziani __________ dal 7 dicembre 1999.
Dall'esame della documentazione agli atti rileviamo inoltre che la ricorrente è titolare delle particelle N. __________ e __________site in territorio di __________ nonché della particella N. __________ nel comune di __________.
Per quanto attiene la valutazione della sostanza immobiliare l'art. 17 cpv. 4 OPC stabilisce:
" La sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente."
Nel caso specifico si è verificato quanto previsto dal citato articolo per cui la resistente ha ordinato le perizie tendenti a stabilire il valore corrente della sostanza immobiliare di proprietà della ricorrente.
Per questa valutazione è stato dato mandato all'Ufficio cantonale di stima il quale, a perizia conclusa, ha fatto sì che il computo della sostanza al valore corrente, considerato nel calcolo in fr. 165'750.‑ (pos. 44.02 della tabella di calcolo PC), permettesse il solo riconoscimento del premio dell'assicurazione malattia obbligatoria.
Circa i parametri utilizzati per valutare la sostanza la resistente non può che riconfermasi nel valore citato e contestato in quanto scaturito da perizie specificatamente richieste. A tal proposito giova inoltre ricordare che anche codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare tale prassi amministrativa.
Alla luce di quanto precede e tutto ben considerato si chiede pertanto, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." (Doc. _)
1.4. Pendente causa la Cassa ha trasmesso al TCA le perizie esperite dall'Ufficio stima, su incarico della Cassa di compensazione, allo scopo di stabilire il valore venale dei fondi della ricorrente.
1.5. Il 20 settembre 2000 questo Tribunale ha notificato all'assicurata copia delle perizie, assegnandole un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni (cfr. doc. _).
Con scritto 13 novembre 2000 la ricorrente, dopo esserne stata sollecitata, ha rilevato che:
" (…)
vi comunico di non avere osservazioni in merito alle perizie immobiliari dell'Ufficio cantonale di stima." (Doc. _)
in diritto
2.1. Scopo della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF (RCC 1992 p. 346), corrispondente all'art. 112 della nuova CF. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.2. Per l’art. 2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.
2.3. Secondo l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1)."
Per quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che:
" Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. tassa giornaliera;
b. importo per le spese personali (cpv. 2)."
Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
" a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
2.4. Con il ricorso l’assicurata contesta il valore venale della sostanza immobiliare di sua proprietà computato ai fini del calcolo della PC, in quanto sarebbe troppo elevato (cfr. consid.1.2.).
L’art. 3a cpv. 7 lett. b LPC prevede che il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Secondo l'art. 17 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 1999
" La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (cpv. 1).
La sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari deve essere computata al valore corrente (cpv. 4).
In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore (cpv. 5).
Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale (cpv. 6)."
La modalità di calcolo prevista dal capoverso 6 non è stata fatta propria dal Canton Ticino, che continua a fondarsi su quanto stabilito al capoverso 4 e sulla giurisprudenza sviluppatasi sulla base di questa disposizione.
I capoversi 2 e 3 sono invece stati abrogati con effetto dal 31 dicembre 1998.
Se, quindi, la sostanza immobiliare serve di abitazione dell'assicurato, fa stato il cpv. 1 dell'art. 17 OPC, secondo cui la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
La norma in questione vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare (RCC 1991 pag. 422).
Secondo la volontà del legislatore, dunque dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere, di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 2109).
A norma dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti per il valore di stima ufficiale.
Ne consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT I-1993, pag. 232).
A tale disposizione fa tuttavia eccezione il capoverso 4, nella misura in cui la sostanza immobiliare che non serve da abitazione all’assicurato deve essere computata non già al valore determinato in sede fiscale, bensì al suo valore corrente (valeur vénale, Verkehrswert; Pratique VSI 1994 p. 194). Questa distinzione si fonda sul fatto che il valore corrente o valore venale, vale a dire il valore che raggiunge un immobile nel corso di normali transazioni commerciali, è in genere più elevato del valore fiscale (RCC 1991 p. 424). Con valore venale si intende altresì il prezzo pagato per dei fondi agricoli secondo le leggi di mercato (Pratique VSI 1994 p. 194). Nella misura in cui la sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul mercato.
Non sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 p. 195; RCC 1991 p. 424).
In una sentenza pubblicata in VSI 1994 p. 290 il TFA ha specificato che tale disposizione è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua proprietà.
2.5. Nella presente fattispecie gli immobili dell'assicurata non le servono da abitazione, in quanto essa risiede in una casa per anziani.
Correttamente, quindi, la Cassa di compensazione ha computato il valore venale dei fondi di sua proprietà.
In proposito va rilevato che per determinare il valore commerciale l’amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime, poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).
Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, l’ufficio cantonale, per la determinazione del valore corrente degli immobili, deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC No. 5).
A mente dell’Alta Corte sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).
In concreto la Cassa affida il compito all’Ufficio stima.
Al riguardo va ancora rilevato che, il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S).
2.6. L’Ufficio stima, con perizie immobiliari 10 aprile 2000, ha stabilito in fr. 165'750.-il valore venale complessivo degli immobili di proprietà dell'assicurata (cfr. perizie immobiliari agli atti dell'amministrazione).
Secondo costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 p. 189; RAMI U 167 p. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 p. 237-239; SZS 1988 p. 329 e 332; DTF non pubbl. del 24. 12 1993 in re S. H; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).
Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dall’amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami approfonditi, se tien conto delle censure sollevate, se è chiaro nella presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S. F).
Il giudice non si scosta, senza motivi imperativi dalle risultanze di una perizia, compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti specialistici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161).
La citata giurisprudenza del TFA, applicata in particolare per i referti medici, deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale SVR 1998 LPP no. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito immobiliare (cfr. STCA del 24 febbraio 1997 in re L.M).
2.7. L'assicurata sostiene che l'importo computato dalla Cassa a titolo di valore venale delle sue proprietà immobiliari è eccessivo, sia perché l'abitazione edificata sul mappale n° __________RF di __________ è vecchia e fatiscente, sia perché la cantina situata sulla particella N° __________RF di __________ è in decadimento ed è pure sprovvista di illuminazione e di riscaldamento. A mente della ricorrente, pertanto, i valori indicati nei rapporti peritali sono irrealizzabili (cfr. consid. 1.2.).
Tuttavia non vi è alcun indizio agli atti, secondo cui il valore corrente degli immobili andrebbe ridotto rispetto a quello stabilito dall'amministrazione.
Dalle perizie (cfr. atti dell'amministrazione) si evince che il perito ha proceduto a valutare i fondi considerando i fabbricati proprio al loro stato attuale e che ha tenuto conto delle pessime condizioni di manutenzione dell'abitazione. Va, inoltre, rilevato che dal piano regolatore risulta che le particelle di proprietà dell'assicurata sono ubicate in zona nucleo vecchio, per cui si giustifica un valore venale più elevato.
Occorre quindi concludere che non vi sono elementi atti a mettere in discussione la correttezza delle perizie.
Del resto queste ultime si fondano su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti nel ramo, che si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo ambito. Esse giungono inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai criteri giurisprudenziali succitati.
Per questi motivi il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle conclusioni peritali che risultano affidabili (cfr. STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S consid. 2b).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che l'assicurata, pur avendone avuto la possibilità, non ha formulato nessuna osservazione alle perizie trasmessele del TCA (cfr. consid. 1.5).
2.8. Nel proprio ricorso l'assicurata ha chiesto una controperizia tendente a stabilire il valore corretto ed equo delle sue proprietà immobiliari (cfr. consid. 1.2.).
Il TCA rileva che la richiesta di un'ulteriore perizia può essere rifiutata quando tutti gli elementi necessari ai fini di una valutazione corretta del valore venale di un fondo, alla data decisiva, sono già disponibili nell'incarto per cui nuovi accertamenti sarebbero superflui (cfr. STFA del 14 luglio 2000 nella causa M.T., I 35/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d; 122 III 223 consid. 3c; 122 II 469 consid. 4a; DTF 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c).
Infatti, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 CF, corrispondente all'art. 29 cpv. 2 della nuova CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).
In concreto la fattispecie deve essere considerata sufficientemente chiarita dall'esame degli atti dell'incarto, per cui questo Tribunale rinuncia ad esperire una controperizia.
2.9. Poiché il valore venale complessivo dei beni immobili di proprietà dell'assicurata è pari a fr. 165'750.--, il totale dei redditi determinanti corrisponde a fr. 32'945.--, come peraltro correttamente ritenuto dalla Cassa nel calcolo della PC (cfr. doc. _).
Tenendo conto che il fabbisogno della signora __________ è di fr. 34'949.--, deve essere erogata alla ricorrente una prestazione complementare di fr. 2'004.-annui.
Al riguardo va segnalato che l'art. 26 OPC concernente l'ammontare minimo della prestazione complementare annua, prevede che:
" I beneficiari di prestazioni complementari annue ricevono un versamento globale (prestazione complementare e ammontare della differenza rispetto alla riduzione di premio) di un ammontare almeno uguale a quello della riduzione del premio alla quale hanno diritto."
Inoltre l'art. 26a OPC prevede che:
" L'ammontare massimo della prestazione complementare annua (art. 3a cpv. 2 e 3 LPC) può essere aumentato dell'ammontare forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria malattie secondo l'articolo 3b cpv. 3 lett. d LPC."
Queste due disposizioni, entrate in vigore il l 1° gennaio 1998 a seguito della terza revisione della LPC, disciplinano la coordinazione con le norme relative alla riduzione dei premi mediante sussidi dell'ente pubblico introdotte dalla LAMal (cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBWR, pag. 34 segg.). Tale modifica aveva, infatti, provocato l'esclusione del premio assicurativo contro le malattie dal calcolo del fabbisogno individuale ai fini della determinazione delle PC (cfr. Messaggio aggiuntivo del CdS del 19 febbraio 1997 concernente la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattia, pag. 5).
In Ticino era, in ogni caso, già stato regolamentato in tal senso per far fronte ai cambiamenti introdotti dalla LAMal.
L'art. 3 della Legge cantonale di applicazione della LPC del 16 dicembre 1997, la quale riprende quanto già considerato nella legislazione precedente (cfr. Messaggio del CdS del 9 aprile 1997 relativo all'introduzione di una nuova legge di applicazione della LPC, pag. 10) e l'art. 41 della Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997, sanciscono quanto segue:
" Il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI è corrisposto direttamente dal cantone agli assicuratori."
Va, comunque, osservato che il premio lordo della LAMal viene finanziato in parte attraverso la LPC (tramite il trasferimento di un importo pari al premio medio cantonale) in parte attraverso i sussidi LAMal.
La prestazione complementare di fr. 2'004.-- annui, di cui è beneficiaria l'assicurata, è in ogni caso inferiore all'importo che essa deve ancora versare, dedotto il sussidio cantonale, alla sua cassa malati a titolo di premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Pertanto, alla luce della legislazione federale e cantonale, occorre concludere che la ricorrente ha diritto al pagamento integrale del premio relativo all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, come peraltro correttamente ammesso dalla Cassa (cfr. doc. _).
In simili condizioni il TCA non può che confermare la decisione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti